Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria), del 20 marzo 1985, n°12 (Suppl. Ordinario)

Legge Regionale n°9 del 27 febbraio 1985

Istituzione della riserva naturale regionale del Rio Torsero.

La Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero in rete!!!

ARTICOLO 1
(Istituzione)
In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e' istituita la Riserva naturale regionale del Rio Torsero.

 

ARTICOLO 2
(Classificazione)
La Riserva naturale regionale del Rio Torsero e' classificata riserva naturale parziale di tipo paleontologico.

 

ARTICOLO 3
(Delimitazione)
I confini della Riserva ubicata nel territorio del Comune di Ceriale sono individuati nell' allegata planimetria in scala 1: 2000 che e' parte integrante della presente legge.

 

ARTICOLO 4
(Finalita')
Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione della Riserva e' volta a:

 

ARTICOLO 5
(Modalita' di gestione)
Le funzioni relative alla gestione della Riserva naturale regionale del Rio Torsero per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 4 sono delegate al Comune di Ceriale. In particolare il Comune di Ceriale:

 

ARTICOLO 6
(Personale)
Per l' espletamento delle funzioni di cui all' articolo 5 il Comune di Ceriale puo' avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti locali o di personale proprio. Tale personale dovra' essere professionalmente qualificato in relazione alle finalita' della Riserva.

 

ARTICOLO 7
(Gestione Finanziaria)
Il Comune di Ceriale redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relativa alla gestione della Riserva da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale. La relazione programmatica deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell' anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell' anno successivo all' anno finanziario cui si riferisce. Le risorse finanziarie per la gestione della Riserva sono costituite principalmente:

 

ARTICOLO 8
(Norme vincolistiche)
Sul territorio della Riserva naturale regionale del Rio Torsero oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente della flora e della fauna e' vietato:

In assenza di appositi piani di intervento sul territorio della Riserva e' inoltre vietato:

 

ARTICOLO 9
(Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli)
La delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 8 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti.

 

ARTICOLO 10
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate dal Comune e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 

ARTICOLO 11
(Vigilanza)
Il Comune di Ceriale provvede alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuiarie di cui all' articolo 10 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n¨ 45. All' accertamento e alla contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con riferimento ai vincoli ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all' interno del territorio della Riserva. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti e organismi provvedono a informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.

 

ARTICOLO 12
(Disposizioni finanziarie)
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 1
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire 20.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2540 " Contributi al Comune di Ceriale per la gestione della Riserva naturale regionale del Rio Torsero" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 20.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2541 " Contributi in conto capitale al Comune di Ceriale per interventi connessi alla tutela e alla fruizione della Riserva naturale regionale del Rio Torsero" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 4
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 febbraio 1985


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