Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 10 febbraio1993, n°5

Legge Regionale n°5 del 25 gennaio 1993

Individuazione dell' itinerario escursionistico denominato " Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature.

Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale n°11 del 01 marzo 1996: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 (individuazione dell' itinerario escursionistico denominato " Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature)" e dalla Legge Regionale 04 settembre 2001 n. 31: "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla Legge regionale 1° marzo 1996, n. 11".

Disciplina dell’attività di sparo nell’ambito ed in prossimità dell’Alta Via dei Monti Liguri.
Deliberazione della Giunta Regionale del 21 settembre 2001, n°1079

L'AVML in rete Tutti gli itinerari!!!

Art. 1
(Oggetto e finalita' della legge)

1. La presente legge individua l' itinerario escursionistico denominato " Alta Via dei Monti Liguri"( AVML). 2. L' individuazione del percorso dell' Alta Via dei Monti Liguri e' volta in particolare a:

 

Art. 2
(Definizione dell' AVML)

1. L' Alta Via dei Monti Liguri e' costituita:

 

Art. 3
(Individuazione del percorso principale dei raccordi con la rete escursionistica nazionale ed internazionale e dei posti tappa e loro caratteristiche)

1. Il percorso principale dell' Alta Via dei Monti Liguri i raccordi con i principali itinerari escursionistici europei e nazionale i principali sentieri di collegamento e le varianti per l' escursionismo equestre sono individuati nelle planimetrie in scala 1: 50.000 numerate progressivamente da 1 a 11 allegate alla presente legge (allegato 2).

2. I posti tappa AVML sono dotati delle necessarie attrezzature di interscambio informazione ospitalita' e soccorsi e sono indicati nell' elenco allegato alla presente legge (allegato 1).

3. L'Associazione Alta Via dei Monti Liguri di cui all'articolo 10 è depositaria della mappatura completa di tutti gli itinerari facenti parte del sistema Alta Via. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione dà comunicazione alla Giunta regionale delle variazioni apportate alla mappatura degli itinerari.

 

Art. 4
(Norme generali di comportamento)

1. Lungo l' Alta Via dei Monti Liguri e nei terreni limitrofi ferma restando l' osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e' fatto divieto di:

2. Ferma restando l' osservanza della vigente normativa regionale in materia di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati e' fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati a fini ricreativi o sportivi nei tratti di percorso dell' Alta Via dei Monti liguri e dei principali sentieri di collegamento costituiti da strade carrabili sterrate.

 

Art. 5
(Sanzioni)

1. Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione delle norme generali di comportamento comporta l' obbligo di restituzione in pristino e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

2. (abrogato)

 

Art. 6
(Vigilanza)

1. La Provincia territorialmente interessata provvede alla vigilanza per l' osservanza delle norme di comportamento di cui all' articolo 4 ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 5 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

2. Per i compiti di cui al presente articolo la Provincia si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) nonché delle guardie volontarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

3. Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri Enti od organismi provvedono ad informarne tempestivamente l' Ente o l' organismo competente.

4. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 5 sono introitati dalla provincia.

 

Art. 7
(Strutture ricettive dei posti tappa AVML)

1. I posti tappa AVML sono dotati di strutture idonee ad offrire ospitalita' ed eventuale ristoro a tutti coloro che usufruiscono del suddetto itinerario per la pratica di attivita' sportive e del tempo libero all' aria aperta nel rispetto dell' ambiente quali l' alpinismo l' escursionismo lo sci di fondo l' escursionismo equestre il cicloescursionismo.

2. Oltre alle strutture ricettive esistenti e classificate in base alle leggi vigenti in materia costituiscono strutture ricettive per l' AVML i rifugi escursionistici disciplinati dalla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13.

3. Sono strutture ricettive dei posti tappa AVML le aziende ricettive alberghiere ed extra - alberghiere i cui proprietari o gestori si impegnino ad offrire ospitalita' ai fruitori dell' itinerario escursionistico previa stipula di apposita convenzione con l' Associazione AVML.

4. L' accesso ai rifugi non custoditi dovra' essere garantito mediante l' individuazione di uno o piu' depositati delle chiavi riconosciuti dalla convenzione possibilmente tra i gestori dei posti tappa limitrofi.

 

Art. 8
(Tariffe dei posti tappa AVML)

1. Le tariffe per il pernottamento sono indicate nell' apposita convenzione stipulata tra il gestore o il proprietario della struttura ricettiva e l' Associazione AVML.

 

Art. 9
(Definizione e caratteristiche dei ricoveri AVML)

1. Sono denominati ricoveri AVML i locali anche facenti parte di edificio a diversa destinazione d' uso posti lungo il percorso dell' Alta Via dei Monti Liguri allestiti con attrezzature che consentano il riparo di emergenza per i fruitori della stessa.

2. L' Associazione AVML stipula apposita convenzione con i proprietari degli immobili in cui e' ubicato il ricovero per favorire l' utilizzo a titolo gratuito degli stessi.

3. Tali locali devono essere sempre aperti ed accessibili e l' onere per la loro manutenzione e' affidato all' Associazione AVML.

4. L' ubicazione dei ricoveri non potra' comunque essere nelle vicinanze di altre strutture ricettive dell' AVML.

 

Art. 10
(Associazione AVML)

1. La Giunta regionale avvalendosi della collaborazione con il Comitato regionale Ligure della Federazione Italiana Escursionismo ( FIE) e il Club Alpino Italiano( CAI) entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge promuove la costituzione di una Associazione senza fini di lucro denominata " Associazione ALta Via dei Monti Liguri" al fine di favorire la conoscenza e di garantire la fruizione dell' AVML garantire la percorribilita' del percorso principale e dei principali sentieri di collegamento nonche' il coordinamento degli interventi e delle attivita' degli Enti Associazioni e privati interessati alla fruizione e alla gestione dei rifugi escursionistici e delle restanti attrezzature dei posti tappa.

2. In particolare l'Associazione deve garantire lo svolgimento dei seguenti compiti:

Per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere c) e d), l'Associazione AVML si avvale della collaborazione delle Associazioni ambientaliste, escursionistiche e venatorie interessate e degli Ambiti Territoriali di Caccia.

3. In particolare l' Associazione Alta Via dei Monti Liguri redige ed aggiorna annualmente una proposta di programma che individua le iniziative e gli interventi per la manutenzione e il miglioramento dell' itinerario il potenziamento dei posti tappa la promozione e la valorizzazione del percorso

4. La proposta di programma e' trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile

 

Articolo 10 bis
(Programma regionale per l' Alta Via dei Monti Liguri)

1. La Giunta regionale nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio con riferimento alla proposta formulata dall' Associazione Alta Via dei Monti Liguri approva ogni anno il programma regionale per l' Alta Via dei Monti Liguri relativo alle iniziative ed agli interventi di cui al comma 3 dell' articolo 10 individuando i contributi volti alla realizzazione delle iniziative e degli interventi ritenuti prioritari i soggetti destinatari degli stessi nonche' i criteri e le modalita' di erogazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati all'Associazione nella misura dell'80 per cento al momento dell'approvazione del programma e nella misura del restante 20 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del programma stesso.

3. L'Associazione presenta il proprio rendiconto, che potrà contenere anche spese di carattere straordinario e amministrative, alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.

 

Articolo 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1996 del capitolo 2513 " Contributi per l' attuazione del programma regionale per l' Alta Via dei Monti Liguri" con lo stanziamento di Lire 100.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 25 gennaio 1993

 

Allegato 1
Elenco dei posti tappa AVML (Articolo 2)


ATTO ALLEGATO
Posti tappa alta via dei Monti Liguri PT 1 VENTIMIGLIA PT 2 LA COLLA PT 3 COLLA SGORA PT 4 COLLE SCARASSAN PT 5 SELLA D' AGNAIRA PT 6 SELLA DELLA VALLETTA PT 7 COLLE SAN BERNARDO DI MENDATICA PT 8 COLLE DI NAVA PT 9 PASSO DI PRALE PT 10 COLLE SAN BARTOLOMEO D' ORMEA PT 11 COLLE SAN BERNARDO DI GARESSIO PT 12 COLLE DI SCRAVAION PT 13 GIOGO DI TOIRANO PT 14 GIOGO DI GIUSTENICE PT 15 COLLE DEL MELOGNO PT 16 COLLA DI SAN GIACOMO PT 17 COLLE DI CADIBONA PT 18 LE MEUGGE PT 19 COLLE DEL GIOVO PT 20 PRA RIONDO PT 21 PASSO DEL FAIALLO PT 22 PASSO DEL TURCHINO PT 23 COLLA DI PRAGLIA PT 24 PASSO DELLA BOCCHETTA PT 25 PASSO DEI GIOVI PT 26 CROCETTA D' ORERO PT 27 COLLE DI CRETO PT 28 PASSO DELLA SCOFFERA PT 29 SELLA DELLA GIASSINA PT 30 BARBAGELATA PT 31 PASSO DI VENTAROLA PT 32 PASSO DELLA FORCELLA PT 33 PASSO DELLE LAME PT 34 PASSO DELLA SPINGARDA PT 35 PASSO DEL BOCCO PT 36 COLLA CRAIOLO PT 37 PASSO DI CENTO CROCI PT 38 PASSO DELLA CAPPELLETTA PT 39 PASSO CALZAVITELLO PT 40 PASSO DEL RASTELLO PT 41 PASSO DEI CASONI PT 42 PASSO ALPICELLA PT 43 VALICO DEL SOLINI PT 44 CEPARANA


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