Legge Regionale pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale (Liguria) del 2 maggio 1985, n°18 (Supplemento
ordinario)
Legge Regionale n°16 del 09 aprile 1985
Individuazione
e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico
ambientale del Monte Beigua.
TITOLO I
Individuazione del sistema delle
"Aree Protette" e delle "Aree di Collegamento"
ARTICOLO 1
(Individuazione del sistema)
In attuazione della legge regionale 12 settembre
1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni e'
individuato il sistema di aree di interesse naturalistico e
ambientale denominato "Monte Beigua" comprendente le
aree delimitate dal piano del sistema di cui all' articolo 5 e
ricadente nei territori dei comuni di Arenzano Campoligure
Cogoleto Genova Masone Rossiglione Tiglietto Sassello Stella Urbe
e Varazze.
ARTICOLO 2
(Finalita' del sistema)
L' individuazione del sistema e' volta in
particolare a:
- a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'
ambiente naturale e dei valori storico - culturali e
paesaggistici del territorio interessato;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e
sociale dei beni ambientali e culturali in forme
compatibili con la loro tutela per contribuire a
migliorare la qualita' dela vita della collettivita' e a
diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati
ad un equilibrato rapporto con l' ambiente naturale e
antropico;
- c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle
popolazioni locali promuovendo e favorendo in armonia con
i piani e programmi di sviluppo inerenti le zone
interessate e nel rispetto delle stesse risorse
ambientali e territoriali iniziative agricole turistiche
artigianali nonche' di miglioramento dell' assetto del
suolo e del livello dei servizi.
ARTICOLO 3
(Suddivisione del sistema)
Il sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale del
Monte Beigua e' suddiviso in "Aree Protette" ed in
"Aree di Collegamento". Sono definite "Aree
Protette"( AP) le parti del sistema di maggior interesse
naturalistico con le aree adiacenti e di contorno costituenti un
complesso di particolare rilevanza ambientale e scientifica ed
idoneo a fini di fruizione sociale e di attivita' didattica. Sono
definite "Aree di Collegamento"( AC) le parti del
sistema che pur di minore interesse naturalistico rispetto alle
"Aree Protette" risultano comunque significative per la
morfologia dei luoghi la vegetazione le testimonianze della
presenza e dell' attivita' dell' uomo con particolare riferimento
alla attivita' agricola e silvicola; oltre ad essere
contraddistinte da un valore ambientale intrinseco tali aree
costituiscono il tessuto di collegamento delle "Aree
Protette".
ARTICOLO 4
(Suddivisione delle "Aree Protette" in zone)
In relazione alle caratteristiche naturalistiche e
ambientali nonche' alle diverse esigenze di tutela valorizzazione
e fruizione le "Aree Protette" sono suddivise nelle
seguenti zone:
- a) "riserva parziale"( RP) comprendente le
parti di territorio di notevole interesse naturalistico e
scientifico per la presenza di particolari valori
geomorfologici mineralogici petrografici botanici
faunistici archeologici che richiedono la tutela dai
rischi di compromissione l' attuazione di interventi
migliorativi validi dal punto di vista ecologico nonche'
iniziative per l' approfondimento e la diffusione della
loro conoscenza e il loro godimento senza alternarne le
caratteristiche;
- b) "zona di interesse naturalistico - ambientale"
( ZINA) comprendente le parti di territorio
caratterizzate da un diffuso interesse naturalistico e
ambientale per la morfologia dei luoghi la vegetazione le
testimonianze storico - archeologiche la presenza e le
attivita' umane sul territorio stesso che richiedono
interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione
dell' ambiente alla sua fruizione organizzata nonche' al
sostegno dele attivita' agro - silvo - pastorali;
- c) "zona di interesse agricolo - ambientale" (
ZIAA) comprendente le parti di territorio caratterizzate
da valori paesaggistico - ambientali per la morfologia
dei luoghi la vegetazione in gran parte boschiva che le
ricopre la connotazione del paesaggio determinato in
maniera piu' sensibile dall' attivita' agro - silvo -
pastorale svolta in passato e/ o in atto che richiedono
interventi per la conservazione e fruizione del
territorio stesso con modalita' tali da non
comprometterne i valori ambientali e paesaggistici nonche'
per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli in
quanto non in contrasto con le finalita' della legge;
- d) "Nuclei rurali e/ o storici"( NRS)
comprendente quei nuclei e zone circostanti interessati
da un' edificazione di particolare interesse storico -
architettonico ambientale o paesaggistico connessi all'
uso agro - silvo - pastorale dei suoli e alla residenza
agricola;
- e) "zona per attrezzature ed impianti"( ZAI )
comprendente le parti di territorio di non eccessiva
estensione e di interesse paesaggistico e ambientale che
per la loro morfologia la loro ubicazione al margine di
zone di maggior interesse naturalistico e di zone di
interesse produttivo in prossimita' o gia' interessate da
infrastrutture e insediamenti si prestano per ospitare
attrezzature d' appoggio all' attivita' turistico -
escursionistica agro - turistica agricolo - produttiva.
ARTICOLO 5
(Piano del sistema)
Il piano del sistema di aree di interesse
naturalistico - ambientale "Monte Beigua" e' costituito
dai seguenti elaborati allegati sub A e B alla presente legge:
- A) 14 planimetrie in scala 1: 10.000 contenenti la
delimitazione delle "Aree Protette" e delle
"Aree di Collegamento" nonche' la suddivisione
in zone delle "Aree Protette";
- B) norme di attuazione che disciplinano per ciascuna zona
all' interno delle "Aree Protette" le attivita'
esercitabili e gli interventi per la loro tutela e
fruizione. Il piano e' depositato presso l' ente sede del
Comitato di coordinamento di cui all' articolo 12 a cura
dell' ente stesso entro trenta giorni dalla data della
prima convocazione del Comitato. Chiunque ha facolta' di
prendere visione del piano e presentare al Comitato entro
sessanta giorni dalla data di deposito osservazioni alle
delimitazioni ed alle norme del piano stesso. Il Comitato
trasmette alla Regione le osservazioni ricevute
unitamente al proprio parere in merito a ciascuna di esso
entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
terzo comma. La Giunta regionale acquisito il parere del
Comitato tecnico urbanistico propone al Consiglio
regionale che le approva con propria deliberazione le
eventuali modifiche ed integrazioni al piano del sistema.
ARTICOLO 6
(Rapporti del piano con la strumentazione urbanistica)
Le delimitazioni territoriali nonche' la normativa
prevista dal piano del sistema di cui all' articolo 5 sono
immediatamente operanti e prevalgono su quelle eventualmente
difformi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi
vigenti nei Comuni territorialmente interessati costituendone
variante a tutti gli effetti. Nelle "Aree di Collegamento"
individuate dal piano continua ad applicarsi la disciplina
urbanistica vigente nei Comuni interessati. Prima dell' adozione
di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti
agli stessi che interessino le "Aree di Collegamento" e/
o le "Aree Protette" deve essere acquisito il parere
del Comitato di coordinamento di cui all' articolo 12.
ARTICOLO 7
(Modifiche ed integrazioni del piano del sistema)
In vista di sopravvenute ragioni che determinino la
convenienza di migliorare le previsioni del piano del sistema in
rapporto alle finalita' della presente legge possono essere
apportate modifiche e integrazioni al piano stesso. La Giunta
regionale su richiesta del Comitato di coordinamento di cui all'
articolo 12 o di propria iniziativa sentito quest' ultimo e in
ogni caso acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico
propone le modifiche e le integrazioni al Consiglio regionale che
le approva con propria deliberazione. Le proposte di modifica e
di integrazione formulate dal Comitato di coordinamento con la
osservanza delle procedure di cui all' articolo 5 commi secondo e
terzo sono trasmesse unitamente alla relazione programmatica di
cui all' articolo 14 previo parere della Commissione tecnico -
scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui alla legge
regionale 18 marzo 1985 n. 12 "Individuazione e disciplina
del sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale
" Bracco - Mesco/ Cinque Terre/ Montemarcello".
Istituzione della Commissione tecnico - scientifica regionale per
l' ambiente naturale". Sono comunque disposte con legge
regionale le modifiche al piano del sistema riguardanti norme per
le quali e' prevista ai sensi della presente legge una sanzione
amministrativa pecuniaria.
ARTICOLO 8
(Coordinamento dei piani e dei programmi nell' ambito del sistema)
La Regione e gli enti locali territorialmente
competenti devono verificare nella predisposizione nell'
approvazione e nell' attuazione di strumenti di programmmazione e
di pianificazione inerenti il sistema la rispondenza delle
relative previsioni con le finalita' che presiedono all'
individuazione dello stesso e comunque assicurare il
coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni
programmatiche della relazione e dei piani di cui agli articoli
14 e 15 della presente legge. Gli organi regionali nella
determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi
finanziari attinenti ai settori dell' agricoltura dell'
artigianato della difesa del suolo e del turismo nonche' ad altri
settori comunque connessi con le finalita' della presente legge
attribuiscono titolo preferenziale agli interventi localizzati
all' interno del sistema o in aree esterne purche' ad esso
funzionalmente connesse.
ARTICOLO 9
(Norme generali di comportamento)
In aggiunta ai particolari limiti e divieti
relativi alle "Aree Protette" contenuti nelle norme di
attuazione di cui all' articolo 5 nelle predette aree e nelle
"Aree di Collegamento" e' fatto divieto di:
- a) abbandonare rifiuti;
- b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi
motorizzati fatte salve le eccezioni previste dalla legge
regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni
e integrazioni;
- c) alterare le comunita' biologiche naturali con l'
introduzione di specie animali o vegetali non
caratteristiche dei luoghi salvo che cio' rientri nell'
esercizio di attivita' agricole o zootecniche;
- d) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su
rupi ghiaioni pietraie e in "zone umide" fermo
restando quanto disposto dalla specifica normativa
regionale per la protezione della flora spontanea;
- e) asportare o distruggere i nidi o distruggere le tane
di animali selvatici danneggiare o distruggere il loro
ambiente salvo che questo sia conseguenza di attivita'
ammesse ai sensi della vigente normativa con particolare
riferimento alle attivita' agro - silvo - pastorali;
- f) accendere fuochi liberi all' aperto al di fuori delle
aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando
- nell' ambito delle attivita' agricole e silvicole - la
disciplina vigente per l' abbruciamento dei residui
vegetali;
- g) danneggiare od occludere le cavita' sotterranee
naturali ed asportarne concrezioni.
ARTICOLO 10
(Norme speciali)
Il Presidente della Provincia territorialmente
competente sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale
per l' ambiente naturale puo' autorizzare per motivi didattici di
studio o di ricerca scientifica attivita' in deroga ai limiti e
ai divieti di cui alla presente legge. Fermo restando il disposto
dell' articolo 81 terzo e quarto comma del dPR 24 luglio 1977 n.
616 per le opere di interesse statale su richiesta dell' ente
interessato e sentito il Comitato di coordinamento la Giunta
regionale puo' autorizzare nelle aree del sistema la
realizzazione di opere pubbliche in deroga ai divieti e ai limiti
della presente legge purche' non incompatibili con le relative
finalita' di tutela e valorizzazione e solo quando le stesse
siano di assoluta necessita' o di preminente interesse per la
popolazione locale non altrimenti localizzabili e conformi alla
strumentazione urbanistica vigente nel territorio comunale. Le
previsioni dei piani territoriali di coordinamento di cui alla
legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 interessanti l' area del
sistema prevalgono su quelle del piano del sistema e degli
strumenti urbanistici generali. I relativi schemi di orientamento
sono inviati al Comitato di coordinamento oltre che agli enti
indicati al terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale di
cui al precedente comma per le relative osservazioni.
TITOLO II
Gestione delle "Aree Protette"
e delle "Aree di Collegamento"
ARTICOLO 11
(Compiti degli enti locali)
Ciascun Comune nella gestione urbanistico -
edilizia del territorio facente parte del sistema applica le
norme dettate dalla presente legge per le "Aree Protette"
e per le "Aree di Collegamento". I Comuni le Province
le Comunita' montane il Consorzio per l' esercizio delle deleghe
in agricoltura "Zona 1 - Provincia di Genova" su
indicazioni del Comitato di coordinamento attuano gli interventi
e svolgono le attivita' connesse alla tutela e alla fruizione.
Gli interventi e le attivita' di cui al comma precedente sono
effettuati dal Comune ovvero dagli altri enti ivi indicati in
relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali
e regionali. La Provincia territorialmente interessata esercita
ai sensi dell' articolo 17 la vigilanza e commina le sanzioni
amministrative previste per le "Aree Protette" e per le
"Aree di Collegamento".
ARTICOLO 12
(Comitato di coordinamento. Istituzione e funzionamento)
Al fine di garantire il coordinamento tra le
attivita' degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono
all' individuazione del sistema i Comuni le Comunita' montane il
Consorzio dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in
agricoltura e le Province territorialmente interessate
costituiscono un Comitato di coordinamento composto da:
- a) i Presidenti delle Province interessate o Consiglieri
provinciali loro delegati;
- b) i Presidenti delle Comunita' montane e del Consorzio
per l' esercizio delle deleghe in agricoltura o
Consiglieri loro delegati;
- c) i Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri
comunali loro delegati.
Il Presidente della Provincia di Savona in quanto
territorialmente interessata in misura maggiore provvede alla
prima convocazione del Comitato da tenersi presso la Provincia
stessa entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge ponendo all' ordine del giorno l' elezione del
Presidente e l' indicazione dell' ente sede del Comitato. Il
Comitato qualora e fino a quando non abbia individuato l' ente di
cui al comma precedente ha sede presso la provincia di Savona.
Gli atti necessari per il funzionamento e l' espletamento dei
compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati su
conforme proposta del Comitato stesso dall' ente presso il quale
ha sede che e' tenuto a fornire uffici e personale. Le riunioni
del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a
maggioranza dei votanti. Ai componenti del Comitato spettano le
indennita' previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13; le
spese relative sono liquidate dagli enti sede del Comitato
utilizzando i fondi ad essi attribuiti a norma dell' articolo 23
della presente legge.
ARTICOLO 13
(Compiti del Comitato di coordinamento)
Ciascun Comitato di cui all' articolo 12 nell'
esercizio delle proprie funzioni di coordinamento:
- a) redige e trasmette alla Regione la relazione
programmatica di cui all' articolo 14;
- b) propone e trasmette alla Regione i piani di intervento
di cui all' articolo 15;
- c) individua ai sensi della presente legge i soggetti
attuatori degli interventi e quelli incaricati di
svolgere attivita' connesse alla tutela e alla fruizione
del sistema;
- d) propone alla Regione modifiche e integrazioni al piano
del sistema secondo le procedure di cui all' articolo 7;
- e) esprime pareri sulle modifiche e integrazioni al piano
del sistema di iniziativa regionale;
- f) esprime pareri preventivi sui nuovi strumenti
urbanistici comunali generali o attuativi o varianti agli
stessi che interessino le "Aree Protette" e/ o
le "Aree di Collegamento";
- g) esprime il parere in merito alle deroghe per opere
pubbliche di cui al secondo comma dell' articolo 10;
- h) formula osservazioni sullo schema di orientamento dei
piani territoriali di coordinamento di cui al quarto
comma dell' articolo 10;
- i) formula gli indirizzi previsti dalle norme di
attuazione del piano del sistema per un adeguato
inserimento ambientale degli interventi ammessi nelle
"Aree Protette";
- l) fornisce le necessarie indicazioni per un corretto
svolgimento delle attivita' connesse alla tutela e alla
fruizione del sistema;
- m) promuove ogni altra iniziativa necessaria per il
conseguimento delle finalita' della presente legge.
I pareri di cui alle lettere e) f) e g) del comma precedente
sono espressi dal Comitato entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso lo stesso si intende favorevole. Per i compiti di
cui alle lettere b) d) e seguenti il comitato di coordinamento si
avvale della consulenza della Commissione tecnico - scientifica
regionale per l' ambiente naturale la quale si esprime per quanto
attiene ai punti e) f) e g) entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il
parere sia stato espresso lo stesso si intende favorevole. Nell'
espletamento dei compiti di cui al primo comma il Comitato di
coordinamento tiene conto delle eventuali proposte formulate
dalle organizzazoni di categoria interessate con particolare
riguardo a quelle degli agricoltori che dovranno essere sentite
ogni qualvolta verranno trattati problemi comunque inerenti l'
agricoltura.
ARTICOLO 14
(Relazione programmatica)
Il Comitato di coordinamento tenendo conto delle
eventuali proposte degli enti che lo compongono redige una
relazione programmatica volta a definire gli obiettivi che si
intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle
finalita' della presente legge e a individuare gli strumenti
idonei a conseguirli. In particolare la relazione programmatica
deve contenere:
- a) l' analisi della situazione del sistema;
- b) l' individuazione e l' inquadramento dei piani di
interventi di cui all' articolo 15 e delle attivita'
connesse con specificazione delle relative priorita' dei
soggetti interessati delle risorse attivabili e delle
modalita' di attuazione;
- c) la specifica indicazione degli interventi di
conservazione volti alla salvaguardia dell' ambiente che
per loro natura o indifferibilita' possono essere attuati
anche al di fuori dei piani di cui alla precedente
lettera b);
- d) l' indicazione e le motivazioni di eventuali proposte
di modifiche e integrazioni al piano del sistema;
- e) il resoconto dell' attivita' svolta e dellhattuazione
dei piani di intervento con particolare riguardo all'
impiego delle risorse finanziarie disponibili. La
relazione programmatica e' aggiornata annualmente e
trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione
che la approva con deliberazione della Giunta regionale
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio e della
coerenza con le finalita' della presente legge.
ARTICOLO 15
(Piani di intervento)
Per gli ambiti o i settori nei quali si intende attuare
iniziative di particolare rilevanza e in ogni altro caso previsto
dalla presente legge il Comitato di coordinamento predispone
previo parere della Commissione tecnico - scientifica regionale
per l' ambiente naturale piani di intervento finalizzati in
particolare alla valorizzazione dell' attivita' agricola e alla
fruizione dell' ambiente. In particolare i piani di intervento
possono riguardare anche in aree esterne al sistema purche' ad
esso funzionalmente connesse:
- a) le attrezzature turistiche agrituristiche ricettive e
per il tempo libero esistenti o di progetto;
- b) l' organizzazione del sistema di utilizzo
escursionistico (sistemazione degli itinerari
predisposizione della segnaletica raccolta dei rifiuti
individuazione di aree per attendamenti temporanei
attrezzatura di punti di sosta e di ristoro accessibilita'
agli itinerari e simili);
- c) le attivita' culturali didattiche e promozionali;
- d) le attivita' di ricerca scientifica e di
sperimentazione;
- e) il restauro e il ripristino di edifici e di manufatti
d' interesse storico e ambientale;
- f) il miglioramento del patrimonio boschivo;
- g) la difesa del bosco e la prevenzione degli incendi;
- h) il risanamento di aree degradate dal punto di vista
idrogeologico;
- i) lo sviluppo delle attivita' artigianali e delle
produzioni tipiche;
- l) le attivita' agro - pastorali ed il loro sviluppo
secondo criteri ecologicamente corretti;
- m) l' uso con il necessario aggiornamento tecnologico e
funzionale dei materiali e delle tecniche costruttive
della tradizione locale per gli interventi sia sul
patrimonio edilizio esistente sia relativi a nuove
costruzioni prevedendo specifici contributi per gli
eventuali conseguenti oneri adeguatamente documentati.
I piani di intervento individuano per tali ambiti e settori le
politiche e i criteri generali di intervento le opere e le
iniziative da realizzare le risorse pubbliche e/ o private
convenzionate per realizzarle i soggetti incaricati le modalita'
e le procedure per l' attuazione degli interventi ai sensi della
presente legge. I piani di intervento sono tramsessi alla Regione
che li approva con deliberazione della Giunta regionale. L'
approvazione da parte dell' ente attuatore di cui al secondo
comma dell' articolo 11 dei progetti riguardanti le opere
pubbliche previste nei piani di intervento comporta la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere stesse nonche' l'
indifferibilita' e l' urgenza dei relativi lavori con l'
osservanza delle modalita' stabilite dalle leggi vigenti in
materia.
TITOLO III
Sanzioni e vigilanza
ARTICOLO 16
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9
della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione delle norme
generali di comportamento e delle norme di attuazione relative
alle "Aree Protette" comporta la restituzione in
pristino e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
- a) da lire 10.000 a lire 100.000 per l' asportazione di
esemplari di flora delle rupi dei ghiaioni delle pietraie
e delle "zone umide" o lo sradicamento di
piante spontanee per fini diversi da quelli agricoli e
silvicoli;
- b) da lire 20.000 a lire 200.000 per l' asportazione o il
danneggiamento di rocce minerali fossili reperti di
qualsiasi natura;
- c) da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni esemplare
introdotto di specie animale o vegetale non
caratteristica dei luoghi per fini diversi da quelli
agricoli e pastorali;
- d) da lire 20.000 a lire 200.000 per abbandono di rifiuti;
- e) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori
dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;
- f) da lire 30.000 a lire 300.000 per l' accensione di
fuochi liberi all' aperto per fini diversi da quelli
agricoli e silvicoli;
- g) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' asportazione il
danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali
selvatici o per il danneggiamento o la distruzione del
loro ambiente;
- h) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o
l' occlusione di cavita' sotterranee naturali e l'
asportazione di loro concrezioni;
- i) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione
di ara di terreno interessato dall' apertura o dall'
ampliamento di cava o di discarica di terra o di
qualsiasi altro materiale oltre ad una somma pari al
doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di
materiale estratto dalla cava;
- l) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o
frazione di ara di terreno smosso sbancato ricoperto
nonche' occupato da strade sentieri campeggi non ammessi;
- m) da lire 30.000 a lire 300.000 per le infrazioni agli
altri limiti o divieti previsti dalle norme generali di
comportamento di cui all' articolo 9 o dalle norme di
attuazione vigenti nelle "Aree Protette".
L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle
norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'
immediata cessazione della attivita' vietata.
L' obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche
nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative
sulla base di normativa diversa dalla presente legge per
infrazioni commesse nel territorio del sistema.
ARTICOLO 17
(Vigilanza)
La Provincia interessata territorialmente e'
delegata a provvedere alla vigilanza per l' applicazione della
presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'
articolo precedente alle quali si applica la legge regionale 2
dicembre 1982 n. 45. All' accertamento e alla contestazione ivi
compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti
indicati all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n.
45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La vigilanza in
materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti
competenti ai sensi della vigente normativa anche con riferimento
ai vincoli ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.
Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'
applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre
materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'
interno del territorio del sistema. Qualora gli organi od agenti
incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la
cui osservanza e' demandata ad altri enti ed organismi provvedono
ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.
ARTICOLO 18
(Esercizio delle funzioni delegate)
Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni
delegate sono imputati all' ente delegato. L' ente delegato e'
tenuto a fornire alla Regione informazioni e dati statistici
relativi allo svolgimento delle funzioni delegate che gli siano
richiesti. In caso di ritardo o di omissione nell' emanazione dei
singoli atti necessari per l' esercizio delle funzioni delegate
la Giunta regionale previo invito a provvedere e sentito l' ente
delegato si sostituisce ad esso nell' emissione del singolo atto.
In caso di persistente inattivita' da parte dell' ente delegato
la Giunta regionale promuove ai sensi dell' articolo 64 dello
Statuto la revoca della delega. I proventi derivanti dall'
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall' articolo 16 sono introitati dalla Provincia a copertura
delle spese di servizio delle funzioni delegate nonche' di quelle
necessrie per il funzionamento della Commissione tecnico -
scientifica regionale per l' ambiente naturale competente per
territorio.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie Disposizioni
finanziarie
ARTICOLO 19
(Demanio dello Stato)
La presente legge si applica nel rispetto delle
competenze dello Stato con particolare riferimento a quelle
inerenti l' utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio
indisponibile dello Stato.
ARTICOLO 20
(Norma transitoria)
L' entrata in vigore della presente legge comporta
di diritto la decadenza delle autorizzazioni e concessioni di
edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli
precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente
iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi
due commi dell' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975
n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 21
(Risorse finanziarie)
Le risorse finanziarie per la gestione del sistema
sono costituite principalmente:
- a) dal contributo ordinario della Regione;
- b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla
Regione per attivita' connesse agli obiettivi della
presente legge;
- c) da contributi di altri enti o di privati;
- d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi
connessi alla fruizione del sistema.
ARTICOLO 22
(Abrogazione di precedenti limiti e divieti)
Dalla data di entrata in vigore della presente
legge sulle aree ricomprese nel sistema "Monte Beigua"
cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli
11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 23
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 1
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente
legge si provvede mediante:
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione
della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione ai
sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n.
42 di quota pari a lire 120.000.000 in termini di competenza del
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per
ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno
finanziario 1984;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione
della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale
4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 120.000.000 in termini
di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 4
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione
della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
c) prelevamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di
cassa dal "Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto
al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' anno finanziario 1985;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 5
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione
della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
d) prelevamento di lire 310.000.000 in termini di competenza e di
cassa dal "Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 6
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione
della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 7
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione
della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli: - 2570 "Contributi
all' ente sede del Comitato di coordinamento del sistema Monte
Beigua per le spese correnti connesse ai suoi compiti" con
lo stanziamento di lire 120.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 8
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione
della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2571 "Contributi in conto capitale agli enti locali
interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla
tutela e alla fruizione del sistema " Monte Beigua""
con lo stanziamento di lire 580.000.000 in termini di competenza
e di lire 460.000.000 in termini di cassa. Agli oneri per gli
esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei
relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 9
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 24
(Norma finale)
Lo stato di attuazione della presente legge con
particolare riferimento alle finalita' indicate alla lettera c)
dell' articolo 2 e' verificato alla scadenza del primo
quadriennio dalla sua entrata in vigore e successivamente ogni
triennio dalla Regione al quale sentiti al riguardo gli enti
locali e le organizzazioni di categoria interessate assume le
determinazioni conseguenti.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 9 aprile 1985
ALLEGATO "A" (Planimetrie)
ALLEGATO B (Art. 5)
NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE "AREE
PROTETTE"
ARTICOLO 1
(Zone di riserva parziale - RP)
Nelle zone di riserva parziale sono ammesse
utilizzazioni rivolte alla conservazione e miglioramento dell'
ambiente all' approfondimento e alla diffusione della conoscenza
delle sue risorse al suo godimento senza alterarne le
caratteristiche al mantenimento delle attivita' tradizionali in
atto. Nelle zone di riserva parziale si applicano le seguenti
disposizioni:
- a) per quanto attiene le trasformazioni del territorio e
l' attivita' edificatoria: 1) non e' ammessa la
realizzazione di nuove costruzioni residenziali
industriali artigianali turistico - ricettive; 2) non e'
ammessa la posa in opera di manufatti di qualsiasi natura;
3) e' consentita la realizzazione di recinzioni a
protezione di zone di rimboschimento di aree interessate
da attivita' agricole e zootecniche secondo gli usi
locali di aree faunistiche o botaniche sperimentali; 4)
non e' ammessa l' apertura di nuove strade nonche' il
prolungamento l' allargamento e la rettifica di tracciato
di quelle esistenti; sono consentiti gli interventi di
manutenzione e sistemazione delle strade esistenti nonche'
l' apertura di nuovi sentieri con le caratteristiche e
secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di
coordinamento in relazione all' utilizzazione prevista
per ciascuna insfrastruttura nei piani di intervento per
la fruizione del sistema; 5) non e' ammessa la
costruzione di nuove linee elettriche e di canalizzatori
fuori terra; sono consentite le piccole derivazioni d'
acqua nonche' gli interventi necessari alla manutenzione
ed all' adeguamento tecnologico di impianti e
infrastrutture esistenti; 6) e' consentito eseguire
movimenti di terreno che non implichino ad opere ultimate
scavi e/ o reinterri di altezza superiore a 1 5 m.; tale
limite puo' essere superato se necessario per l'
attuazione di piani di intervento; 7) non e' ammessa l'
apertura di nuove cave di qualsiasi materiale; 8) non
sono ammesse discariche di terra di rifiuti o di
qualsiasi altro materiale salvo quelle temporanee
collegate ad interventi ammessi ai sensi delle presenti
norme previste nel programma dei lavori e purche' sia
garantita un' idonea sistemazione dei terreni interessati;
9) per gli edifici esistenti alla data di entrata in
vigore delle presenti norme sono ammessi gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e
risanamento conservativo ristrutturazione edilizia nonche'
di ampliamento per la sola realizzazione di servizi
igienici in edifici che ne siano privi entro il limite di
20 metri cubi per alloggio nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche formali e strutturali. Il
cambiamento di destinazione d' uso ai fini residenziali e'
consentito solo se connesso alla conduzione di attivita'
agro - silvo - pastorali; 10) non e' ammesso allestire
campeggi organizzati; gli attendamenti temporanei
connessi all' attivita' escursionistica sono consentiti
in aree appositamente indicate.
- b) per quanto attiene le attivita' connesse alla
fruizione turistico - escursionistica del territorio
vigono oltre alle norme generali di comportamento le
seguenti disposizioni: 1) fermo restando quanto previsto
dalla legge regionale 30 gennaio 1984 n. 9 sulla
protezione della flora spontanea e' vietato sradicare
esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli
agricoli e/ o silvicoli; e' consentita la raccolta di
frutti silvestri purche' effettuata secondo modalita'
tali da non danneggiare le piante e nel rispetto degli
usi locali e della normativa vigente; la raccolta dei
funghi e' disciplinata dalla vigente legislazione; 2) e'
vietato asportare o danneggiare rocce minerali fossili e
reperti di qualsiasi natura; 3) e' vietato esercitare la
caccia.
- c) per quanto attiene le attivita' agro - silvo -
pastorali: esse continuano ad esercitarsi nelle aree in
cui sono state sempre praticate nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Il Comitato di coordinamento sentita la Commissione tecnico -
scienticica formula indirizzi sui limiti e i divieti da osservare
nell' uso di diserbanti e pesticidi.
ARTICOLO 2
(Zona di interesse naturalistico - ambientale - ZINA)
Nelle zone di interesse naturalistico - ambientale sono
ammessi interventi volti alla conservazione ed alla
valorizzazione dell' ambiente alla sua fruizione organizzata al
sostegno delle attivita' agro - silvo - pastorali. Nelle zone di
interesse naturalistico - ambientale si applicano le seguenti
disposizioni:
- a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e
l' attivita' edificatoria vale quanto previsto ai punti 1
2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 della lettera a) del secondo comma
del precedente articolo relativa alle zone di riserva
parziale con le seguenti modifiche o integrazioni e in
conformita' agli indirizzi formulati dal Comitato di
coordinamento per garantire un adeguato inserimento
ambientale degli interventi: - ai punti 1 e 2: e' ammessa
la realizzazione di modeste strutture ed attrezzature
realizzate da enti pubblici o comunque di uso pubblico in
appoggio ad attivita' escursionistiche o ricreative di
manutenzione di sorveglianza ed antincendio inserite nei
piani di intervento; nel caso in cui tali strutture ed
attrezzature comportino la realizzazione di volumi questi
non possono eccedere 60 mc; - al punto 4: e' consentita l'
installazione di impianti di trasporto a fune nonche' l'
apertura di piste riservate ai mezzi necessari per le
operazioni di esbosco e le diverse pratiche colturali
purche' sia garantita la sistemazione dei terreni
interessati dalle piste medesime e purche' queste non
interrompano i principali itinerari escursionistici; e'
inoltre ammessa subordinatamente alla approvazione di
apposito piano di intervento l' apertura di strade di
servizio per le attivita' agricole zootecniche forestali
e antincendio ad uso esclusivo dei mezzi adibiti a tali
servizi dei mezzi di vigilanza e di soccorso nonche' l'
apertura di viali tagliafuoco purche' non vengano
impiegati prodotti chimici e in ogni caso sia garantita
la sistemazione dei terreni interessati e non siano
interrotti i principali itinerari escursionistici; tali
strade di servizio dovranno avere le seguenti
caratteristiche: a) larghezza massima della carreggiata
metri 2 5 oltre eventuali piazzuole di incrocio e di
sosta; b) fondo stradale stabilizzato nei tratti di
maggiore acclivita'; c) altezza massima di scavi e
reinterri rispetto al livello preesistente del terreno m.
2 50; d) scarpate consolidate e rinverdite; e) opere di
canalizzazione e regimentazione delle acque; f) opere di
contenimento ove non sia garantita la stabilita' naturale
del terreno; - al punto 5: fermo restando il disposto
dell' articolo 81 terzo e quarto comma del dPR 24 luglio
1977 n. 616 e' ammessa la realizzazione di linee
telefoniche ed elettriche fuori terra per interventi di
elettrificazione rurale e a servizio delle attivita'
ammesse dalle presenti norme; - al punto 6: sono
consentiti scavi e reinterri purche' ad opere ultimate i
fronti in vista siano adeguatamente sistemati e non
superino l' altezza di m. 3; - al punto 9: sono ammessi
gli ampliamenti previsti dalla normativa urbanistica
vigente purche' si armonizzino con la costruzione
esistente e con l' ambiente circostante;
- b) Per quanto attiene le attivita' connesse alla
fruizione turistico - escursionistica del territorio
vigono oltre alle norme generali di comportamento le
disposizioni previste ai punti 1 e 2 della lettera b) del
secondo comma dell' articolo 1 relative alle zone di
riserva parziale.
- c) Per quanto attiene le attivita' agro - silvo -
pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in
cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad
aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di
entrata in vigore delle presenti norme nel rispetto della
normativa vigente in materia e tenuto conto delle
previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunita'
montane e dei Consorzi di Comuni costituiti per l'
esercizio delle deleghe in agricoltura nonche' degli
indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.
Qualora l' esercizio di tali attivita' comporti la
realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali
il deposito degli attrezzi nonche' locali di abitazione
per gli addetti questi sono consentiti previa
approvazione di apposito piano di intervento nel rispetto
della normativa urbanistica vigente e purche' si
integrino per localizzazione tipologia e materiali con l'
ambiente circostante.
ARTICOLO 3
(Zone di interesse agricolo - ambientale - ZIAA)
Nelle zone di interesse agricolo - ambientale sono
ammessi gli interventi per la fruizione del territorio con
modalita' tali da non comprometterne i valori ambientali e
paesaggistici e per la sua utilizzazione produttiva a fini
agricoli silvicoli e pastorali. Nelle zone di interesse agricolo
- ambientale si applicano le seguenti disposizioni:
- a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e
l' attivita' edificatoria vale quanto previsto alla
lettera a) dell' articolo 1 adeguato dalla lettera a)
dell' articolo 2 con le seguenti modifiche ed
integrazioni: - ai punti 1 e 2 e' ammessa la
realizzazione di nuove costruzioni limitatamente agli
interventi finalizzati alla conduzione agricola del fondo
nel rispetto delle norme previste per le singole zone
dalla normativa urbanistica vigente. Tali interventi per
tipologia materiali usati e sistemazioni del terreno
devono essere correttamente inseriti nell' ambiente
circostante nelle aree agricole possono essere eseguiti i
lavori necessari alla regimentazione e allo smaltimento
delle acque e quelli di manutenzione e ricostruzione
delle murature di sostegno dei terrazzamenti; - al punto
4: e' consentita purche' compatibile con la normativa
urbanistica vigente e con le esigenze di stabilita' dei
versanti l' apertura di strade di servizio per l'
agricoltura il cui accesso e' riservato ai coltivatori ed
ai mezzi destinati ad attivita' di vigilanza soccorso
antincendio o di servizio del sistema. In relazione a
tali limitazioni d' uso ed alle caratteristiche
ambientali della zona tali strade agricole e di servizio
dovranno essere realizzate adottando tutti gli
accorgimenti per mantenere l' integrita' dell' ambiente e
del paesaggio senza interrompere i principali itinerari
escursionistici secondo gli indirizzi forniti dal
Comitato di coordinamento e avere in particolare le
seguenti caratteristiche: a) larghezza massima della
carreggiata mt. 2 5 in rettifilo mt. 3 in curva piu' le
opere di presidio della strada medesima oltre eventuali
piazzuole di incrocio e di sosta; b) fondo stradale
stabilizzato nei tratti di maggiore acclivita'; c)
altezza massima di scavi e reinterri rispetto al livello
preesistente del terreno m. 2 50;
d) scarpate consolidate e rinverdite; e) opere di
canalizzazione e di regimentazione delle acque; f) opere
di contenimento ove non sia garantita la stabilita'
naturale del terreno. - al punto 5: e' consentita qualora
sia dimostrata l' impraticabilita' di soluzioni
alternative la realizzazione di linee elettriche aree
secondo tracciati e modalita' d' intervento conformi agli
indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento al fine
di contenere gli effetti negativi delle stesse sul
paesaggio.
- b) Per quanto attiene le attivita' connesse alla
fruizione turistico - escursionistica del territorio si
applicano oltre alle norme generali di comportamento e
per quanto compatibili con le attivita' ammesse nella
zona di interesse agricolo e ambientale ai sensi delle
presenti norme le disposizioni previste alla lettera b)
dell' articolo 2 relative alle zone di interesse
naturalistico - ambientale.
c) Per quanto attiene le attivita' agro - silvo - pastorali
Esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente
praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e
in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme
nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto
delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunita'
montane e dei Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe
in agricoltura nonche' degli indirizzi formulati dai Comitati di
coordinamento.
ARTICOLO 4
(Nuclei rurali e/ o storici - NRS)
Nei nuclei rurali e/ o storici sono ammesse
destinazioni finalizzate al mantenimento delle residenzialita' e
delle attivita' agro - silvo - pastorali in atto allo sviluppo
dell' agriturismo e delle attivita' connesse alla fruizione del
sistema. Le modalita' di intervento in tali nuclei dovranno
essere sempre tali da non alterarne le tradizionali
caratteristiche architettoniche ed urbanistice e ove possibile
riqualificarne l' assetto. Nei nuclei rurali e/ o storici si
applicano le seguenti disposizioni:
- a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e
l' attivita' edificatoria nei nuclei rurali e/ o storici
si possono effettuare gli interventi di cui all' articolo
31 lettere a) b) e c) della legge 5 agosto 1978 n. 457
con concessione od autorizzazione. Per gli altri
interventi si dovra' ricorrere a strumento urbanistico
attuativo esteso all' intera zona sottoposto in ogni caso
ad approvazione regionale. Tali strumenti possono
riguardare la ristrutturazione e l' ampliamento per
motivi igienico - funzionali di edifici esistenti nonche'
la realizzazione di nuove costruzioni con le destinazioni
di cui al primo comma del presente articolo purche' si
armonizzino con l' ambiente e siano conformi alle
previsioni dello strumento urbanistico generale. In caso
di strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata
la relativa convenzione con il Comune interessato deve
contenere le modalita' per la sistemazione l'
attrezzatura e la manutenzione delle aree di pertinenza
degli edifici e delle aree agricole di cornice e l'
eventuale destinazione di parte degli edifici ad attivita'
agro - turistiche o ad attrezzature di interesse pubblico
connesse alla fruizione del sistema. Nella zona NRS della
Badia di Tiglieto non sono ammesse nuove costruzioni ne'
aumenti di volume degli edifici esistenti. In attesa dell'
approvazione dello strumento urbanistico attuativo in
ciascun nucleo rurale e/ o storico si applicano le
disposizioni relative alle trasformazioni del territorio
ed all' attivita' edificatoria prevsite alla lettera a)
dell' articolo 2 per le zone di interesse naturalistico -
ambientale.
- b) Per quanto attiene le attivita' connesse alla
fruizione turistico - escursionistica del territorio si
applicano oltre alle norme generali di comportamento e
per quanto compatibili con le attivita' ammesse ai sensi
delle presenti norme le disposizioni previste alla
lettera b) dell' articolo 2 relative alle zone di
interesse naturalistico - ambientale.
c) Per quanto attiene le attivita' agro - silvo - pastorali
esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente
praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e
in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme
nel rispetto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo
delle Comunita' montane e del Consorzio dei Comuni per l'
esercizio delle deleghe in agricoltura nonche' degli indirizzi
formulati dal Comitato di coordinamento.
ARTICOLO 5
(Zone per attrezzature e impianti - ZAI)
Nelle zone per attrezzature e impianti e' ammesso
oltre all' uso agro - silvo - pastorale dei suoli l' intervento
programmato in funzione ricreativa agroturistica turistica e per
la pratica di attivita' sportivo - naturalistiche all' aria
aperta. Sono ammessii nuovi insediamenti e l' ampliamento di
quelli esistenti purche' siano conformi alle previsioni dello
strumento urbanistico generale e vengano attuati da soggetti
pubblici o da privati convenzionati con il Comune interessato. In
ogni caso deve essere verificata attentamente la compatibilita'
tra gli interventi previsti e le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche del territorio. Nelle zone per attrezzature ed
impianti si applicano le seguenti disposizioni:
- a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e
l' attivita' edificatoria le zone per attrezzature e
impianti sono soggette a strumento urbanistico attuativo
sottoposto in ogni caso ad approvazione regionale.
Qualora lo strumento urbanistico attuativo sia inserito
in un piano di intervento deve essere adottato dal Comune
competente entro il termine all' uopo fissato dalla
Giunta regionale col provvedimento di approvazione del
piano di intervento stesso. In relazione alle specifiche
caratteristiche e vocazionalita' ed alla necessita' di
prevedere interventi diversificati le zone per
attrezzature e impianti si distinguono in: 1) zone per
attrezzature d' appoggio all' attivita' turistico -
escursionistica. In tali zone gli strumenti urbanistici
attuativi devono essere volti alla razionalizzazione e al
miglioramento della situazione ambientale e funzionale
degli insediamenti esistenti o alla creazione di nuove
strutture e attrezzature turistiche e dei relativi
collegamenti e accessi. Non e' ammessa la realizzazione
di nuove costruzioni residenziali industriali artigianali;
per tali utilizzazioni sono ammessi esclusivamente gli
interventi di ristrutturazione delle strutture esistenti.
Sono invece ammesse nuove costruzioni che possono essere
destinate al potenziamento delle aziende ricettive
esistenti nonche' alla realizzazione di attrezzature
ricettive alberghiere e per il turismo sociale
attrezzature per collezioni esposizioni dibattiti e
conferenze impianti tecnologici finalizzati al miglior
funzionamento degli insediamenti esistenti o previsti
attrezzature sportive e per il tempo libero servizi
connessi alla fruizione del sistema quali parcheggi aree
di sosta attrezzate attrezzature di ristoro e di
commerciaizzazione di prodotti tipici centro informazioni
pronto soccorso e centro antiofidico posto telefonico
pubblico servizio di vigilanza e di intervento in caso di
incendio strutture per l' agriturismo strutture per il
potenziamento dell' attivita' agricolo - produttiva.
Sono individuate le seguenti zone per attrezzature e
impianti d' appoggio all' attivita' turistico -
escursionistica: - Passo del Faiallo in Comune di
Sassello; - Pra' Riondo in Comune di Cogoleto; - Piccolo
Ranch e Casermetta in Comune di Varazze. 2) zone per
attrezzature sportive e per il tempo libero. Tali zone
sono destinate ad ospitare attrezzature sportive e per il
tempo libero nonche' servizi connessi alla fruizione del
sistema quali parcheggi aree di sosta attrezzate punti d'
appoggio per attivita' ippoturistiche attrezzature di
ristoro centro per informazioni pronto soccorso e centro
antiofidico posto telefonico pubblico servizio di
vigilanza e di intervento in caso di incendio. E'
individuata la zona per attrezzature sportive e per il
tempo libero in localita' Gargassino nel comune di
Rossiglione. 3) zone per campeggi organizzati. Tali zone
sono destinate ad ospitare campeggi come definiti ai
sensi dell' articolo 5 della legge regionale 4 marzo 1982
n. 11 nonche' servizi connessi alla fruizione del sistema
quali parcheggi area di sosta attrezzata attrezzature di
ristoro centro di informazioni pronto soccorso e centro
antiofidico posto telefonico pubblico servizi di
vigilanza e di intervento in caso di incendio. Sono
individuate le zone per campeggi organizzati in localita'
Passo del Muraglione e Le Faie nel comune di Varazze. 4)
zone di appoggio all' attivita' agricola e zootecnica.
Tali zone sono destinate ad ospitare attrezzature
necessarie all' agricoltura ed alla zootecnia quali
strutture per il ricovero del bestiame ed il deposito di
materiale ed attrezzi locali per il pernottamento del
personale addetto impianti tecnologici necessari alla
conduzione di tali attivita'. E' individuata la zona di
appoggio all' attivita' agricola e zootecnica del Monte
Pavaglione nei comuni di Campoligure e Rossiglione. 5)
zona per impianti speciali. Tale zona comprende l' area
sita in prossimita' della vetta del Monte Beigua che pur
essendo di rilevante interesse paesaggistico e ambientale
e' attualmente interessata da installazioni impianti ed
edifici speciali; in tale area oltre agli
interventi connessi all' attivita' turistico -
escursionistica sono consentiti gli interventi volti alla
manutenzione ed alla razionalizzazione degli impianti
esistenti al fine di attenuarne l' incidenza negativa sul
paesaggio e di migliorarne l' assetto ambientale
compromesso dal casuale e incontrollato sviluppo di
installazioni e impianti. Non e' ammessa la realizzazione
di nuove costruzioni residenziali industriali artigianali;
lo strumento urbanistico attuativo deve essere volto alla
razionalizzazione degli impianti esistenti al
miglioramento della situazione ambientale e paesaggistica
dell' area al miglioramento delle infrastrutture e
impianti di servizio alla realizzazione al potenziamento
di attrezzature di appoggio ad attivita' turistiche
ricettive escursionistiche e ricreative. In attesa dell'
approvazione dello strumento urbanistico attuativo in
ciascuna zona per attrezzature e impianti si applicano le
disposizioni relative alle trasformazioni del territorio
e alla attivita' edificatoria previste alla lettera a)
dell' articolo 2 secondo comma per le zone di interesse
naturalistico - ambientale.
- b) Per quanto attiene le attivita' connesse alla
fruizione turistico - escursionistica del territorio si
applicano oltre alle norme generali di comportamento e
per quanto compatibili con le attivita' ammesse nelle
zone destinate ad attrezzature ed impianti ai sensi delle
presenti norme le disposizioni previste alla lettera b)
dell' articolo 2 relative alle zone di interesse
naturalistico - ambientale.
- c) Per quanto attiene le attivita' agro - silvo -
pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in
cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad
aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di
entrata in vigore delle presenti norme nel rispetto della
normativa vigente e tenuto conto delle previsioni dei
piani di sviluppo agricolo delle Comunita' montane e dei
Consorzi e Comuni per l' esercizio delle deleghe in
agricoltura nonche' degli indirizzi formulati dal
Comitato di coordinamento.
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