Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1985,
n°300
Legge del 16 dicembre 1985, n°752
Art.1
Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66
e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta,
la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o
conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri
stabiliti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
E' fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
Art.2
I tartufi destinati al consumo da freschi devono
appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo
vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.
Art.3
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei
terreni non coltivati.
Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Art.4
I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che
a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi
volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la
commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.
Art.5
Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore
deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.
Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.
L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.
E' in ogni caso vietato:
Art.6
Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la
valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.
La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.
E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
Art.7
I tartufi freschi, per essere posti in vendita al
consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben
maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.
Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.
Art.8
La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la
successiva vendita, può essere effettuata:
Art.9
I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti
ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della
ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo
stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo
la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla
specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la
classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati,
nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono
stati liberati dalla scorza.
Art.10
I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato
2, che fa parte integrante della presente legge.
Art.11
I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di
acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta
di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere
denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a
sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo
necessario in rapporto al formato dei contenitori.
L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.
E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
Art.12
Il peso netto indicato nella confezione deve
corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza
massima del 5 per cento.
Art.13
Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le
seguenti caratteristiche:
Art.14
E' vietato porre in commercio tartufi conservati in
recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben
puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o
di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta
o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2,
annesso alla presente legge.
Art.15
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
Art.16
Per le violazioni della presente legge è ammesso il
pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla
notificazione.
Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.
Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.
Art.17
Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari
per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle
regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione
di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo
ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria
della regione.
La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
Art.18
Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo
restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i
reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli
estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con
sanzione amministrativa e pecuniaria.
La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.
Art.19
Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge, devono adeguare la propria legislazione in
materia.
Art.20
La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.
ALLEGATO 1
Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie
commerciabili
ALLEGATO 2
Classificazione dei tartufi conservati
Classifica | Specie e caratteri essenziali | Aspetto |
Super extra (lavati o pelati) | Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero |
Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme |
Tuber moschatum De
Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura |
Interi, rotondeggianti regolari di colore uni forme | |
Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso |
Interi, senza rotture o scalfitture | |
Extra (lavati o pelati) | Tuber melanosporum
Vitt. Tartufi maturi, polpa so da, di colore brunastro |
Interi, ma leggermente irregolari |
Tuber moschatum De
Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura |
Interi, ma leggermente irregolari | |
Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa so- da di colore più o meno chiaro |
Interi, senza rotture o scalfitture | |
Prima scelta (lavati o pelati) | Tuber melanosporum
Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro |
Interi, ma irregolari |
Tuber moschatum De
Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio |
Interi, ma irregolari | |
Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro |
Interi | |
Seconda scelta (lavati o pelati) | Tuber melanosporum
Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro |
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti |
Tuber brumale Vitt. e
Tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro |
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti | |
Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara |
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti | |
Terza scelta (lavati o pelati) | Tuber mesentericum Vitt. Tuber Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)]. | Interi |
Pezzi di tartufo | Tuber melanosporum Vitt. Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt. | Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del3% in peso di altre specie ammesse |
Tritume di tartufo | Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt. Tuber uncinatum Chatin, Tuber anacrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)]. | Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza del- l'8 in peso di altre specie ammesse |
Pelatura di tartufi | Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry Tuber uncinatum Chatin, Tuber anacrosporum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)]. | Bucce di tartufo con massimo del30% in peso di tritume e il 5% di altre specie |