Legge Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 23 dicembre 1992, n°21

Legge Regionale n°37 del 15 dicembre 1992

Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette.



ARTICOLO 1
(oggetto della legge)
1. Fino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della legge 6 dicembre 1991 n. 394 " Legge quadro sulle aree protette" nelle aree parco nelle aree protette nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale e' vietato il sorvolo a bassa quota e l' atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessita' attivita' di riformimento smaltimento rifiuti costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attivita' di studio e di ricerca fatto salvi quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.



ARTICOLO 2
(Regolamento regionale)
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli Enti locali interessati e gli organismi preposti ai parchi approva un regolamento regionale che nel rispetto della normativa nazionale disciplini l' esercizio del sorvolo e dell' atterraggio nei casi consentiti dall' articolo 1.



ARTICOLO 3
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all' articolo 1 comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a lire 6.000.000 ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 e n. 689.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Data a Genova addi' 15 dicembre 1992

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