Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 18 settembre 1991, n°13
Legge Regionale n°27 del 11 settembre 1991
Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei.
Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge
Regionale n°55 del 12 ottobre1994: Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 27 " Norme in
materia di commercializzazione di funghi epigei spontanei".
ARTICOLO 1
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge in attuazione degli articoli 66 e 69 del dPR
24 luglio 1977 n. 616 disciplina la vendita dei funghi epigei
spontanei freschi e secchi.
ARTICOLO 2
(Controllo micologico)
1. Ai fini della tutela della salute pubblica la
vendita di funghi epigei spontanei e' soggetta a controllo
effettuato da esperti micologi dell' Unita' Sanitaria Locale( USL)
che ne rilaciano idonea dichiarazione.
ARTICOLO 3
(Tariffa per il controllo effettuato)
1. Per il controllo di cui all' articolo 2 e'
previsto il pagamento di una tariffa di lire 500 per ogni
chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi
freschi controllata purche' la stessa non presenti un peso
superiore a chilogrammi 5. 2. La Giunta regionale provvede ogni
due anni ad aggiornare la tariffa prevista dal comma 1. 3. Il
controllo dei funghi destinati al consumo diretto del richiedente
e' effettuato gratuitamente e senza rilascio di dichiarazione.
Articolo 4
(Modalita' di pagamento della tariffa)
1. Il pagamento della tariffa di cui all' articolo 3 e'
effettuato a favore dell' Unita' sanitaria locale competente per
la gestione del servizio".
ARTICOLO 5
(Corresponsione indennita')
1. Al personale delle USL addetto al controllo micologico e che
rilascia idonea certificazione nell' ambito della struttura
pubblica viene corrisposta all' interno dell' applicazione dell'
istituto d' incentivazione alla produttivita' una quota da
stabilire nella contrattazione decentrata delle Unita' Sanitarie
Locali secondo gli indirizzi contenuti nel decreto del Ministro
della Sanita' dell' 8 agosto 1984 recante "Applicazione del
tariffario di cui all' articolo 62 ex dPR 25 giugno 1983 n. 348
relativo all' istituto di incentivazione alla produttivita'".
ARTICOLO 6
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato la vendita dei funghi
epigei spontanei senza la prescritta dichiarazione dell' avvenuto
controllo micologico e' soggetta alla sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di
recidiva l' Autorita' sanitaria su proposta del competente
servizio della USL puo' procedere alla revoca dell'
autorizzazione di vendita del prodotto.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11.
ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione delle disposizioni di
cui all' articolo 5 provvedono le USL con i proventi derivanti
dall' applicazione delle tariffe di cui all' articolo 3 e delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 6.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 11 settembre 1991