Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 20 marzo 1985, n°12 (Suppl. Ordinario)

Legge Regionale del 27 febbraio 1985, n°8

Istituzione dell' area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia.

L'Area Protetta Regionale delle Langhe di Piana Crixia in rete!!!

ARTICOLO 1
(Istituzione)
In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e' istituita l' Area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia.

 

ARTICOLO 2
(Delimitazione)
I confini dell' Area protetta ubicata nel territorio del Comune di Piana Crixia sono individuati nell' allegata planimetria in scala 1: 10.000 che e' parte integrante della presente legge.

 

ARTICOLO 3
(Finalita')
Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione dell' Area protetta e' volta a:

 

ARTICOLO 4
(Modalita' di gestione)
Le funzioni relative alla gestione dell' Area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 3 sono delegate al Comune di Piana Crixia. In particolare il Comune di Piana Crixia:

Ferme restando le esigenze di tutela e riqualificazione naturale e delle caratteristiche paesaggistiche i piani e i programmi previsti dalla vigente normativa inerenti anche il territorio dell' Area protetta ed in particolare quelli relativi agli interventi agro - silvo - pastorali alla fauna e alla difesa del suolo tengono conto dei criteri di cui alla lettera c) del presente articolo ovvero in loro mancanza delle finalita' di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 3.
I regolamenti di cui alla lettera d) del presente articolo sono trasmessi dal Comune di Piana Crixia alla Regione per la approvazione da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta. L' approvazione dei piani di intervento di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste e comporta l' indifferibilita' e l' urgenza dei relativi lavori. Qualora l' acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l' attuazione dei piani il Comune di Piana Crixia provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilita' ai sensi e con le modalita' di cui alla normativa vigente in materia.

 

ARTICOLO 5
(Personale)
Per l' espletamento delle funzioni di cui allo articolo 4 il Comune di Piana Crixia puo' avvalersi di personale comandato dalla Regione o da enti locali o di personale proprio tale personale dovra' essere professionalmente qualificato in relazione alle finalita' dell' Area protetta.

 

ARTICOLO 6
(Gestione finanziaria)
Il Comune di Piana Crixia redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relativa alla gestione dell' Area protetta da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale. La relazione programmatica deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell' anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell' anno successivo all' anno finanziario cui si riferisce. Le risorse finanziarie per la gestione dell' Area protetta sono costituite principalmente:

 

ARTICOLO 7
(Zonizzazione)
Il territorio dell' Area protetta e' articolato in due zone individuabili nella planimetria allegata alla presente legge mediante apposite sigle:

 

ARTICOLO 8
(Norme vincolistiche)
Se tutto il territorio dell' Area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente e della flora e' vietato:

Nelle aree interessate dalla zona di interesse naturalistico - ambientale( ZINA) e' inoltre vietato:

 

ARTICOLO 9
(Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli)
La delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 8 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti.

 

ARTICOLO 10
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate dal Comune e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Per le violazioni dei limiti e divieti che saranno posti dai regolamenti di cui all' articolo 4 lettera d) della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 

ARTICOLO 11
(Vigilanza)
Il Comune di Piana Crixia provvede alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 10 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n¨ 45. All' accertamento e alla contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con riferimento ai vincoli ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all' interno dell' Area protetta. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti e organismi provvedono a informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.

 

ARTICOLO 12
(Abrogazione di precedenti limiti e divieti)
Nelle aree interessate dalla presente legge dalla data di entrata in vigore della stessa cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 13
(Disposizioni finanziarie) ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 1
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire 20.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2550 " Contributi al Comune di Piana Crixia per la gestione dell' area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 50.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2551 " Contributi in conto capitale al Comune di Piana Crixia per interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell' Area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 4
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 febbraio 1985

 


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