Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 01 giugno 1988, n° 22

Legge regionale n° 17 del 16 maggio 1988

Disciplina della raccolta coltivazione e commercializzazione dei tartufi



ARTICOLO 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina la raccolta la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985 n. 752.



ARTICOLO 2
Riconoscimento tartufaie
1. Sono delegate alle Comunita' montane ed ai Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all' articolo 3 della legge 16 dicembre 1985 n. 752.

2. Gli interessati per ottenere il riconoscimento di cui al primo comma devono presentare istanza indirizzata agli Enti delegati competenti per territorio allegando la planimetria catastale che individui l' area interessata e una relazione tecnica che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.

3. Gli Enti delegati acquisito il parere obbligatorio dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste provvedono all' istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi. Tale quadro di riferimento verra' fornito dalla Giunta regionale che vi provvedera' mediante incarico specifico da affidare ad un istituto micologica specializzato. 4. Il riconoscimento ha validita' quinquennale per le tartufaie naturali e decennale per quelle coltivate e puo' essere ulteriormente confermato su richiesta e previa istruttoria. 5. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall' articolo 3 della legge 16 dicembre 1985 n. 752.



ARTICOLO 3
Tesserino d' idoneita'
1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneita' rilasciato dalla Regione. 2. Al tesserino di idoneita' deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale se dovuta ai sensi dell' articolo 10.



ARTICOLO 4
Rilascio del tesserino di idoneita'
1. Per il rilascio del tesserino di idoneita' gli interessati devono presentare ai Servizi provinciali Agro - Alimentari competenti per territorio di residenza apposita domanda in carta legale indirizzata alla regione Liguria allegando una fotografia e il certificato di residenza.

2. I Servizi provinciali Agro - Alimentari sono incaricati di rilasciare ai richiedenti il tesserino di idoneita' a seguito del superamento di esame volto ad accertare la conoscenza delle specie e varieta' di tartufi delle modalita' di raccolta e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Sono esonerati dalla prova di esame coloro che sono gia' muniti del tesserino rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1985 n. 752.

3. Il tesserino conforme ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale viene fornito dalla Regione ha validita' decennale e viene rinnovato su richiesta dell' interessato senza ulteriori esami.

4. L' esame per l' accertamento dell' idoneita' viene svolto da Commissioni operanti presso i Servizi provinciali Agro - Alimentari cosi' composte:

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale del Servizio provinciale Agro - Alimentare di livello non inferiore al VII.

6. Le Commissioni durano in carica cinque anni e sono nominate con decreto del Presidente della Giu

nta regionale. 7. Ai componenti delle Commissioni spettano le indennita' ed il rimborso spese previsti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13.

8. Il calendario degli esami sono stabiliti dai predetti Servizi provinciali Agro - Alimentari di intesa con il Servizio Produzioni Agricole e Valorizzazione dell' Agricoltura.



ARTICOLO 5
Calendario ed orario di raccolta
1. La raccolta dei tartufi e' consentita nei periodi indicati dalla legge 16 dicembre 1985 n. 752.

2. La raccolta del Tuber magnatum e' anticipata al 15 settembre; la raccolta del Tuber melanosporum e' anticipata al 1o novembre e posticipata al 31 marzo.

3. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' consentita anche nelle ore notturne.

4. In relazione a particolarita' climatiche ed ambientali il Presidente della Giunta regionale su conforme parere di uno Centri di ricerca specializzati di cui all' articolo 2 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 puo' variare il calendario di raccolta.

5. I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta dei tartufi devono essere opportunamente divulgati.



ARTICOLO 6
Delimitazione zona geografica di raccolta.

1. La delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 viene effettuata dalla Giunta regionale sentite le Amministrazioni provinciali interessate.

2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta le Comunita' montane ed i Consorzi per l' esercizio delle deleghe in agricoltura possono proporre per i propri ambiti territoriali una richiesta motivata e cartograficamente rappresentata.



ARTICOLO 7
Interventi contributivi
1. Al fine di tutelare migliorare e valorizzare il patrimonio tartufigeno si provvede mediante l' attuazione dei seguenti interventi:

2. Per gli interventi di cui al primo comma lettera a) la Giunta regionale e' autorizzata a ripartire i fondi disponibili tra le Comunita' Montane sulla base della spesa necessaria per attivare idonei programmi nei vivai forestali regionali da loro gestiti. I programmi devono essere corredati da una relazione tecnica redatta da un istituto micologico specializzato.

3. Le funzioni amministrative di istruttoria assegnazione accertamento esecuzione lavori ed erogazione relative alla concessione delle provvidenze di cui al primo comma lettera b) sono delegate alle Comunita' Montane e ai Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio; per l' esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I soggetti di cui al primo comma lettera b) per ottenere i benefici ivi previsti devono presentare all' Ente delegato competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria catastale che individui l' area interessata e una relazione tecnica che evidenzi le caratteristiche dei terreni proposti le caratteristiche dell' impianto da realizzare e le finalita' che si intendono perseguire.

5. Gli Enti delegati acquisito il parere obbligatorio dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste provvedono all' istruttoria delle domande e decidono in merito alla concessione del contributo tenuto conto dello specifico quadro di riferimento di cui all' articolo 2 comma terzo.



ARTICOLO 8
Consorzi volontari

1. I consorzi volontari fra i soggetti indicati all' articolo 4 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 che intendono ottenere i contributi previsti dall' articolo 7 della presente legge e/ o avvalersi della facolta' loro data dal secondo comma dell' articolo 4 della citata legge n. 752/ 1985 devono essere costituiti nel rispetto dell' articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. Tali consorzi devono trasmettere all' Ente delegato competente per territorio copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto ed alla fine di ogni anno una relazione sulla attivita' svolta.



ARTICOLO 9
Sanzioni

1. Per la violazione delle norme della presente legge e della legge 16 dicembre 1985 n¨ 752 si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

2. Le funzioni relative all' accertamento e alla applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate alle Comunita' montane e ai Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.



ARTICOLO 10
Tassa di concessione regionale

1. E' istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio della autorizzazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi e per ogni successivo anno di validita'.

2. Alla tassa di concessione di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 15 giugno 1981 n. 21 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali".

3. La tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981 n. 21 e' integrata come da tabella 1 allegata alla presente legge.

4. La tassa di concessione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti indicati nell' articolo 17 secondo comma della legge 16 dicembre 1985 n. 752.



ARTICOLO 11
Relazione annuale

1. A partire dal 1989 entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sull' attuazione della presente legge nell' anno precedente e sui risultati ottenuti in termini di produzione di tartufi.



ARTICOLO 12
Norma finanziaria
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 50.000.000 in termini di competenza dal capitolo 9030: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 50.000.000 in termini di competenza dal capitolo 9030: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli: - 6775 "Spese per la coltivazione nei vivai regionali di piante micorizzate o idonee alla tartuficoltura" con lo stanziamento di lire 5.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS

2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 9.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 50.000.000 in termini di competenza dal capitolo 9030: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 6780 "Contributi a favore di conduttori singoli o associati di tartufaie o dei consorzi volontari di cui all' articolo 4 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 per l' acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene"con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS

2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 9.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 4
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 50.000.000 in termini di competenza dal capitolo 9030: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 6781 "Spese per la stampa dei tesserini e per l' affidamento dell' incarico di cui all' articolo 2 3o comma della legge regionale 16 maggio 1988 n. 17 con lo stanziamento di lire 5.000.000 in termini di competenza.

2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 9. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 5
2. Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati i proventi delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 9.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



ARTICOLO 13
Norma transitoria

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso delle autorizzazioni gia' concesse ai sensi della legge 17 luglio 1970 n. 568 possono continuare ad esercitare la raccolta dei tartufi purche':

 

ARTICOLO 14
Urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 16 maggio 1988



TABELLA 1 (Articolo 10)

Integrazione alla tariffa allegata alla lr 15 giugno 1981 n. 21

ATTO ALLEGATO
N. d' ordine 26 bis Autorizzazione alla ricerca e alla raccolta di tartufi (articolo 17 Legge 16 dicembre 1985 n. 752): tassa di rilascio 18.000 tassa annuale 18.000 NOTA: Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.


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