Regio Decreto del 8 ottobre 1931, n°1604

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca
 
(modificato con: L.16 marzo 1933 n. 260; R.D.L. 11 aprile 1938 n. 1183; L. 12 luglio 1938 n. 1487; L. 20 marzo 1940 n. 364; D. Lgs. 19 marzo 1948 n. 735; D.P.R. 13 luglio 1954 n. 747; D.P.R. 3 maggio 1955 n. 449; D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987; L. 20 marzo 1968 n. 433.)
 

 

TITOLO 1. Norme per l'esercizio della pesca.

 

CAPO I. Disposizioni generali.

art.1.
La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale (1) ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti. Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile (2) ed in altre leggi.

(1)Dopo la promulgazione della L. 14 luglio 1965, n. 963, recante norme per la disciplina della pesca marittima, le norme di questo «testo unico» e del relativo regolamento vigono solo per la pesca non marittima.

(2) Ora codice della navigazione.

 

art.2.
I regolamenti (1) per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modilicazioni, saranno approvati con decreto reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste (2), di concerto con quello per le comunicazioni (3) per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

(1) I regolamenti previsti dal presente articolo non sono stati ancora emanati; pertanto restano in vigore, per la pesca fluviale e lacuale, quelli approvati con R. D. 22 novembre 1914, n. 1486 e con R.D. 29ottobre 1922, n. 1647.

(2) L 'art. 1, D.L.vo C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile «le attribruzioni spettanti al Ministero dell 'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza negli istituti idrobiologici e talassografici».

(3) Ora Ministero della marina mercantile.

 

art.3.
I regolamenti (1) determineranno: 1) i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse; 2) le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici; 3) i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie; 4) le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque; 5) le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca; 6) le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo; 7) le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo; 8) tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

(1) v. nota (1) al1’art. 2.

art.4.
I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale. È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1), di concerto con quello delle comunicazioni (2), sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle province ex austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi (3).

(1) v. nota (2) al1’art. 2.

(2) Ora Ministero della marina mercantile.

(3) Comma aggiunto dall'art. I del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

 

art.5.
(1)Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni. La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del prefetto (2) per le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (3).

(1) Cosi sostituito dall art. 1 R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183, il quale aggiunge: «Fino all’emanazione delle norme ministeriali di cui al primo comma continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia». Si veda in proposito I 'art 16 del R. D. 22 novembre 1914 n. 1480.

(2) L 'art. 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, ha attribuito la competenza a rilasciare l’autorizzazione al Presidente della Giunta Provinciale.

(3) Con D.M. 19 ottobre 1939 è stata vietata la pesca del pesce novello destinato al consumo per quanto riguarda 1e acque interne «nei fiumi e nei canali sino a 1 km a monte del loro sfocio in mare, nonché lungo il percorso dei canali che, direttamente o indirettamente, mettono in comunicazione le lagune o gli stagni salsi litoranei con il mare». Agli effetti dello stesso provvedimento è considerata pesca del pesce novello quella esercitata con reti od attrezzi atti a catturare prevalentemente pesce novello di lunghezza inferiore ai 7 cm. Tale misura è estesa a 12 cm quando trattasi di pesca del Gobius ophiocenphalus (...), della Platessa passer (passera), della Chrysophrys aurata (orata), dei Mugil in genere (muggini). Sono da considerare attrezzi aventi le suddette caratteristiche le piccole bilance di reti metalliche o di filo, le ripaiole o coppi, il trattolin (rete da cinta tirata da terra o da barche), quando il lato della maglia sia inferiore a 1cm. Altri attrezzi possono essere espressamente vietati dalle capitanerie di porto. Al fine di tutelare la montata del pesce novello verso le acque interne, è vietato quasiasi genere di pesca nelle acque di cui sopra nel periodo 1 febbraio - 30 maggio di ciascun anno. E’ fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa sulle rive. Agli anzidetti divieti si accompagnano quelli di commercio e di trasporto del prodotto della pesca. Il predetto D.M. 19 ottobre 1939 reca altresì particolari disposizioni riguardanti le province di Imperia. Savona, Genova, La Spezia, Firenze, Livoriro, Pisa, Lucca, Massa Carrara e Ancona, e detta norme relative alle misure delle lunghezze minime dei pesci ed alle sanzioni per le infrazioni di cui si è detto.

 

art.6.
È proibita la pesca con la dinamite e altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica (1) come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi. In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione dcl patrimonio ittico (2).

(1) La proibizione dell’uso della corrente elettrica è stato disposta dall'art. I del R.D. L. 11 aprile 1938. n, 1183.

(2) Comma aggiunto dall 'art. un. D. L. vo 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni del Ministero della marina mercantile sono state trasferite alle amministrazioni provinciali sentita lo capitaneria di porto (art. 4, D. P. R. 13 luglio 1954, n. 747).

 

art.7.
E’ fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro (1). Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 marzo1940, n. 364.

art.8. (1)
I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all’ art. 22 non si applicano nei confronti del personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni. Le capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca (2)

(1) Così sostituito dall 'art. 2, R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(2) Comma così sostituito dall 'art. 5, D. P.R. 13 luglio 1954, n.747.

 

art.9. (...) Il presente articolo deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. 10 maggio 1976,n.319 (legge Merli).

art.10.
Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati. graticci all'imbocco dei canali di presa. ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

art.11.(1)
Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque. In caso di inadempienza alle norme del capitolato inerenti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine. Avverso il provvedimento del presidente della giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (2).

(1) Così sostituito dall 'art. 51, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. L 'art. 4 del D. M. 14 febbraio 1956, inoltre, così dispone: «Per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di cui all 'art. 51 del D. PR. 10 giugno 1955, n. 987, debbono osservarsi le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 1949, pubblicato nella G.U. n. 148, dell'1 luglio dello stesso anno».

(2) Ora Tribunale amministrativo regionale.

 

art.12.
L'amministrazione della marina mercantile può, sentita quella del demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, nonché coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare l'effettivo e continuo esercizio delle intraprese.

art.13.
Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purché ne faccia la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione. Tale termine potrà essere prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

art.14. (1)
Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari.

(1) Così sostituito dall 'art. 2. R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183.

art.15.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'amministrazione competente, cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, accorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

art.15 bis. (1)
Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del prefetto della rispettiva provincia (2).

(1) Aggiunto dall 'art. 2, R.D. L. 11 aprile 1938, n. 1183. In proposito 1'art. 2, L. 20 marzo 1940, n. 364, recita: «Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a fovore dei rivieraschi emesse dal Commissariato generale per la pesca di concerto col Ministro per le comunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. «E’ punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltora agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del prefetto, prescritta dall 'art. 2 penultimo comma, del R.D. L. 11 aprile 1938, n. 1138, convertito nella L.19 gennaio 1939, n. 485».

(2) Per la disciplina relativa vedi D. M. 7 dicembre 1957.

 

art.16. (1)
L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie: Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni in base alla L.2 gennaio 1910, n. 2, ed al R.D. 23gennaio1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione consultiva e Comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca. Ripopolamento delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicultura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca -Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica -Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col Comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori. Per decreto reale si provvederà alla unificazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.

(1) I servizi già attribuiti daI presente articolo al Ministero dell'agricoltura e foreste sono ritornati al detto Ministero con la soppressione del Commissariato generale per la pesca (D.L. vo 21 settembre 1944,n.251). Le attribuzioni del Ministero delle comunicazioni in materia di pesca sono passate al Ministero della marina mercantile (D.L. vo C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396).

art.17.
Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e degli uffici delle dogane. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale, oltre che degli stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

art.18.
Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'Ufficio centrale della pesca. che lo dirige e di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di pesca marittima. Alla direzione ed al funzionamento degli osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle università, salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero della pubblica istruzione. L'azione degli osservatori di pesca marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della squadriglia sperimentale di pesca creata con R.D. 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del comitato talassografico italiano (1).

(1) L 'originario terzo comma, non riportato, è stato soppresso dall'art. 2, R.D.L. Il aprile 1938, n. 1183.

art.19.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste funzionano la Commissione consultiva ed il Comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto reale, su proposta del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni (1).

(1) Ora Mnistero della marina mercantile.

 

CAPO II. Dei pescatori.

art.20. (Pescatori di mestiere) (Omissis)

art.21. (Arruolamento dei pescatori di mestiere) (Omissis)

art.22. (1)
Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante. Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca. da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del Laboratorio centrale d'idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni: b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

(1) Articolo cosi sostituito dall 'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 433 (Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne).

art.22 bis.(1)
I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d' ordine 54 della tabella allegato A al T.U. delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121,e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla L.13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento. Per le persone fino a 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Le persone che abbiano superato il diciottesimo anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l’annotazione degli estremi del passaporto.

(1) Articolo aggiunto dall 'art. 3, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e così sostituito dall 'art. 1, L. 20marzo1968, n.433. Il presente articolo, cosi come l'art. 22 ter, deve essere messo in relazione con la normativa regionale del caso, a seguito dell 'attuazione della L. 16 maggio 1970,n.281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario).

art.22 ter. (1)
La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente art. 22 bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art. 22 bis. Il titolare della licenza ha l’obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio I.G. E., Roma, concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuta pagamento della prescritta tassa e soprattassa. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6. Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le amministrazioni provinciali disporranno altresi la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sen tenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

(1) Articolo aggiunto dall 'art. 3 R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183, e così sostituito dall art 1 L.20 marzo 1968, n. 433.

 

CAPO III. Dei diritti esclusivi di pesca.

art.23. (Estinzione di diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale) (Omissis)

art.24. (Estinzione di diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, per non uso, cattivo uso o abituale negligenza) (Omissis)

art.25. (Espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale) (Omissis)

art.26.
Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della L. 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro porsesso non sia stato riconosciuto a mente del R.D. 15 maggio 1884, n.2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i docomenti prescritti dall 'art. 4 del sopra citato decreto. (....) Comma abrogato dall 'art. un. L. 16 marzo1933, n. 260. ...(Omissis).... Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato. ...(Omissis).

art.27. (Termini per il riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche)(Omissis)

art.28.
A decorrere dall'entrata in vigore del R.D.L. 20 novembre 1927, n.2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamenti attinentiti alla pesca. Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque (1). Agli effetti del computo del triennio, sarà an-he tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del R.D.L. 20 novembre 1927, n. 2525.

(1) Si veda il R.D. L. 6 marzo 1942, n.481, che ha sostiluito gli artt. 32 e 33 del R. D. 29 ottobre 1922,n.1647, nonché l 'art. 8 del D.L. 17 febbraio 1936,n.799.

art.29.
Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero se l’esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. La espropriazione è pronunziata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso. Contro la misura dell'indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art. 25.

 

CAPO IV. Della vigilanza.

art.30.
La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale (1), ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti (2).

(1) Le attribuzioni relative sono oggi demandate al Corpo forestale dello Stato.

(2) Ora Amministrazioni provinciali ai sensi dell 'art. 52, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. In specifico, l 'art. 7 del D. P.R. 13 luglio 1954. n. 747 così recita: «Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l 'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell 'art. 30 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative ifrazioni, da denunciarsi all 'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. «Agli agenti che le amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell 'art. 221, ultimo comma, c.p.p.» (si veda ora, l’art.. 57 c.p.p. 1988).

 

art.31.
Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese. agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (1), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

(1) Ora art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773.

art.32.
Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo, visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

 

CAPO V. Delle pene e dei giudizi.

art.33.
Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicultura, senza il consenso del proprietario. possessore o concessionario, incorrerà nell'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti (1)(2). Incorre nel delitto di furto ai sensi degli artt. 624 ss. c.p. chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento (3). Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente ed alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000, per quella all'art. 6, secondo comma, l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000, infine per quelle all'art. 7 l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (1) (4).

(1) L’ importo, già aumentato per effetto della L. 12 luglio 1961 n. 603, è stato moltiplicato per cinque ai sensi dell'art. 113, comma primo, L. 24 novembre 1981 n.689.

(2) Sanzione depenalizzota per effetto dell 'art. 32, comma primo L. 24 novembre 1981 n. 689.

(3) Comma così sostituito dall 'art. 4, L. 20 marzo 1940 n. 364.

(4) Costituisce reato solo la violazione all 'art. 6 primo comma. Le altre violazioni sono da ritenere depenalizzate per effetto dell 'art. 32, primo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689.

 

art.34.
I regolamenti per la esecuzione della presente legge (1) potranno stabilire ammende da lire 40.000 a lire 200.000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da lire200.000 a lire 1.000.000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi (2). Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R.D. 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18 della L. 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

(1) v. nota (1) all 'art. 2.

(2) v. nota (1) all 'art. 33.

 

art.35. Soppresso dall'art. 4. R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

art.36(1)
[In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art. 9 si applica l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9] (2). Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (3).

(1) Così sostituito dall 'art. 4, R. D. L. 11 aprile 1938, a 1183.

(2) v. nota (1) all 'art. 9.

(3) v nota (1)all 'art. 33.

 

art.37.
Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a sensi dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 60.000. Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del R.D. 26 marzo 1936, n. 1418 (1): a) se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da lire 4.000 a lire 8.000; b) se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000 (2) (3). Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000 (4).

(1) Trattasi della normativa sulle concessioni governative vigenti all’epoca ora il riferiniento è alle disporizioni regionali (v. D. PR. 1marzo 1961, n. 121).

(2) Comma così sortituito dall 'art. 4, R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(3) L 'originario terzo comma, qui non riportato, è stato soppresso dall’art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183. (4) v. nota (1) all 'art 33.

 

art.38.
Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da attre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto (1). Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso; essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (2), Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose o con la corrente elettrica viene confiscato anche il battello (1). Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori. In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

(1) Coma così modificato dall 'art. 6, R. D.L.11 aprile 1938, n. 1183.

(2) Comma così sostituito dall 'art. 3, L. 30 1marzo 1940, n. 364.

 

art.39.
Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

art.40.
Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal codice penale e da quello di procedura penale. Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del R.D. 26 marzo 1936, n. 1418 (1), sono denunciate anche all'intendenza di finanza (2).In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni. A norma dell'art. 414 del codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.

(1) Vedi nota (1) all'art. 37.

(2) Comma così modificato dall 'art. 6, R. D.L. 11 aprile 1938, n.1183.

 

art.41. (1)
Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è comminata la sola pena dell'ammenda, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa. La domanda di oblazione è diretta al comandante la capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al prefetto se trattasi di pesca in acque dolci. In questo ultimo caso il prefetto richiede sulla domanda il parere del locale Consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona. Eseguito il deposito il comandante la capitaneria di porto ovvero il prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni; l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto. La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.

(1) Così sostituito dall 'art. 7, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

 

 

 

TITOLO 2 - Provvidenze a favore della pesca e dei pescatori.

 

CAPO I- Esenzioni tributarie, contributi ed agevolezze a favore dell'industria della pesca.

art.42-46 (Norme transitorie) (Omissis)

CAPO II- Delle cooperative fra pescatori e dei consorzi di esse.

 

art.47-52 (Omissis)

 

CAPO III- Delle associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale, senza fine di lucro.

art.53.
Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca. Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più province o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una provincia sono soggetti al ricoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l’agricoltura e per le foreste sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio. I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio.

art.54.
I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca. La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo.

art.55.
I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente. I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza.

art.56.
Presso ogni consorzio per la tutela della pesca è costituita una consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente. Fanno parte della consulta: a) un ufficiale della milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste; b) un funzionario del genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici; c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca; d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal prefetto della provincia ove il consorzio ha la sua sede sociale; e) un ufficiale del corpo delle capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai consorzi che svolgono la loro attività su acque salse e salmastre. Gli statuti dei singoli consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate.

art.57.
Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima,o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.

art.58.
Le guardie giurate dipendenti dai consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e degli artt. 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse (R.D. 2 gennaio l929, n. 62), quando l’attività del consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una provincia, possono essere autorizzate dal prefetto competente, previo nulla osta degli altri prefetti interessati, ad esercitare le proprie funzioni su, tutto il territorio costituente la circoscrizione del consorzio stesso.

art.59.
Il presidente della Giunta provinciale per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, può disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto. Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da L.2.000 a L. 20.000. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

art.60.
I consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso. I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo. I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi.

art.61.
Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell’amministrazione di esso, il presidente della Giunta Provinciale se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio.

art.62.
Le attuali associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in consorzi in conformità della presente legge.

 

CAPO IV - Dell'insegnamento professionale, delle indagini, degli studi e delle pubblicazioni.

art.63
D'accordo col Ministero della educazione nazionale possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori. A cura del Ministero dell'educazione nazionale, d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, è inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere, con riferimento speciale all’industria della pesca. Per l’istruzione professionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può far tenere rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del regio comitato talassografico e presso gli istituti nautici. Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del regio comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d’indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgarizzazione nei principali centri pescherecci.

art.64.
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste promuove ed attua anche d’accordo con gli altri Stati interessati studi ed indagini sulle condizioni fisico biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci nonché sulle condizioni della pesca e dei pescatori, armonizza la propria attivita con quella del regio comitato talassgrafico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte pescherece e dei portolani di pesca.

art.65.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'ufficio centrale della pesca, degli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private. Il Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

 

CAPO V - Dell'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni.

art.66-71. (Omissis)

 

CAPO VI- Della disciplina dei mercati del pesce.

art.72-90. (Omissis)

 

CAPO VII- Provvedimenti finanziari.

art.91. (Omissis)


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