Legge Regionale pubblicata sul Bolletino Ufificiale Regionale (Liguria) del 4 giugno 1997, n°8

Legge Regionale del15 maggio 1997 n°17

Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge detta disposizioni al fine di favorire la prima applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

 

Articolo 2
(Procedura di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, consistente nell'adeguamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentite le Province, i Comuni e le Comunità Montane, previo parere del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 assicura il coordinamento con gli altri piani di competenza regionale, vigenti o adottati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche all'aggiornamento ed alle modifiche al piano. Nel caso di modifica parziale vengono sentiti gli enti locali territoriali appartenenti all'ambito interessato.

4. Il piano entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed ha durata di dieci anni.

5. Per le modifiche al piano possono essere promossi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), accordi di programma dalla Regione e dagli Enti locali territoriali interessati. Il Consiglio regionale approva detti accordi e apporta le conseguenti modifiche al piano.

6. La Giunta regionale presenta, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano.

 

Articolo 3
(Verifica delle autorizzazioni rilasciate alle attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore)
1. La Provincia, entro novanta giorni dalla emanazione delle norme tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e sulla base della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 lettera e) del d.lgs. 22/1997, verifica le autorizzazioni rilasciate con la procedura di cui all'articolo 8 della presente legge e le autorizzazioni rilasciate in via provvisoria in applicazione dell'articolo 40 comma 4 della legge regionale 21 febbraio 1995 n. 11 (disciplina delle attività di smaltimento) al fine di valutarne la conformità.

TITOLO II
(NORME TRANSITORIE)

 

Articolo 4
(Modifiche al vigente piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento)
1. Nelle more dell'adeguamento prescritto dall'articolo 22, comma 7 del d.lgs. 22/1997, il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, per motivate esigenze di interesse pubblico, può essere modificato con le procedure di cui all'articolo 2.

 

Articolo 5
(Bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1.
Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le bonifiche della l.r. 11/1995, sulla base di norme tecniche da adottarsi da parte della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel periodo transitorio gli interventi di bonifica di cui al presente articolo producono gli effetti disposti dall'articolo 17 del d.lgs. 22/1997.

 

Articolo 6
(Disciplina transitoria delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi)

1.
Per i fini di cui all'articolo 1, le autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi individuati nel vigente piano regionale, nuove, decadute o che decadono ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del d.lgs. 22/1997, non sono rispettivamente assentibili o rinnovabili nelle more dell'adeguamento del piano ai sensi dell'articolo 2.

2. Nel periodo transitorio, per motivate esigenze di interesse pubblico, possono essere assentiti a favore dei soggetti legittimati, nuove autorizzazioni con riferimento ai siti individuati nel Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, o rinnovi per l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, previo parere obbligatorio degli Enti locali interessati. In caso di rinnovi l'autorizzazione è assentita previa effettuazione, ove necessario, di interventi di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dei siti inquinati, e previo esperimento della procedura di eco-audit secondo le indicazioni del Regolamento CEE 1836/93 del 29 luglio 1993.

 

Articolo 7
(Norma transitoria inerente le autorizzazioni alla raccolta e trasporto dei rifiuti)
1. Le proroghe e le variazioni alle autorizzazioni di cui al comma 15 dell'articolo 30 del d.lgs. 22/1997, sono assentite dalla Regione sulla base della classificazione dei rifiuti vigente all'atto del rilascio della autorizzazione.

 

Articolo 8
(Norma transitoria inerente le autorizzazioni alle attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore)
1.
Fino alla emanazione delle norme tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del d.lgs. 22/1997 ed alla individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e) del d.lgs. 22/1997, le nuove attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore, sono autorizzate dalla Provincia, con le procedure di cui agli articoli 17 e 20 della l.r. 11/1995, su richiesta dei soggetti interessati, sulla base delle norme tecniche emanate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Sulla base degli accertamenti svolti nell'espletamento delle funzioni di autorizzazione e di controllo, la Provincia può imporre all'attività particolari prescrizioni o, nei casi più gravi, sospendere o vietare l'attività stessa.

 

Articolo 9
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati gli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 40 della l.r. 11/1995.

 

Articolo 10
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 maggio 1997

MORI


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