Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 22 agosto 1991, n°196 .

Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Legge quadro sul volontariato.

Art. 1
Finalita' e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell' attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l' autonomia e ne favorisce l' apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2
Attivita' di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l' organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta' .

2. L' attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall' organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l' attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualita' di volontariato e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l' organizzazione di cui fa parte.

Art. 3
Organizzazioni di volontariato

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l' attivita' di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell' atto costituito o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l' organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l' assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l' elettivita' e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresi' stabiliti l' obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell' assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l' attivita' da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell' ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4
Assicurazione degli aderenti a organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5
Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:

a)contributi degli aderenti;
b)contributi di privati;
c)contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
d)contributi di organismi internazionali;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)rimborsi derivanti da convenzioni;
g)entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all' articolo 6, possono acquistare beni immobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita' . Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d' inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall' atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l' esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l' istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L' iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all' articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l' effettivo svolgimento dell' attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell' iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall' articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l' indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7
Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all' articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l' esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all' articolo 4 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8
Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costituiti delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta' , e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall' imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta' , non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell' imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All' articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall' articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:

<1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri diretti, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta' , purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni>.

4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell' imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell' organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita' delle attivita' , decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9
Valutazione dell' imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all' articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10
Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell' attivita' di volontariato, all' interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all' articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti e i criteri che danno titolo di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita' di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all' articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11
Diritto all' informazione e accesso
ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all' articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12
Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L' Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all' estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all' articolo 6 per far fronte a emergenze sociali e per favorire l' applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull' andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione e aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l' attivita' di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affati sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13
Limiti di applicabilita'

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attivita' di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell' Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l' organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, e' autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All' onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno finanziario 1991, all' uopo utilizzando parzialmente l' accantonamento: <Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>.

3. Le minori entrate derivanti dall' applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno finanziario 1991, all' uopo utilizzando parzialmente l' accantonamento: <Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>.

Art. 15
Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l' attivita' .

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all' articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari a un decimo delle somme destinate a opere di beneficienza e di pubblica utilita' ai sensi dell' articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16
Non transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono a emanare o adeguare le norme per l' attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17
Flessibilita' nell' orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all' articolo 6, per poter espletare attivita' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l' organizzazione aziendale.

2. All' articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell' ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Istrana, addì 11 agosto 1991.

Cossiga

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l' efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all' art. 5:

_ Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

"Art. 600 (Enti non riconosciuti). _ Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile non e' fatta l' istanza per ottenere il riconoscimento. Fino a quando l' ente non e' costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".

"Art. 786 (Donazione a ente non riconosciuto). _ La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e' notificata al donante l' istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall' ultimo comma dell' art. 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario".

"Art. 2659 (Nota di trascrizione). _ Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell' ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l' indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l' atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l' autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall' art. 2826.

Se l' acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l' atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto rticolo cosi' sostituito dall' art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 521".

"Art. 2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di morte). _ Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l' atto indicato dall' art. 2648, il certificato di morte dell' autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l' acquisto segue in base a esso. Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell' erede o legatario e del defunto :Numero cosi' sostituito dall' art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 521;
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all' autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l' ha ricevuto o che l' ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall' art. 2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell' art. 692".

Nota all' art. 8:

_ Il testo dell' art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle vendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall' art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, e dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 17 _ 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita' , di uniformita' e di progressivita' della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni:
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita' , anche in relazione alle dimensioni dell'attivita' , nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno:
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verra' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;
d) l' ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potra' superare l' importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sara' commisurato anche all' ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita' , l' importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta' , purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'Iva, e dell' entita' dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all' art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall' art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1o gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell' industria, del commercio e dell' artigianato e dell' agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1".

Nota all' art. 9

_ Il testo dell' art. 20, primo comma, del Dpr n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall' art. 2 del Dpr n. 954/1982 e' il seguente:

"Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attivita' commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell' art. 2. Si considerano fatte nell' esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un' unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

Nota all' art. 11:

_ Il capo V della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull' "accesso ai documenti amministrativi".

Nota all' art. 13:

_ La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".

Note all' art. 15:

_ Il testo dell' art. 12, comma 1, del Dlgs n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), e' il seguente:

"1. Gli statuti degli enti di cui all' art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell' arte e della sanita' . Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalita' di assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;
b) gli enti amministrano la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell' azienda bancaria finche' ne sono titolari. Gli enti non possono esercitare direttamente l' impresa bancaria, nonche' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
c) in via transitoria la continuita' operativa tra l' ente conferente e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell' ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l' organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta societa' ;
d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle societa' per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle societa' medesime. La relativa riserva puo' essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;
f) gli enti possono contrarre debiti con le societa' in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l' ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;
g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalita' gestionali dell' ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all' arte e alla sanita' ;
h) gli enti indicano la destinazione dell' eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione".

_ Il testo dell' art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 e' il seguente:

"Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). _ 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all' albo di cui all' art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.
2. Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o piu' societa' per azioni, gia' iscritte nell' albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall' ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto".

_ Si trascrivono i primi tre commi dell' art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pieta' di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall' articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all' aumento di una massa di rispetto. Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell' art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18. Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilita' ".

Nota all' art. 17:

_ Il testo dell' art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). _ Nell' osservanza dei principi di cui all' art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell' organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attivita' , ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all' estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l' organizzazione del lavoro nell' ambito della disciplina fissata ai sensi dell' art. 2, n.1;
3) l' identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l' efficienza degli uffici;
5) l' orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l' attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l' addestramento;
8) le procedure relative all' attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l' attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell' ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".


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