Legge Regionale pubblicata sul
Bolletino Ufificiale Regionale (Liguria) del 4 giugno 1997, n°8
Legge Regionale del15 maggio
1997 n°17
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la
seguente legge regionale:
TITOLO
I
NORME GENERALI
Articolo 1
(Finalità)
1. La
presente legge detta disposizioni al fine di favorire la prima
applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio).
Articolo 2
(Procedura di approvazione del piano regionale di gestione dei
rifiuti)
1. Il
piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22
del d.lgs. 22/1997, consistente nell'adeguamento del piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, è
approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta
sentite le Province, i Comuni e le Comunità Montane, previo
parere del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui all'articolo 5
della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il piano di cui al comma 1 assicura il coordinamento con gli altri piani di competenza regionale, vigenti o adottati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche all'aggiornamento ed alle modifiche al piano. Nel caso di modifica parziale vengono sentiti gli enti locali territoriali appartenenti all'ambito interessato.
4. Il piano entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed ha durata di dieci anni.
5. Per le modifiche al piano possono essere promossi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), accordi di programma dalla Regione e dagli Enti locali territoriali interessati. Il Consiglio regionale approva detti accordi e apporta le conseguenti modifiche al piano.
6. La Giunta regionale presenta, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano.
Articolo 3
(Verifica
delle autorizzazioni rilasciate alle attività di raccolta per la
demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di
veicoli a motore)
1. La
Provincia, entro novanta giorni dalla emanazione delle norme
tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del d.lgs. n. 22 del
5 febbraio 1997 e sulla base della individuazione delle zone non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, ai
sensi dell'articolo 20 comma 1 lettera e) del d.lgs. 22/1997,
verifica le autorizzazioni rilasciate con la procedura di cui all'articolo
8 della presente legge e le autorizzazioni rilasciate in via
provvisoria in applicazione dell'articolo 40 comma 4 della legge
regionale 21 febbraio 1995 n. 11 (disciplina delle attività di
smaltimento) al fine di valutarne la conformità.
TITOLO
II
(NORME TRANSITORIE)
Articolo 4
(Modifiche
al vigente piano regionale di organizzazione dei servizi di
smaltimento)
1. Nelle
more dell'adeguamento prescritto dall'articolo 22, comma 7 del d.lgs.
22/1997, il piano regionale di organizzazione dei servizi di
smaltimento, per motivate esigenze di interesse pubblico, può
essere modificato con le procedure di cui all'articolo 2.
Articolo 5
(Bonifiche
e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Nelle more dell'emanazione
dei provvedimenti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 17
del d.lgs. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni
concernenti le bonifiche della l.r. 11/1995, sulla base di norme
tecniche da adottarsi da parte della Giunta regionale entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel periodo transitorio gli interventi di bonifica di cui al presente articolo producono gli effetti disposti dall'articolo 17 del d.lgs. 22/1997.
Articolo 6
(Disciplina transitoria delle autorizzazioni all'esercizio di
impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi)
1. Per i fini di cui all'articolo 1, le
autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento di
rifiuti speciali e tossico nocivi individuati nel vigente piano
regionale, nuove, decadute o che decadono ai sensi dell'articolo
57, comma 3 del d.lgs. 22/1997, non sono rispettivamente
assentibili o rinnovabili nelle more dell'adeguamento del piano
ai sensi dell'articolo 2.
2. Nel periodo transitorio, per motivate esigenze di interesse pubblico, possono essere assentiti a favore dei soggetti legittimati, nuove autorizzazioni con riferimento ai siti individuati nel Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, o rinnovi per l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, previo parere obbligatorio degli Enti locali interessati. In caso di rinnovi l'autorizzazione è assentita previa effettuazione, ove necessario, di interventi di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dei siti inquinati, e previo esperimento della procedura di eco-audit secondo le indicazioni del Regolamento CEE 1836/93 del 29 luglio 1993.
Articolo 7
(Norma
transitoria inerente le autorizzazioni alla raccolta e trasporto
dei rifiuti)
1. Le
proroghe e le variazioni alle autorizzazioni di cui al comma 15
dell'articolo 30 del d.lgs. 22/1997, sono assentite dalla Regione
sulla base della classificazione dei rifiuti vigente all'atto del
rilascio della autorizzazione.
Articolo 8
(Norma
transitoria inerente le autorizzazioni alle attività di raccolta
per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di
veicoli a motore)
1. Fino alla emanazione delle norme
tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del d.lgs. 22/1997
ed alla individuazione delle zone non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
lettera e) del d.lgs. 22/1997, le nuove attività di raccolta per
la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di
veicoli a motore, sono autorizzate dalla Provincia, con le
procedure di cui agli articoli 17 e 20 della l.r. 11/1995, su
richiesta dei soggetti interessati, sulla base delle norme
tecniche emanate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Sulla base degli accertamenti svolti nell'espletamento delle funzioni di autorizzazione e di controllo, la Provincia può imporre all'attività particolari prescrizioni o, nei casi più gravi, sospendere o vietare l'attività stessa.
Articolo 9
(Abrogazione
di norme)
1. Sono
abrogati gli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 40 della l.r. 11/1995.
Articolo 10
(Dichiarazione
di urgenza)
1. La
presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 15 maggio 1997
MORI