Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 10 ottobre 2001, n°10.

Legge Regionale , n°34 del 5 ottobre 2001.

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge regionale:

 

Articolo 1 (Finalità)

1. Nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 3 e 4 e dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annata 2001.

 

Articolo 2 (Prelievo)

1. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano esplicita richiesta alla Amministrazione Provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province anche tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini, con le modalità indicate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge, nel rispetto dei termini di tempo, dei modi, delle specie e delle finalità, di cui alle vigenti disposizioni in materia.

2. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale provvede all'eventuale modifica dell'allegato 1, sulla base di una relazione che ne motivi la fondatezza.

 

Articolo 3 (Controlli)

1. La vigilanza sulla applicazione delle presente legge è affidata agli agenti della Polizia provinciale, al Corpo Forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche.

2. La specifica scheda per il calcolo del prelievo effettuato in deroga dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 31 marzo di ogni anno; le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile successivo i dati elaborati alla Regione che provvederà a sua volta a trasmetterli all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per l'ulteriore seguito.

 

Articolo 4 (Sospensione del prelievo)

1. La Giunta regionale può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto dell'intervento programmato.

 

Articolo 5 (Sanzioni)

1. La mancata restituzione della scheda di prelievo in deroga entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 49 comma 1 della legge regionale 1o luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

 

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 

Data a Genova, addì 5 ottobre 2001

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

(segue allegato)


Allegato 1 (articolo 2)

ELENCO DELLE SPECIE INSERITE IN DEROGA NEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E MODALITÀ DEL LORO PRELIEVO

 SPECIE

LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE

LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE

TEMPI

MODI DI PRELIEVO

MEZZI

CONTROLLI

AUTORITA’ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 9 PUNTO 2 DELLA DIRETTIVA CEE 409/79 SONO REALIZZATE

 

N° UCCELLI

N° UCCELLI

 

1) DA APPOSTAMENTO FISSO O TEMPORANEO

2) IN FORMA VAGANTE

FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU’ DI TRE COLPI

GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE

I.N.F.S. ISTITUTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA

 

STORNO

 

15

 

150

 

15 OTTOBRE

31 GENNAIO

 

1-2

 

SI

 

SI

 

SI


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