Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924,
n°117.
Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
TITOLO I
Provvedimenti per la tutela del pubblici
interessi
CAPO I - Limitazioni alla proprietà terriera.
Sezione I - Vincolo per scopi
idrogeologici.
Art.1
Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i
terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di
forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt.
7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere
la stabilità o turbare il regime delle acque.
Art.2
La determinazione dei terreni di cui allarticolo
precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini
fluviali.
A tale scopo lAmministrazione forestale segnerà per ogni
Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta
del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da
1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare,
descrivendone i confini.
In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i
motivi che consigliarono la proposta.
Art.3
Un esemplare della carta topografica, con la descrizione
dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura
del Sindaco, restare affisso per 90 giorni allalbo pretorio
del Comune. Una copia della relazione resterà invece depositata
presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.
La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.
Art.4
I reclami avverso la proposta di determinazione della
zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere
presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito
dallarticolo precedente.
Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami
nonché lesemplare della carta topografica, con la
descrizione dei confini delle zone, e la relazione dellIspettorato
forestale (2), al Comitato costituito a norma dellart. 181
(3).
Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o
più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio
di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
Art.5
Esaurito lesame dei ricorsi, il Comitato forestale
(3) darà notizia dellesito di essi allIspettorato
forestale. Questo, entro sessanta giorni dallannuncio,
curerà la pubblicazione allalbo di ogni Comune di un
esemplare della carta topografica con lindicazione delle
zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini
delle zone stesse.
Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate,
sintenderà definitiva quindici giorni dopo la
pubblicazione anzidetta.
Art.6
Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle
zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio
di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti
dallart. 5.
Art.7
Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in
altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in
terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad
autorizzazione del Comitato forestale (4) e alle modalità da
esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni
di cui allart. 1.
Art.8
Per i terreni predetti il Comitato forestale (4) dovrà
prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei
boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità
della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni
protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni
saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria,
in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di
cui allart. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
Art.9
Nei terreni vincolati lesercizio del pascolo sarà,
in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:
Su conforme parere dellAutorità forestale, il Comitato (4) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
Art.10
Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in
forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per leconomia
nazionale (5), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato,
annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini
ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle
leggi ed ai regolamenti generali.
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia
forestale.
Art.11
Il Comitato (4), nel determinare le norme di polizia
forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza
eccedere i limiti fissati dallart. 434 del codice penale (6).
Art.12
I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate
possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in
tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale
esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale (4). Per
lulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli
artt. 4, 5 e 6. I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in
un elenco da pubblicarsi a cura dellIspettorato forestale.
Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso
di accoglimento delle domande degli interessati.
Art.13
Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per
mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause,
risulti cessato il pericolo di danni, di cui allart. 1,
possono dal Comitato forestale (4), su proposta dellAmministrazione
forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate
esenti dal vincolo.
Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o
parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni
di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate,
qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente
comma.
Lesenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri
effetti di legge anche questi terreni sintenderanno
vincolati.
Per le spese di accertamento valgono le norme di cui allultimo
comma dellarticolo precedente.
Art.14
Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per
iniziativa dellAmministrazione forestale, o di chiunque vi
abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.
Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la
dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite
negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
Art.15
Per combattere le epidemie di parassiti animali e
vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le
disposizioni contenute nella L. 26 giugno 1913, n. 888 (7), per
prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto
trovino applicazione nel caso particolare.
Art.16
Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione
del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti
del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della
diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.
Sezione II - Vincolo per altri
scopi.
Art.17
I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono
terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di
sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli
ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su
richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati
interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro
utilizzazione.
Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato
possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei
quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni
di difesa militare.
Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle
Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero
delleconomia nazionale (8).
Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui
al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai
proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo,
insieme con le spese per limposizione dei detti vincoli,
sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne
trarranno vantaggio.
Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, allatto della
domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per
corrispondere lindennizzo di cui sopra.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi
considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401,
sulle servitù militari (9).
Art.18
La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo
comma dellarticolo precedente, sarà, caso per caso,
dichiarata dal Comitato forestale (10) in seguito a domanda
motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta
di una Commissione di membri del Comitato, incaricata dei
necessari accertamenti.
Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito
anche il Consiglio sanitario provinciale. Contro la dichiarazione
della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di
Stato nel termine stabilito dallart. 4.
Art.19
La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo
o provvedimento dellautorità, di cui allart. 17,
comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a
qualsiasi titolo abbia nellattualità il godimento del
bosco.
Dal momento della notificazione fino allesaurimento della
procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo,
il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in
esso alcun taglio di piante.
Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dellindennizzo,
un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della
sospensione dei tagli.
Art.20
Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo
comma dellart. 17, verranno determinate le forme e le
modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato (10)
informerà lAmministrazione forestale e le parti
interessate delle proprie deliberazioni. Analoga notificazione
sarà fatta dallautorità che promosse la dichiarazione di
vincolo, di cui al secondo comma dellarticolo stesso.
Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, lAmministrazione
forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nellalbo
pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col
tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un
estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.
Laffissione allalbo sarà fatta per un periodo di
giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo sintenderà
definitiva ad ogni effetto di legge.
Art.21
Sulla base dei minori redditi derivanti dalle
limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco
sarà stabilito lammontare dellindennizzo.
Qualora manchi laccordo fra le parti, la misura dellindennizzo
sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre
arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, laltro
dallente o privato che promosse il vincolo ed il terzo
dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo,
dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli
ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i
geometri iscritti nellalbo dei periti del Tribunale (10/a).
Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente,
procederà alla nomina dellarbitro non designato dallaltra
parte (10/a).
La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente
stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti
dalla legge (10/a).
Art.22
Il Collegio arbitrale, di cui allarticolo
precedente, nel determinare la misura dellindennizzo,
stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo
sotto forma di canone annuo.
Qualora il bosco vincolato agli effetti dellarticolo 17 sia
vincolato anche per scopi idrogeologici, leventuale
indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di
reddito derivanti da questo secondo vincolo.
Art.23
In casi durgenza e qualora si abbia fondato motivo
per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui allart.
17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti
dallarticolo stesso, il Comitato forestale, (10), su
richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le
Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma
del detto articolo, potranno imporre lastensione da
qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino allesaurimento
della procedura, di cui agli articoli precedenti.
CAPO II - Disposizioni penali e di
polizia.
Art.24
Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il
quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale (10)
per lapplicazione dellart. 7, e quelle relative alle
modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed
alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e
della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui
allart. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire
96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però
inferiore a lire 320.000 (11), e considerandosi come decara
intera una frazione di decara, ed avrà lobbligo di
compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da
questo stabilito.
Art.25
In caso dinosservanza dellobbligo stabilito
nellarticolo precedente, il contravventore dovrà, entro
trenta giorni dalla diffida del Comitato (12), depositare presso
la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente
alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire
direttamente i lavori.
Non effettuandosi il deposito, o quando nellesecuzione dei
lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa
riscossione, sullordinanza del Presidente del Comitato, sarà
fatta con le norme stabilite per lesazione delle
contribuzioni dirette.
Art.26
Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici
o per gli scopi previsti dallart. 17, taglino o danneggino
piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle
prescrizioni emanate dal Comitato forestale (12) ed alle
disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo
dellarticolo predetto, saranno puniti con una pena
pecuniaria, (12/a) dal doppio al quadruplo del valore delle
piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti
dagli articoli precedenti (12/b).
Art.27
Gli amministratori dei corpi morali incorreranno
personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli
delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza
pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora
avessero commesso il reato a proprio profitto.
Art.28
Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi
non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite
non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì
con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando
costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati
previsti dallart. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del
massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi
del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli
di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di
fermarsi nei boschi. La pena non sarà inferiore al sestuplo, se
il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dellAmministrazione
forestale.
Art.29
Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate
o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le
norme da stabilirsi nel regolamento per lesecuzione del
presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare,
innanzi allAutorità giudiziaria, la valutazione fatta
dagli agenti forestali.
Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di
condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di
ragione.
Art.30
Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque
motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali
generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà
inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere
applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dellart.
28.
Art.31
I delitti contro le proprietà commessi sui boschi
vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono
perseguibili dufficio nei casi previsti dalle prescrizioni
del Comitato forestale (12) e dai provvedimenti delle autorità,
delle quali è cenno nel secondo comma dellart. 17.
Art.32
Senza tener conto dellesistenza o meno di vincoli,
qualora nei boschi si sviluppi unepidemia di parassiti
animali o vegetali, tale da minacciarne lesistenza e da far
temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o
possessore è tenuto a darne subito avviso allAutorità
forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato
dalle norme di Polizia forestale, di cui allart. 10.
Art.33
Chiunque, in occasione dincendio nei boschi,
vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio
aiuto o servizio al funzionario che dirige lopera di
spegnimento, è punito a norma dellarticolo 435 del codice
penale (13).
Art.34
Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto
saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nellarresto,
a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite
stabiliti dal codice penale (14).
Art.35
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente
decreto potranno essere conciliate davanti allIspettore
capo del ripartimento nella cui circoscrizione linfrazione
fu commessa (15).
Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma
corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo
aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al
doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti
dallart. 28.
Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per
la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre
quinti e per la terza volta lintera pena.
Art.36
La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente
o per iscritto allIspettore forestale capo del dipartimento
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale
di contravvenzione.
LIspettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il
termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di
avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati
dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.
Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.
Qualora la conciliazione non sia stata invocata o lammenda
non pagata nei termini suddetti, lIspettore trasmetterà il
verbale di contravvenzione al Pretore competente per lulteriore
corso di giustizia.
Art.37
Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre
infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali
sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dellart.
35, od oblazioni ai sensi dellart. 101 del codice penale (16),
non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal
presente decreto, accertati nel biennio successivo.
Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre
considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due
anni dallultima condanna, conciliazione od oblazione. La
conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di
valore.
Art.38
Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e
qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dallart.
36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.
TITOLO II
Sistemazione e rimboschimento di terreni montani
CAPO I - Sistemazione idraulico-forestale
dei bacini montani (17).
Art.39
Le opere di sistemazione dei bacini montani sono
eseguite a cura e spese dello Stato.
Tali opere si distinguono in due categorie:
Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale (18), che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con lopera del Corpo reale delle foreste (19), le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con lopera del Corpo reale del genio civile.
Art.40
I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini
montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica,
continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere,
secondo larticolo 7, lettera b), del testo unico, approvato
con R.D. 22 marzo 1900, n. 195 (20), ed il riparto della relativa
spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello
stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le
disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e
58 del presente decreto.
Art.41
Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno
essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per
raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di
irrigazione o forza motrice.
Art.42
Tra lAmministrazione dei lavori pubblici e quella
forestale saranno presi accordi circa lordine di esecuzione
delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati
nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in
corso alla data dellentrata in vigore del presente decreto,
che potrà continuare a rimanere affidata allAmministrazione
che ha dato inizio alle opere stesse.
Art.43
Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato
forestale determineranno daccordo i perimetri dei bacini da
sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove
sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi
risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere
di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo lart.
39.
Art.44
Lesame delle proposte di determinazione dei
perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è
deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore
generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore
forestale, designato dal Ministro per leconomia nazionale (18).
Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque
il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura.
Art.45
Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati
forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i
terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in
conformità di quanto è disposto nellart. 3, la
pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro
delle zone da sistemare e dellelenco dei terreni, distinti
per zone.
Art.46
Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e
dellelenco, di cui allarticolo precedente, lelenco
è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali
avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.
Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami allIspettorato
forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte
topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero delleconomia
nazionale (21).
Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel
compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di
questo (22).
Art.47
In seguito alla decisione sui reclami da parte del
Ministero (21), lelenco dei terreni diverrà definitivo e,
dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto
di approvazione, i terreni compresi nellelenco sintenderanno
sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del
presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno
opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione.
Art.48
Lapprovazione dei progetti esecutivi delle opere
di cui allart. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge,
a dichiarazione di pubblica utilità.
Art.49
Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i
terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante
inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per
questi ultimi, norme per lesercizio del pascolo.
Art.50
Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per lesecuzione
dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o
parziale sospensione di godimento, è assegnata unindennità
annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto allepoca
dellinizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.
In caso di mancato accordo, lindennità sarà liquidata nei
modi previsti dallart. 21 (23).
Lindennità decorre dalla data della presa di possesso dei
terreni da parte dellAmministrazione dello Stato per la
esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario
del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che
i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che
questi saranno diventati redditizi.
Il giudizio dellAmministrazione è insindacabile, tanto per
lapprovazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di
compimento dei lavori.
Art.51
Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli
elenchi di cui allart. 45 lAmministrazione forestale
riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo,
potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario
od utente unindennità, da liquidarsi secondo le norme
stabilite dallarticolo precedente, tenendo conto della
diminuzione di reddito che ne consegue e dellesenzione
dalla imposta fondiaria di cui allart. 58.
Art.52
I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire,
compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dellinizio
dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante
opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle
acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della
sistemazione del bacino.
La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dallart.
55.
La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel
perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei
progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne
assumano lesecuzione con le norme di cui al detto articolo.
Art.53
Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi
ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e
rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che
dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dallarticolo
seguente.
Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti
intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero delleconomia
nazionale (21) nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà
procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.
In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai
superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma
degli artt. 113 e 114.
Art.54
Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto
non sarà mai permessa la coltura agraria.
Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme
contenute nellart. 9.
Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve
compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al
piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero delleconomia
nazionale (21).
Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la
sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso
di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene
comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente
decreto (24).
Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di
dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti,
il Ministero delleconomia nazionale, anche quando lazione
penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dellufficio
forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del
terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a
provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori
occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione.
Art.55
Il Ministro per leconomia nazionale (21) sentito,
a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o
il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire
che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi,
di cui allart. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o
riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il
progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.
In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto
al rimborso dellimporto integrale dei lavori, determinato
dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo
dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti
dalla Amministrazione forestale.
Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni
dalla compiuta coltura.
Art.56
Alla custodia ed alla manutenzione delle opere darte
comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le
Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in
apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri
delleconomia nazionale (23) e dei lavori pubblici.
I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese,
anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia
e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi
potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono
le dette opere, in misura non superiore al quinto dellimposta
prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando
il Ministero delleconomia nazionale (23) deliberi di
procedere allacquisto dei terreni per aggregarli al Demanio
forestale dello Stato.
Art.57
Allorché le opere di sistemazione sono compiute da
società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dallAmministrazione
interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di
approvazione del collaudo finale delle opere concesse.
Art.58
I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini
montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti
regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di
conservazione di cui al terzo comma dellart. 54, sono
esenti dallimposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta
provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di
boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi
cedui.
Limposta sgravata non darà lungo a reimposizione delle
Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto
rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti;
di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al
contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831 (25). Lesenzione
dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare luno per
cento dellammontare della sovrimposta medesima nei singoli
Comuni.
Lo sgravio e lesenzione si otterranno annualmente mediante
domanda in carta semplice rivolta allagenzia delle imposte,
corredata di certificato pure in carta libera, dellIspettorato
forestale comprovante lesecuzione del lavoro di
rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo
piano di coltura.
LIspettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale
certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato
(26).
Art.59
Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari
interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società
ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato
alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente
le opere di sistemazione dei bacini montani.
Alla concessione dellesecuzione delle dette opere
provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia
nazionale (27) daccordo col Ministero delle finanze, udito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico
del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo
compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il
Consiglio di Stato.
Art.60
Alle persone indicate nellarticolo precedente lo
Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate
caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.
Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste,
risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà
in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del
concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.
Qualora limporto delle spese accertate e liquidate, come
sopra, dallUfficio del Genio civile o da quello forestale
competente, secondo il caso, superi quello delle annualità
convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di
bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai
concessionari linteresse del 4 per cento annuo dalla data
della liquidazione fino a quella dellemissione del decreto
di rimborso.
Art.61
Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano
chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini
montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del
Genio civile o dellIspettorato forestale.
Alla domanda, che deve contenere lindicazione del domicilio
del richiedente, debbono allegarsi:
LUfficio del Genio civile o lIspettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Art.62
Dopo un mese dallinserzione di cui al precedente
articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per leconomia
nazionale (27) o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi
nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e
dei relativi atti, determinandone le modalità.
Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o
quello per leconomia nazionale o entrambi daccordo,
sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque,
decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine
per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.
Art.63
Nello stesso termine di un mese è ammessa la
presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e
imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono
concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno
stesso bacino o di una parte di esso.
Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo
comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici
o quello per leconomia nazionale (27) o entrambi daccordo,
sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque,
decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dellestensione
del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare,
della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il
compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle
opere proposte dalluno o dallaltro concorrente agli
scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché
del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dellopera,
derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del
richiedente sia dallattendibilità e compiutezza dei
preliminari studi tecnici esibiti.
A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il
criterio della priorità di presentazione della domanda.
Art.64
Quando alla data della presentazione della prima domanda
esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna
decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere
presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il
quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di
prelazione.
Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima
domanda, ai sensi del precedente art. 62.
Art.65
Alle società ed agli imprenditori concessionari di
lavori di sistemazione, si può, dopo lapprovazione di
ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito
cauzionale, di cui allart. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n.
1256 (28), in proporzione dellimporto di ciascun lotto
collaudato.
Art.66
Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed
agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi
posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione
degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo
rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
Art.67
Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla
sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare
verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti
giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco
del Comune ove il personale stesso risiede.
Art.68
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il
periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a
concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione
anche al disposto dellart. 78 del T.U. 2 gennaio 1913,
numero 453 (29), alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi,
concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo
svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.
I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari
lotti di opere indicati in detto programma, e, nellesclusivo
riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art.69
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad
anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al
precedente articolo, le somme necessarie per linizio dei
lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a
cooperative di produzione e lavoro.
Nellanticipazione potrà essere compreso limporto
della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.
Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi
e prestiti in relazione allavanzamento dei lavori in modo
che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli.
Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi lerogazione delle
somme complessive riscosse per mutui.
Art.70
Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai
concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo
stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa
depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9
e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2
gennaio 1913, n. 453 (29).
Art.71
Le concessioni di opere di sistemazione possono anche
essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia
corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di
cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi
non superiore al 4 per cento.
Art.72
Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in
parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo
nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale
corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi
non maturati.
Art.73
In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse
di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di
opere di sistemazione per lesecuzione delle opere stesse. A
detti mutui sono estese le disposizioni dellart. 16 della L.
11 dicembre 1910, n. 855 (30).
Art.74
Le convenzioni relative alla concessione di opere di
sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo,
nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno
registrate col solo diritto fisso di lire 2000 (31).
CAPO II - Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati.
Sezione I - Disposizioni
generali.
Art.75
LAmministrazione forestale, le Province ed i
Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dallart.
1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il
rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei
boschi estremamente deteriorati anchessi sottoposti a
vincolo.
LAmministrazione forestale e gli enti suddetti potranno
altresì, da soli od in consorzio, promuovere limboschimento
delle dune e delle sabbie mobili.
Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra
nelle spese, la direzione delle opere è affidata allIspettorato
forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (32) e, nelle
Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque,
sotto la vigilanza di questultimo.
Art.76
I proprietari dei terreni di cui allarticolo
precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati
nellarticolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a
compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale
(32).
Essi inoltre possono cedere i loro terreni allAmministrazione
forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per
tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato lesito
delle colture.
Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere
temporaneamente i propri terreni, lAmministrazione
forestale e gli enti, di cui al primo comma dellarticolo
precedente, possono procedere alloccupazione temporanea od
allespropriazione di essi sempre che si tratti di terreni
vincolati.
Art.77
Qualora si riconosca la necessità dinerbare e
rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo,
lAmministrazione forestale e gli enti di cui allart.
75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale (33)
possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del
godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero
procedere alloccupazione temporanea dei terreni stessi e
compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la
destinazione.
Art.78
Lindennità di espropriazione o di occupazione
temporanea dei terreni, nonché di sospensione dallesercizio
del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei
modi previsti dallart. 21.
Art.79
I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in
consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni
stessi.
La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dallAutorità
giudiziaria, a norma dellart. 659 del codice civile (34),
quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad
altri proprietari.
I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto
obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel
qual caso è obbligatorio pel consorzio lacquisto di essi.
Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del
consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro
quinti dellarea del rimboschimento, procedere allespropriazione
dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo
che verrà stabilito nei modi previsti dallart. 21.
Art.80
Lamministrazione del consorzio ha la capacità
giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio
nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino lente,
entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.
Art.81
La responsabilità dei consortisti è limitata alla
quota da ciascuno conferita in società o determinata nel
regolamento.
Art.82
E data facoltà ai consorzi di stabilire, nellatto
della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie
tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di
arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni
immediatamente esecutive, nonostante lappello ai Tribunali
ordinari.
Art.83
Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da
rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere
accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi
privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.
La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio,
viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al
Ministro per leconomia nazionale (35) colle sue
osservazioni per la emanazione del decreto reale.
Art.84
Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di
lire 2000 (36), ove non sia minore per legge, gli atti di
costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli
atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dellatto
costitutivo, occorrano per lesecuzione dei lavori di
rimboschimento.
Art.85
Per la durata di un triennio dallentrata in vigore
del presente decreto, il Ministero delleconomia nazionale (35)
in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere
contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Provincie,
Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la
gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la
distribuzione gratuita di piantine forestali.
Sezione II - Disposizioni
particolari.
Art.86
Per la Basilicata le spese occorrenti per il
rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato
e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali
dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del
titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per
la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale,
e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle
stradelle necessarie per limpianto, la buona conservazione
e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale
carico dello Stato.
Ai Comuni sarà corrisposta unindennità annua pari al
reddito medio da essi percepito nellultimo quinquennio
durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i
boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati allAmministrazione
forestale.
Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e
dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali,
formeranno parte, fin dallinizio dei lavori di
rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato. Però la
rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a
vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni
demaniali dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei monti
frumentari; per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione
della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni,
che continueranno a riscuoterla. A tale effetto il Ministro delleconomia
nazionale (37) provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita
netta di cui sopra, ai termini del regolamento.
Art.87
Le disposizioni dellarticolo precedente si
intendono estese anche alle Province della Calabria per il
rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati,
acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a
pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio
forestale dello Stato.
Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà
a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla
rendita percepita precedentemente dai proprietari.
Art.88
In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili,
consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a
cura e spese dello Stato.
Art.89
Le disposizioni generali contenute nel presente capo si
estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per
effetto delle leggi provinciali dellex-Impero austro-ungarico,
relative ad essi, erano destinati allimboschimento.
Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento funzioneranno
fino alla costituzione dei Comitati forestali.
Gli imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove
Province, che attualmente sono compiuti col contributo dello
Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in
vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui allart.
75.
TITOLO III
Incoraggiamenti a favore della
silvicoltura e dellagricoltura montana.
CAPO I - Esenzioni fiscali e contributi
finanziari dello Stato (38).
Art.90
Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la
vigilanza dellAutorità forestale compiano lavori di
rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro
appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle
esenzioni fiscali di cui allart. 58.
Art.91
Il Ministero delleconomia nazionale (37) è
autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei
lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione
di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella
misura non superiore ai due terzi (38/a) della relativa spesa,
determinata insindacabilmente dallAmministrazione forestale.
Quando ne riconosca lopportunità, potrà altresì
accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel
caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella
determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo
delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.
I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi
solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a
norma del titolo I, capo I, del presente decreto.
Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state
iniziate anteriormente allentrata in vigore del presente
decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni
non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e
sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano
osservate le norme in vigore allinizio dei lavori.
I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di
governo in conformità del piano di coltura e di conservazione
stabilita dallAutorità forestale. I contributi non si
conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla
compiuta coltura.
Artt.92-99. (39).
CAPO II - Istruzione, propaganda ed
assistenza.
Art.100
Il Ministero delleconomia nazionale (40), provvede allistruzione
forestale, allassistenza ed alla consulenza nel campo della
silvicoltura, della pastorizia e dellagricoltura montana ed
in quello delle industrie forestali.
Art.101
Listruzione forestale si distingue in superiore e
secondaria.
Listruzione superiore è impartita nel Regio Istituto
superiore agrario e forestale (41) di cui alle LL. 24 luglio 1912,
n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724, ed al R.D. 31 ottobre 1923, n.
2492. Al detto Istituto superiore è annessa una Stazione
sperimentale di silvicoltura (42). Listruzione secondaria
è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di
quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214 (43).
Art.102
Il Ministro per leconomia nazionale (40), ha
facoltà distituire borse di studio presso lIstituto
superiore agrario e forestale e presso istituti analoghi dei
Paesi esteri.
Art.103
Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra
ambulante di agricoltura, il Ministro per leconomia
nazionale (40), ha facoltà di promuovere e sussidiare listituzione
di speciali sezioni per la propaganda e lassistenza nel
campo della silvicoltura, della pastorizia e dellagricoltura
montana.
Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno
seguito il corso di studi presso il regio Istituto superiore
agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano
compiuto corsi di integrazione presso lIstituto anzidetto.
Art.104
E istituita nel Regno la festa degli alberi.
Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite
daccordo tra i Ministeri delleconomia nazionale (40)
e dellistruzione pubblica.
Art.105
LAmministrazione forestale presta gratuitamente lassistenza
e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali
principalrnente pel conseguimento dei seguenti scopi:
Il Ministro per leconomia nazionale (40) potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.
TITOLO IV
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello
Stato, dei Comumi e di altri enti
CAPO I - Azienda del Demanio forestale
di Stato (44).
Art.106
Il Demanio forestale dello Stato è formato:
Art.107
I boschi e terreni che vengono comunque a formare parte
del Demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere
coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.
Art.108
E istituita lAzienda speciale del Demanio
forestale di Stato, per provvedere, mediante lampliamento
della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve
di legnami per i bisogni del Paese e per dare con un razionale
governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.
Art.109
LAmministrazione dellAzienda è affidata al
Direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di
amministrazione, composto:
I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f)
saranno nominati con decreto del Ministro per leconomia
nazionale (45) e la nomina avrà la durata di un triennio.
Alle sedute del Comitato di amministrazione assiste il capo
ragioniere del Ministero delleconomia nazionale od un suo
delegato.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della
Direzione generale delle foreste e dei demani.
Art.110
La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla
diretta dipendenza gli uffici per lAmministrazione delle
foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più
foreste costituenti un distretto.
Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni
del Demanio forestale, il Ministero delleconomia nazionale
(45) non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di
Amministrazione, la gestione dei beni stessi è affidata agli
Ispettori dipartimentali.
Art.111
Possono essere acquistati dal Ministero delleconomia
nazionale (45) per essere incorporati al Demanio forestale di
Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna (46).
Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero
suddetto:
Art.112
Gli acquisti e le espropriazioni di cui nellarticolo
precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto
motivato dal Ministro per la economia nazionale (45).
In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad
altri enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere dellAutorità
tutoria, potrà disporre che lindennità sia corrisposta
sotto forma di canone annuo.
Art.113
Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri
stabiliti dallart. 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (47).
Comunque sia valutata lindennità, nella sua determinazione
non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo,
quali lesistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate,
il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile
trasformazione di coltura e di destinazione dellintero
fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa
alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto,
riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al
ricordato decreto reale, salva sempre lapplicazione dellart.
43 della legge predetta.
Allorché larea da espropriarsi sia compresa nel perimetro
di una miniera concessa ai termini della L. 20 novembre 1859, n.
3755 (48), o di altre leggi congeneri, i diritti del
concessionario sono rispettati non ostante la espropriazione
della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti
derivanti da regolari permessi di ricerca.
Nelle Province, nelle quali la legge attribuisce al proprietario
della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel
sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dellespropriato,
gli utili derivanti dalla alienazione del diritto minerario,
stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente
registrato ed è mantenuto allacquirente il diritto di
estrazione dei minerali conforme mente ai patti contrattuali.
Art.114
In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione lindennità
sarà valutata nei modi previsti dallart. 21.
Art.115
Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale,
menzionata nellart. 21, lAmministrazione può
recedere dallespropriazione, assumendo le spese dellarbitramento.
Trascorso tale termine, lAzienda depositerà nella Cassa
dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti
dal lodo arbitrale e sarà immessa nei possessi dei beni
espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti lindennità.
Art.116
I boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e
Boscolungo nellAppennino toscano, quello del Consiglio
nelle province di Belluno, Udine e Treviso, quelli della Sila
nelle province di Catanzaro e Cosenza e quello di Ficuzza in
provincia di Palermo, sono destinati principali mente a stazioni
climatiche.
Art.117
E data facoltà al Ministero delleconomia
nazionale (45):
Le concessioni di aree potranno farsi soltanto
sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo
le strade che attraversano la foresta.
Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle
concessioni sempre che non siano necessari ai bisogni dellAmministrazione.
Art.118
Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite
dalla legge sullAmministrazione e Contabilità generale
dello Stato, e per una durata non maggiore di novantanni e
dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la
conservazione della foresta. I concessionari dovranno pagare le
imposte e le sovrimposte, nonché un canone annuo allAzienda.
Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli
immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.
Art.119
In deroga alle disposizioni di cui allarticolo 107
sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è
data facoltà al Ministero delleconomia nazionale (49) di
promuovere lalienazione dei terreni amministrati dallAzienda,
che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non
corrispondano ai fini previsti dallart. 108 od a quelli di
utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non
siano suscettivi dimportanti trasformazioni agrarie.
E pure data facoltà al Ministero suddetto di promuovere lalienazione
di piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione
si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di
abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non
riescano di pregiudizio alla foresta.
Art.120
Gli atti di alienazione dei terreni di cui allarticolo
precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta
del Ministro per leconomia nazionale (49), udito il
Comitato di amministrazione dellAzienda.
Art.121
Il ricavato delle vendite dei terreni di cui allarticolo
precedente, sarà reimpiegato nellacquisto di altri terreni,
di cui allart. 111, comma primo e secondo a).
Art.122
LAzienda ha un bilancio proprio allegato al
bilancio del Ministero delleconomia nazionale (49) in base
a norme stabilite da apposito regolamento.
Il conto consuntivo dellAzienda, con la relativa
deliberazione della Corte dei conti, sarà allegato in appendice
al rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio
anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste
demaniali.
Art.123
A costituire le entrate del bilancio dellAzienda
concorrono:
Art.124
Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un
conto corrente fruttifero, al quale il Ministero delleconomia
nazionale (49) verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di
luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il
servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di
personale.
Allo stesso conto corrente affluiranno:
Art.125
LAzienda potrà anche ricorrere per anticipazioni
e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e
quello agrario e alle Casse di risparmio, che perciò sono
autorizzati a fare operazioni di credito a favore dellAzienda
stessa.
Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per leconomia nazionale (49), sentito il Comitato di amministrazione.
Art.126
LAzienda per ciascun esercizio finanziario dovrà
versare al Tesoro sui redditi di cui alla lettera a) dellart.
124 la somma di lire 600.000; sui redditi di cui alla lettera b)
la somma di lire 52.684,30, corrispondenti al provento medio
accertato nel biennio 1908-1909 e 1909-1910 e sui redditi di cui
alla lettera c) dello stesso articolo lire 3.000.000 nellesercizio
1924-1925, e la somma che sarà determinata con la legge del
bilancio negli esercizi successivi.
Qualora lAzienda durante lesercizio finanziario abbia
riscosso per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) dellart.
124 somme rispettivamente inferiori quelle da versare al Tesoro,
dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme
effettivamente riscosse.
Art.127
Le somme corrispondenti alle entrate di cui allart.
123 sono amministrate dallAzienda che, dedotti i contributi
dovuti al Tesoro ai sensi dellart. 126, provvede ai servizi
contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di
credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale
di contabilità dellAzienda stessa.
Art.128
Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione,
consolidamento, coltura, e governo delle foreste del Demanio.
LAzienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche
i tagli delle piante e lallestimento mercantile dei
prodotti, questultimo con limpianto di segherie ed
altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di
trasporto dei prodotti.
Art.129
Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a
stipulare con lAzienda apposite convenzioni per la
fornitura del legname loro occorrente.
CAPO II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti.
Sezione. I - Disposizioni
generali.
Art.130
I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse
le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di
un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione,
del progetto prescritto dal Comitato forestale (50).
I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno
parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di
massima di cui allart. 10.
Art.131
Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei
boschi degli enti di cui al precedente articolo, lIspettorato
forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di
miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.
Art.132
Sintendono per tagli straordinari tutti quelli che
vengono eseguiti allinfuori delle prescrizioni dei piani
economici, ove essi esistono o che in genere superano la media
delle utilizzazioni ordinarie fatte nellultimo decennio.
Art.133
La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dellart.
131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dellimportanza
dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dellestensione
e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dellente
proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da
eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (50). Tale importo
non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del
taglio.
Art.134
Le somme così fissate saranno depositate presso le
Tesorerie delle Province a disposizione dellAmministrazione
forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con
ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli
Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni
vigenti sulla contabilità dello Stato (51).
Art.135
I pascoli montani appartenenti agli enti di cui allart.
130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme
approvate o prescritte dal Comitato forestale (50). Contro le
disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della
economia nazionale (52) entro sessanta giorni dalla notificazione
di esse.
Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione
amministrativa fino a lire 40.000 (53).
Art.136
Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più
proprietari, le norme stabilite, oltre che per lamministrazione
ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno
valide per la minoranza dissenziente, quando siano state
deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli
interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.
Art.137
Il Ministero delleconomia nazionale (52) potrà
concedere contributi agli enti di cui allarticolo 130, che
provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di
regolamenti per luso dei pascoli, allo scopo di conseguire
un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale. I
contributi saranno commisurati allimportanza ed alla spesa
di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente
approvati.
Art.138
La vigilanza sullapplicazione dei piani economici
dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è
demandata allIspettore forestale capo del ripartimento. E
però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone
tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di
piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei
pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di
cui allart. 133, e la redazione delle norme per lesercizio
del pascolo, di cui allart. 135. Uguale facoltà hanno gli
enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici
in ottemperanza alle disposizioni dellart. 130.
Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni,
prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a
tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi
nella circoscrizione del ripartimento forestale.
Sezione II Gestione dei
patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui
appartengono.
§ 1 - Costituzione delle Aziende speciali.
Art.139
I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei
boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende
speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto,
quando, tenuto conto dellimportanza economica di detti beni,
tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente (54).
In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato,
nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello
stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento
dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in
servizio per il funzionamento dellAzienda stessa, rimanendo
ogni altra spesa a totale carico dellente.
La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni,
sono fissate con decreto del Ministro per leconomia
nazionale (55).
Art.140
La costituzione dellAzienda dovrà essere
deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dallart.
190 della legge comunale e provinciale (56). La relativa
deliberazione dovrà essere sottoposta allapprovazione
della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del
Comitato forestale (57).
Art.141
LAzienda è retta da un regolamento speciale
contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo,
contabile e tecnico.
Salvo le disposizioni sancite dal presente decreto, detto
regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina
del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di
stipendio fisso e la misura di eventuali premi ed indennità,
nonché le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti
disciplinari ed il trattamento in caso di licenziamento per
revoca dellAzienda o per qualsiasi altra causa ed in caso
di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico
diretto del Comune o dellAzienda.
Esso sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa,
udito il Comitato forestale (57), e dovrà essere comunicato al
Ministero della economia nazionale (58).
Art.142
A sovraintendere allAzienda è istituita una
Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei
quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio
comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto
sia possibile, tecnicamente competenti, purché eleggibili a
consiglieri comunali.
La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di
rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le
norme sancite dallart. 284 della legge comunale e
provinciale (56). La direzione tecnica è affidata a persona
avente i requisiti di cui allart. 159. Le attribuzioni, sia
della Commisione amministratrice, che del Direttore tecnico, e la
nomina di questi, saranno disciplinate dal regolamento del
presente decreto.
Art.143
Costituita lAzienda, dovrà essere provveduto alla
preparazione del piano economico del patrimonio affidatole.
Allorché si tratti di boschi e pascoli gravati da usi civici il
regolamento sullesercizio di essi dovrà fare parte
integrante del piano anzidetto.
Questo regolamento, però, dovrà tenere conto dello stato
attuale del godimento degli usi civici, nonché delle condizioni
economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di
sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere
sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui Demani
comunali.
Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e
spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio.
Decorso un anno dalla costituzione dellAzienda, nessun
taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il
piano economico sommario.
Art.144
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono
essere sottoposti allapprovazione del Consiglio comunale.
Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a
vantaggio del Comune, salvo una quota da riservarsi per opere di
miglioramento del patrimonio conformemente alle previsioni
contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire lAzienda
negli esercizi in cui lammontare dei proventi risulterà
inferiore alle spese.
Il riparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno
per anno dal Consiglio comunale, su proposta della Commissione
amministratrice.
La relativa deliberazione è sottoposta allapprovazione
della Giunta provinciale amministrativa, sentito lIspettorato
forestale.
Su proposta dello stesso Ispettorato, la quota da destinarsi ad
opere di miglioramento potrà essere elevata dufficio dalla
Giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato
lordo, se si tratta di tagli straordinari.
Art.145
Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose
ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e
provinciale (56), intendendosi sostituita la Commissione al
Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il Presidente
della Commissione al Sindaco. Può peraltro la Commissione, con
deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa
privata, senza bisogno di speciale autorizzazione:
Art.146
Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la
Commissione esplichi azione contraria alle norme di legge e
pregiudichi gli interessi dellAzienda, il Consiglio
comunale, su proposta motivata del Prefetto o del Sindaco, può
deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale deliberazione
deve essere adottata con lintervento di almeno i due terzi
dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta allapprovazione
della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del
Comitato forestale (59).
Qualora si renda impossibile il funzionamento dellAzienda,
per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la
Commissione o per responsabilità accertata a carico di questi,
ed il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può
essere sciolta dal Prefetto, su conforme parere della Giunta
Provinciale amministrativa e sentito il Comitato forestale (59).
Art.147
La Amministrazione temporanea dellAzienda, sarà
affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la
quale eserciterà i poteri della Commissione.
Ove il Consiglio non provveda alla nomina della nuova Commissione
nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della
deliberazione o del decreto di scioglimento, il Prefetto provvede
dufficio alla nomina predetta.
Art.148
Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può
decidere la revoca dellAzienda e la gestione diretta del
patrimonio.
Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme
stabilite per la costituzione dellAzienda ed approvata
dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il parere del
Comitato forestale (59).
Art.149
Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le
modalità per la liquidazione dellAzienda.
Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto
a percepire il contributo statale di cui allart. 139, salvo
che il Comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei
requisiti di cui allart. 159.
§ 2 - Aziende per la gestione dei domini collettivi.
Art.150
Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e
le società di antichi originari possono addivenire allassunzione
di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri
boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che
rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo
dei componenti la comunione.
La maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando
la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali,
per lassunzione del personale in parola.
Art.151
LAssemblea generale dei partecipanti al condominio
nominerà una Commissione amministrativa dellAzienda,
determinandone le attribuzioni.
Art.152
Le norme stabilite, oltre che per lamministrazione
ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie,
saranno valide per la minoranza dissenziente, quando abbiano
ottenuto la approvazione della maggioranza calcolata nel modo
previsto dallart. 150.
Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni,
nonché per lesecuzione delle opere di miglioramento e per
lerogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite
dagli statuti della comunanza.
§ 3 -Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti.
Art.153
Il Ministro per leconomia nazionale (60), su
relazione dellIspettorato forestale, può eccezionalmente
accordare un contributo nella misura stabilita dallart. 139
a quegli enti che assumano personale tecnico per lamministrazione
del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a
costituire lazienda speciale in conformità delle
disposizioni contenute nel presente decreto purché tale
personale sia provvisto dei requisiti di cui allart. 159.
Art.154
Gli Istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si
propongono opera di propaganda per il miglioramento del
patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati,
con decreto del Ministro per leconomia nazionale (60), ad
assumere la Direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel
presente decreto, purché si obblighino a disimpegnare le
attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale
fornito dei requisiti prescritti dallart. 159.
In tal caso tra il Comune o lente, cui appartengono i beni,
e la legittima rappresentanza dellente od istituto di
propaganda, sarà stipulata unapposita convenzione da
sottoporsi allapprovazione del Comitato forestale (59) e,
nei riguardi degli enti soggetti a tutela, anche della Giunta
provinciale amministrativa.
Art.155
Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la
gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali nella forma di
economia od in quella dellazienda speciale, possono
costituirsi in consorzio per lassunzione di un unico
Direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.
Il consorzio può estendersi anche allassunzione di
personale di custodia (61).
Art.156
Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne
parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi
prima della scadenza del predetto periodo se intende rimanervi
per un altro quinquennio.
La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto
considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.
Art.157. (62).
Art.158
Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:
§ 4 - Personale direttivo.
Art.159
La nomina del Direttore tecnico può esser fatta per
chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che
posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal
regio Istituto superiore agrario e forestale o che abbiano
appartenuto ai ruoli tecnici dellAmministrazione forestale,
purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari,
incapacità o scarso rendimento.
Art.160
Il Direttore, nellesercizio delle attribuzioni a
lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal
regolamento speciale dellAzienda, di cui allart. 141,
riveste a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico
ufficiale.
Sezione III - Gestione a cura
dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli
altri enti.
Art.161
Allorché il sistema della gestione separata dei boschi
e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del
presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di
cui allart. 153 non abbia trovato applicazione, il Ministro
per leconomia nazionale (63) sentito il Comitato forestale
(64), o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni interessati,
potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei
beni stessi.
In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e
pascoli di altri enti.
La costituzione del distretto non priva i Comuni della facoltà
di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante
aziende speciali.
Art.162
La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può
comprendere il territorio di più Comuni, sarà stabilita dal
Ministro per leconomia nazionale (63), su proposta del
Comitato forestale (64), tenuto conto dellimportanza
economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui
nella attualità detti beni sieno suscettibili.
Art.163
I beni compresi nel distretto sono amministrati, nellinteresse
degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun
ente, da un funzionario del ruolo tecnico del Corpo reale delle
foreste (65), il quale assume le funzioni del Direttore tecnico
delle Aziende speciali dei Comuni, di cui al paragrafo primo
della sezione II del presente capo.
Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.
Art.164
Costituito il distretto amministrativo e nominato il
Direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti
dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle
Amministrazioni degli enti interessati i beni di natura boschiva
e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni
singola Amministrazione.
Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle
Amministrazioni interessate nel termine prescritto il capo del
distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione
di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di
un Commissario nominato dal Prefetto.
Art.165
Qualora i Comuni o gli altri enti interessati alla
migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non
abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno
godere i benefizi di cui allart. 137.
Art.166
Le spese di amministrazione del distretto, comprese
quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di
custodia, sono anticipate dallAzienda del Demanio forestale
di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli enti
interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento.
LAzienda potrà limitare il rimborso delle spese per
stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla
concorrenza della metà del loro ammontare.
Art.167
Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni
singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito
con i criteri dettati dallart. 144.
Art.168
Il Comune o lente può deliberare di rinunciare ad ogni
ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in
Amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte
dellAzienda del Demanio forestale dello Stato di una somma
annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra lente,
cui i beni appartengono e lAzienda.
In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme
in vigore per lAzienda stessa.
TITOLO V
Diritto duso sui boschi e
sui terreni vincolati (66)
Art.169
Niun diritto duso eccedente i limiti dellart.
521 del codice civile (67) potrà essere concesso sui boschi e
sui terreni vincolati.
I diritti duso esistenti sui boschi e terreni suddetti
possono essere affrancati.
Art.170
Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, laffrancazione
si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una
parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi
un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di
uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.
Nel caso che lesercizio del pascolo o di altri diritti di
uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una
popolazione, il Ministero delleconomia nazionale (68),
intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale (69) ed il
Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo
che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione,
regolando però lesercizio dei diritti di uso.
Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite
nel regolamento.
Art.171
Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere
popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime,
tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi,
verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.
E riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di
far valere direttamente i loro diritti.
TITOLO VI
Organi dellAmministrazlone forestale
Art.172
La suprema vigilanza sullapplicazione delle norme
contenute nel presente decreto è affidata al Ministero delleconomia
nazionale (68), che la esercita a mezzo della Direzione generale
delle foreste e dei demani (70) da cui dipende il Corpo reale
delle foreste (71).
Art.173
Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati
pertanto i seguenti servizi:
Art.174
Organo consultivo tecnico del Ministero delleconomia
nazionale (68) in materia forestale è la sezione prima del
Consiglio superiore del Ministero stesso, di cui ai RR.DD. 6
settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n. 2579 (73).
Art.175
Il Corpo reale delle foreste (71) è costituito dal
personale tecnico, dal personale dordine e dal personale di
custodia.
Lordinamento e le attribuzioni di questi personali sono
stabiliti da apposito provvedimento.
Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di Polizia
giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della
legge di Pubblica Sicurezza.
Art.176
I provvedimenti relativi allamministrazione del
personale del Corpo reale delle foreste (71) sono adottati
sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto
dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal
funzionario più elevato in grado o più anziano, e composto del
Direttore generale delle foreste e dei demani, del Direttore capo
della divisione del personale forestale o del funzionario che ne
fa le veci purché di grado non inferiore al settimo e di due
Ispettori superiori forestali nominati per un biennio con decreto
ministeriale.
I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono
adottati su parere di apposita Commissione di disciplina,
costituita a norma dellart. 68, comma terzo, del R.D. 30
dicembre 1923, n. 2960 (74).
Art.177
Le spese per il mantenimento del personale del Corpo
reale delle foreste (71) sono a carico dello Stato.
Le Province concorrono alle spese per il servizio di sorveglianza
per lapplicazione delle disposizioni del titolo I del
presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma dellart.
3 della L. 3 marzo 1912, n. 134 (75).
Art.178
Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti,
comprendenti due o più distretti.
Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono
considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza
della Direzione generale delle foreste e dei demani.
Gli uffici di ripartimento sono retti da Ispettori capi o da
Ispettori principali di prima classe; gli uffici distrettuali da
Ispettori principali di prima e seconda classe o da Ispettori.
Art.179
Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio
forestale il personale di custodia, composto di:
è costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni.
Art.180
Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto
del Ministero per leconomia nazionale (76).
Art.181
In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale
composto:
Il Consiglio di ogni Comune della Provincia
nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto
deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente a quanto si
riferisce al territorio del Comune che rappresenta.
I membri nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in
ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti.
Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del
Comitato e per la validità delle sue adunanze (77).
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art.182
Nelle vecchie Province del Regno, fino a quando non sarà
provveduto allapplicazione delle disposizioni contenute nel
titolo I, capo I, del presente decreto, saranno osservate le
norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi
idreogeologici e per altri scopi e sarà vietata la
trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di
coltura senza autorizzazione del Comitato forestale (77).
Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da
comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato (77) potrà
imporre le modalità della utilizzazione ed, occorrendo,
sospenderla.
Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potrà
essere ordinata dallIspettorato forestale, salvo ratifica
del provvedimento da parte del Comitato (77), da deliberarsi alla
prima adunanza.
I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel titolo I,
capo II del presente decreto (78).
Art.183
Nelle nuove province, sino a quando non sarà provveduto
alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle
disposizioni di Polizia forestale, di cui allart. 10,
continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e
particolari vigenti alla data di applicazione del presente
decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità
derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e
possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i
proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone carsiche
e destinati ai lavori dimboschimento.
Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sarà provveduto alla
determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni
contenute nel titolo I, capo I, i boschi e terreni di cui al
precedente comma sintenderanno compresi, a tutti gli
effetti del presente decreto, nelle dette zone (78).
Art.184
Salvo quanto è previsto dagli artt. 182 e 183, le
disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di
montagna, comprese quelle per le nuove Province e per la
Basilicata, la Calabria e la Sardegna, vigenti fino allentrata
in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.
Art.185
I Comitati forestali (77) di cui allarticolo 181,
cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole
Province saranno istituiti i Consigli agrari provinciali, di cui
al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229.
Con la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite
ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione
forestale delle Giunte dei Consigli suddetti.
Entro sessanta giorni dallentrata in vigore del presente
decreto, nelle Province della Calabria, qualora non siano stati
ancora istituiti i Consigli agrari provinciali di cui al primo
comma, saranno ricostituiti i Comitati forestali per assumere le
funzioni che, relativamente alla materia regolata dal presente
decreto, sono esercitate dalle Commissioni provinciali, di cui
allart. 67 della L. 25 giugno 1906, n. 255 (79).
Art.186
A quanto occorre per lesecuzione del presente
decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto
reale, su proposta del Ministro per leconomia nazionale (80),
di concerto con i Ministri per linterno, per le finanze,
per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.
NOTE:
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.
(1/a) Il decreto è stato emanato in virtù della legge di delegazione 3 dicembre 1922, n. 1601.
(2) La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al n. C/III di questa voce.
(3) Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale delleconomia, che ne ha assunto tutti gli oneri e le attività, in forza dellart. 35, primo comma, L. 18 aprile 1926, n. 731.
Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approvava il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali delleconomia corporativa e sugli Uffici provinciali delleconomia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1 dellart. 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali e ad altri enti.
Successivamente, il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, allart. 1, i Consigli e gli Uffici provinciali delleconomia ed ha ricostituito, allart. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni ed i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli delleconomia.
(4) Vedi nota 3 allart. 4.
(5) Il Ministero delleconomia nazionale è stato trasformato in Ministero dellagricoltura e delle foreste dallart. 1, R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.
(6) Con sentenza n. 26 del 23 marzo 1966, la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 25, e 70 della Costituzione. (7) La materia è stata successivamente regolata dalla L. 18 giugno 1931, n. 987.
(8) Vedi nota 5 allart. 10.
(9) Successivamente regolate dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1849.
(10) Vedi nota 3 allart. 4.
(10/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato lillegittimità dellart. 21, secondo, terzo e quarto comma e dellart. 50, secondo comma.
(11) La sanzione originaria dellammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dallart. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dallart. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dallart. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), dallart. 10, L. 1° marzo 1975, n. 47, riportata al n. A/X, dallart. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione allart. 113, secondo comma della stessa legge, nonché dallart. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII.
(12) Vedi nota 3 allart. 4.
(12/a) Lart. 14, secondo comma, lettera e), L. 24 novembre 1975, n. 706, riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE, (poi abrogata dallart. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689), aveva escluso espressamente dalla depenalizzazione la sanzione di cui al presente articolo, che, pertanto è da ritenersi di natura penale. Per effetto dellart. 32 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, tale sanzione è da ritenersi ora depenalizzata.
(12/b) Vedi, anche, lart. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII.
(13) Ora art. 652 c.p. 1930.
(14) Vedi art. 135 c.p. 1930.
(15) Comma così modificato dallart. 2, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito con legge 24 maggio 1926, n. 898.
(16) Ora art. 162 c.p. 1930.
(17) Vedi, anche, le norme contenute nella L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II.
(18) Vedi nota 5 allart. 10.
(19) Per effetto del R.D. 16 maggio 1926, n. 1066 i servizi già disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle foreste furono trasferiti allistituita Milizia nazionale forestale. Questultima è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste. Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al C/III, ratificato, con alcune modificazioni, dalla L. 4 maggio 1951, n. 538, ha stabilito le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato e disposto che una Direzione generale delle foreste, istituita presso il Ministero dellagricoltura e delle foreste, sostituisse il Comando della soppressa Milizia nazionale delle foreste. Lart. 2, D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215, ratificato con L. 28 dicembre 1952, n. 4417, ha disposto che le funzioni attribuite al Comandante della soppressa Milizia forestale fossero devolute al Direttore generale delle foreste od a chi ne fa le veci. A norma dellart. 33, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II, la denominazione della Direzione generale delle foreste è stata mutata in quella di Direzione generale per leconomia montana e per le foreste.
(20) Norme per la bonifica integrale sono state successivamente emanate del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, riportato alla voce BONIFICA.
(21) Vedi nota 5 allart. 10.
(22) Lart. 17 R.D. 29 maggio 1941, n. 489 dispone che sia sentito il parere del Consiglio superiore dellagricoltura e delle foreste.
(23) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato lillegittimità dellart. 21, secondo, terzo e quarto comma e dellart. 50, secondo comma.
(24) La sanzione originaria dellammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dallart. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dallart. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dallart. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dallart. 114, primo comma, in relazione allart. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dellart. 10, della stessa legge, lentità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(25) Conguagliava limposta fondiaria nelle diverse Province dello Stato.
(26) Vedi L. 14 dicembre 1955, n. 1318, riportata al n. A/VII di questa voce.
(27) Vedi nota 5 allart. 10.
(28) Recava norme per la concessione dellesecuzione di opere di bonifica a società e a imprenditori singoli.
(29) Riguardanti il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.
(30) Recava disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti.
(31) Imposta così aumentata dallart. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.
(32) Vedi nota 3 allart. 4.
(33) Vedi nota 3 allart. 4.
(34) Ora art. 862 c.c. 1942.
(35) Vedi nota 5 allart. 10.
(36) Imposta così aumentata dallart. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.
(37) Vedi nota 5 allart. 10.
(38) Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce.
(38/a) Lart. 3, quarto comma, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce, ha elevato al 75% della spesa la misura dei contributi.
(39) Articoli abrogati dallart. 119, T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme sulla bonifica integrale.
(40) Vedi nota 5 allart. 10.
(41) LIstituto ha successivamente costituito la Facoltà di scienze forestali dellUniversità di Firenze.
(42) La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del D.L. 25 novembre 1929, n. 2226.
(43) Contenente lordinamento dellistruzione agraria media.
(44) La materia di questo Capo è stata nuovamente disciplinata con L. 5 gennaio 1933, n. 30, riportata al n. B/I e R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577, riportato al n. B/II. Lart. 19, L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto espressamente che le norme del presente decreto conservano vigore in quanto non siano in contrasto con quelle della stessa legge. (45) Vedi nota 5 allart. 10.
(46) Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II.
(47) Riguardante lespropriazione per pubblica utilità.
(48) Per la concessione di miniere e cave per Piemonte, Liguria e Sardegna; la materia è stata successivamente regolata dal D.Lgs. 29 luglio 1927, n. 1443. (49) Vedi nota 5 allart. 10.
(50) Vedi nota 3 allart. 4.
(51) Ai sensi dellart. 32, ultimo comma R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e delle Tesorerie della provincia sono state devolute ai Consigli provinciali delleconomia corporativa. Successivamente il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, allart. 1, i Consigli e gli uffici provinciali delleconomia ed ha ricostituito, allart. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni e i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli delleconomia.
(52) Vedi nota 5 allart. 10.
(53) La sanzione originaria dellammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dallart. 32,
L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dellart. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dallart. 114, primo comma, in relazione allart. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dellart. 10 della stessa legge, lentità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(54) Lart. 13 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dellagricoltura, ha così disposto: "Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 10 e 16 della L. 25 luglio 1952, n. 991 (riportata al n. E/II di questa voce), nonché per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli artt. 5 e 17 della stessa legge, dal comma XV dellart. 1 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 (recante norme di modifica al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e dagli artt. 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui allart. 18 possono costituirsi in consorzio a carattere permanente, denominato "Consiglio di valle" o "Comunità montana".
La costituzione del "Consiglio di valle" o della "Comunità montana" è obbligatoria quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno dei tre quinti dei Comuni interessati, purché rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona.
La costituzione è disposta con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per linterno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse".
(55) Vedi anche artt. 4 e 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce. Vedi anche nota 5 allart. 10.
(56) R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
(57) Vedi nota 3 allart. 4.
(58) Vedi nota 5 allart. 10.
(59) Vedi nota 3 allart. 4.
(60) Vedi nota 5 allart. 10.
(61) Vedi nota 54 allart. 139.
(62) Abrogato dallart. 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce.
(63) Vedi nota 5 allart. 10.
(64) Vedi nota 3 allart. 4.
(65) Vedi nota 19 allart. 39.
(66) Vedi anche L. 16 giugno 1927, n. 1766.
(67) Ora art. 1021 c.c. 1942.
(68) Vedi nota 5 allart. 10.
(69) Vedi nota 3 allart. 4.
(70) Con R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, la Direzione generale è stata soppressa e le sue funzioni sono state attribuite alla Azienda di Stato per le foreste demaniali. Con D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, è stato ripristinato il Corpo forestale dello Stato.
(71) Vedi nota 19 allart. 39.
(72) Lorganizzazione dei servizi della Direzione generale delle foreste è superata dalla devoluzione delle sue attribuzioni allAzienda di Stato per le foreste demaniali.
(73) Lorgano consultivo è ora il Consiglio superiore dellagricoltura e delle foreste, ai sensi del R.D. 29 maggio 1941, n. 489.
(74) Ora ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato).
(75) Il nuovo testo unico per la Finanza locale è stato emanato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; vedi, in particolare, art. 3, n. 7.
(76) Vedi nota 5 allart. 10.
(77) Vedi nota 3 allart. 4.
(78) Così modificato dal R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23. Lultimo comma dellart. 182 ha subito una rettifica, apportata nel testo, nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1926, n. 35.
(79) La sostituzione dei Comitati provinciali con i Consigli agrari provinciali di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229 e la sostituzione delle Commissioni provinciali per la Calabria di cui allart. 67 L. 25 giugno 1906, n. 255 con i Comitati forestali sono superate dalle norme di cui al D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, il quale ha devoluto le attribuzioni alle Camere di commercio, industria e agricoltura, ricostituite in ogni capoluogo di provincia.
(80) Vedi nota 5 allart. 10.