Legge Regionale pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 22 dicembre 1999, n°19
Legge Regionale del 29 novembre
1999, n°35
Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale del 17 marzo 2000, n°16: "Modificazione alla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne)."
Le parti in neretto-corsivo sono quelle integrate dalla Legge Regionale del 20 dicembre 1999, n°40: "Integrazioni alla legge regionale recante norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne".
Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge tutela la fauna ittica e regola l'esercizio
della pesca nelle acque interne, al fine di assicurare la
conservazione ed il riequilibrio biologico degli ecosistemi
acquatici, nell'ambito delle funzioni spettanti alla Regione e
alle Province.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
2 bis. La presente legge non si applica ai laghetti artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE - PIANIFICAZIONE DEL SETTORE
Articolo 2
(Competenze della Regione)
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta,
sentite le Province interessate, il Programma generale degli
indirizzi e dei criteri, che stabilisce, in particolare, la
percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da
destinare alle funzioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7,
nonché i criteri da seguire nella loro individuazione.
2. La Regione promuove ed indirizza le attività di sperimentazione attuate dalla Provincia e può realizzare iniziative interprovinciali o interregionali nel campo medesimo.
2 bis. La presente legge non si applica ai laghetti artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.
La Regione definisce e predispone i modelli di licenza di pesca.
3. La Giunta regionale istituisce la Commissione tecnico-consultiva regionale, che è composta come segue:
La Commissione esprime il proprio parere preventivo sugli atti di competenza regionale di cui al presente articolo.
Articolo 3
(Competenze delle Province)
1. Le Province svolgono le funzioni amministrative sulla
disciplina della pesca nonché la gestione delle acque interne,
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f) della legge 8
giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e della
legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa).
2. Le Province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.
3. Le Province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.
Articolo 4
(Commissioni tecnico consultive provinciali)
1. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive,
nelle quali sia garantita la rappresentanza delle Associazioni
pescasportive e delle Associazioni ambientaliste ed animaliste
maggiormente rappresentative in sede nazionale ed organizzate in
sede locale nonché del Corpo Forestale dello Stato.
Articolo 5
(Carta ittica provinciale)
1. La carta ittica provinciale esprime la valutazione dello stato
delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti
nel territorio provinciale al fine di una corretta gestione dell'esercizio
della pesca e dell'ittiofauna.
2. Essa, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 2 , in particolare:
3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico cui devono ispirarsi programmi e regolamenti provinciali di settore.
4. La carta ittica provinciale ha una durata di cinque anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei cinque anni intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico e biologico di un corpo idrico.
Articolo 6
(Zone di ripopolamento, cattura e protezione)
1. Le Province, sulla base della carta ittica, provvedono alla
individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione
speciale tra cui:
2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione da parte della Provincia, di apposite tabelle con la scritta "DIVIETO DI PESCA" nonché il tipo di zone di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Le tabelle devono essere collocate a distanza di non più di 100 m. l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella risultino ben visibili quelle contigue; dette tabelle sono esenti da tasse regionali.
Articolo 7
(Riserve turistiche)
1. Le Province possono autorizzare, nell'ambito di specifiche
zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve
turistiche, con facoltà di affidarne la gestione preferibilmente
ad organismi associativi senza fini di lucro mediante apposite
convenzioni.
2. Nei territori montani, le Province determinano le forme opportune di coinvolgimento delle Comunità Montane nelle iniziative e nelle procedure di cui al comma 1.
3. La Provincia, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 4, comma 1, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio di un permesso a pagamento, fermo restando l'obbligo della licenza di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dalla Tabella A allegata alla presente legge.
4. I proventi della gestione sono in prevalenza utilizzati per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.
5. Gli organismi di gestione forniscono annualmente alla Provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.
TITOLO III
ESERCIZIO DELLA PESCA
Articolo 8
(Esercizio della pesca)
1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto
alla cattura di fauna ittica nelle acque interne mediante l'impiego
dei mezzi consentiti dalla normativa vigente. E' considerato
altresì esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi
destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la
cattura della fauna ittica.
2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria é consentito a chi é in possesso della licenza rilasciata nella regione di residenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato "A" alla presente legge.
3. La licenza é valida se corredata della ricevuta attestante il versamento della relativa tassa e sovrattassa annuale di cui all'articolo 11.
4. Non costituisce esercizio della pesca ai sensi della presente legge l'attività svolta:
Articolo 9
(Licenze di pesca)
1. Le licenze di pesca sono rilasciate dalle Province di
residenza secondo modelli stabiliti dalla Regione ed hanno
validità su tutto il territorio nazionale; potranno essere
inoltre rilasciate dalle Associazioni dei Pescasportivi su
mandato delle Province di competenza.
2. Le licenze di pesca sono di quattro tipi:
3. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 (provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).
4. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, é rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione, di età superiore ad anni diciotto.
5. Le Province tengono appositi registri per ogni tipo di licenza di pesca. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca.
Articolo 10
(Validità delle licenze di pesca)
1. Le licenze di pesca tipo A, B, C hanno validità di sei anni
dalla data del rilascio e le licenze di pesca di tipo D hanno
validità di tre mesi dalla data del rilascio.
2. Il titolare é tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza.
3. In caso di smarrimento della licenza le Province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.
Articolo 11
(Tasse sulle concessioni regionali)
1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio
della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali
e regionali vigenti in materia; a partire dall'anno 2000 i
pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali
intestati alla Regione e differenziati per ogni singola Provincia.
2. L'importo è dimezzato per le licenze di tipo "B" e "C" per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i soggetti di età inferiore ad anni sedici sono rilasciate gratuitamente le licenze di tipo "B" e "C" previo assenso di chi esercita la potestà sugli stessi.
3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1 in qualsiasi periodo dell'anno, ha validità solo sino alla data corrispondente per giorno e mese a quella di rilascio o di rinnovo della licenza; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.
4. In occasione di manifestazioni di pesca per disabili organizzate da associazioni del settore o da enti pubblici è previsto il rilascio di una licenza collettiva valida per la durata della manifestazione previo versamento di una quota forfettaria di lire 50.000.
Articolo 12
(Autorizzazioni)
1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna
acquatica possono essere autorizzati dalla Provincia anche al di
fuori del periodo di pesca di cui alla Tabella A allegata alla
presente legge, con l'utilizzo di apparecchi a generatore
autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per
documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la
cattura e il prelievo avvengano nelle aree protette regionali di
cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n.12 (riordino delle
aree protette) e successive modificazioni, la Provincia rilascia
l'autorizzazione sentito l'Ente Parco competente.
2. L'autorizzazione é personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.
3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sè l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.
4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Articolo 13
(Limitazioni e divieti)
1. Le Province, sentite le Commissioni consultive provinciali di
cui all'articolo 4, disciplinano con appositi provvedimenti e
sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma
generale regionale e nella carta ittica i divieti, i limiti di
cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.
2. Le Province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.
TITOLO IV
GESTIONE DELLE ACQUE
Articolo 14
(Immissione di materiale ittico)
1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 4 è vietata l'immissione
di materiale ittico nelle acque interne.
2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento é effettuata dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.
3. Le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni dei Pescasportivi riconosciute, mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, per la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.
4. L'immissione di materiale ittico adulto é consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 7 ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 20, e deve preventivamente essere autorizzata dalla Provincia sulla base di un programma preventivo di massima e comunque nel rispetto dei controlli sanitari previsti all'articolo 15.
Articolo 15
(Controlli sanitari)
1. Il
materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini
dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente
legge deve essere accompagnato da certificato sanitario
attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie in atto,
negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di
provenienza.
2. La Provincia ha comunque facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.
3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizoozie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, la Provincia dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto.
Articolo 16
(Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna)
1. Le Province nel rilascio delle autorizzazioni di cui alla
legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale
della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989
n. 183) e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di
perseguire anche le finalità di cui all'articolo 1 della
presente legge, indicano le opportune prescrizioni a tutela dell'idrofauna
e dell'ecosistema del corso d'acqua, mantenendo ove possibile
elementi di integrità dell'alveo.
Le Province emanano altresì disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.
2. Fatto salvo quanto disposto nella l.r. 9/1993, chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve darne comunicazione alla Provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.
3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica.
4. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:
5. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta é sempre vietato l'esercizio della pesca.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in acque private, negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.
Articolo 17
(Disciplina dell'uso delle acque pubbliche e difesa dell'idrofauna)
1. Nelle acque pubbliche che ospitano apprezzabili popolamenti
ittici e di altre specie acquatiche o di particolare valenza
ambientale, le province contingentano le quantità complessive di
acque pubbliche captabili e derivabili da ogni corso d'acqua,
garantendo che la somma di tutte le concessioni ed autorizzazioni
al prelievo consenta in ogni stagione un rilascio ed una
permanenza minima garantita di portata delle acque (Deflusso
Minimo Vitale), per la salvaguardia delle caratteristiche
ambientali e per lo svolgimento dei cicli biologici naturali di
ciascun bacino idrografico o sottobacino.
2. Ogni nuovo intervento sul corso d'acqua dovrà prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio e la diffusione dei pesci.
Articolo 18
(Risarcimento del danno)
1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al
patrimonio ittico ed agli ecosistemi acquatici causato anche
mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate al
ripopolamento ed al ripristino ambientale del luogo.
TITOLO V
GESTIONE DI VIVAI ITTICI.
GARE E RADUNI DI PESCA
Articolo 19
(Gestione di vivai ittici)
1. L'allevamento all'interno di apposite vasche, dette vivai, di
pesci appartenenti anche alle specie oggetto di pesca è
consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di
origine e vengano altresì destinati esclusivamente alla
commercializzazione o all'autoconsumo.
2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.
3. Ai titolari e gestori di vivai ittici é fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.
Articolo 20
(Gare e raduni di pesca)
1. Le Province, sulla base di apposite richieste delle
associazioni dei pescatori, da presentare entro il 31 dicembre di
ogni anno, individuano entro il successivo 31 gennaio i tratti di
corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e
allenamenti per le competizioni, fissando altresì il calendario
delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i
termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli
allenamenti.
2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla l.r. 12/1995 é richiesto il parere dell'Ente parco.
3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti di corsi d'acqua individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dalla tabella A allegata alla presente legge. Non si applicano altresì i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima. I divieti di cui al presente comma non trovano comunque applicazione in occasione di competizioni, gare e raduni di pesca ai salmonidi.
4. Le Province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.
5. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni é vietato durante le fasi di preparazione ed é riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a due giorni.
6. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.
7. Le Province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni programmate nei rispettivi calendari per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.
TITOLO VI
VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 21
(Vigilanza sull'esercizio della pesca)
1. La vigilanza sull'esercizio della pesca é esercitata dalle
Province ed é svolta dai soggetti previsti dalle leggi statali e
regionali vigenti in materia.
Articolo 22
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni di cui alla presente legge, salvo che il
fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o da Enti da essa individuati, delegati o sub delegati).
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente.
TITOLO VII
NORME FINALI E FINANZIARIE
Articolo 23
(Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca)
1. La Regione ripartisce una quota non inferiore al settanta per
cento dei proventi della tassa sulle licenze di pesca fra le
Province sulla base dei seguenti parametri:
2. I proventi della sovrattassa sulle licenze di pesca sono attribuiti alle Province; queste ultime ripartiscono il novanta per cento di tali proventi, come previsto dal d.lgs. 22 giugno 1991 n. 230, tra le Associazioni dei pescasportivi in rapporto al numero degli iscritti.
Articolo 24
(Norma transitoria)
1. In prima applicazione:
2. Le licenze di pesca rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.
Articolo
25
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate la legge regionale 19 febbraio 1973 n. 3 (norme
per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla
Regione in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle
acque interne), la legge regionale 24 gennaio 1975 n. 8 (integrazioni
al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio
decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, e successive modificazioni), la
legge regionale 24 febbraio 1995 n. 13 (modifica alla legge
regionale 24 gennaio 1975 n. 8) e la legge regionale 27 aprile
1982 n. 25 (interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura).
Articolo 26
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 e successive
modificazioni (testo unico delle leggi sulla pesca).
Articolo 27
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e
di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio ai
capitoli:
- 2600 "Spese da sostenere per l'attuazione delle iniziative della Regione volte alla sperimentazione e all'incremento nel settore ittiobiologico".
- 2620 "Concessione di contributi ad enti ed associazioni per iniziative di incremento del patrimonio ittico" che assume la denominazione "Contributi ad enti ed associazioni per attività di sperimentazione ed iniziative per l'incremento del patrimonio ittico".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 29 novembre 1999
MORI
ALLEGATO:
TABELLA A
(Articolo 8 comma 1)
1. Attrezzi consentiti o vietati per la pesca - modalità d'uso:
A) Attrezzi consentiti
1. Nelle acque classificate come salmonicole é consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munito o meno di mulinello, lenza armata con un solo amo ed é sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.
2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le Province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.
3. Le Province possono inoltre consentire, limitatamente alle acque classificate come "ciprinicole", l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:
4. L'uso della canna-lenza armata con tre ami per la pesca con le esche artificiali é consentito in tutte le acque comunque classificate.
4 bis. La pesca "a traina" è consentita soltanto nelle acque interne pubbliche primarie, con un massimo di due canne per imbarcazioni, indipendentemente dal numero degli imbarcati.
4 ter. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela, è consentita soltanto nelle acque interne pubbliche primarie.
5. L'uso del guadino é consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.
6. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province per gli scopi di seguito elencati:
7. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere altresì subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.
B) Attrezzi vietati
1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti ed in particolare dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:
2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui alla presente Tabella "A".
C) Misure minime
Cheppia cm
25 Carpa erbivora o Amur cm 35
Alosa Fallax nilotica Ctenopharyngodon idella
Trota
europea (Fario) cm 20 Carpa argentata (Temolo russo) cm 35
Salmo trutta
Trota
iridea (compresi ibridi) cm 20 Carpa testagrossa (Temolo russo)
cm 35
Oncorhynchus mykiss Hipophthalmichthys molitrix
Salmerino
di torrente cm 22 Vairone cm 12
(compresi ibridi) Leuciscus souffia
Salvelinus fontanilis
Temolo cm
30 Mugilidi e cefali cm 20
Thimallus thimallus generi Mugil, Chelon, Liza
Luccio cm
50 Persico reale cm 18
Esox lucius Perca fluviatilis
Cavedano cm
20 Persico trota cm 20
Leuciscus cephalus Micropterus salmoides
Tinca cm 20
Anguilla cm 30
Tinca tinca Anguilla anguilla
Barbo cm 20
Carpa (tutte le forme e varietà) cm 35
Barbus e barbus meridionalis Cyprinus carpio
Tutte le altre specie cm 7
Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione Tecnica Regionale.
D) Periodi di divieto
Cheppia 1° aprile 30 maggio
Trota europea (Fario) dal tramonto della 1a domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio
Temolo 2^ dom. Settembre 1^ dom. maggio
Luccio 1 febbraio - 15 aprile
Tinca 15 aprile - 15 giugno
Barbo 15 aprile - 15 giugno
Carpa 15 aprile - 15 giugno
Carpa argentata 15 aprile - 15 giugno
Carpa macrocefala 15 aprile - 15 giugno
Vairone 15 aprile - 15 giugno
Persico reale 1 aprile - 15 giugno
Persico trota 15 aprile - 15 giugno