Legge Regionale pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale (Liguria), del 20 marzo 1985, n°12 (Suppl.
Ordinario)
Legge Regionale n°10 del 27 febbraio 1985
Istituzione della riserva naturale regionale di Bergeggi.
ARTICOLO 1
(Istituzione)
In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n.
40 e' istituita la Riserva naturale regionale di Bergeggi.
ARTICOLO 2
(Delimitazione)
La Riserva comprende l' isolotto di Bergeggi e la zona
di costa prospiciente come delimitata nell' allegata planimetria
in scala 1: 5000 che e' parte integrante della presente legge.
ARTICOLO 3
(Finalita')
Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge
regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione della Riserva e'
volta a:
ARTICOLO 4
(Modalita' di gestione)
Le funzioni relative alla gestione della Riserva naturale
regionale di Bergeggi per il conseguimento delle finalita' di cui
all' articolo 3 sono delegate al Comune di Bergeggi. In
particolare il Comune di Bergeggi:
ARTICOLO 5
(Personale)
Per l' espletamento delle funzioni di cui all' articolo
4 il Comune di Bergeggi puo' avvalersi di personale comandato
dalla Regione o da enti locali o di personale proprio. Tale
personale dovra' essere professionalmente qualificato in
relazione alle finalita' della Riserva.
ARTICOLO 6
(Gestione finanziaria)
Il Comune di Bergeggi redige annualmente una relazione
programmatica e una rendicontazione relativa alla gestione della
Riserva da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale.
La relazione programmatica deve essere presentata alla Giunta
regionale entro il 31 luglio dell' anno precedente a quello cui
si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell' anno
successivo all' anno finanziario cui si riferisce. Le risorse
finanziarie per la gestione della Riserva sono costituite
principalmente:
ARTICOLO 7
(Norme vincolistiche)
Sul territorio della Riserva naturale regionale di
Bergeggi oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in
materia di tutela dell' ambiente della flora e della fauna e'
vietato:
ARTICOLO 8
(Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli)
La delimitazione territoriale di cui all' articolo 2
nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 7
sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente
difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici
costituendone variante a tutti gli effetti.
ARTICOLO 9
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9
della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione dei limiti e
dei divieti previsti dalla presente legge comporta la
restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni
formulate dal Comune e l' applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
ARTICOLO 10
(Vigilanza)
Il Comune di Bergeggi provvede alla vigilanza per l'
applicazione della presente legge ed esercita le funzioni
concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all' articolo 9 alle quali si applica la legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento e alla
contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono
i soggetti indicati all' articolo 6 della legge regionale 2
dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La
vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai
soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con
riferimento ai vincoli ai limiti e ai divieti previsti dalla
presente legge. Restano ferme le competenze attualmente in vigore
riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative per
violazioni in altre materie di competenza legislativa della
Regione e commesse all' interno del territorio della Riserva.
Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza
constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata
ad altri enti e organismi provvedono a informarne tempestivamente
l' ente o l' organismo competente.
ARTICOLO 11
(Demanio dello Stato)
La presente legge si applica nel rispetto delle
competenze dello Stato con particolare riferimento a quelle
inerenti l' utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio
indisponibile dello Stato.
ARTICOLO 12
(Disposizioni finanziarie)
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 1
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente
legge si provvede mediante:
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente
legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire
20.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di
sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984
e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4
novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2555 "
Contributi al Comune di Bergeggi per la gestione della Riserva
naturale regionale di Bergeggi" con lo stanziamento di lire
20.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente
legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 30.000.000 in termini di
competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984
e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4
novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2556 "
Contributi in conto capitale al Comune di Bergeggi per interventi
connessi alla tutela e alla fruizione della Riserva naturale
regionale di Bergeggi" con lo stanziamento di lire 30.000.000
in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi
si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di
previsione.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 4
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 27 febbraio 1985