Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 22 maggio 1985, n°21
Legge Regionale n°30 del 3 maggio1985
Disciplina della raccolta dei funghi spontanei.
ARTICOLO 1
La presente legge disciplina la raccolta dei funghi
spontanei allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio
naturale e l' incremento dei fattori produttivi nei territori
montani in conformita' con gli obiettivi di cui all' articolo 10
della legge 27 dicembre 1977 n¨ 984 e di assicurare i benefici
che possono derivare agli ecosistemi vegetali.
ARTICOLO 2
Nei limiti e con le modalita' indicate nei successivi articoli 3,
4 e 5 la raccolta dei funghi e' libera nei boschi naturali e nei
terreni incolti di qualsiasi natura secondo gli usi. Il
proprietario singolo od associato anche mediante la
partecipazione ai consorzi di cui al successivo articolo 6
tuttavia puo' riservarsene la raccolta con la semplice
apposizione di cartelli e tabelle da collocare ad almeno tre
metri di altezza dal suolo lungo il confine dei terreni e ad una
distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di
accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il
precedente che il successivo. I cartelli dovranno recare l'
indicazione di "Proprietà privata" ovvero la
denominazione del consorzio o dell' ente con la scritta a
stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta
dei funghi e degli altri prodotti del bosco riservata". Sono
fatti salvi gli usi civici minori di cui all' articolo 4 della
legge 16 giugno 1927 n. 1766.
ARTICOLO 3
In tutto il territorio della Regione la raccolta
dei funghi spontanei e' consentita soltanto per le specie
commestibili e per una quantita' giornaliera individuale nei
seguenti limiti:
ARTICOLO 4
La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo con
torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie
alla determinazione della specie. E' vietato nella raccolta dei
funghi spontanei usare rastrelli uncini o altri mezzi che possano
danneggiare lo strato umifero del terreno il micelio fungino e lo
apparato radicale della flora. E' altresi' vietato fare uso di
sacchetti di plastica e contenitori stagni per la raccolta e il
trasporto dei funghi. E' consentito durante la ricerca dei funghi
spontanei l' uso di un bastone a punta unica purche' il medesimo
non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare
i funghi.
ARTICOLO 5
La raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non
commestibili o velenosi sono vietati.
ARTICOLO 6
La Pregione le Province i Comuni e le Comunita' Montane
proprietari di boschi naturali o di terreni incolti gli
imprenditori agricoli e forestali i proprietari coltivatori
diretti i mezzadri i coloni e gli affittuari di boschi naturali o
di terreni incolti possono promuovere ai sensi dell' articolo
2602 del Codice Civile la costituzione di consorzi volontari per
la ricerca la raccolta e la vendita dei funghi e per la
conduzione della produzione agricola connessa. La ricerca e la
raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni
delimitati cosi' come stabilito nel precedente articolo 2 ed
appartenenti ai soggetti consorziati ai soci partecipanti od a
persone da questi autorizzate secondo modalita' che i consorzi
stessi stabiliranno nei loro atti costitutivi o mediante atti
deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformita' dello
statuto anche mediante il rilascio di appositi tesserini a
pagamento. I proventi cosi' conseguiti esclusi quelli ricavati
dalla attivita' economica esercitata nel perseguimento dello
scopo sociale dedotti gli oneri generali e le spese di
sorveglianza e di custodia dovranno essere impiegati in opere ed
interventi diretti al miglioramento del bosco ed alla sua piu'
razionale coltivazione per incrementare i prodotti naturali.
ARTICOLO 7
I Sindaci dei Comuni della regione possono stabilire con proprio
provvedimento da pubblicarsi all' albo del Comune e da rendersi
noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le
strade ed i perimetri dei fondi la data di inizio e di chiusura
della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale.
Il provvedimento deve essere obbligatoriamente preceduto da
parere del Corpo forestale dello Stato. Ove i sindaci non
provvedano a quanto sopra la raccolta si intedera' comunque
consentita.
ARTICOLO 8
Sono incaricati della osservanza della presente legge gli organi
di polizia forestale di vigilanza della caccia e della pesca gli
organi di polizia locale i custodi forestali dei Comuni e dei
loro consorzi nonche' gli agenti giurati che ne abbiano facolta'
in base alle vigenti leggi. Gli agenti giurati nominati dai
consorzi devono possedere i requisiti di cui all' articolo 138
del TU di pubblica sicurezza e prestano giuramento dinanzi al
pretore.
ARTICOLO 9
Le violazioni alle norme degli articoli 3 e 6 della presente
legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma minima di lire 50.000 e massima di lire 300.000 e della
confisca amministrativa dei funghi salva in ogni caso la prova
della legittima provenienza. Il prodotto confiscato viene
attribuito al consorzio o al Comune che ne stabilisce la
destinazione.
La violazione dell' articolo 5 della presente legge e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di
lire 30.000 e massima di lire 100.000 e della confisca
amministrativa dei funghi.
Le violazioni delle prescrizioni di cui all' articolo 4 della
presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma minima di lire 50.000 e massima di lire
100.000.
La violazione delle prescrizioni di cui all' articolo 7 della
presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 100.000.
ARTICOLO 10
Per le applicazioni delle sanzioni amminitrative previste dalla
presente legge valgono le disposizioni della legge 24 novembre
1981 n. 689 e delle legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.
ARTICOLO 11
Il Presidente della Giunta regionale ha la facolta' di
ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in quelle
zone in cui possono manifestarsi nell' ecosistema forestale
profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che
regolano la reciprocita' dei rapporti tra micelio fungino e
radici delle piante componenti il bosco. Il Presidente della
Giunta regionale ha la facolta' altresi' di rilasciare per
documentati scopi didattici o scientifici speciali autorizzazioni
per la raccolta di qualsiasi specie di fungo. Le funzioni di cui
ai commi precedenti sono delegate alle Comunita' Montane ed ai
Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura
competenti per territorio i quali dovranno in ogni caso sentire
il parere vincolante dell' organo forestale.
ARTICOLO 12
I Consorzi di cui al precedente articolo 6 e quelli gia'
esistenti con analoghe finalita' dovranno inviare all'
Assessorato regionale all' agricoltura nel termine
rispettivamente di tre mesi dalla omologazione dell' atto
costitutivo o di entrata in vigore della presente legge copia
dell' atto stesso e dello statuto ed alla fine di ogni anno una
relazione sommaria sulla attivita' e sull' impiego dei proventi
per le finalita' di miglioramento e di conservazione.
ARTICOLO 13
E' abrogata la legge regionale 21 maggio 1979 n. 18.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 3 maggio 1985