Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale
(Liguria) del 15 febbraio 1984, n°7
Legge Regionale n° 9 del 30 gennaio 1984
Norme per la
protezione della flora spontanea.
ARTICOLO 1
La Regione con la presente legge in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 4 secondo comma dello Statuto dagli articoli 66 e 83 del dPR 24 luglio
1977 n. 616 e dall' articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 tutela il
patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le
comunita' vegetali con particolare riferimento alle entita' in pericolo di
estinzione sul territorio regionale.
ARTICOLO 2
E' vietata a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti
di terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione il danneggiamento e la
detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti da considerarsi molto
rare in Liguria elencate nella tabella A allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Delle specie di piante spontanee e loro parti soggette a progressiva
rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella C allegata alla
presente legge e' consentita la raccolta di non piu' di cinque esemplari al
giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di
terreno messo a coltura. Gruppi e comitive organizzate composte di oltre dieci
persone non possono complessivamente raccogliere piu' di cinquanta esemplari al
giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.
ARTICOLO 4
E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di
piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge salvo che si
tratti di attivita' colturali. La raccolta delle specie elencate nella tabella C
allegata alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle
piante d' estrarre o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.
ARTICOLO 5
Gli elenchi di cui alle tabelle A B e C allegate alla presente legge possono
essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della
Giunta.
ARTICOLO 6
E' vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo stato secco
delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A B e C allegate alla
presente legge.
ARTICOLO 7
E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti
di terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione il danneggiamento e la
detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto) elencate nella tabella B
allegata alla presente legge.
ARTICOLO 8
Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate a norma
dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1982 n. 18.
La raccolta delle
piante officinali e' soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente
per territorio previo parere favorevole dell' Ispettorato ripartimentale delle
foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione contenente le
prescrizioni e le modalita' tecniche di raccolta. Non e' considerato
raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia senza
farne commercio piante officinali in quantita' non superiore a quella stabilita
nell' elenco approvato con rd 26 maggio 1932 n. 772 o per quelle che saranno
individuate piante officinali nella quantita' che verra' contestualmente
stabilita. I richiedenti indicano nella domanda la specie delle piante e le
localita' ove intendono esercitare la raccolta. La autorizzazione deve essere
esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza. E' vietato a
chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo
a coltura arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui al primo comma
del presente articolo. Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo
6 per le piante officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.
ARTICOLO 9
La raccolta e/ o l' asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui alle
tabelle A e B nonche' di quantita' eccedenti quelle indicate all' articolo 3
della presente legge con o senza fiori e/ o parti sotterranee puo' essere
consentita per scopi scientifici didattici o farmaceutici previa autorizzazione
della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato e fermo restando
il regime dominicale dei beni stessi. L' autorizzazione e' personale e a termine
e deve precisare la localita' lo scopo della raccolta la specie il numero
approssimativo di esemplari da raccogliere o da asportare. Il soggetto
autorizzato e' tenuto a portare con se' l' autorizzazione durante le operazioni
di raccolta ed asportazione e di trasporto fino al luogo di destinazione nonche'
ad esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.
ARTICOLO 10
Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante
non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla
presente legge provenienti da giardini vivai serre e colture floricole in
genere. Le piante non spontanee di cui al precedente comma i loro fiori e parti
sotterranee se poste in commercio devono essere accompagnate da certificato di
provenienza redatto dal produttore. Chiunque coltiva a fini commerciali piante
appartenenti a specie protette ai sensi della presente legge deve darne
comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente della Comunita' montana o del
Consorzio dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura competenti
per territorio.
ARTICOLO 11
Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati a disposizione
della popolazione presso la Regione le Province i Comuni le Comunita' montane ed
i Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati
con idonei mezzi illustrativi presso scuole uffici enti pubblici e nelle altre
sedi ritenute opportune.
ARTICOLO 12
Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate alle
Comunita' montane ed ai Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in
agricoltura. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo
articolo 13 si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All'
accertamento ed alla sanzione ivi compresa la notifica delle violazioni
procedono i soggetti indicati nell' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre
1982 n. 45 nonche' il Corpo Forestale dello Stato.
ARTICOLO 13
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) da lire 5.000 a lire 50.000 per la violazione delle disposizioni di cui
all' articolo 8 sesto comma;
- b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 2 3 4 e 7;
- c) da lire 15.000 a lire 150.000 per chi non provvede alla comunicazione
di cui all' articolo 10 terzo comma;
- d) da lire 20.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio le piante
protette non spontanee di cui all' articolo 10 primo comma senza il
certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso
articolo;
- e) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 6 e 8 secondo comma;
- f) da lire 70.000 a lire 700.000 per irregolarita' nell' esercizio delle
attivita' autorizzate a norma dell' articolo 9. Sono inoltre confiscate le
piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali e'
stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente
comma lettere b) d) e).
ARTICOLO 14
Sono abrogati limitatamente al territorio della Regione Liguria gli articoli
2 3 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 e gli articoli 1 2 e 3 del rd 19
dicembre 1931 n. 1793.
ARTICOLO 15
Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese derivanti
dall' attuazione della presente legge si applica l' articolo 16 lettera b) della
legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.
ARTICOLO 16
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge si provvede
mediante utilizzo in termini di competenza di quota pari a lire 40.000.000
facente parte dello stanziamento destinato al finanziamento del disegno di legge
"Istituzione del fondo di garanzia per il credito agrario" ed iscritto al
capitolo 9030 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di
investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 e corrispondente
istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n.
42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario
1984 del capitolo 2400 "Spese destinate agli interventi di tutela della flora
spontanea" con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza. Agli
oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 17
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 30 gennaio 1984
TABELLE A B E C 2
Specie di piante spontanee protette e delle quali e' vietato il commercio
tanto allo stato fresco quanto allo stato secco.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
1) Aquilegia species Aquilegia
2) Aster alpinus L. Astro delle Alpi
3) Campanula sabatia De Not. Campanula savonese
4) Convolvolus sabatius Viv. Concolvolo savonese
5) Cyclamen species Ciclamino
6) Dictamnus albus L. Dittamo
7) Drosera rotundifolia L. Rosolida
8) Eryngium spinalba Vill. Regina delle Alpi
9) Fritillaria species Fritillaria
10) Leontopodium alpinum Cass. Stella alpina
11) Leuzea conifera (L.) DC Centaurea conifera
12) Lilium bulbiferum L. Giglio rosso
13) Lilium martagon L. Giglio Martagone
14) Lilium pomponium L. Giglio rosso
15) Nigritella nigra (L.) Reichenb. Nigritella
16) Ophrys species Ofride
17) Peonia officinalis L. Peonia officinale
18) Phyteuma cordatum Balbis Fiteuma di Balbis
19) Pinguicula vulgaris Pinguicola
20) Primula marginata Curtis Primula marginata
21) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre Anemone alpino
22) Romulea ligustica Parl. Romulea ligure
23) Tulipa species Tulipano selvatico
24) Soldanella alpina L. Soldanella
25) Viola valderia All. Viola di Valdieri.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
TABELLA B
1) Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) DA Webb Semprevivo giallo
2) Saxifraga caesia L. Sassifraga cesia
3) Saxifraga callosa S. Sassifraga callosa
4) Saxifraga oppositifolia L. Sassifraga a foglie opposte
5) Sempervivum arachnoideum L. Semprevivo ragnateloso
6) Sempervivum calcareum Jordan Semprevivo calcareo
7) Sempervivum tectorum L. Semprevivo dei tetti
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
TABELLA C
1) Arnica montana L. Arnica
2) Campanula isophylla Moretti Campanula a foglie uguali
3) Convallaria majalis L. Mughetto
4) Daphne species Dafne
5) Echinops ritro L. Cardo azzurro
6) Erythronium dens - canis L. Dente di cane
7) Galanthus nivalis L. Bucaneve
8) Gentiana species Genziana
9) Gentianella species Genzianella
10) Iris graminea L. Giaggiolo selvatico
11) Iris lutescens L. Giaggiolo selvatico
12) Leucojum vernum L. Campanellina
13) Leuzea rhapontica (L.) G. Holub Centaurea rapontica
14) Narcissus species Narciso
15) Orchis species Orchidea
16) Rhaponticum bichnellii( Briq.) Dostal Fiordaliso rapontico
17) Ruscus aculeatus L. Pungitopo
18) Saxifraga cochlearis Reichenb. Sassifraga cocleare
19) Scilla bifolia L.
20) Trollius europaeus L.
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