Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1999, n. 287

DM 22 ottobre 1999, n.460

Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

Art. 1.

1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorchè rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.

3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonchè di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.

 

Art. 2.

1. Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1, allorchè accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.

2. Delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento, l'organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi è per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile.

3. Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo a del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.

4. Trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione de veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe.

 

Art. 3.

1. La provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli, ovvero soltanto per le prime due operazioni in caso di vendita ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, nonchè i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle singole tipologie di materiali recuperabili. La tariffa è determinata, distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di criteri forfettari correlati alla categoria di appartenenza e al valore medio di mercato del veicolo.

2. L'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa.


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