Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 2 maggio 1985, n°18 (Supplemento ordinario)

Legge Regionale n°16 del 09 aprile 1985

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte Beigua.

 

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TITOLO I

Individuazione del sistema delle "Aree Protette" e delle "Aree di Collegamento"

ARTICOLO 1
(Individuazione del sistema)
In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni e' individuato il sistema di aree di interesse naturalistico e ambientale denominato "Monte Beigua" comprendente le aree delimitate dal piano del sistema di cui all' articolo 5 e ricadente nei territori dei comuni di Arenzano Campoligure Cogoleto Genova Masone Rossiglione Tiglietto Sassello Stella Urbe e Varazze.

ARTICOLO 2
(Finalita' del sistema)
L' individuazione del sistema e' volta in particolare a:

ARTICOLO 3
(Suddivisione del sistema)

Il sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale del Monte Beigua e' suddiviso in "Aree Protette" ed in "Aree di Collegamento". Sono definite "Aree Protette"( AP) le parti del sistema di maggior interesse naturalistico con le aree adiacenti e di contorno costituenti un complesso di particolare rilevanza ambientale e scientifica ed idoneo a fini di fruizione sociale e di attivita' didattica. Sono definite "Aree di Collegamento"( AC) le parti del sistema che pur di minore interesse naturalistico rispetto alle "Aree Protette" risultano comunque significative per la morfologia dei luoghi la vegetazione le testimonianze della presenza e dell' attivita' dell' uomo con particolare riferimento alla attivita' agricola e silvicola; oltre ad essere contraddistinte da un valore ambientale intrinseco tali aree costituiscono il tessuto di collegamento delle "Aree Protette".

ARTICOLO 4
(Suddivisione delle "Aree Protette" in zone)
In relazione alle caratteristiche naturalistiche e ambientali nonche' alle diverse esigenze di tutela valorizzazione e fruizione le "Aree Protette" sono suddivise nelle seguenti zone:

ARTICOLO 5
(Piano del sistema)
Il piano del sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale "Monte Beigua" e' costituito dai seguenti elaborati allegati sub A e B alla presente legge:

ARTICOLO 6
(Rapporti del piano con la strumentazione urbanistica)
Le delimitazioni territoriali nonche' la normativa prevista dal piano del sistema di cui all' articolo 5 sono immediatamente operanti e prevalgono su quelle eventualmente difformi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nei Comuni territorialmente interessati costituendone variante a tutti gli effetti. Nelle "Aree di Collegamento" individuate dal piano continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati. Prima dell' adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino le "Aree di Collegamento" e/ o le "Aree Protette" deve essere acquisito il parere del Comitato di coordinamento di cui all' articolo 12.

ARTICOLO 7
(Modifiche ed integrazioni del piano del sistema)
In vista di sopravvenute ragioni che determinino la convenienza di migliorare le previsioni del piano del sistema in rapporto alle finalita' della presente legge possono essere apportate modifiche e integrazioni al piano stesso. La Giunta regionale su richiesta del Comitato di coordinamento di cui all' articolo 12 o di propria iniziativa sentito quest' ultimo e in ogni caso acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico propone le modifiche e le integrazioni al Consiglio regionale che le approva con propria deliberazione. Le proposte di modifica e di integrazione formulate dal Comitato di coordinamento con la osservanza delle procedure di cui all' articolo 5 commi secondo e terzo sono trasmesse unitamente alla relazione programmatica di cui all' articolo 14 previo parere della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui alla legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 "Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale " Bracco - Mesco/ Cinque Terre/ Montemarcello". Istituzione della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale". Sono comunque disposte con legge regionale le modifiche al piano del sistema riguardanti norme per le quali e' prevista ai sensi della presente legge una sanzione amministrativa pecuniaria.

ARTICOLO 8
(Coordinamento dei piani e dei programmi nell' ambito del sistema)
La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare nella predisposizione nell' approvazione e nell' attuazione di strumenti di programmmazione e di pianificazione inerenti il sistema la rispondenza delle relative previsioni con le finalita' che presiedono all' individuazione dello stesso e comunque assicurare il coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni programmatiche della relazione e dei piani di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge. Gli organi regionali nella determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi finanziari attinenti ai settori dell' agricoltura dell' artigianato della difesa del suolo e del turismo nonche' ad altri settori comunque connessi con le finalita' della presente legge attribuiscono titolo preferenziale agli interventi localizzati all' interno del sistema o in aree esterne purche' ad esso funzionalmente connesse.

ARTICOLO 9
(Norme generali di comportamento)
In aggiunta ai particolari limiti e divieti relativi alle "Aree Protette" contenuti nelle norme di attuazione di cui all' articolo 5 nelle predette aree e nelle "Aree di Collegamento" e' fatto divieto di:

ARTICOLO 10
(Norme speciali)
Il Presidente della Provincia territorialmente competente sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale puo' autorizzare per motivi didattici di studio o di ricerca scientifica attivita' in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente legge. Fermo restando il disposto dell' articolo 81 terzo e quarto comma del dPR 24 luglio 1977 n. 616 per le opere di interesse statale su richiesta dell' ente interessato e sentito il Comitato di coordinamento la Giunta regionale puo' autorizzare nelle aree del sistema la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai divieti e ai limiti della presente legge purche' non incompatibili con le relative finalita' di tutela e valorizzazione e solo quando le stesse siano di assoluta necessita' o di preminente interesse per la popolazione locale non altrimenti localizzabili e conformi alla strumentazione urbanistica vigente nel territorio comunale. Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 interessanti l' area del sistema prevalgono su quelle del piano del sistema e degli strumenti urbanistici generali. I relativi schemi di orientamento sono inviati al Comitato di coordinamento oltre che agli enti indicati al terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale di cui al precedente comma per le relative osservazioni.

 

TITOLO II

Gestione delle "Aree Protette" e delle "Aree di Collegamento"

ARTICOLO 11
(Compiti degli enti locali)
Ciascun Comune nella gestione urbanistico - edilizia del territorio facente parte del sistema applica le norme dettate dalla presente legge per le "Aree Protette" e per le "Aree di Collegamento". I Comuni le Province le Comunita' montane il Consorzio per l' esercizio delle deleghe in agricoltura "Zona 1 - Provincia di Genova" su indicazioni del Comitato di coordinamento attuano gli interventi e svolgono le attivita' connesse alla tutela e alla fruizione. Gli interventi e le attivita' di cui al comma precedente sono effettuati dal Comune ovvero dagli altri enti ivi indicati in relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali e regionali. La Provincia territorialmente interessata esercita ai sensi dell' articolo 17 la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste per le "Aree Protette" e per le "Aree di Collegamento".

ARTICOLO 12
(Comitato di coordinamento. Istituzione e funzionamento)
Al fine di garantire il coordinamento tra le attivita' degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all' individuazione del sistema i Comuni le Comunita' montane il Consorzio dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura e le Province territorialmente interessate costituiscono un Comitato di coordinamento composto da:

Il Presidente della Provincia di Savona in quanto territorialmente interessata in misura maggiore provvede alla prima convocazione del Comitato da tenersi presso la Provincia stessa entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge ponendo all' ordine del giorno l' elezione del Presidente e l' indicazione dell' ente sede del Comitato. Il Comitato qualora e fino a quando non abbia individuato l' ente di cui al comma precedente ha sede presso la provincia di Savona. Gli atti necessari per il funzionamento e l' espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati su conforme proposta del Comitato stesso dall' ente presso il quale ha sede che e' tenuto a fornire uffici e personale. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei votanti. Ai componenti del Comitato spettano le indennita' previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13; le spese relative sono liquidate dagli enti sede del Comitato utilizzando i fondi ad essi attribuiti a norma dell' articolo 23 della presente legge.

ARTICOLO 13
(Compiti del Comitato di coordinamento)
Ciascun Comitato di cui all' articolo 12 nell' esercizio delle proprie funzioni di coordinamento:

I pareri di cui alle lettere e) f) e g) del comma precedente sono espressi dal Comitato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso lo stesso si intende favorevole. Per i compiti di cui alle lettere b) d) e seguenti il comitato di coordinamento si avvale della consulenza della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale la quale si esprime per quanto attiene ai punti e) f) e g) entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso lo stesso si intende favorevole. Nell' espletamento dei compiti di cui al primo comma il Comitato di coordinamento tiene conto delle eventuali proposte formulate dalle organizzazoni di categoria interessate con particolare riguardo a quelle degli agricoltori che dovranno essere sentite ogni qualvolta verranno trattati problemi comunque inerenti l' agricoltura.

ARTICOLO 14
(Relazione programmatica)
Il Comitato di coordinamento tenendo conto delle eventuali proposte degli enti che lo compongono redige una relazione programmatica volta a definire gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle finalita' della presente legge e a individuare gli strumenti idonei a conseguirli. In particolare la relazione programmatica deve contenere:

ARTICOLO 15
(Piani di intervento)

Per gli ambiti o i settori nei quali si intende attuare iniziative di particolare rilevanza e in ogni altro caso previsto dalla presente legge il Comitato di coordinamento predispone previo parere della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell' attivita' agricola e alla fruizione dell' ambiente. In particolare i piani di intervento possono riguardare anche in aree esterne al sistema purche' ad esso funzionalmente connesse:

I piani di intervento individuano per tali ambiti e settori le politiche e i criteri generali di intervento le opere e le iniziative da realizzare le risorse pubbliche e/ o private convenzionate per realizzarle i soggetti incaricati le modalita' e le procedure per l' attuazione degli interventi ai sensi della presente legge. I piani di intervento sono tramsessi alla Regione che li approva con deliberazione della Giunta regionale. L' approvazione da parte dell' ente attuatore di cui al secondo comma dell' articolo 11 dei progetti riguardanti le opere pubbliche previste nei piani di intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere stesse nonche' l' indifferibilita' e l' urgenza dei relativi lavori con l' osservanza delle modalita' stabilite dalle leggi vigenti in materia.

 

TITOLO III

Sanzioni e vigilanza

ARTICOLO 16
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione delle norme generali di comportamento e delle norme di attuazione relative alle "Aree Protette" comporta la restituzione in pristino e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l' immediata cessazione della attivita' vietata.
L' obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

ARTICOLO 17
(Vigilanza)
La Provincia interessata territorialmente e' delegata a provvedere alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo precedente alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento e alla contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con riferimento ai vincoli ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all' interno del territorio del sistema. Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti ed organismi provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.

ARTICOLO 18
(Esercizio delle funzioni delegate)
Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate sono imputati all' ente delegato. L' ente delegato e' tenuto a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate che gli siano richiesti. In caso di ritardo o di omissione nell' emanazione dei singoli atti necessari per l' esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale previo invito a provvedere e sentito l' ente delegato si sostituisce ad esso nell' emissione del singolo atto. In caso di persistente inattivita' da parte dell' ente delegato la Giunta regionale promuove ai sensi dell' articolo 64 dello Statuto la revoca della delega. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 16 sono introitati dalla Provincia a copertura delle spese di servizio delle funzioni delegate nonche' di quelle necessrie per il funzionamento della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale competente per territorio.

 

TITOLO IV

Norme finali e transitorie Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 19
(Demanio dello Stato)

La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato con particolare riferimento a quelle inerenti l' utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.

ARTICOLO 20
(Norma transitoria)
L' entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle autorizzazioni e concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 21
(Risorse finanziarie)
Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite principalmente:

ARTICOLO 22
(Abrogazione di precedenti limiti e divieti)
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle aree ricomprese nel sistema "Monte Beigua" cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 23
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 1

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 120.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 120.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 4
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
c) prelevamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa dal "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 5
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
d) prelevamento di lire 310.000.000 in termini di competenza e di cassa dal "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 6
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 7
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli: - 2570 "Contributi all' ente sede del Comitato di coordinamento del sistema Monte Beigua per le spese correnti connesse ai suoi compiti" con lo stanziamento di lire 120.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 8
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2571 "Contributi in conto capitale agli enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema " Monte Beigua"" con lo stanziamento di lire 580.000.000 in termini di competenza e di lire 460.000.000 in termini di cassa. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 9
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 24
(Norma finale)
Lo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle finalita' indicate alla lettera c) dell' articolo 2 e' verificato alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore e successivamente ogni triennio dalla Regione al quale sentiti al riguardo gli enti locali e le organizzazioni di categoria interessate assume le determinazioni conseguenti.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 9 aprile 1985

 

ALLEGATO "A" (Planimetrie)

 

ALLEGATO B (Art. 5)

NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE "AREE PROTETTE"

ARTICOLO 1
(Zone di riserva parziale - RP)
Nelle zone di riserva parziale sono ammesse utilizzazioni rivolte alla conservazione e miglioramento dell' ambiente all' approfondimento e alla diffusione della conoscenza delle sue risorse al suo godimento senza alterarne le caratteristiche al mantenimento delle attivita' tradizionali in atto. Nelle zone di riserva parziale si applicano le seguenti disposizioni:

Il Comitato di coordinamento sentita la Commissione tecnico - scienticica formula indirizzi sui limiti e i divieti da osservare nell' uso di diserbanti e pesticidi.

ARTICOLO 2
(Zona di interesse naturalistico - ambientale - ZINA)
Nelle zone di interesse naturalistico - ambientale sono ammessi interventi volti alla conservazione ed alla valorizzazione dell' ambiente alla sua fruizione organizzata al sostegno delle attivita' agro - silvo - pastorali. Nelle zone di interesse naturalistico - ambientale si applicano le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 3
(Zone di interesse agricolo - ambientale - ZIAA)
Nelle zone di interesse agricolo - ambientale sono ammessi gli interventi per la fruizione del territorio con modalita' tali da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici e per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli silvicoli e pastorali. Nelle zone di interesse agricolo - ambientale si applicano le seguenti disposizioni:

c) Per quanto attiene le attivita' agro - silvo - pastorali Esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunita' montane e dei Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura nonche' degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

ARTICOLO 4
(Nuclei rurali e/ o storici - NRS)
Nei nuclei rurali e/ o storici sono ammesse destinazioni finalizzate al mantenimento delle residenzialita' e delle attivita' agro - silvo - pastorali in atto allo sviluppo dell' agriturismo e delle attivita' connesse alla fruizione del sistema. Le modalita' di intervento in tali nuclei dovranno essere sempre tali da non alterarne le tradizionali caratteristiche architettoniche ed urbanistice e ove possibile riqualificarne l' assetto. Nei nuclei rurali e/ o storici si applicano le seguenti disposizioni:

c) Per quanto attiene le attivita' agro - silvo - pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme nel rispetto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunita' montane e del Consorzio dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura nonche' degli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento.

ARTICOLO 5
(Zone per attrezzature e impianti - ZAI)
Nelle zone per attrezzature e impianti e' ammesso oltre all' uso agro - silvo - pastorale dei suoli l' intervento programmato in funzione ricreativa agroturistica turistica e per la pratica di attivita' sportivo - naturalistiche all' aria aperta. Sono ammessii nuovi insediamenti e l' ampliamento di quelli esistenti purche' siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale e vengano attuati da soggetti pubblici o da privati convenzionati con il Comune interessato. In ogni caso deve essere verificata attentamente la compatibilita' tra gli interventi previsti e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. Nelle zone per attrezzature ed impianti si applicano le seguenti disposizioni: