Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria), del 12 febbraio 1992, n°4

Legge Regionale n°4 del 22 gennaio 1992

Tutela della fauna minore.

 

Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale n°36 del 15 dicembre1992: Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 " Tutela della fauna minore".


ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La Regione in attuazione di quanto previsto dall' articolo 4 dello Statuto e dall' articolo 6 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata con legge del 5 agosto 1981 n. 503 persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna minore quale importante componente delle biocenosi naturali. 2. A tal fine la Regione:

 

ARTICOLO 2
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge si intende come fauna minore della Liguria l' insieme delle specie animali presenti nella regione con la sola esclusione dei vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dei pesci.

 

ARTICOLO 3
(Protezione della Formica rufa)
1. E' vietato danneggiare. disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova larve bozzoli adulti.

2. E' altresi' vietato detenere e commerciare nidi di suddette formiche.

3. Al Corpo Forestale dello Stato e' data facolta' di autorizzare la cessione di nidi per attuare programmi di lotta biologica.

 

ARTICOLO 4
(Protezione delle chiocciole)
1. Le chiocciole (lumache con guscio con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alle specie Helix pomatia Helix aspersa) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all' uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l' acquisto.

2. E' consentito il commercio esclusivamente di chiocciole provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantita' e l' allevamento di provenienza.

 

ARTICOLO 5
(Protezione di crostacei anfibi e rettili)
1. Sul territorio regionale e' vietato danneggiare e uccidere intenzionalmente nonche' molestare catturare detenere e commerciare le seguenti specie: - Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) - Granchio di fiume (Potamon fluviale = P. edules) - Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) - Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) - Tritone crestato (Trituris carnifex = T¨ cristatus Auct.) - Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) - Tritone alpestre (Triturus alpestris) - Geotritone italiano (Spelaeomantes ambrosii = S. Italicus) - Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) - Rospo comune (Bufo bufo) - Rospo smeraldino (Bufo viridis) - Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus) - Raganella comune (Hyla arborea) - Raganella mediterranea (Hyla meridionalis) - Rana agile (Rana dalmatina) - Rana greca (Rana italica = R. graeca Auct.) - Rana temporaria (Rana temporaria) - Rana verde minore (Rana esculenta) - Tartaruga marina comune (Caretta caretta) - Tartaruga franca (Chelonia mydas) - Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea) - Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata) - Testuggine d' acqua (Emys orbicularis) - Geco comune (Tarentola mauritanica) - Geco Verrucoso (Hemidactylus turcicus) - Tarantolino (Phyllodactylus europaeus) - Lucertola ocellata (Lacerta lepida) - Ramarro (Lacerta viridis) - Lucertola muraiola (Podarcis muralis) - Lucertola campestre (Podarcis sicula) - Orbettino (Anguis fragilis) - Luscengola (Chalcides chalcides) - Biacco (Coluber viridiflavus) - Saettone (Elaphe longissima) - Colubro bilineato (Elaphe scalaris) - Colubro lacertini (Malpolon monspessulanus) - Biscia d' acqua (Natrix natrix) - Biscia viperina (Natrix maura) - Biscia tassellata (Natrix tassellata) - Colubro liscio (Coronella austriaca) - Colubro di Riccioli (Coronella girondica) e le altre specie di anfibi e rettili presenti allo stato libero nella regione e in particolare: - Rana verde maggiore (Rana ridibunda)
- Testuggine comune (Testudo hermanni) - Testuggine greca (Testudo graeca) - Testuggine marginata (Testudo marginata)

2. Tale divieto concerne sia gli animali adulti sia le forme giovanili gli stati larvali e le uova.

3. Il divieto di raccolta di commercializzazione e di detenzione vale per gli animali vivi o morti nonche' per parti di essi.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e' consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare esclusivamente di rane verdi provenienti da allevamento.

5. I prodotti immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante la specie l' allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali.

6. L' uccisione della vipera (Vipera aspis) e' consentita in caso di imminente pericolo e ne e' consentita la cattura per la produzione di siero antiofidico.

7. L' elenco delle specie di cui al presente articolo e' aggiornato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13 nel caso di variazioni nuovi rinvenimenti di specie sul territorio regionale o per sopravvenute esigenze di conservazione.

8. Le Province possono proporre alla Giunta regionale di integrare tale elenco con l' aggiunta di ulteriori specie appartenenti alla fauna minore per le quali si ravvisi una necessita' di tutela per territorio di competenza.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 ad eccezione della detenzione e del commercio e per le sole specie non indicate come particolarmente protette nell' articolo 11 non si applicano nei centri abitati cosi' come definiti dall' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4.

 

ARTICOLO 6
(Prelievi a scopi scientifici e didattici)
1. Le Province sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13 possono concedere in deroga agli articoli 4 e 5 per il territorio di propria competenza e per motivi strettamente scientifici l' autorizzazione alla raccolta e all' allevamento di limitati quantitativi di esemplari da stabilirsi di volta in volta per l' effettuazione di studi approvati o condotti direttamente da enti o istituti di ricerca.

2. Al fine di garantire la compatibilita' del prelievo a scopi scientifici con l' esigenza di conservare le popolazioni selvatiche l' autorizzazione alla raccolta deve essere subordinata alla conoscenza dello status della popolazione su cui si intende effettuate il prelievo stesso.

3. le Province possono altresi' autorizzare anche su richiesta degli enti locali competenti e sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13 interventi specifici sulle popolazioni di fauna minore allo stato libero volti alla tutela alla conservazione e allo sviluppo delle specie indigene.

4. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado e' consentito raccogliere e allevare in cattivita' girini di Rospo comune (Bufo bufo) per motivi didattici.

 

ARTICOLO 7
(Divieto di introduzione di reintroduzione e di ripopolazione)
1. E' vietato liberare sul territorio regionale specie di anfibi e rettili autoctoni o estranei alla fauna locale.

2. Le Province possono autorizzare in deroga operazioni di reintroduzione da parte di enti o istituti di ricerca che abbiano elaborato studi e programmi appositi approvati dalla Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13.

3. tali reintroduzioni potranno riguardare esclusivamente specie un tempo sicuramente presenti nell' area interessata ed estinte per cause antropiche.

 

ARTICOLO 8
(Detenzione di animali vivi o di esemplari morti)
1. Chiunque tenga in cattivita' animali appartenenti a specie tutelare ai sensi della presente legge e' tenuto a darne notizia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale con lettera raccomandata specificando la specie e il numero di individui detenuti nonche' quando nota la provenienza.

2. I possessori sono altresi' tenuti a segnalare (entro trenta giorni)[1] alla Provincia eventuali variazioni intervenute successivamente (fughe accidentali) decessi nascite) ovvero le nuove acquisizionie e le cessioni comunque effettuate.

2 bis. Gli obblighi di cui al primo e secondo comma non si applicano ai commercianti ed agli allevatori autorizzati.

3. I possessori di animali morti sono tenuti a fornire l' elenco dettagliato alla Provincia con lettera raccomandata (entro novanta)[1] giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Restano applicabili le norme contenute nella legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7.

4. E' data facolta' alle Province qualora lo ritengano opportuno per motivi igienico - sanitari di incolumita' pubblica o di tutela della specie di intervenire per provvedere ad una adeguata sistemazione degli animali detenuti sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13.

5. Le Province inoltre hanno funzione di raccolta e di divulgazione dei dati sugli animali detenuti in cattivita' e sulle collezioni di esemplari conservati anche ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7.

 

ARTICOLO 9
(Tutela dei principali siti di riproduzione di attivita' trofica svernamento ed estivazione)

1. Ai fini della miglior tutela delle specie di cui all' articolo 5 la Regione ne protegge i principali siti di riproduzione di attivita' trofica svernamento ed estivazione.

2. A tale scopo la Regione avvalendosi anche della collaborazione delle Province provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica dei principali siti di cui al comma 1. Tale elenco viene aggiornato ogni cinque anni.

3. Per ciascun sito l' elenco dovra' contenere la descrizione la localizzazione cartografica l' indicazione delle principali componenti biologico - ambientali il grado di vulnerabilita' delle singole aree evidenziando se necessari particolari criteri gestionali da adottare per garantire la conservazione.

4. L' elenco e' approvato con deliberazione della Giunta regionale entro diciotto mesi dall' entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione tecnico scientifica di cui all' articolo 13. Con la medesima procedura vengono approvati i successivi aggiornamenti. I siti individuati vengono inseriti con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico( PTCP).

5. Nei siti compresi nell' elenco non e' consentito:

6. Per gli interventi previsti in via eccezionale alla lettera

7. Qualora per la conservazione di siti di particolare interesse siano necessarie ulteriori misure di salvaguardia oltre a quelle previste nei commi precedenti la Giunta regionale puo' provvedere a tutelare l' area secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata a norma dell' articolo 13.

8. Le Province provvedono entro sei mesi dall' approvazione regionale dell' elenco di cui al presente articolo alla tabellazione dei siti da tutelare con i relativi divieti.

9. Le Province possono erogare indennita' ai conduttori dei fondi vincolati in relazione alle prescrizioni impartite e provvedono a realizzare gli interventi gestionali che si rendono opportuni nelle aree inserite nell' elenco di cui ai commi precedenti al fine di preservarne le caratteristiche ambientali.

 

ARTICOLO 10
(Rapporti con piani e programmi di interesse regionale)
1. Nell' approvazione di piani e programmi che possono interessare i siti compresi nell' elenco di cui all' articolo 9 la Regione verifica la compatibilita' delle relative previsioni con le caratteristiche dell' area e adotta sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13 gli accorgimenti necessari a garantire l' integrita' incluso per i siti piu' significativi il divieto di realizzare interventi che alterino la natura degli habitat.

 

ARTICOLO 11
(Sanzioni)
1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

2. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province e sono destinati al finanziamento delle attivita' previste dalla presente legge.

3. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell' animale e ove possibile alla liberazione immediata sul sito di raccolta.

 

ARTICOLO 12
(Vigilanza e funzioni amministrative)
1. le Province esercitano le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie della presente legge.

2. All' accertamento e all' applicazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati nell' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 il Corpo Forestale dello Stato le Guardie Parco e il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30, nonche' le Guardie Zoofile previste dalla disciplina regionale sul randagismo.

3. Alle sanzioni amministrative previste all' articolo 11 si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

 

ARTICOLO 13
(Integrazione della Commissione tecnico scientifica per l' ambiente naturale)
Abrogato dalla Legge Regionale n. 32 del 21 aprole 1995 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette).

 

ARTICOLO 14
(Promozione studi ricerche)
1. La Regione e le Province sentito il parere della Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale come integrata a norma dell' articolo 13 promuovono studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di introduzione e/ o ripopolamento; favoriscono e patrocinano forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela.

 

Articolo 15 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione la Regione concede contributi alle Province per gli interventi previsti dalla presente legge fermo restando per gli anni successivi il finanziamento ordinario con le modalita' di cui al secondo comma dell' articolo 11.

 

Articolo 16
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520: " fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitolo:

Articolo 16 - 0619 " Spese per studi e ricerche sulla fauna minore e per la formazione dell' elenco e l' individuazione cartografica dei principali siti" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui agli articoli 9 e 14;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio

Articolo 16 4830 " Contributi alle Province per interventi in materia di fauna minore" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio".

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservara e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 22 gennaio 1992

NOTE:

[1]
ART. 5 della
Legge Regionale n°36 del 15 dicembre1992
(Riapertura termini)
1. Sono riaperti i termini di cui al primo e terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4. L' adempimento dei relativi obblighi deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[2]
ART. 6 della Legge Regionale n°36 del 15 dicembre1992
(Sanatoria)
1. Non sono assoggettabili alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' articolo 11 primo comma lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dall' articolo 8 nei termini nello stesso indicati.


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