Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 15 dicembre 1982, n°50

Legge Regionale n°45 del 02 dicembre 1982

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati.

 

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all' istituzione delle Regioni a statuto ordinario in materia di competenza propria o delegata prevedano l' irrogazione da parte della Regione stessa ovvero di enti da essa individuati delegati o subdelegati di sanzioni amministrative pecuniarie originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

Art. 2 Accertamento della violazione e processo verbale

La violazione di norme che prevedono l' irrogazione di sanzioni amministrative pecunirarie e' accertata mediante processo verbale. Il processo verbale di accertamento della violazione contiene: 

 

Art. 3 Contestazione

La violazione deve essere contestata quando e' possibile immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero - nell' ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacita' non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - a chi era tenuto alla sorveglianza sia alla persona obbligata in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al primo comma con le modalita' indicate all' articolo 4. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonche' per richiedere l' audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

 

Art. 4 Notificazione della violazione

Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate all' articolo 3 il verbalizzante ovvero un dipendente dall' amministrazione che ha accertato la violazione notificano il processo verbale della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all' estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall' accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all' autorita' competente con provvedimento dell' autorita' giudiziaria i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Il processo verbale viene notificato con le modalita' previste dal codice di procedura civile o in via amministrativa ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139 145 e 146 del codice di procedura civile. Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso alla autorita' competente ad irrogare la sanzione. Per i residenti all' estero qualora la residenza la dimora o il domicilio - anche di elezione - non siano noti la notificazione del processo verbale e' facoltativa ferma restando la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per il giudizio di opposizione. L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

Art. 5 Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se piu' favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi e' stata dalla notificazione degli estremi della violazione ovvero per i soggetti di cui al quinto comma dell' articolo 4 entro il maggior termine determinato ai sensi dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta viene effettuato dal trasgressore o responsabile ovvero dall' obbligato in solido mediante il versamento in conto corrente postale con specifica indicazione della causale di versamento intestato alla Tesoreria della Regione dell' Ente delegato subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai sensi dell' articolo 7 primo comma. Gli enti delegati subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti che il pagamento in misura ridotta della somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell' agente all' atto della contestazione. Qualora il trasgressore si avvalga della facolta' di pagamento in misura ridotta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo il tesoriere introitante le somme relative e' tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione od agli enti delegati subdelegati od individuati dalla Regione stessa rispettivamente competenti ai sensi dell' articolo 7 primo comma. A loro volta detti enti sono tenuti a dare immediata comunicazione dell' avvenuto pagamento all' ufficio comando o ente da cui dipende il verbalizzante al fine di evitare l' inoltro del rapporto di cui all' articolo 7 secondo comma. La Regione entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge concorda con i competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni ed in conformita' alla vigente normativa le modalita' di versamento al fine di agevolare il versamento stesso ed i successivi adempimenti a carico dei tesorieri. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in vigore della presente legge non consentivano l' oblazione.

 

Art. 6 Competenza all' accertamento ed alla contestazione della violazione

All' accertamento ed alla contestazione ivi compresa la notificazione provvedono i soggetti indicati all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Per le funzioni di cui al comma precedente esercitate direttamente dalla Regione il Presidente della Giunta regionale incarica con apposito decreto dipendenti regionali. Qualora le funzioni di cui al primo comma siano delegate o subdelegate a Comuni Province Comunita' montane o Consorzi fra enti locali ovvero per il loro esercizio la Regione abbia individuato l' ente locale titolare ad esse provvedono anche gli organi ed agenti degli enti delegati o individuati secondo i rispettivi ordinamenti. Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell' entrata in vigore della presente legge salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute. I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti dall' articolo 13 primo e secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689. Essi devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l' accertamento.

 

Art. 7 Mancato pagamento in misura ridotta Ulteriori competenze

Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate conformemente a quanto indicato nel secondo comma e nei successivi articoli della presente legge dalla Regione ovvero dagli enti locali delegati subdelegati od individuati dalle singole leggi regionali. L' ufficio il comando o l' ente da cui dipende il verbalizzante qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalita' e nei termini di cui all' articolo 5 o non ne abbia avuto notizia salvo che ricorra l' ipotesi prevista nell' articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689 deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni: 

 

Art. 8 Ordinanza - ingiunzione

Contro l' accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge medesima entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione possono far pervenire all' autorita' competente di cui all' articolo 7 secondo comma scritti difensivi e documenti nonche' richiesta di audizione da parte dell' autorita' stessa. L' autorita' competente acquisito il rapporto di cui al citato articolo 7 secondo comma esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti ove lo abbiano richiesto gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto se ritiene fondato l' accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all' autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all' organo che ha redatto il rapporto. Nella determinazione dell' ammontare della sanzione si ha riguardo: 

 

Art. 9 Pagamento della somma determinata con ordinanza - ingiunzione

Il pagamento della somma determinata ai sensi dell' articolo 8 e' effettuato con le modalita' indicate all' articolo 5 secondo comma entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell' ordinanza - ingiunzione; del pagamento e' data comunicazione entro il trentesimo giorno a cura del tesoriere che lo ha ricevuto all' autorita' che ha emesso l' ordinanza. Il termine di pagamento e' di sessanta giorni se l' interessato risiede all' estero. L' autorita' amministrativa competente a determinare l' ammontare della sanzione su richiesta del trasgressore o responsabile o dell' obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate puo' autorizzare il pagamento della stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire trentamila. Decorso inutilmente anche per una sola rata il termine fissato dall' autorita' amministrativa l' obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un' unica soluzione. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento.

 

Art. 10 Effetti del pagamento dell' intera somma per gli obbligati in solido

Il pagamento dell' intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativo - pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido.

 

Art. 11 Esecuzione forzata

L' ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Con riguardo alla esecutivita' dell' ordinanza che dispone la confisca si applica il sesto comma dell' articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Decorso inutilmente il termine per il pagamento alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata con l' osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

 

Art. 12 Sequestro

Quando si e' proceduto a sequestro fermo restano che l' opposizione va proposta secondo le rispettive competenze all' autorita' indicata all' articolo 7 secondo comma della presente legge si applicano gli articoli 17 sesto comma e 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

Art. 13 Confisca

Per quanto attiene alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione delle cose che ne sono il prodotto o di quelle la cui fabbricazione uso porto detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa si applicano il terzo quarto e quinto comma dell' articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

Art. 14 Altre sanzioni amministrative accessorie

Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa si applicano il primo e secondo comma dell' articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

Art. 15 Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l' irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L' interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile

 

Art. 16 Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano secondo le rispettive competenze agli enti indicati all' articolo 7 primo comma e vengono utilizzati come segue: 

 

Art. 17 Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate

I provvedimenti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati. Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni delegate o subdelegate e annualmente una relazione sull' andamento delle funzioni stesse indicante in particolare il numero delle sanzioni comminate nell' anno precedente e relativo esito nonche' le somme complessivamente introitate. La Regione a sua volta mette a disposizione degli enti delegati o subdelegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate. La Giunta regionale formula ove ritenuto opportuno criteri ed indicazioni per l' esercizio delle funzioni delegate. In caso di persistente inattivita' di gravi o reiterate inadempienze ovvero limitatamente alle funzioni subdelegate di inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato alla Regione ai sensi dell' articolo 4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 la Giunta regionale promuove ai sensi dell' articolo 64 dello Statuto la revoca della delega o della subdelega.

 

Art. 18 Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l' ordinanza - ingiunzione

Qualora un' azione od un' omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un ente locale delegato subdelegato od individuato dalla Regione che ai sensi dell' articolo 7 primo comma e' anche competente per l' esercizio delle funzioni di cui agli articoli 8 e seguenti della presente legge gli organi ed i soggetti cui spetta ai sensi dell' articolo 6 l' accertamento e la contestazione della violazione procedono nei confronti dell' ente e trasmettono il rapporto di cui all' articolo 7 secondo comma alla Regione. In tal caso il Presidente della Giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti per il prosieguo del procedimento l' organo individuato ai sensi dello stesso articolo 7 secondo comma lettera b) dell' ente locale contestato.

 

TITOLO II - Norme finali e transitorie

 

Art. 19 Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689

Le funzioni amministrative proprie o delegate dallo Stato riguardanti la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Sezione III del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 sono delegate o subdelegate: 

 

Art. 20 Conferma di talune funzioni amministrative proprie della Regione e di quelle gia' delegate ai Comuni; delega alle Province delle funzioni amministrative riguardanti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6

Restano ferme le competenze della Regione riguardanti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle seguenti leggi regionali come modificate ed integrate ai sensi della presente legge: 

 

Art. 21 Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori sui pubblici autoservizi

Fino alla data di entrata in vigore della apposita legge regionale che in attuazione dell' articolo 3 punto 7) della legge 10 aprile 1981 n. 151 disciplinera' globalmente le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori sui pubblici autoservizi urbani ed extraurbani regionali per irregolarita' di documento di viaggio continua ad applicarsi la legge regionale 27 novembre 1979 n. 43.

 

Art. 22 Accertamenti mediante analisi di campioni

Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale per le materie di competenza della Regione: 

 

Art. 23 Violazioni in materia finanziaria e disciplinare

La presente legge regionale non si applica alle sanzioni amministrativo - pecuniarie comminabili in conseguenza di violazioni in materia finanziaria e disciplinare.

 

Art. 24 Abrogazioni e modificazioni di leggi regionali

Art. 24 SUBArt. 1
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata. La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.

Art. 24 SUBArt. 2
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 11 agosto 1977 n. 33 " Disciplina delle acque minerali e termali " e' abrogato l' articolo 46.

Art. 24 SUBArt. 3
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 " Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria " all' articolo 21 come modificato dalla legge regionale 24 maggio 1980 n. 18 sono abrogati: a) nel secondo comma le parole " che si cumulano con quelle eventualmente previste da altre leggi statali o regionali "; b) i commi dal terzo al nono compresi.

Art. 24 SUBArt. 4
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 14 luglio 1978 n. 40 " Norme in materia di manifestazioni fieristiche " all' articolo 23 sono soppressi: a) nel primo comma le parole " salvo quanto previsto all' articolo 22 primo comma "; b) il secondo comma.

Art. 24 SUBArt. 5
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 " Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere " e' abrogato l' articolo 27.

Art. 24 SUBArt. 6
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 21 maggio 1979 n. 18 " Disciplina della raccolta dei funghi " e' abrogato l' articolo 8.

Art. 24 SUBArt. 7
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 1Ø giugno 1979 n. 19 e' abrogato il secondo comma dell' articolo 43.

Art. 24 SUBArt. 8
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 30 luglio 1979 n. 26 " Interventi a favore dell' agriturismo " all' articolo 13 secondo comma sono soppresse le parole " con l' osservanza delle norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 in quanto applicabili ".

Art. 24 SUBArt. 9
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 " Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nel territorio della Regione Liguria " sono abrogati: a) il terzo comma dell' articolo 7; b) il primo comma dell' articolo 8.

Art. 24 SUBArt. 10
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
Nella legge regionale 15 dicembre 1981 n. 31 " Promozione e disciplina dell' insegnamento dello sci " all' articolo 14 ultimo comma sono soppresse le parole " che devono osservare in quanto applicabili le norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 ".

Art. 24 SUBArt. 11
La legge regionale 8 giugno 1977 n. 24 " Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706 " e' abrogata.
OMISSIS
E' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge regionale.

 

Art. 25 

Con apposita legge regionale saranno stabilite le modalita' relative all' esecuzione del sequestro previsto all' articolo 12 al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate alla custodia ed alle eventuale alienazione o distruzione delle stesse nonche' alla destinazione delle cose confiscate. Fino alla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica previsto al settimo comma dell' articolo 17 della legge 6 novembre 1981 n. 689.

 

Art. 26

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si applicano i principi generali di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

Art. 27

Ai provvedimenti emessi dall' autorita' regionale ai sensi della presente legge si applica l' articolo 31 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

Art. 28

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 2 dicembre 1982


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