Legge Regionale pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale (Liguria), del 20 maggio 1989, n°7
Legge Regionale n°11 del 26 aprile 1989
Istituzione
del Parco naturale regionale dell' isola Gallinara.
ARTICOLO 1
Istituzione
1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977
n. 40 "Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per
la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria" e'
istituito il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara.
ARTICOLO 2
Delimitazione
1. I confini del parco ricadente in comune di Albenga
corrispondono alla linea di battigia come individuata nella
planimetria in scala 1: 1000 allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Finalita'
1. Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge
regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione del parco e'
volta a:
ARTICOLO 4
Programmi per la fruizione e le attivita' culturali e didattiche
1. In vista del conseguimento delle finalita' di cui all'
articolo 3 lettera b) la Regione d' intesa con il Comune di
Albenga predispone e aggiorna annualmente:
2. I programmi sono elaborati tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dalla Azienda di promozione turistica territorialmente competente dall' Universita' degli studi di Genova dall' Istituto internazionale di Studi liguri nonche' dalle associazioni di protezione ambientale.
3. nella formulazione dei programmi di cui al primo comma
vengono acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologica e
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della
Liguria. 4. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale
sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l'
ambiente naturale.
ARTICOLO 5
Attuazione dei programmi
1. Al fine di garantire l' attuazione dei programmi di
cui all' articolo 4 la Regione ed il Comune di Albenga possono
stipulare apposita convenzione con i proprietari dell' isola
volta a definire le condizioni e le modalita' che consentano la
fruizione del parco e lo svolgimento delle attivita' culturali e
didattiche previste dai programmi stessi.
2. L' approvazione dei programmi di cui all' articolo 4 equivale in ogni caso a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi eventualmente previste e comporta la indifferibilita' e urgenza dei relativi lavori.
3. Il Comune di Albenga provvede all' acquisizione delle aree
de gli immobili indispensabili per l' attuazione dei programmi
anche mediante espropriazione per pubblica utilita' ai sensi e
con le modalita' di cui alla normativa vigente in materia qualora
non si pervenga alla stipula della convenzione di cui al primo
comma. 4. Le attivita' e gli interventi inseriti nei programmi
sono realizzati secondo le indicazioni contenute nei programmi
stessi e in relazione alla loro natura direttamente dalla Regione
dal Comune di Albenga o da altri soggetti pubblici privati.
ARTICOLO 6
Risorse per l' attuazione dei programmi
1. Le risorse finanziarie per l' attuazione dei
programmi sono costituite principalmente:
ARTICOLO 7
Norme vincolistiche
1. Sul territorio dell' isola oltre al rispetto delle
leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente
della flora e della fauna e' vietato:
ARTICOLO 8
Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli
1. la delimitazione territoriale di cui all' articolo 2
nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 7
sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle ventualmente
difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici
costituendone variante a tutti gli effetti.
ARTICOLO 9
Sanzioni
1. L' accertamento e la contestazione delle violazioni
dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comportano
l' immediata cessazione dell' attivita' vietata la restituzione
in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate dal Comune
di Albenga e l' applicazione delle seguenti sanzioni ammini
strative pecuniarie:
2. Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
3. L' obbligo di ripristino previsto dal primo comma si
applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni
amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente
legge per infrazioni commesse nel territorio del parco. A tal
fine l' autorita' amministrativa competente e' tenuta a
comunicare al Comune l' avvenuta comminazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie; nel caso in cui l' autorita'
amministrativa competente possa prescrivere anche il ripristino e'
tenuta a sentire in merito il Comune.
Qualora i soggetti tenuti al ripristino non vi ottemperino il
Comune previa diffida adotta le misure necessarie per l'
esecuzione d' ufficio e provvede a carico del trasgressore per il
rimborso delle spese degli atti e dell' esecuzione d' ufficio
rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l' importo
con le modalita' previste dal rd 10 aprile 1910 n. 639.
ARTICOLO 10
Vigilanza
1. Il Comune di Albenga provvede alla vigilanza per l'
applicazione della presente legge ed esercita le funzioni
concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all' articolo 9 alle quali si applica la legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45 "Norme per l' applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della
Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati".
2. All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni ivi compresa la notifica procedono i soggetti indicati dall' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato.
3. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa; in particolare il Sindaco e' tenuto ad esercitare i poteri di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive" anche con riferimento ai vincoli ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.
4. Gli organi incaricati della vigilanza ai sensi della
presente legge qualora constatino la violazione di norme la cui
osservanza e' demandata ad altri enti od organismi provvedono ad
informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della
presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della
presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota
pari a lire 10.000.000 in termini di competenza del "Fondo
occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori
programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario
1988 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge
regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della
spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989 del capitolo 2560
"Contributi per le spese correnti connesse ai programmi per
il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara" con lo
stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 26 aprile 1989
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione
della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 50.000.000 in termini di
competenza del "Fondo occorrente per far feonte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corco concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988
e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4
novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della sepsa del
bilancio per l' anno finanziario 1989 del capitolo 2561 "Contributi
in conto capitale per l' attuazione dei programmi per il Parco
naturale regionale dell' isola Gallinara" con lo
stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza. 2. Agli
oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 26 aprile 1989
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 4
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 26 aprile 1989
TITOLO DEDOTTO Planimetria del Parco Naturale Regionale Isola Gallinara