Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 18 settembre 1991, n°13

Legge Regionale n°27 del 11 settembre 1991

Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

 

Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale n°55 del 12 ottobre1994: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 27 " Norme in materia di commercializzazione di funghi epigei spontanei".



ARTICOLO 1
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge in attuazione degli articoli 66 e 69 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 disciplina la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e secchi.

 

ARTICOLO 2
(Controllo micologico)
1. Ai fini della tutela della salute pubblica la vendita di funghi epigei spontanei e' soggetta a controllo effettuato da esperti micologi dell' Unita' Sanitaria Locale( USL) che ne rilaciano idonea dichiarazione.

 

ARTICOLO 3
(Tariffa per il controllo effettuato)
1. Per il controllo di cui all' articolo 2 e' previsto il pagamento di una tariffa di lire 500 per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi controllata purche' la stessa non presenti un peso superiore a chilogrammi 5. 2. La Giunta regionale provvede ogni due anni ad aggiornare la tariffa prevista dal comma 1. 3. Il controllo dei funghi destinati al consumo diretto del richiedente e' effettuato gratuitamente e senza rilascio di dichiarazione.

 

Articolo 4
(Modalita' di pagamento della tariffa)

1. Il pagamento della tariffa di cui all' articolo 3 e' effettuato a favore dell' Unita' sanitaria locale competente per la gestione del servizio".

 

ARTICOLO 5
(Corresponsione indennita')

1. Al personale delle USL addetto al controllo micologico e che rilascia idonea certificazione nell' ambito della struttura pubblica viene corrisposta all' interno dell' applicazione dell' istituto d' incentivazione alla produttivita' una quota da stabilire nella contrattazione decentrata delle Unita' Sanitarie Locali secondo gli indirizzi contenuti nel decreto del Ministro della Sanita' dell' 8 agosto 1984 recante "Applicazione del tariffario di cui all' articolo 62 ex dPR 25 giugno 1983 n. 348 relativo all' istituto di incentivazione alla produttivita'".

 

ARTICOLO 6
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato la vendita dei funghi epigei spontanei senza la prescritta dichiarazione dell' avvenuto controllo micologico e' soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di recidiva l' Autorita' sanitaria su proposta del competente servizio della USL puo' procedere alla revoca dell' autorizzazione di vendita del prodotto.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11.

 

ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 5 provvedono le USL con i proventi derivanti dall' applicazione delle tariffe di cui all' articolo 3 e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 6.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 11 settembre 1991


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