Regio Decreto
del 8 ottobre 1931, n°1604
TITOLO 1. Norme per l'esercizio della pesca.
CAPO I. Disposizioni generali.
art.1.
La presente legge regola la pesca nelle acque
del demanio pubblico e del mare territoriale (1) ed in
quelle di proprietà privata nei casi espressamente
stabiliti. Per quanto riguarda la polizia delle acque e
della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli
stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio
pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le
disposizioni contenute nel codice della marina mercantile
(2) ed in altre leggi.
(1)Dopo la promulgazione della L. 14 luglio 1965, n. 963, recante norme per la disciplina della pesca marittima, le norme di questo «testo unico» e del relativo regolamento vigono solo per la pesca non marittima.
(2) Ora codice della navigazione.
art.2.
I regolamenti (1) per la esecuzione della
presente legge, e le successive loro modilicazioni,
saranno approvati con decreto reale, su proposta del
Ministro per l'agricoltura e le foreste (2), di concerto
con quello per le comunicazioni (3) per quanto concerne
la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati,
sentito il parere della commissione consultiva dei lavori
pubblici qualora i regolamenti interessino il regime
idraulico.
(1) I regolamenti previsti dal presente articolo non sono stati ancora emanati; pertanto restano in vigore, per la pesca fluviale e lacuale, quelli approvati con R. D. 22 novembre 1914, n. 1486 e con R.D. 29ottobre 1922, n. 1647.
(2) L 'art. 1, D.L.vo C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile «le attribruzioni spettanti al Ministero dell 'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza negli istituti idrobiologici e talassografici».
(3) Ora Ministero della marina mercantile.
art.3.
I regolamenti (1) determineranno: 1) i limiti entro i
quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca
marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e
lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in
comunicazione con quelle salse; 2) le norme sui luoghi,
sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul
commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque,
allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli
animali acquatici; 3) i limiti di distanza dalla spiaggia
o di profondità di acque, in cui saranno applicate le
discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a
tutelare la conservazione delle specie; 4) le distanze e
le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in
genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei
fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed
agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri
animali viventi nelle acque; 5) le prescrizioni di
polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine
e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio
della pesca; 6) le discipline sui modi e sui tempi della
pesca del corallo; 7) le norme per evitare i danni che
possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in
mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di
bordo; 8) tutte le altre norme e sanzioni riservate
espressamente dalla presente legge ai regolamenti.
(1) v. nota (1) al1art. 2.
art.4.
I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle
disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio
della pesca sulle acque di privata proprietà in
immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o
del mare territoriale. È data facoltà al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste (1), di concerto con quello delle
comunicazioni (2), sentita la locale commissione per la
pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle
province ex austriache, che la pesca su determinati
tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia
riservata ai rivieraschi (3).
(1) v. nota (2) al1art. 2.
(2) Ora Ministero della marina mercantile.
(3) Comma aggiunto dall'art. I del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.
art.5.
(1)Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste
sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato
permanente per la pesca, ha facoltà stabilire, anche
limitatamente a determinate località, il divieto di
pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri
animali acquatici, destinati al consumo, che non
raggiungano determinate dimensioni. La pesca del pesce
novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai
ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del
medesimo, non possono essere esercitati se non in base a
particolare autorizzazione del prefetto (2) per le acque
dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime,
secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (3).
(1) Cosi sostituito dall art. 1 R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183, il quale aggiunge: «Fino allemanazione delle norme ministeriali di cui al primo comma continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia». Si veda in proposito I 'art 16 del R. D. 22 novembre 1914 n. 1480.
(2) L 'art. 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, ha attribuito la competenza a rilasciare lautorizzazione al Presidente della Giunta Provinciale.
(3) Con D.M. 19 ottobre 1939 è stata vietata la pesca del pesce novello destinato al consumo per quanto riguarda 1e acque interne «nei fiumi e nei canali sino a 1 km a monte del loro sfocio in mare, nonché lungo il percorso dei canali che, direttamente o indirettamente, mettono in comunicazione le lagune o gli stagni salsi litoranei con il mare». Agli effetti dello stesso provvedimento è considerata pesca del pesce novello quella esercitata con reti od attrezzi atti a catturare prevalentemente pesce novello di lunghezza inferiore ai 7 cm. Tale misura è estesa a 12 cm quando trattasi di pesca del Gobius ophiocenphalus (...), della Platessa passer (passera), della Chrysophrys aurata (orata), dei Mugil in genere (muggini). Sono da considerare attrezzi aventi le suddette caratteristiche le piccole bilance di reti metalliche o di filo, le ripaiole o coppi, il trattolin (rete da cinta tirata da terra o da barche), quando il lato della maglia sia inferiore a 1cm. Altri attrezzi possono essere espressamente vietati dalle capitanerie di porto. Al fine di tutelare la montata del pesce novello verso le acque interne, è vietato quasiasi genere di pesca nelle acque di cui sopra nel periodo 1 febbraio - 30 maggio di ciascun anno. E fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa sulle rive. Agli anzidetti divieti si accompagnano quelli di commercio e di trasporto del prodotto della pesca. Il predetto D.M. 19 ottobre 1939 reca altresì particolari disposizioni riguardanti le province di Imperia. Savona, Genova, La Spezia, Firenze, Livoriro, Pisa, Lucca, Massa Carrara e Ancona, e detta norme relative alle misure delle lunghezze minime dei pesci ed alle sanzioni per le infrazioni di cui si è detto.
art.6.
È proibita la pesca con la dinamite e altre materie
esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica (1)
come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è
vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte
ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri
animali acquatici. Sono, altresì, vietati la raccolta ed
il commercio degli animali così storditi od uccisi. In
deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data
facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste ed a quello della marina mercantile a
seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di
pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca
con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica
aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione
dcl patrimonio ittico (2).
(1) La proibizione delluso della corrente elettrica è stato disposta dall'art. I del R.D. L. 11 aprile 1938. n, 1183.
(2) Comma aggiunto dall 'art. un. D. L. vo 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni del Ministero della marina mercantile sono state trasferite alle amministrazioni provinciali sentita lo capitaneria di porto (art. 4, D. P. R. 13 luglio 1954, n. 747).
art.7.
E fatto divieto di collocare reti o
apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi,
torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o
salse, occupando più della metà della larghezza del
corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua
di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi
liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un
metro (1). Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua
dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 marzo1940, n. 364.
art.8. (1)
I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso
degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei
prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di
pesca, di cui all art. 22 non si applicano nei
confronti del personale del Laboratorio centrale di
idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti
ittiogenici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio
delle loro funzioni. Le capitanerie di porto hanno facoltà
di consentire deroghe alle norme vigenti circa il
disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione
di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca (2)
(1) Così sostituito dall 'art. 2, R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183.
(2) Comma così sostituito dall 'art. 5, D. P.R. 13 luglio 1954, n.747.
art.9. (...) Il presente articolo deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. 10 maggio 1976,n.319 (legge Merli).
art.10.
Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono
prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria
della pesca (scale di monta, piani inclinati. graticci
all'imbocco dei canali di presa. ecc.), in base agli
elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste. Con le stesse modalità possono anche
essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e,
qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non
sia possibile, potranno prescriversi al concessionario
immissioni annuali di avannotti a sue spese.
art.11.(1)
Gli enti pubblici, le società ed i privati possono
ottenere dal presidente della giunta provinciale la
concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti
di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri
di pesci di importanza economica. Ai concessionari potrà
essere consentita la esclusività della pesca per la
durata massima di anni quindici nei tratti medesimi,
salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della
pesca e delle acque. In caso di inadempienza alle norme
del capitolato inerenti al miglioramento della pescosità
delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati
nazionali, il presidente della giunta provinciale ha
facoltà di revocare la concessione. I concessionari non
hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando,
per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la
concessione sia revocata prima dello scadere del termine.
Avverso il provvedimento del presidente della giunta
provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla
giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale
(2).
(1) Così sostituito dall 'art. 51, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. L 'art. 4 del D. M. 14 febbraio 1956, inoltre, così dispone: «Per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di cui all 'art. 51 del D. PR. 10 giugno 1955, n. 987, debbono osservarsi le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 1949, pubblicato nella G.U. n. 148, dell'1 luglio dello stesso anno».
(2) Ora Tribunale amministrativo regionale.
art.12.
L'amministrazione della marina mercantile può,
sentita quella del demanio per quanto concerne la misura
del canone, dare in concessione, per la durata non
maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque
demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano
intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali
acquatici, nonché coltivazioni di coralli e di spugne.
Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni
richieste dagli interessi generali, ed a quelle
necessarie ad assicurare l'effettivo e continuo esercizio
delle intraprese.
art.13.
Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque
dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per
tutta la durata delle due stagioni successive a quella
della scoperta, purché ne faccia la denuncia nei modi
prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.
Tale termine potrà essere prorogato nei casi e modi che
saranno stabiliti dai regolamenti.
art.14. (1)
Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di
scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi
l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà
debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne
pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni
regolamentari.
(1) Così sostituito dall 'art. 2. R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183.
art.15.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo
con l'amministrazione competente, cura che nei contratti
di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a
titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di
pesca su acque soggette ad opere di bonifica siano
inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento
della pescosità, e vigila a che tali clausole siano
osservate, provocando la diffida agli interessati
inadempienti, ed, accorrendo, la risoluzione degli
affitti o delle concessioni.
art.15 bis. (1)
Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura
agricola nelle zone di risaia occorre una particolare
autorizzazione annua del prefetto della rispettiva
provincia (2).
(1) Aggiunto dall 'art. 2, R.D. L. 11 aprile 1938, n. 1183. In proposito 1'art. 2, L. 20 marzo 1940, n. 364, recita: «Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a fovore dei rivieraschi emesse dal Commissariato generale per la pesca di concerto col Ministro per le comunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. «E punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltora agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del prefetto, prescritta dall 'art. 2 penultimo comma, del R.D. L. 11 aprile 1938, n. 1138, convertito nella L.19 gennaio 1939, n. 485».
(2) Per la disciplina relativa vedi D. M. 7 dicembre 1957.
art.16. (1)
L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste tratta le seguenti materie: Leggi e
regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca
sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le
attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni
in base alla L.2 gennaio 1910, n. 2, ed al R.D. 23gennaio1910,
n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed
incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito
peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi
- Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione
consultiva e Comitato permanente della pesca - Rapporti
con le altre amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca.
Ripopolamento delle acque pubbliche - Esame dei
capitolati di concessione e di affitto delle acque
demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della
piscicultura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli
stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia
sperimentale di pesca -Crociere e campagne di pesca -
Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca
meccanica -Controllo dei mercati - Trasporti del pesce -
Ricerche statistiche sull'industria della pesca -
Industrie sussidiarie - Rapporti col Comitato
talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.
Per decreto reale si provvederà alla unificazione,
presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di
tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni
spettanti al Ministero delle comunicazioni per effetto
della presente legge o di altre leggi speciali.
(1) I servizi già attribuiti daI presente articolo al Ministero dell'agricoltura e foreste sono ritornati al detto Ministero con la soppressione del Commissariato generale per la pesca (D.L. vo 21 settembre 1944,n.251). Le attribuzioni del Ministero delle comunicazioni in materia di pesca sono passate al Ministero della marina mercantile (D.L. vo C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396).
art.17.
Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal
suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale
delle capitanerie di porto e degli uffici da esse
dipendenti per la pesca marittima, delle prefetture per
la pesca fluviale e lacuale, e degli uffici delle dogane.
Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio
si vale, oltre che degli stabilimenti ittiogenici e delle
rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti
consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello
Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di
stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.
art.18.
Per le ricerche scientifiche applicate alla
pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di
tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste si vale del laboratorio centrale di idrobiologia
applicata alla pesca, dipendente dall'Ufficio centrale
della pesca. che lo dirige e di osservatori limnologici
per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di
pesca marittima. Alla direzione ed al funzionamento degli
osservatori, che non hanno carattere permanente, il
Ministero provvede di volta in volta, destinandovi
funzionari propri, o delle università, salvo, per il
personale di queste, l'assenso del Ministero della
pubblica istruzione. L'azione degli osservatori di pesca
marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo,
da quella della squadriglia sperimentale di pesca creata
con R.D. 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche
oceanografiche, da quella del comitato talassografico
italiano (1).
(1) L 'originario terzo comma, non riportato, è stato soppresso dall'art. 2, R.D.L. Il aprile 1938, n. 1183.
art.19.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste funzionano la Commissione consultiva ed il
Comitato permanente della pesca, la cui composizione e le
cui attribuzioni sono stabilite con decreto reale, su
proposta del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di
concerto con quello per le comunicazioni (1).
(1) Ora Mnistero della marina mercantile.
CAPO II. Dei pescatori.
art.20. (Pescatori di mestiere) (Omissis)
art.21. (Arruolamento dei pescatori di mestiere) (Omissis)
art.22. (1)
Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque
pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle
pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette
acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.
Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque
eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è
considerato pescatore dilettante. Per l'esercizio delle
suddette attività è fatto obbligo di essere muniti
della licenza governativa di pesca. da rilasciarsi dall'amministrazione
della provincia nella quale il richiedente ha la
residenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a)
il personale del Laboratorio centrale d'idrobiologia
applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici,
degli istituti sperimentali talassografici e degli
osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni: b)
gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti
da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro
attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli
addetti alla piscicoltura nelle risaie.
(1) Articolo cosi sostituito dall 'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 433 (Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne).
art.22 bis.(1)
I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono
riportati al numero d' ordine 54 della tabella allegato A
al T.U. delle disposizioni in materia di tasse sulle
concessioni governative approvato con D.P.R. 1 marzo 1961,
n. 121,e successive modificazioni. La licenza di tipo A
di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di
mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio
della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione
negli elenchi di cui alla L.13 marzo 1958, n. 250. In
mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale
procederà al ritiro del documento. Per le persone fino a
18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione
che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o
la tutela. Le persone che abbiano superato il
diciottesimo anno di età sono considerate, ai fini del
rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di
coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.
Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della
Repubblica, le amministrazioni provinciali possono
rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di
pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo
comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera
di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre
mesi e deve contenere lannotazione degli estremi
del passaporto.
(1) Articolo aggiunto dall 'art. 3, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e così sostituito dall 'art. 1, L. 20marzo1968, n.433. Il presente articolo, cosi come l'art. 22 ter, deve essere messo in relazione con la normativa regionale del caso, a seguito dell 'attuazione della L. 16 maggio 1970,n.281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario).
art.22 ter. (1)
La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli
stranieri al precedente art. 22 bis - ha la validità di
cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da
un libretto-tessera di riconoscimento della validità
anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono
riportate nella tabella indicata al precedente art. 22
bis. Il titolare della licenza ha lobbligo di
pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul
conto corrente postale intestato al primo ufficio I.G. E.,
Roma, concessioni governative. In difetto di tale
adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è
tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di
conto corrente postale comprovante l'avvenuta pagamento
della prescritta tassa e soprattassa. Non potrà essere
rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un
periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna
per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6. Le
amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle
licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti
di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.
Le amministrazioni provinciali disporranno altresi la
sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei
confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per
tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.
Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni
tipo di licenza. Su tali registri nonché sulle licenze,
debbono essere trascritte le contravvenzioni e le
condanne eventualmente riportate dai pescatori per i
reati in materia di pesca A tale ultimo effetto è fatto
obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sen tenza di dare comunicazione, alle amministrazioni
provinciali competenti, delle condanne suddette.
(1) Articolo aggiunto dall 'art. 3 R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183, e così sostituito dall art 1 L.20 marzo 1968, n. 433.
CAPO III. Dei diritti esclusivi di pesca.
art.23. (Estinzione di diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale) (Omissis)
art.24. (Estinzione di diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, per non uso, cattivo uso o abituale negligenza) (Omissis)
art.25. (Espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale) (Omissis)
art.26.
Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi,
fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua
pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in
vigore della L. 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano
stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore
alla data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti
medesimi, qualora il loro porsesso non sia stato
riconosciuto a mente del R.D. 15 maggio 1884, n.2503,
ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto
non abbiano presentato domanda di riconoscimento,
corredata con i docomenti prescritti dall 'art. 4 del
sopra citato decreto. (....) Comma
abrogato dall 'art. un. L. 16 marzo1933, n. 260.
...(Omissis).... Le disposizioni circa i diritti
esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano
ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti
dallo Stato. ...(Omissis).
art.27. (Termini per il riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche)(Omissis)
art.28.
A decorrere dall'entrata in vigore del R.D.L. 20 novembre
1927, n.2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca,
di cui all'art. 26, decadono dal loro diritto per non uso,
o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla
pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale
inosservanza delle disposizioni legislative e regolamenti
attinentiti alla pesca. Contro la dichiarazione di
decadenza, da pronunziarsi con decreto ministeriale, è
ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle
acque (1). Agli effetti del computo del triennio, sarà
an-he tenuto conto del non uso, o del cattivo uso,
iniziatisi prima dell'emanazione del R.D.L. 20 novembre
1927, n. 2525.
(1) Si veda il R.D. L. 6 marzo 1942, n.481, che ha sostiluito gli artt. 32 e 33 del R. D. 29 ottobre 1922,n.1647, nonché l 'art. 8 del D.L. 17 febbraio 1936,n.799.
art.29.
Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità
dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti,
ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non
siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità,
ovvero se lesercizio di essi sia riconosciuto
contrario ad esigenze di interesse generale. La
espropriazione è pronunziata con decreto del Ministro
per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso
decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle
tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul
diritto e per l'esercizio di esso. Contro la misura dell'indennità
è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al
Tribunale superiore delle acque in conformità del
disposto dell'art. 25.
CAPO IV. Della vigilanza.
art.30.
La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti
di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati
alla Milizia nazionale forestale (1), ai carabinieri,
alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie
di porto, della marina e della aeronautica, agli agenti
sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie
daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato
della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la
direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e
per quella nelle acque interne sotto la direzione dei
prefetti (2).
(1) Le attribuzioni relative sono oggi demandate al Corpo forestale dello Stato.
(2) Ora Amministrazioni provinciali ai sensi dell 'art. 52, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. In specifico, l 'art. 7 del D. P.R. 13 luglio 1954. n. 747 così recita: «Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l 'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell 'art. 30 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative ifrazioni, da denunciarsi all 'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. «Agli agenti che le amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell 'art. 221, ultimo comma, c.p.p.» (si veda ora, lart.. 57 c.p.p. 1988).
art.31.
Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e
chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere,
a proprie spese. agenti giurati per concorrere alla
sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche,
quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i
requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20
agosto 1909, n. 666 (1), prestare giuramento davanti al
pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal
prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca,
hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.
(1) Ora art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773.
art.32.
Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza
sulla pesca, possono in ogni tempo, visitare i battelli
da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita
del pesce e degli altri prodotti della pesca.
CAPO V. Delle pene e dei giudizi.
art.33.
Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero
in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o
concesse a scopo di piscicultura, senza il consenso del
proprietario. possessore o concessionario, incorrerà
nell'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000, senza
pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle
leggi vigenti per i delitti (1)(2). Incorre nel delitto
di furto ai sensi degli artt. 624 ss. c.p. chiunque
peschi in acque che, per disposizioni naturali o per
opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da
impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento (3).
Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da lire
40.000 a lire 200.000, per quelle all'art. 6, primo comma,
si applicano, congiuntamente ed alternativamente, l'arresto
da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire
400.000, per quella all'art. 6, secondo comma, l'ammenda
da lire 40.000 a lire 200.000, infine per quelle all'art.
7 l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (1) (4).
(1) L importo, già aumentato per effetto della L. 12 luglio 1961 n. 603, è stato moltiplicato per cinque ai sensi dell'art. 113, comma primo, L. 24 novembre 1981 n.689.
(2) Sanzione depenalizzota per effetto dell 'art. 32, comma primo L. 24 novembre 1981 n. 689.
(3) Comma così sostituito dall 'art. 4, L. 20 marzo 1940 n. 364.
(4) Costituisce reato solo la violazione all 'art. 6 primo comma. Le altre violazioni sono da ritenere depenalizzate per effetto dell 'art. 32, primo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689.
art.34.
I regolamenti per la esecuzione della presente legge (1)
potranno stabilire ammende da lire 40.000 a lire 200.000,
e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e
sulla pesca del corallo, da lire200.000 a lire 1.000.000,
senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da
altre leggi (2). Fino alla emanazione di nuovi
regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla
pesca marittima, approvato con R.D. 13 novembre 1882, n.
1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale,
approvato col R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, nonché da
altre disposizioni di carattere regolamentare in
applicazione dell'art. 18 della L. 4 marzo 1877, n. 3706,
e successive modificazioni, sono elevate alle misure
minime e massime fissate dal precedente comma.
(1) v. nota (1) all 'art. 2.
(2) v. nota (1) all 'art. 33.
art.35. Soppresso dall'art. 4. R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.
art.36(1)
[In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche
eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art.
9 si applica l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle
prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9]
(2). Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art.
10 si applica l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000
(3).
(1) Così sostituito dall 'art. 4, R. D. L. 11 aprile 1938, a 1183.
(2) v. nota (1) all 'art. 9.
(3) v nota (1)all 'art. 33.
art.37.
Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a sensi dell'art.
20, senza essere provvisto del libretto di matricola o
del foglio di ricognizione, è punito con l'ammenda da
lire 10.000 a lire 60.000. Chiunque venga trovato a
pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza
all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art.
6 del R.D. 26 marzo 1936, n. 1418 (1): a) se abbia
conseguita la licenza, con l'ammenda da lire 4.000 a lire
8.000; b) se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda
da lire 20.000 a lire 40.000 (2) (3). Le infrazioni alle
disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 200.000 (4).
(1) Trattasi della normativa sulle concessioni governative vigenti allepoca ora il riferiniento è alle disporizioni regionali (v. D. PR. 1marzo 1961, n. 121).
(2) Comma così sortituito dall 'art. 4, R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183.
(3) L 'originario terzo comma, qui non riportato, è stato soppresso dallart. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183. (4) v. nota (1) all 'art 33.
art.38.
Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della
presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati
nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e
delle particolari sanzioni penali stabilite dalla
presente e da attre leggi, si fa luogo alla confisca dei
pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando
derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a
diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non
siano reclamati da chi vi abbia diritto (1). Le reti e
gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione
sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo
che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale
divieto di loro uso; essi sono confiscati quando il loro
uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (2),
Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti
o materie velenose o con la corrente elettrica viene
confiscato anche il battello (1). Salvo i casi in cui sia
previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di
pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle
corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi,
modificati o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei
contravventori. In caso di recidiva, tali apparecchi sono
confiscati e distrutti.
(1) Coma così modificato dall 'art. 6, R. D.L.11 aprile 1938, n. 1183.
(2) Comma così sostituito dall 'art. 3, L. 30 1marzo 1940, n. 364.
art.39.
Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il
commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a
prova contraria, e salvo eccezioni stabilite dai
regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del
demanio pubblico o dal mare territoriale.
art.40.
Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità
giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme
stabilite dal codice penale e da quello di procedura
penale. Le infrazioni alle norme circa la licenza di
pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai
sensi dell'art. 6 del R.D. 26 marzo 1936, n. 1418 (1),
sono denunciate anche all'intendenza di finanza (2).In
caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva
della libertà personale non può eccedere i 30 giorni. A
norma dell'art. 414 del codice della marina mercantile i
proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle
ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.
(1) Vedi nota (1) all'art. 37.
(2) Comma così modificato dall 'art. 6, R. D.L. 11 aprile 1938, n.1183.
art.41. (1)
Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi
regolamenti per le quali è comminata la sola pena dell'ammenda,
prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo,
o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura
del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di
primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo,
può far domanda di oblazione, previo deposito di somma
pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda
stabilita per l'infrazione commessa. La domanda di
oblazione è diretta al comandante la capitaneria di
porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al
prefetto se trattasi di pesca in acque dolci. In questo
ultimo caso il prefetto richiede sulla domanda il parere
del locale Consorzio per la tutela della pesca, ove tale
ente sia costituito nella zona. Eseguito il deposito il
comandante la capitaneria di porto ovvero il prefetto
richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità
giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare
della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa
autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il
pagamento delle eventuali spese del procedimento penale
entro il termine di 15 giorni; l'oblazione non ha effetto
se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine
prescritto. La domanda di oblazione può essere respinta
avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla
personalità del contravventore.
(1) Così sostituito dall 'art. 7, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.
TITOLO 2 - Provvidenze a favore della pesca e dei pescatori.
art.42-46 (Norme transitorie) (Omissis)
CAPO II- Delle cooperative fra pescatori e dei consorzi di esse.
CAPO III- Delle associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale, senza fine di lucro.
art.53.
Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse
nel campo della tutela dell'incremento del patrimonio
ittico nelle acque interne, possono costituirsi
associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la
tutela della pesca. Tali consorzi sono costituiti per
atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque
delle quali tutelano la pesca è contenuto nel territorio
di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi
limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con
provvedimento del prefetto su proposta del presidente
della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza
della Giunta provinciale; quelli che si estendono a
territori di più province o le cui finalità e interessi
esorbitano dall'ambito di una provincia sono soggetti al
ricoscimento ed alla vigilanza del Ministro per lagricoltura
e per le foreste sentiti per il riconoscimento i
presidenti delle Giunte provinciali competenti per
territorio. I consorzi per la tutela della pesca hanno
personalità giuridica e sono ammessi al gratuito
patrocinio.
art.54.
I consorzi per la tutela della pesca possono essere
costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro
per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del
presidente della Giunta provinciale o di uno dei
presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito
il Comitato permanente della pesca. La vigilanza su detti
consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio
stabilito nel precedente articolo.
art.55.
I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un
presidente, nominato dal presidente della Giunta
provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza
della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura
e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del
Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Nell'esercizio
delle sue funzioni il presidente del consorzio è
coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due
componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui
al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone
dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità
cui spetta la nomina del presidente. I bilanci sociali
recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio
di presidenza.
art.56.
Presso ogni consorzio per la tutela della pesca è
costituita una consulta, che deve essere riunita almeno
una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti
riguardanti l'attività dell'ente. Fanno parte della
consulta: a) un ufficiale della milizia nazionale
forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per
le foreste; b) un funzionario del genio civile designato
dal Ministro per i lavori pubblici; c) un rappresentante
dell'organo locale di ciascuna delle federazioni
nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori
della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro,
dei commercianti in prodotti della pesca; d) un
rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal
prefetto della provincia ove il consorzio ha la sua sede
sociale; e) un ufficiale del corpo delle capitanerie di
porto designato dal Ministro per le comunicazioni
limitatamente ai consorzi che svolgono la loro attività
su acque salse e salmastre. Gli statuti dei singoli
consorzi potranno disporre che altre eventuali
rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate.
art.57.
Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le
società esercenti l'industria della pesca, il commercio
dei prodotti della medesima,o comunque aventi interesse
all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca,
gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti
locali.
art.58.
Le guardie giurate dipendenti dai consorzi per la tutela
della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773 e degli artt. 265 e seguenti del
regolamento di esecuzione delle leggi stesse (R.D. 2
gennaio l929, n. 62), quando lattività del
consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una
provincia, possono essere autorizzate dal prefetto
competente, previo nulla osta degli altri prefetti
interessati, ad esercitare le proprie funzioni su, tutto
il territorio costituente la circoscrizione del consorzio
stesso.
art.59.
Il presidente della Giunta provinciale per i consorzi la
cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, può
disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella
zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque
interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di
speciale contrassegno che ne accerti la conformità con
le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale
servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale
diritto. Nel caso previsto dal precedente comma, la
mancanza del contrassegno sarà punita con pena
pecuniaria da L.2.000 a L. 20.000. Gli attrezzi privi del
contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno
restituiti se non dopo che siano stati muniti del
contrassegno a richiesta e spese del contravventore.
art.60.
I consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro
funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art.
59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate
eventuali. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio
erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che
nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi
ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta
provinciale. Il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di
bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla
vigilanza del Ministero stesso. I contributi non possono
superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo
comma del presente articolo. I consorzi sono tenuti a
comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei
commi precedenti, può disporre la concessione di
contributi.
art.61.
Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non
corrisponda alle finalità per le quali è stato
istituito, ovvero quando siano constatate gravi
irregolarità nellamministrazione di esso, il
presidente della Giunta Provinciale se trattasi di
consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale,
o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i
consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero,
ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli
ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi
dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea
gestione del consorzio.
art.62.
Le attuali associazioni per la pesca, anche se erette in
ente morale o riconosciute in forza di precedenti
disposizioni, saranno trasformate in consorzi in
conformità della presente legge.
CAPO IV - Dell'insegnamento professionale, delle indagini, degli studi e delle pubblicazioni.
art.63
D'accordo col Ministero della educazione
nazionale possono essere istituite, nei principali centri
pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento
professionale della pesca e per l'istruzione dei
pescatori. A cura del Ministero dell'educazione nazionale,
d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste,
nella parte dei programmi degli istituti magistrali e
delle scuole elementari relativa all'insegnamento della
storia naturale, è inserito un cenno sulla coltura delle
acque in genere, con riferimento speciale allindustria
della pesca. Per listruzione professionale, il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste può far
tenere rapidi corsi speciali e temporanei presso gli
istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli
del regio comitato talassografico e presso gli istituti
nautici. Per la diffusione delle discipline inerenti al
progresso della pesca, di comune intesa e col concorso
del regio comitato talassografico, possono essere
istituiti quattro incarichi di insegnamento dindole
superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di
oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca
e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo
della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere
conferenze di volgarizzazione nei principali centri
pescherecci.
art.64.
Il Ministero dellagricoltura e delle foreste
promuove ed attua anche daccordo con gli altri
Stati interessati studi ed indagini sulle condizioni
fisico biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi
metodi ed istrumenti pescherecci nonché sulle condizioni
della pesca e dei pescatori, armonizza la propria
attivita con quella del regio comitato talassgrafico
italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa
con essi, alla redazione delle carte pescherece e dei
portolani di pesca.
art.65.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le
quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la
diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della
pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività
dell'ufficio centrale della pesca, degli istituti di
idrobiologia applicata alla pesca, e dei regi
stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei
ripopolamenti eseguiti dall'amministrazione, dalle società
di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque
pubbliche e possibilmente anche in acque private. Il
Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni
sulle indagini eseguite dagli istituti di idrobiologia
applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica,
tecnica, pratica ed economica.
CAPO V - Dell'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni.
art.66-71. (Omissis)
CAPO VI- Della disciplina dei mercati del pesce.
art.72-90. (Omissis)
CAPO VII- Provvedimenti finanziari.
art.91. (Omissis)