Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) il 23 dicembre1992, n°21
Legge Regionale n°38 del18 dicembre1992
Norme
per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi
motorizzati nella Regione Liguria.
ARTICOLO 1
(Principi generali)
1. La Regione nell' ambito delle finalita' previste dall'
articolo 4 dello Statuto mediante la disciplina della
circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati contribuisce a
garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio a
tutelare conservare valorizzare il patrimonio ambientale botanico
e zoologico ed a provvedere alla difesa del suolo.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi
motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e
private anche a fondo naturale o stabilizzato intendendo elementi
costituenti le strade oltre la carreggiata la banchina e la
cunetta le aree adiacenti utilizzate per la sosta per il
parcheggio e per l' inversione di marcia nonche' le piazzuole di
intersecazione. 2. E' fatto divieto a chiunque di circolare
fuoristrada con mezzi motorizzati di costruire impianti fissi per
sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi
titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi
predetti fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.
ARTICOLO 3
(Deroghe)
1. In deroga ai divieti di cui all' articolo 2 e' consentita la
circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati: a) adibiti all'
effettivo svolgimento di attivita' agricola e forestale; b) di
soccorso e di vigilanza antincendio ed in servizi di istituto in
dotazione agli organi statali regionali provinciali e comunali
nonche' agli enti preposti a servizi di pubblica utilita'; c)
destinati alle attivita' dei parchi dei rifugi di montagna ovvero
utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature; d)
utilizzati per attivita' di soccorso antincendio e per condurre
invalidi nelle aree vietate al transito ancorche' appartenenti a
privati; e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di
handicap. 2. E' consentito il guado con mezzi motorizzati degli
alvei dei corsi d' acqua pubblici di cui all' articolo 1 del rd
11 dicembre 1933 n. 1775 utilizzando le piste gia' esistenti. 3.
E' altresi' consentita la circolazione fuoristrada con mezzi
motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in
via temporanea proprietari usufruttuari superficiari conduttori
ivi compresi i loro familiari delle costruzioni e dei fondi
rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione
lungo il percorso a minore impatto che consenta l' accesso alle
costruzioni ed ai fondi medesimi. 4. E' infine consentita la
sosta fuoristrada dei mezzi motorizzati nelle immediate vicinanze
dei cigli stradali qualora non siano disponibili apposite aree
destinate alla sosta distanti meno di 100 metri. 5. I Comuni
possono autorizzare la circolazione fuoristrada nelle aree in cui
vige il divieto di circolazione esclusivamente a coloro che vi
accedono per motivi di lavoro. A tal fine provvedono al rilascio
della relativa autorizzazione con specifico provvedimento. 6.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione
della natura e di polizia idraulica.
ARTICOLO 4
(Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attivita'
turistica sportiva e ricreativa).
1. Le Comunita' montane territorialmente competenti e nelle zone
non classificate montane i Comuni individuano i tracciati su
indicazione di sodalizi affiliati alle federazioni sportive
interessate per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati
al fine dello svolgimento di attivita' turistiche sportive
ricreative. Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree
costituenti cave. 2. Le individuazioni di cui al primo comma non
potranno comunque avvenire nelle seguenti aree: a) le aree
inserite in parchi riserve naturali aree protette sistemi di aree
di interesse naturalistico - ambientale istituiti con legge
regionale nonche' le aree comprese nei sistemi del Finale e delle
Alpi Ligure di cui alla legge regionale n. 40/ 1977; b) le aree
assoggettate a regime normativo di conservazione in relazione all'
assetto insediativo geomorfologico e vegetazionale di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1990 n. 6; c)
le aree interessate dai percorsi individuati dalla citata
deliberazione del Consiglio regionale n. 6/ 90: itinerari
escursionistici ( IE) percorsi storici( PS) percorribilita' lungo
i corsi d' acqua( PA) accessibilita' al mare( AM) nonche' le aree
interessate dai percorsi escursionistici gia' individuati alla
data di entrata in vigore della presente legge con appositi
segnavia dal Club Alpino Italiano( CAI) e dalla Federazione
Italiana Escursionismo ( FIE); d) le principali aree carsiche
individuate dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14; e) i siti
di protezione della fauna minore individuati ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 e
successiva modificazione e integrazione; f) le foreste demaniali
escluse le strade di servizio; g) i parchi urbani previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti; h) le aree sottoposte ai piani
regionali di cui all' articolo 10 della legge 11 febbraio 1992 n.
157 concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio ovvero costituenti zona faunistica
delle Alpi ai sensi dell' articolo 11 della legge medesima; i)
gli alvei dei corsi d' acqua pubblici di cui all' articolo 1 del
rd 11 dicembre 1993 n. 1775 ad eccezione degli attraversamenti a
guado colleganti percorsi esistenti;
l) spiagge ed arenili; m) i percorsi carrozzabili attraversanti
centri e nuclei abitati compresi in zone di interesse storico
artistico ed ambientale previste e disciplinate dagli strumenti
urbanistici e territoriali vigenti nei Comuni in cui esse
ricadono. 3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al
primo comma deve essere notificata ai proprietari o conduttori
dei fondi interessati. Qualora nei successivi trenta giorni sia
presentata opposizione motivata in carta semplice da parte dei
proprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il 40%
della lunghezza del tracciato il percorso non puo' essere
istituito. 4. Le Comunita' Montane territorialmente competenti e
nelle zone non classificate montane i Comuni provvedono ad
installare la segnaletica necessaria ad individuare sul
territorio le aree adibite all' esercizio delle attivita'
sportive di cui alla presente legge. Hanno altresi' l' obbligo di
realizzare o far realizzare gli interventi tesi a garantire la
stabilita' di suoli lungo i tracciati autorizzati. 5. Gli
autoclub e i motoclub o in loro assenza le relative federazioni
sono autorizzati ad installare a proprie spese la segnaletica
necessaria ad individuare sul territorio i percorsi e le zone. 6.
Le Comunita' montane ovvero i Comuni nei casi previsti deliberano
l' assenso o il dissenso all' individuazione del tracciato
richiesto nel termine di centottanta giorni dalla presentazione
della richiesta medesima. Trascorso inutilmente il termine di
centottanta giorni i richiedenti hanno facolta' di rivolgere
motivandola analoga istanza alla Provincia competente che si
pronunci entro i successivi centottanta giorni. L' istanza si
intende accolta qualora la Provincia non si pronunci nel termine
indicato. 7. Le Comunita' montane e i Comuni comunicano con
cadenza annuale alle Province ed alle Regione le indicazioni dei
tracciati da loro autorizzati.
ARTICOLO 5
(Impianti fissi)
1. I progetti degli impianti fissi e delle correlate
infrastrutture destinati all' esercizio permanente delle attivita'
sportive ricreative ed agonistiche per le quali sia necessario l'
utilizzo dei mezzi fuoristrada sono corredati da uno studio sull'
impatto ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi
dopo l' approvazione comunale alla Regione. 2. La Regione esamina
tali progetti entro novanta giorni dal ricevimento valutandoli in
relazione ai propri programmi di fruizione e tutela ambientale
alla distribuzione di tali impianti sul territorio agli effetti
indotti sulla realta' ambientale e socio - economica delle zone
interessate e alla difesa del suolo. 3. Per gli interventi di cui
al secondo comma l' istanza per l' autorizzazione regionale ad
eseguire i lavori si intende accolta qualora la Regione non si
pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il
richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione del loro
inizio al Sindaco. 4. Il titolare della concessione deve
impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli
impianti e le cautele tecniche dirette ad evitare che le piste
formate dal transito di mezzi motorizzati costituiscano gronde di
deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o comunque
potenziali condizioni di instabilita'. Deve altresi' impegnarsi
ad una risistemazione adeguata dell' ambiente qualora cessi l'
attivita' degli impianti prestando apposita cauzione od altra
idonea garanzia che verra' restituita dal Comune ad opere di
ripristino eseguite. 5. Al momento della cessazione dell'
attivita' degli impianti il titolare della concessione e' tenuto
ad informare l' autorita' comunale.
ARTICOLO 6
(Deroghe per manifestazioni e gare)
1. Ne caso di manifestazioni e di gare purche' non ricorrenti piu'
di due volte l' anno il Comune salvo le competenze statali in
merito su richiesta degli organizzatori puo' per i tempi
strettamente necessari consentire il transito fuoristrada dei
mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attivita'
sportive ricreative ed agonistiche fatti salvi i divieti di cui
all' articolo 4 comma 2 lettere a) b) c) d) e) g) h) i) m)
disponendo le relative cautele e l' obbligo di ripristino dell'
ambiente a cura degli organizzatori. 2. Il Comune nell'
autorizzare le manifestazioni e le gare di cui al comma 1 puo'
derogare ai divieti di cui al comma 2 lettera c) dell' articolo 4
limitatamente a tratti di percorsi FIE e CAI acquisito il parere
favorevole dell' amministrazione provinciale competente. 3. Al
termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l'
apposita verifica territoriale al fine del rispetto delle
prescrizioni contenute nell' autorizzazione.
ARTICOLO 7
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di vigilare sull' osservanza della presente
legge gli organi di polizia forestale di vigilanza sulla caccia e
sulla pesca gli organi di polizia locale i Sindaci dei Comuni i
custodi forestali e gli agenti dei comuni e dei loro consorzi le
Guardie ecologiche volontarie nonche' gli agenti giurati che ne
abbiano facolta' in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 8
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente
legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da lire 100.000 a
lire 600.000 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi
motorizzati; b) da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 in caso di
costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con tali
mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o
percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti; c) da lire
100.000 a lire 600.000 in caso di danneggiamento di tabelle e
sbarre debitamente esposte; 2. La sanzione di cui alla lettera a)
del comma 1 che sostituisce quelle previste per analoga
infrazione dalle singole leggi istitutive delle aree destinate a
parco ovvero di interesse naturalistico - ambientale si applica
nella misura doppia nel minimo e nel massimo in dette aree. 3.
Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale
intimazione di fermarsi o abbia asportato od occultato la targa
del mezzo motorizzato e' irrogata una sanzione amministrativa
aggiuntiva di lire 500.000. 4. Fino al 31 dicembre 1992
continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative di cui alle
legge regionali 7 gennaio 1980 n. 6 e 30 dicembre 1982 n. 52.
ARTICOLO 9
(Applicazione delle sanzioni amministrative)
1. Le funzioni relative all' applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all' articolo 8 sono attribuite alle
Province.
ARTICOLO 10
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate la legge regionale 87 gennaio 1980 n. 6 e la
legge regionale 30 dicembre 1982 n. 52. Esse peraltro continuano
ad applicarsi ai soli fini di cui all' articolo 8 comma 4 fino al
31 dicembre 1993;
ARTICOLO 11
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione l' individuazione dei tracciati
di cui all' articolo 4 primo comma avviene entro il 31 dicembre
1992.
La presente legge regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova
addi' 18 dicembre 1992