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Mag2 Finance: Regolamento interno
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REGOLAMENTO INTERNO
(Approvato dall’Assemblea dei soci del 17 Giugno 2000)

SIGLE USATE NELLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO:
ASS = Assemblea dei Soci
CDA = Consiglio di Amministrazione
COM = Comprensori

A.      VALIDITÀ - MODIFICHE - PERSONALE - TERRITORIALITÀ
A.1 Il presente Regolamento impegna tutti i soci presenti e futuri. Può essere modificato dall'ASS. a cui le modifiche vengono sottoposte per la delibera, sia su proposta del CDA sia con richiesta scritta e firmata di almeno 1/20 dei soci, contenente le rettifiche proposte.
A.2 La cooperativa potrà avvalersi di collaboratori esterni e/o della collaborazione dei propri soci. E' il CDA che verifica le necessità e delibera in merito a qualunque forma di collaborazione. Allo stesso modo può deliberare assunzioni ricercando il personale prevalentemente tra i propri soci e sulla base di un proprio e specifico Regolamento interno, periodicamente verificato ed integrato dall’ASS. dei soci.
A.3 La Cooperativa, pur operando prevalentemente in Lombardia, potrà altresì operare su tutto il territorio nazionale, là dove provengano richieste da soggetti o soci interessati allo sviluppo di progetti simili o ad una forma di autorganizzazione della finanza locale. La forma usata per tali interventi sarà quella dei Comprensori (COM) come previsto dal successivo punto C.

B.      SCOPI - PRINCIPI - CRITERI - PRIORITÀ
B.1 Mag 2 Finance, nella sua attività, si ispira al concetto di Finanza Etica, scegliendo di intervenire soprattutto a sostegno di quelle fasce di soggetti più emarginati ed esclusi dal circuito finanziario tradizionale, con interventi trasparenti ed il più possibile partecipati.
Mag 2 Finance, più che realizzare il massimo rendimento economico sui capitali gestiti, pone come principio fondante della sua azione la qualità e l’utilità sociale prodotta dall’uso delle risorse finanziarie.
Punti salienti della sua azione sono dunque i seguenti:
a.  Stimolare ad un utilizzo qualitativo e mirato del proprio denaro in alternativa ad un uso anonimo e privo di controllo sulla sua destinazione.
b.  Finanziarie esclusivamente i seguenti settori di attività: sociale e solidarietà, ambiente ed ecologia, commercio equo e solidale, produzioni naturali e biologiche, cultura e informazione, autogestione ed altri settori affini e connessi.
c.  Orientare prioritariamente gli impieghi verso il settore non profit, ovvero cooperative ed associazioni, rimanendo però aperti anche ad altre forme societarie, così come a persone fisiche particolarmente bisognose (nello spirito del Microcredito come concepito a livello internazionale) per progetti comunque rientranti nei settori di intervento di cui al punto b. qui sopra.
B.2 Criteri di valutazione e selezione dei finanziamenti:
a.  E’ da accertare una corretta impostazione tecnico gestionale del progetto che tenga conto degli speciali parametri di valutazione da utilizzare per le forme societarie considerate. Inoltre, deve essere data massima importanza alla conoscenza e fiducia in persone e progetti piuttosto che alle garanzie patrimoniali da essi apportate, non considerate determinanti per la concessione di finanziamenti.
b.  E' necessario offrire la massima disponibilità a sostegno dei progetti finanziati attraverso azioni di accompagnamento e di orientamento nelle scelte per fare in modo che tali progetti continuino nel tempo e mantengano l'occupazione.
c.  In caso il soggetto finanziato avesse difficoltà o finisse in liquidazione, si prevede di adottare formule di massima elasticità che consentano di recuperare tutte le somme investite in tempi più dilazionati; non è perciò necessario inserire subito tali somme a perdita di bilancio.
d.  Secondo le disponibilità di bilancio ed a seguito di delibera Assembleare, si dovrà costituire ed alimentare un adeguato fondo rischi sugli impieghi: i livelli di rischio sui nostri impieghi sono segnalati nella Nota Integrativa al Bilancio.

C.  ORGANIZZAZIONE E DECENTRAMENTO OPERATIVO
C.1 Mag 2 Finance finanzia prioritariamente progetti che nascono là dove vengono raccolti i capitali. Nel suo sviluppo, mirerà sempre più a sostenere interventi a livello territoriale e/o verso soggetti interessati ad avviare processi di autogestione locale del proprio denaro. La forma individuata per tale tipo di sviluppo è la costituzione di COM che possono dunque essere locali, zonali, di settore o legati a specifici singoli progetti.
C.2 Il principio operativo è quello di un unico centro gestionale, con costante stimolo all’autorganizzazione locale in forma di COM al fine di:
a.  diffondere i principi della finanza etica;
b.  stimolare ad un risparmio consapevole ed autogestito;
c.  proporre progetti per il finanziamento locale;
d.  effettuare istruttorie etiche;
e.  garantire la massima partecipazione e trasparenza operativa possibile.
C.3 Si definisce l’esistenza di un COM al verificarsi di entrambe queste condizioni:
a.  la presenza di un Referente locale incaricato a tenere strette relazioni col CDA con possibilità di entrarne a far parte;
b.  la definizione di un piano operativo o la presenza di uno specifico accordo di collaborazione.
C.4 Il CDA è comunque aperto alla partecipazione di qualunque socio esprima il desiderio di presenziare alle sue riunioni.

D.     RACCOLTA, RENDIMENTO E RIMBORSO DEL CAPITALE
D.1 Il capitale è sottoscritto dai soci, possessori di una quota variabile da un minimo di Euro 51,64 fino ad un massimo stabilito dalla legge per le persone fisiche e senza limite per le persone giuridiche o soggetti giuridici con partita IVA. Come previsto dallo Statuto Sociale, ciascun socio ha comunque diritto ad un solo voto qualunque sia la quota da lui sottoscritta.
D.2 Il capitale avrà un rendimento, come previsto dall'art. 18/c. dello Statuto e dalla legge 59/92 art. 7, sotto forma di aumento gratuito annuo di capitale, con utilizzo dell'utile d'esercizio, a seguito di delibera dell'ASS. che approva il Bilancio annuale, per un ammontare globale annuo che, in percentuale rapportata al Capitale Sociale esistente alla fine dell'anno, non superi il limite delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
D.3 Quando il socio richiede a rimborso il suo Capitale, per i motivi di cui all’art. 8 dello Statuto, dovrà inviare una richiesta scritta di Recesso da socio, parziale o totale. Tutte le richieste di recesso verranno cumulate ed eseguite una volta all’anno e precisamente nel periodo immediatamente successivo all’approvazione del bilancio dell’esercizio a cui le richieste di recesso fanno riferimento. Ciò anche nel rispetto dei termini previsti dall’art. 11 dello statuto. In caso di necessità di liquidità da parte del socio recedente, si procederà con un finanziamento individuale di importo non superiore al capitale investito dal socio stesso. Tali finanziamenti non saranno gravati da interessi ed oneri accessori, potranno essere erogati soltanto previa rinuncia all’aumento gratuito da parte del socio recedente ed avranno durata e modalità di rimborso da concordarsi col socio all’atto della stipula del contratto di finanziamento previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
D.4 Per il calcolo percentuale dell'aumento gratuito da distribuire sul capitale dei singoli soci, si dovrà tenere conto, come previsto dallo Statuto art. 18/c, della effettiva data di versamento del Capitale o della data di rimborso della quota.
D.5 Ogni socio può rinunciare ad ottenere l'aumento gratuito di capitale sottoscrivendo un apposito modulo nel quale potrà indicare a chi destinare quanto da lui rinunciato. Tale decisione può essere revocata in qualunque momento purché pervenga per iscritto almeno entro il 31 Marzo e, dunque, prima dell'ASS. che delibera il riparto degli utili per l'anno precedente.

E.    FINANZIAMENTI: OPERATIVITA' E PROCEDURE DECISIONALI
E.1 Ogni operazione di finanziamento, in qualunque forma effettuata, qualora non fossero eletti organismi intermedi abilitati a prendere decisioni parziali autonome, sarà presa in esame e deliberata dallo stesso CDA, che si avvarrà di organismi o soggetti tecnici interni per la predisposizione delle istruttorie e della documentazione necessaria alle decisioni.
L’importo massimo di finanziamento erogabile ad un singolo soggetto non potrà mai superare il 5% del Capitale Sociale effettivamente versato al momento in cui il CDA lo delibera.
In previsione di un aumento del numero dei finanziamenti, soprattutto quelli di piccola entità, e della diversificazione dei prodotti finanziari e dei soggetti finanziabili, il CDA potrà affidare ad un “Responsabile Interno Operativo” (RIO) (punto E.7) e ad una “Comitato Tecnico” (punto E.8) alcune decisioni operative, sulla base dei limiti e delle prerogative previste nel presente Regolamento. Tali organi, una volta eletti, dovranno essere rapidamente portati a conoscenza dei soci fornendo indicazione sulle deleghe ricevute; del loro operato si relazionerà periodicamente all’Assemblea.
E.2 Al ricevimento della domanda contenente i motivi della richiesta di finanziamento, si aprirà un'istruttoria che dovrà essere di due tipi: Tecnica ed Etica.
L’istruttoria tecnica dovrà essere effettuata dai preposti organismi tecnico operativi interni; l’istruttoria etica, da effettuarsi tramite apposito questionario, potrà essere svolta in collaborazione con i COM.
I richiedenti dovranno presentare tutta la documentazione necessaria affinché gli organi preposti alla decisione di cui al punto E.1 possano avere la conoscenza più completa possibile del progetto sia dal punto di vista tecnico che da quello politico sociale.
Sarà importante prevedere, fin dove possibile, verifiche periodiche sul campo, per avere un aggiornamento costante dell’andamento del progetto finanziato.
E.3 La concessione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione da parte di amministratori, e/o soci, e/o terzi interessati, di una lettera di fideiussione personale. Tale azione è funzionale soprattutto all’ottenimento di una garanzia morale ed a comprendere se i portatori del progetto credono ed hanno piena fiducia in ciò che stanno facendo.
E.4 All'entità finanziata, sul nominale della somma erogata, verranno calcolate e immediatamente trattenute spese di istruttoria nella misura da determinare all’inizio di ogni anno da parte del CDA.
Tali costi possono essere anche richiesti annualmente per i finanziamenti con piano di rientro pluriennale, qualora si dovessero rendere necessari supplementi di istruttoria. In questo caso si calcoleranno sul credito residuo. Nel caso di più erogazioni allo stesso soggetto nel corso dello stesso anno, le spese di istruttoria potranno essere calcolate solo una volta all’anno, salvo eventuali supplementi di indagine necessari per consistenti cambiamenti sopravvenuti.
Inoltre, per ogni operazione di finanziamento o rimborso, potrà essere applicato un costo per spese annue di invio estratto conto e di gestione del finanziamento.
E.5 Il Tasso base di interesse da adottare verso le entità finanziate è uniforme ed è stabilito dall'Assemblea dei soci.
Il CDA comunque potrà, nello studio e sviluppo di nuovi prodotti finanziari, stabilire particolari condizioni determinando una percentuale superiore o inferiore rispetto al tasso base. Il CDA potrà inoltre concordare condizioni particolari sugli impieghi, in presenza di soggetti che presentino particolari problemi, propongano specifici progetti territoriali o richiedano particolari servizi finanziari compatibili con la nostra politica di intervento. In tali casi ogni decisione in merito potrà essere immediatamente applicata ma dovrà essere presentata alla prima ASS per una ratifica definitiva.
Il CDA ha comunque autonomamente facoltà, in presenza di difficoltà verificate su finanziamenti in corso, di adottare per ogni singola operazione tassi di interesse adeguati al caso.
E.6 Per ogni finanziamento bisognerà sottoscrivere un contratto con un piano di rientro personalizzato che il finanziato si impegna a rispettare nei tempi previsti. Ogni proroga o modifica alle condizioni applicate dovrà essere concordata con l’organismo tecnico interno e successivamente sottoposta per ratifica al CDA. Il conteggio degli interessi verrà capitalizzato almeno semestralmente, al 30.6 ed al 31.12 di ogni anno. In caso di ritardato pagamento non concordato come sopraddetto, il tasso di interesse verrà maggiorato di 2 punti percentuali sul periodo del ritardato pagamento, salvo il diritto di rientrare immediatamente entro i 30 giorni successivi di tutta la somma finanziata.
E.7 Come previsto al punto E.1 (e all’Art. 27 dello Statuto), può essere nominato dal CDA un Responsabile Interno Operativo.
Tale soggetto, se non è il Presidente, può essere un Direttore o altra persona, socia o non socia, nominata procuratore tramite procura speciale o autentica notarile del Verbale di nomina del CDA. Tale soggetto avrà le seguenti funzioni:
a.  concedere finanziamenti con autonoma Firma Singola, per importi contenuti e, comunque, entro i limiti stabiliti dal CDA, per ciascun finanziamento e complessivamente;
b.  si dovrà avvalere, per le decisioni entro i suoi limiti, della struttura interna per l’espletamento dell’istruttoria tecnica ed assumersi la responsabilità per quella etica, supportato dai COM come previsto al punto E.2;
c.  siglerà, per presa visione se concorde, o con parere motivato scritto se contrario, tutti i finanziamenti destinati ad altri livelli decisionali;
d.  relazionerà ad ogni CDA sull’ammontare, la tipologia e l’andamento dei finanziamenti concessi in base alla propria autonomia operativa come anche richiedere il ripristino e/o lo spostamento di tipologie di finanziamento;
e.  potrà partecipare ai CDA, se non già membro, come anche alle riunioni del Comitato Tecnico, con diritto di parola ma senza diritto di voto e di veto, limitatamente alle materie di sua competenza;
f.  non potrà concedere a soggetti già finanziati ulteriori finanziamenti o rifinanziamenti, se non nel limite complessivo di sua competenza. Negli altri casi rinvierà al Comitato Tecnico o al CDA per competenza;
g.  non potrà derogare in nessun caso alle condizioni ed ai tassi definiti dal CDA. Nel caso ne ravvisasse la necessità dovrà presentare argomentata proposta al CDA;
h.  non potrà finanziare soggetti rientranti in più vasti o speciali accordi stipulati con consorzi, gruppi o COM.
E.8 Come previsto al punto E.1 (e all’Art. 25 dello Statuto), può essere istituito dal CDA un Comitato Tecnico, composto da almeno 3 soggetti, membri del CDA, nominati procuratori attraverso procura speciale o autentica notarile del Verbale di nomina del CDA. Tale Comitato Tecnico avrà le seguenti funzioni:
a.  concedere, con decisione autonoma, finanziamenti superiori a quelli concessi dal Responsabile Interno Operativo entro i limiti di importo per ciascun finanziamento e nei limiti complessivi definiti dal CDA;
b.  può erogare finanziamenti speciali per qualunque importo sulla base di disposizioni del CDA che abbia precedentemente stipulato accordi e definito le relative condizioni. Allo stesso modo, solo a seguito di precise disposizioni del CDA, potrà finanziare soggetti rientranti in più vasti accordi con consorzi e/o gruppi di aziende;
c.  si dovrà avvalere, per le decisioni entro i suoi limiti, della struttura interna per l’espletamento dell’istruttoria tecnica ed assumersi la responsabilità per quella etica, supportato dai COM come previsto al punto E.2: prende le decisioni solo all’unanimità;
d.  relazionerà ad ogni CDA sull’ammontare, la tipologia e l’andamento dei finanziamenti concessi in base alla propria autonomia operativa, come anche richiedere il ripristino e/o lo spostamento di tipologie di finanziamento;
e.  non potrà concedere a soggetti già finanziati, ulteriori finanziamenti o rifinanziamenti, se non nel limite complessivo di sua competenza; negli altri casi rinvierà la pratica al CDA;
f.  non potrà in nessun caso derogare dalle condizioni e dai tassi definiti dal CDA. Nel caso ravvisasse tali necessità, dovrà sottoporle al CDA.
E.9 In via transitoria si considera che ogni finanziamento di importo superiore a quanto previsto al punto E.1, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà comunque continuare coi piani di rientro già concordati.

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