Deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria), del 10 ottobre 2001, n°41

Deliberazione della Giunta Regionale del 21 settembre 2001, n°1079

 

Disciplina dell’attività di sparo nell’ambito ed in prossimità dell’Alta Via dei Monti Liguri

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LEGGE REGIONALE 05/93 (AVML)

LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la legge regionale 4 settembre 2001 a. 31 «Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1993 n.5 (individuazione dell’itinerario escursionistico denominato Alta Via dei Monti liguri e discipllna delle relative attrezzature), già modificata dalla legge regionale 1 marzo 1996 n. 11”

Visti di detta legge regionale n. 31/2001 in particolare: 

Considerare che, secondo la normativa sopra richiamata, la disciplina dello sparo debba essere volta a contemperare l’attività venatoria con quella di fruizione dell’Alta Via, evitando in particolare le interferenze più gravi nei luoghi di maggiore frequentazione escursionistica;

Avuto riguardo al ruolo, non ancora pienamente espresso rispetto alle reali potenzialità, che l’Alta Via assume quale asse portante della conoscenza sotto tutti i profili - naturalistici, paesaggistici, storici, culturali del territorio Ligure montano e come elemento di maggior prestigio dell’offerta turistico-escursionistica, collocandosi nel circuito dei grandi percorsi europei;

Preso atto che alcune significative porzioni dell’Alta Via sono già comunque soggette in vario modo a limitazioni dell’attività venatoria in forza delle vigenti disposizioni in materia di caccia, sia in quanto ricomprese all’interno dei parchi naturali regionali o degli ambiti di rispetto dei valichi montani, sia perché costituite da percorsi carrabili, mentre restano comunque fermi i limiti ed i divieti generali imposti dalle medesime disposizioni in materia di caccia a salvaguardia degli edifici e delle attività agricole;

Preso infine atto che alcune porzioni dell’Alta Via ricadono in territori appartenenti alle Regioni limitrofe e che quindi nei confronti di questi tratti, non ha effetto la disciplina contenuta nella parte dispositiva della presente deliberazione,

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale incaricato alla Pianificazione territoriale e ambientale 

DELIBERA

1. di emanare, a norma dell’art 2 della legge regionale 4 settembre 2001 n.31, le seguenti disposizioni per disciplinare, nell’ambito dell’esercizio venatorio, l’attività di sparo sull’Alta Via dei Monti Liguri di cui alla legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 e successive modifiche:

  1. E, vietato lo sparo da una distanza inferiore a 100 metri dai punti terminali di ciascuna tappa dell'Alta Via, in corrispondenza dei Posti tappa elencati nell’allegato 1 della l.r. 5/1993 e cartograficamente rappresentati nell’allegato 2 della medesima legge;

  2. E’ vietato lo spero ad una distanza inferiore a 100 metri da tutte le strutture indicate nell’art. 7 della l.r. 5/1993 che costituiscono la dotazione ricettiva dei Posti Tappa, ivi compresi i rifugi custoditi o incustoditi;

  3. E’ vietato lo sparo ad una distanza inferiore a 100 metri dalle aree attrezzate di sosta dell’Alta Via; è fatto altresì obbligo che l’attraversamento di tali aree avvenga con armi in posizione di sicurezza;

  4. E’ vietato lo sparo ad una distanza inferiore a 50 metri da escursionisti a cavallo, nei tratti in cui la visibilità o le condizioni generali siano tali da consentirne l’avvistamento o da avvertirne la presenza a tale distanza;

  5. E’ vietato lo sparo a distanza inferiore a 50 metri dai margini del percorso dell’Alta Via durante lo svolgimento di manifestazioni organizzate dall’Associazione Alta Via dei Monti Liguri o comunque dalla stessa patrocinate, previa tempestiva comunicazione all’organismo di gestione venatoria territorialmente interessato e qualora sia posta idonea segnalazione lungo il percorso.

  6. E’ vietato lo sparo da una distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile con canna ad anima liscia, ovvero da una distanza inferiore ad una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione dei luoghi e delle situazioni indicati nei precedenti punti a). b), c);

2. di dare mandato alla Associazione Alta Via dei Monti Liguri di cui all’art. 10 della l.r. 5/2001 di verificare la presenza di idonea segnalazione individuante i terminali di cui alla lettera a) del precedente punto 1, provvedendo nei casi necessari;

3. di riservare ad una successiva deliberazione l’eventuale aggiornamento delle disposizioni di cui al punto 1, sulla base della concreta esperienza circa la loro applicazione, o a seguito di studi volti all’approfondimento delle conoscenze del contesto dell’Alta Via e di progetti per la sua valorizzazione, con particolare riferimento al Piano Territoriale Regionale in via di elaborazione.

4. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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