Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 10 giugno 1992, n°10

Legge Regionale n°15 del 28 maggio1992

Disciplina del volontariato.

Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale n°7 del 27 febbraio1996: Modifica alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (Disciplina del volontariato).


ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La Regione Liguria riconosce l' elevato calore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione solidarieta' e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l' autonomia.

2. In particolare la Regione promuove secondo le modalita' previste dalle norme sulle procedure della programmazione l' apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei settori a carattere sociale civile e culturale.

3. Ai fini dell' applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall' articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

 

ARTICOLO 2
(Attivita' di volontariato)

1. Per attivita' di volontariato si intende quella intrapresa e svolta in modo personale spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto tramite l' organizzazione di cui il volontariato fa parte.

2. Nella presentazione del servizio l' organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell' attivita' volontaria dei propri associati ai quali puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previamente stabiliti dall' organizzazione di appartenenza-

 

ARTICOLO 3
(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. E' 0 istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni di volontariato diviso nei seguenti settori:

2. Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente provvede all' iscrizione dell' organizzazione di volontariato nel registro di cui al comma 1 su specifica richiesta della stessa corredata dalla seguente documentazione:

3. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all' articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale copia del bilancio o in mancanza del rendiconto nonche' una relazione sull' attivita' svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2 lettere a) b) e).

5. Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3. 6. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.

 

ARTICOLO 4
(Convenzioni)
1. Le regioni gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituite da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all' articolo 3.

2. Gli enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare convenzioni secondo modalita' dagli stessi definite e comunque dandone notizia all' Osservatorio di cui all' articolo 6. La scelta e' determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari:

3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l' esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti.

4. Le convenzioni devono inoltre prevedere:

5. Le convenzioni regolano l' utilizzo di personale strutture attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici.

6. L' ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla Regione.

 

ARTICOLO 5
(Accessi a strutture pubbliche)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all' articolo 3 per lo svolgimento della loro attivita' accedono alle strutture pubbliche previe le opportune intese.

 

ARTICOLO 6
(Osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione sul volontariato)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l' Osservatorio di promozione informazione e documentazione sul volontariato.

2. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell' Osservatorio di cui al comma 1.

 

ARTICOLO 7
(Compiti dell' Osservatorio)

1. L' Osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione:

 

ARTICOLO 8
(Commissione consultiva del volontariato)

1. E' istituita nell' ambito dell' Osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione la Commissione consultiva del volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali e sulle proposte di programmazione di cui all' articolo 1 comma 2 relativi ai diversi settori di attivita' del volontariato.

2. Il regolamento regionale di cui all' articolo 6 comma 2 disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente legge

 

ARTICOLO 9
(Formazione ed aggiornamento dei volontari)

1. I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione di volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione qualificazione ed aggiornamento professionale sentito l' Osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione sul volontariato tenuto conto delle iniziative assunte dai centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge n. 266/ 1991.

 

ARTICOLO 10
(Progetti sperimentali)

1. Al fine di promuovere l' applicazione di avanzate metodologie di intervento la Giunta regionale approva progetti sperimentali proposti dall' Osservatorio regionale di cui all' articolo 6 o dai centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge n. 266/ 1991.

 

ARTICOLO 11
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988 n¨ 21)
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 1
1. L' articolo 21 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e' sostituito dal seguente: " Articolo 21 Registro delle organizzazioni di volontariato.
1. Le Organizzazioni di volontariato sono iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato settore sicurezza sociale di cui all' articolo 3 della legge regionale " Disciplina del volontariato'".
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 2
2. Nel testo della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 le parole " associazione di volontariato" sono sostituite dalla parole " organizzazione di volontariato" e la parola " all' albo" e' sostituita dalla parola " registro".

 

ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del Capitolo 9570 " Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d' ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del Capitolo 314 " Spese per il funzionamento e i progetti sperimentali dell' Osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione sul volontariato" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

ARTICOLO 13
(Norma transitoria)

1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all' articolo 4 comma 1 non si applica alle organizzazioni di volontariato che gia' abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.

2. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall' articolo 4 comma 4.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 28 maggio 1992

 


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