Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 20 marzo 1985, n°12 (Suppl. Ordinario)
Legge Regionale del 27 febbraio 1985, n°8
Istituzione dell' area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia.
ARTICOLO 1
(Istituzione)
In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n.
40 e' istituita l' Area protetta regionale delle Langhe di Piana
Crixia.
ARTICOLO 2
(Delimitazione)
I confini dell' Area protetta ubicata nel territorio del
Comune di Piana Crixia sono individuati nell' allegata
planimetria in scala 1: 10.000 che e' parte integrante della
presente legge.
ARTICOLO 3
(Finalita')
Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge
regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione dell' Area
protetta e' volta a:
ARTICOLO 4
(Modalita' di gestione)
Le funzioni relative alla gestione dell' Area protetta
regionale delle Langhe di Piana Crixia per il conseguimento delle
finalita' di cui all' articolo 3 sono delegate al Comune di Piana
Crixia. In particolare il Comune di Piana Crixia:
Ferme restando le esigenze di tutela e riqualificazione
naturale e delle caratteristiche paesaggistiche i piani e i
programmi previsti dalla vigente normativa inerenti anche il
territorio dell' Area protetta ed in particolare quelli relativi
agli interventi agro - silvo - pastorali alla fauna e alla difesa
del suolo tengono conto dei criteri di cui alla lettera c) del
presente articolo ovvero in loro mancanza delle finalita' di cui
alle lettere b) e c) dell' articolo 3.
I regolamenti di cui alla lettera d) del presente articolo sono
trasmessi dal Comune di Piana Crixia alla Regione per la
approvazione da parte del Consiglio regionale su proposta della
Giunta. L' approvazione dei piani di intervento di cui al
presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere in essi previste e comporta l' indifferibilita' e l'
urgenza dei relativi lavori. Qualora l' acquisizione al
patrimonio comunale sia indispensabile per l' attuazione dei
piani il Comune di Piana Crixia provvede anche mediante
espropriazione per pubblica utilita' ai sensi e con le modalita'
di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 5
(Personale)
Per l' espletamento delle funzioni di cui allo articolo
4 il Comune di Piana Crixia puo' avvalersi di personale comandato
dalla Regione o da enti locali o di personale proprio tale
personale dovra' essere professionalmente qualificato in
relazione alle finalita' dell' Area protetta.
ARTICOLO 6
(Gestione finanziaria)
Il Comune di Piana Crixia redige annualmente una
relazione programmatica e una rendicontazione relativa alla
gestione dell' Area protetta da sottoporre all' approvazione
della Giunta regionale. La relazione programmatica deve essere
presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell' anno
precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro
il 30 aprile dell' anno successivo all' anno finanziario cui si
riferisce. Le risorse finanziarie per la gestione dell' Area
protetta sono costituite principalmente:
ARTICOLO 7
(Zonizzazione)
Il territorio dell' Area protetta e' articolato in due
zone individuabili nella planimetria allegata alla presente legge
mediante apposite sigle:
ARTICOLO 8
(Norme vincolistiche)
Se tutto il territorio dell' Area protetta regionale
delle Langhe di Piana Crixia oltre al rispetto delle leggi
statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente e della
flora e' vietato:
Nelle aree interessate dalla zona di interesse naturalistico - ambientale( ZINA) e' inoltre vietato:
ARTICOLO 9
(Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli)
La delimitazione territoriale di cui all' articolo 2
nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 8
sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente
difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici
costituendone variante a tutti gli effetti.
ARTICOLO 10
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9
della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione dei limiti e
dei divieti previsti dalla presente legge comporta la
restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni
formulate dal Comune e l' applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
Per le violazioni dei limiti e divieti che saranno posti dai regolamenti di cui all' articolo 4 lettera d) della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
ARTICOLO 11
(Vigilanza)
Il Comune di Piana Crixia provvede alla vigilanza per l'
applicazione della presente legge ed esercita le funzioni
concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all' articolo 10 alle quali si applica la legge
regionale 2 dicembre 1982 n¨ 45. All' accertamento e alla
contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono
i soggetti indicati all' articolo 6 della legge regionale 2
dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La
vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai
soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con
riferimento ai vincoli ai limiti e ai divieti previsti dalla
presente legge. Restano ferme le competenze attualmente in vigore
riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative per
violazioni in altre materie di competenza legislativa della
Regione e commesse all' interno dell' Area protetta. Qualora gli
organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la
violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti
e organismi provvedono a informarne tempestivamente l' ente o l'
organismo competente.
ARTICOLO 12
(Abrogazione di precedenti limiti e divieti)
Nelle aree interessate dalla presente legge dalla data
di entrata in vigore della stessa cessano di operare i limiti ed
i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale
12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 13
(Disposizioni finanziarie) ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 1
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della
presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della
presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota
pari a lire 20.000.000 in termini di competenza del " Fondo
occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori
programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario
1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge
regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della
spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2550
" Contributi al Comune di Piana Crixia per la gestione dell'
area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia" con lo
stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi
di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della
presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 50.000.000 in termini di
competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984
e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4
novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2551 "
Contributi in conto capitale al Comune di Piana Crixia per
interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell' Area
protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia" con lo
stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza. Agli
oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di
approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 4
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con
le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 27 febbraio 1985