Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria), del 20 maggio 1989, n°7

Legge Regionale n°11 del 26 aprile 1989

Istituzione del Parco naturale regionale dell' isola Gallinara.

il Parco Naturale Regionale dell'Isola Gallinara in rete

 

ARTICOLO 1
Istituzione
1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 "Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria" e' istituito il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara.



ARTICOLO 2
Delimitazione
1. I confini del parco ricadente in comune di Albenga corrispondono alla linea di battigia come individuata nella planimetria in scala 1: 1000 allegata alla presente legge.



ARTICOLO 3
Finalita'
1. Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione del parco e' volta a:

 

ARTICOLO 4
Programmi per la fruizione e le attivita' culturali e didattiche
1. In vista del conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 3 lettera b) la Regione d' intesa con il Comune di Albenga predispone e aggiorna annualmente:

2. I programmi sono elaborati tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dalla Azienda di promozione turistica territorialmente competente dall' Universita' degli studi di Genova dall' Istituto internazionale di Studi liguri nonche' dalle associazioni di protezione ambientale.

3. nella formulazione dei programmi di cui al primo comma vengono acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria. 4. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale.



ARTICOLO 5
Attuazione dei programmi
1. Al fine di garantire l' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4 la Regione ed il Comune di Albenga possono stipulare apposita convenzione con i proprietari dell' isola volta a definire le condizioni e le modalita' che consentano la fruizione del parco e lo svolgimento delle attivita' culturali e didattiche previste dai programmi stessi.

2. L' approvazione dei programmi di cui all' articolo 4 equivale in ogni caso a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi eventualmente previste e comporta la indifferibilita' e urgenza dei relativi lavori.

3. Il Comune di Albenga provvede all' acquisizione delle aree de gli immobili indispensabili per l' attuazione dei programmi anche mediante espropriazione per pubblica utilita' ai sensi e con le modalita' di cui alla normativa vigente in materia qualora non si pervenga alla stipula della convenzione di cui al primo comma. 4. Le attivita' e gli interventi inseriti nei programmi sono realizzati secondo le indicazioni contenute nei programmi stessi e in relazione alla loro natura direttamente dalla Regione dal Comune di Albenga o da altri soggetti pubblici privati.



ARTICOLO 6
Risorse per l' attuazione dei programmi
1. Le risorse finanziarie per l' attuazione dei programmi sono costituite principalmente:

 

ARTICOLO 7
Norme vincolistiche
1. Sul territorio dell' isola oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente della flora e della fauna e' vietato:

 

ARTICOLO 8
Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli
1. la delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle ventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti.



ARTICOLO 9
Sanzioni
1. L' accertamento e la contestazione delle violazioni dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comportano l' immediata cessazione dell' attivita' vietata la restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate dal Comune di Albenga e l' applicazione delle seguenti sanzioni ammini strative pecuniarie:

2. Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

3. L' obbligo di ripristino previsto dal primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del parco. A tal fine l' autorita' amministrativa competente e' tenuta a comunicare al Comune l' avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; nel caso in cui l' autorita' amministrativa competente possa prescrivere anche il ripristino e' tenuta a sentire in merito il Comune.
Qualora i soggetti tenuti al ripristino non vi ottemperino il Comune previa diffida adotta le misure necessarie per l' esecuzione d' ufficio e provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e dell' esecuzione d' ufficio rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l' importo con le modalita' previste dal rd 10 aprile 1910 n. 639.



ARTICOLO 10
Vigilanza
1. Il Comune di Albenga provvede alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 9 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 "Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati".

2. All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni ivi compresa la notifica procedono i soggetti indicati dall' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato.

3. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa; in particolare il Sindaco e' tenuto ad esercitare i poteri di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive" anche con riferimento ai vincoli ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

4. Gli organi incaricati della vigilanza ai sensi della presente legge qualora constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti od organismi provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.



ARTICOLO 11
Norma finanziaria
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire 10.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989 del capitolo 2560 "Contributi per le spese correnti connesse ai programmi per il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara" con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 50.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far feonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corco concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della sepsa del bilancio per l' anno finanziario 1989 del capitolo 2561 "Contributi in conto capitale per l' attuazione dei programmi per il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 4
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989

TITOLO DEDOTTO Planimetria del Parco Naturale Regionale Isola Gallinara

 


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