Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 23 maggio 1990, n°11

Legge Regionale n°30 del 02 maggio1990

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

ARTICOLO 1
(Istituzione e finalità del servizio di vigilanza ecologica)

1. La Regione in attuazione dell' articolo 9 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell' articolo 4 dello Statuto allo scopo di incrementare e migliorare la tutela dell' ambiente naturale in rapporto di coordinamento organico con i servizi già esistenti istituisce un servizio di vigilanza ambientale realizzato da guardie ecologiche volontarie( GEV).


ARTICOLO 2
(Funzioni delle GEV)

1. Le guardie ecologiche volontarie tramite attività coordinata ai sensi della presente legge con competenza territoriale circoscritta agli ambiti di intervento indicati nel decreto di nomina operano per favorire e garantire l' applicazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica. 

2. A tale scopo svolgono funzioni di polizia amministrativa secondo quanto disposto dall' articolo 6 e realizzano compiti di: 

3. Le guardie ecologiche volontarie collaborano con le autorità competenti qualora si rendano necessari interventi e opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di natura ambientale. 

4. L' espletamento del servizio di vigilanza ambientale svolto da guardie ecologiche volontarie non da' luogo a costituzione di rapporto di lavoro ed e' prestato a titolo gratuito. La corresponsione di un rimborso spese non inficia la gratuità del rapporto.


ARTICOLO 3
(Funzioni delle province)
1. L' organizzazione del servizio di vigilanza ambientale svolto da guardie ecologiche volontarie e' affidata alle Province. 

2. La Provincia per l' organizzazione e gestione del servizio delle guardie ecologiche volontarie esercita le seguenti funzioni: 


ARTICOLO 4
(Raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche volontarie)

1. Ai sensi dell' articolo 3 la Provincia promuove l' organizzazione delle guardine ecologiche volontarie incaricate con le procedure di cui all' articolo 6 in raggruppamenti territoriali formulando per ciascuno di essi un regolamento di servizio in conformità ai provvedimenti regionali volti ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie sull' intero territorio della Regione. 

2. I raggruppamenti territoriali operano al servizio della Provincia per l' attuazione dei programmi predisposti ai sensi dell' articolo 3 terzo comma lettera c).


ARTICOLO 5
(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento. Integrazione della Commissione tecnico scientifica regionale)

1. Allo scopo di ottimizzare gli interventi sul territorio la Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio ecologico volontario. 

2. In particolare il Consiglio regionale su proposta della Giunta emana direttive volte ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie sull' intero territorio della regione. 

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al secondo comma la Regione si avvale della Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale istituita dalla legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 della consulenza tecnica dei Servizi regionali competenti nonché tenuto conto dei territori che risultano interessati in relazione agli argomenti da trattare da un rappresentante della Provincia. 

4. Nell' ambito delle proprie competenze la Commissione si occupa in particolare di: 


ARTICOLO 6
(Modalità di reclutamento e posizione giuridica delle GEV)

1. Coloro che siano interessati ad assumere la qualifica di guardia ecologica volontaria inoltrano domanda alla Provincia di residenza ai fini dell' ammissione ai corsi di cui all' articolo 3 comprovando il possesso dei seguenti requisiti: 

2. Al termine del su citato corso di formazione visti i risultati delle prove di cui all' articolo 8 il candidato assume la qualifica di guardia ecologica volontaria tramite incarico nominativo conferitogli dal Presidente della Giunta regionale. 

3. La Guardia ecologica volontaria e' agente di polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.


ARTICOLO 7
(Elenco regionale delle GEV)

1. E' istituito presso la Regione l' elenco regionale delle Guardie ecologiche volontarie abilitate ai sensi dell' articolo 6 all' esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. 

2. Le eventuali variazioni dell' elenco sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.


ARTICOLO 8
(Esami)
1. Al temine dei corsi di formazione organizzati dalla Provincia secondo quanto disposto dagli articoli precedenti i candidati sostengono un esame teorico - pratico innanzi ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da: 

2. Gli esami si svolgono sulla base di un calendario annuale stabilito dalla Giunta regionale. 

3. La Commissione delibera purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. 

4. Ai componenti della Commissione d' esame estranei all' Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza in misura pari a quella prevista per i componenti dei Comitati di Controllo nonché se dovuta l' indennità di missione spettante agli impiegati regionali di VII livello.


ARTICOLO 9
(Ambito di competenza territoriale delle GEV)

1. L' ambito di competenza operativa della Guardia ecologica volontaria indicato nel decreto di nomina di cui all' articolo 6 comma secondo viene determinato dalla Giunta regionale in base alle esigenze di organico evidenziate per i territori di rispettiva competenza dalle Province tramite la relazione annuale di cui all' articolo 3. 

2. La guardia ecologica volontaria non può operare al di fuori del territorio indicato nel decreto di nomina a meno che lo sconfinamento non derivi da immediate necessità connesse ad infrazioni compiute nel territorio di propria competenza. In tal caso e' tenuta a darne comunicazione al responsabile della gestione ed organizzazione del servizio ecologico volontario presso l' ente locale interessato indicando i motivi dello sconfinamento. 

3. Qualora le Guardine vengano a conoscenza di infrazioni compiute in ambiti territoriali non sottoposti a propria diretta tutela ne informano tempestivamente con apposito rapporto di servizio l' ente locale interessato perché provveda ad adottare le misure opportune.


ARTICOLO 10
(Doveri delle GEV)

1. Nell' espletamento del proprio servizio la Guardia ecologica volontaria e' tenuta a rispettare quanto previsto nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonché a svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di intervento predisposti dalle Province. 

2. La Guardia ecologica volontaria deve inoltre: 

 

ARTICOLO 11
(Revoca o sospensione del servizio GEV)

1. Secondo quanto disposto dall' articolo 3 il responsabile del servizio ecologico volontario dell' ente locale e' tenuto a segnalare alla Giunta regionale ogni irregolarità riscontrata nell' espletamento dei compiti assegnati alle Guardie ecologiche. 

2. Su parere della Commissione tecnico scientifica regionale il Presidente della Giunta regionale può disporre in tal caso la sospensione o la revoca dell' incarico. 

3. Costituisce motivo di immediata revoca dell' incarico il venir meno di ciascuno dei requisiti di cui all' articolo 6.

 

ARTICOLO 12
(Piano di organizzazione)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le Province unitamente alla relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento secondo quanto previsto dall' articolo 3 trasmettono alla Giunta regionale un piano di organizzazione contenente: 

2. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale delibera il riparto dei contributi che la legge di approvazione del bilancio destina alle Province per l' organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

 

ARTICOLO 13
(Relazione della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.


ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)

ARTICOLO 14 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1990:

ARTICOLO 14 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1990: a) riduzione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa del capitolo 9250 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >>;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 14 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1990:
OMISSIS
b) istituzione del capitolo 2140 << Contributi alle Province per l' organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica >> con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 14 SUBARTICOLO 4
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 2 maggio 1990 


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