Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1931,
n°41.
Legge del 6 gennaio 1931, n°99
Disciplina
della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
Coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
art. 1.
Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la
carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve
conseguire il diploma di erborista.
Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato con regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni [Ora Ministero dell'industria e commercio (R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377; D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474).], udita la commissione consultiva di cui all'art. 10 della presente legge [Vedi il R.D. 26 maggio 1932, n. 772.].
art. 2.
La carta di autorizzazione conferisce la qualità di
raccoglitore e viene rilasciata dal podestà, su parere dell'associazione
sindacale fascista [Le associazioni sindacali fasciste sono state
soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.] a cui il
richiedente appartiene.
Con il regolamento per la esecuzione della presente legge verranno stabilite le condizioni per poter ottenere la carta di autorizzazione.
art. 3.
La carta di autorizzazione, oltreché dal podestà, deve
essere firmata dal rappresentante dell'associazione indicata nel
precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle
quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta,
nonché l'epoca e le modalità per la raccolta medesima, secondo
quanto verrà disposto con decreto reale su proposta del Ministro
per l'agricoltura e foreste, udita la commissione consultiva di
cui all'art. 10. La conformità delle norme trascritte sulla
carta di autorizzazione a quanto è stabilito dal competente
ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria
che abbia a ciò avuto la delega dalla commissione anzidetta.
art. 4.
La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni
richiesta delle autorità ed agenti preposti all'applicazione
della presente legge. La mancanza di essa, da parte del
raccoglitore, è punita con una sanzione amministrativa da lire
20.000 a lire 200.000 [La sanzione originaria dell'ammenda è
stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art.
32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è
stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché
dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.], che,
in caso di recidiva, è aumentata sino alla metà del suo
ammontare.
art. 5.
Chiunque arreca danni alle piante di cui all'art. 1 è
soggetto, qualora il fatto non sia considerato reato più grave
da altre disposizioni di legge, alla sanzione amministrativa da
lire 10.000 a lire 100.000 [La sanzione originaria dell'ammenda
è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della
sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n.
603, nonché dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre
1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della
stessa legge.].
art. 6.
Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di
erboristeria presso le scuole di farmacia universale, a chi,
avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi
con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami
finali.
art. 7.
Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a
coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche,
nonché alla preparazione industriale di esse.
Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.
Il diploma sarà registrato presso l'ufficio del comune o dei comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attività. Gli uffici stessi comunicheranno alle rispettive regie prefetture le registrazioni avvenute.
Nulla è innovato a quanto dispone, riguardo alla vendita delle piante officinali e dei loro prodotti, a dose e forma di medicamento, l'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468 [Vedi, ora, gli artt. 104 e segg., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265], recante disposizioni sull'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle farmacie.
art. 8.
Le contravvenzioni agli artt. 6 e 7 sono punite con una
sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000 [La
sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo,
con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981,
n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art.
3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma,
della L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113,
primo comma, della stessa legge.].
In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dell'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
art. 9.
Non è considerato erborista né raccoglitore, agli
effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da
raccoglitori, né chi detiene per uso proprio o della famiglia,
senza farne commercio, piante officinali in quantità non
superiore a quella stabilita dall'elenco che sarà approvato con
decreto reale su proposta del Ministro Per l'agricoltura e le
foreste [Vedi il R.D. 26 maggio 1932, n. 772].
Commissione consultiva per le piante officinali
art. 10.
È costituita presso il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste una commissione consultiva per le piante officinali,
la quale ha il compito di studiare e proporre i provvedimenti
volti all'incremento ed alla migliore utilizzazione del
patrimonio erboristico medicinale ed essenziero.
La commissione stessa adempie le altre funzioni ed attività ad essa demandate dalla presente legge o delle quali venga di volta in volta investita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
art. 11.
La commissione di cui al precedente articolo è nominata con
decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le
foreste ed è composta di un rappresentante designato da ciascuna
delle associazioni sindacali appresso indicate:
- Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
- Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;
- Confederazione nazionale fascista dell'industria;
- Confederazione nazionale fascista del commercio;
- Sindacato nazionale fascista dei medici;
- Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;
- Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli [Vedi nota allart. 2.].
La commissione è composta altresì di un rappresentante dell'ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'istituto nazionale della esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dai seguenti rappresentanti di diritto:
- direttore generale dell'agricoltura;
- direttore generale della sanità pubblica;
- direttore generale della produzione industriale e degli scambi;
- direttore della regia stazione sperimentale per le piante officinali ammessa al regio orto botanico di Napoli;
- direttore della regia stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.
La commissione è presieduta dal Ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Consorzi e federazioni
art. 12.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1931, n. 41.Per
determinate specie di piante officinali, comprese nell'elenco di
cui all'art. 1 e per determinate zone, potranno costituirsi
consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima
manipolazione ed utilizzazione delle piante stesse.
Tali consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le corporazioni [Ora Ministero dellindustria e commercio (D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377 e D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474).], su domanda di almeno dieci coltivatori o raccoglitori.
La domanda deve indicare le piante che si intendono raccogliere e le rispettive zone. Le associazioni sindacali fasciste [Vedi nota allart. 2.], a cui i richiedenti appartengono, trasmetteranno le domande stesse al competente ministero, corredandole del proprio motivato parere.
Il ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consuntiva, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del consorzio, il quale dovrà uniformarsi alle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.
art. 13.
Il Ministro per le corporazioni [Ora Ministero dellindustria
e commercio (D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377 e D.Lgt. 10 agosto
1945, n. 474).], sul parere di quello per l'agricoltura e le
foreste, il quale udrà la commissione consultiva per le piante
officinali, potrà provvedere a costituire in federazione i
consorzi che ne facciano domanda, purché non siano meno di dieci.
art. 14.
La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente
legge è affidata ai funzionari ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza e della forza pubblica, della milizia nazionale e
forestale [Ora Corpo forestale dello stato (D.Lgs. 12 marzo 1948,
n. 804).], alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili
sanitari.
art. 15.
Gli agenti che accertino contravvenzioni, seguite da
sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle
ammende stabilite dalla presente legge.
Disposizioni generali e transitorie
art. 16.
Alle spese per l'applicazione della presente legge,
comprese quelle relative al funzionamento della commissione
consultiva di cui all'art. 10, si provvede con un fondo di lire
200.000 da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste. Tale fondo però per l'esercizio finanziario
1930-31 sarà di lire 50.000.
Con la somma stessa si provvede:
- 1° alla propaganda volta all'incremento della flora officinale e delle industrie derivate;
- 2° alla concessione di contributi per la sperimentazione secondo le direttive e le finalità che stabilirà la commissione di cui all'art. 10.
art. 17.
Entro un anno dalla promulgazione della presente legge [Termine
prorogato al 31 dicembre 1932 dallarticolo unico L. 31
marzo 1932, n. 402.], coloro che esercitano la professione di
erborista, dovranno aver conseguito il relativo diploma ed i
raccoglitori dovranno essere forniti della prescritta carta di
autorizzazione.
Per il rilascio delle carte di autorizzazione, la commissione consultiva per le piante officinali redigerà un elenco di esperti che, contemporaneamente, faranno l'accertamento preveduto nell'art. 3 della presente legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.
art. 18.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto
con quello per l'educazione nazionale [Ora Ministero della
pubblica istruzione (R.D. 29 maggio 1944, n. 142).], sentito il
parere della commissione consultiva per le piante officinali, ha
facoltà, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento
di cui all'art. 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto
della promulgazione della presente legge, nonché di conferire il
diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio
della professione di erborista.
Tale facoltà non può concedersi oltre il 31 dicembre 1931 [Termine prorogato al 31 dicembre 1932 dallarticolo unico L. 31 marzo 1932, n. 402.].
Aggiornamento alla GU 07/01/2000