Legge Regionale pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regionale (Liguria) del 23 dicembre 1992, n°21
Legge Regionale n°37 del 15 dicembre 1992
Divieto di sorvolo e atterraggio di
velivoli a motore nelle aree protette.
ARTICOLO 1
(oggetto della legge)
1. Fino alla entrata in vigore della normativa regionale
di recepimento della legge 6 dicembre 1991 n. 394 " Legge
quadro sulle aree protette" nelle aree parco nelle aree
protette nelle riserve naturali e nelle aree di interesse
naturalistico ambientale e' vietato il sorvolo a bassa quota e l'
atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di
soccorso di servizi di pubblica necessita' attivita' di
riformimento smaltimento rifiuti costruzione e manutenzione di
rifugi e rilevamenti finalizzati ad attivita' di studio e di
ricerca fatto salvi quanto definito dalle leggi sulla disciplina
del volo.
ARTICOLO 2
(Regolamento regionale)
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sentiti gli Enti locali interessati e
gli organismi preposti ai parchi approva un regolamento regionale
che nel rispetto della normativa nazionale disciplini l'
esercizio del sorvolo e dell' atterraggio nei casi consentiti
dall' articolo 1.
ARTICOLO 3
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all' articolo 1
comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 1.000.000
a lire 6.000.000 ferma restando l' applicazione degli articoli 8
e 9 della legge 24 novembre 1981 e n. 689.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
Data a Genova addi' 15 dicembre 1992