Logo Mag2
Vai alla home page
 
 
Mag2 Finance: Statuto
Chi siamo Cosa facciamo Contattaci Diventa socio Notizie Links ? English
STATUTO
“MAG 2 FINANCE Società Cooperativa a r.l.”


COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1
E’ costituita una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata sotto la denominazione MAG 2 FINANCE Società Cooperativa a r.l. con sede in Milano Via Angera 3.
Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, stabilimenti, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2
Scopo della Cooperativa è sostenere attraverso l’attività finanziaria, lo sviluppo di società costituite principalmente in forma di Cooperativa od Associazione che operano in settori ad alto valore etico nei campi del sociale, della solidarietà, dell’ecologia e dell’ambiente, ovvero verso quei progetti che si ispirino all’autogestione e dunque prestano particolare attenzione alla qualità dei contenuti e dei metodi operativi, per offrire a tutti pari opportunità, diritti e risorse. Si colloca nel grande settore dell’Economia Sociale e non profit e si pone come ulteriore obiettivo l’ampia collaborazione a livello Europeo ed Internazionale su programmi transnazionali di ogni genere inerenti lo scopo di cui sopra.
Oggetto sociale è dunque il seguente:
a) Effettuare, col capitale raccolto e a favore delle società di cui allo scopo sociale, operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie, fideiussioni e simili, nonché delle operazioni di raccolta di depositi sociali tra il pubblico e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie ed assicurative;
b) Assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il migliore impiego delle stesse;
c) Assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative e non, altre associazioni o entità di varia natura che operino in armonia con lo scopo di cui sopra;
d) Partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini, giungendo anche a forme di collaborazione o di promozione di un circuito a livello nazionale ed extra nazionale;
e) Stipulare con le entità oggetto dei nostri interventi particolari accordi al fine dell’ottenimento di particolari condizioni vantaggiose sull’acquisizione di beni e servizi da offrire ai nostri soci.
Potrà inoltre, per il raggiungimento dell’oggetto sociale ed in via non prevalente, svolgere qualunque altra attività, connessa ed affine a quelle elencate nonché compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge, con l'esclusione tassativa del rilascio di garanzie, fideiussioni e simili. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire agli organismi di rappresentanza del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici.

Articolo 3
La società avrà durata di anni cinquanta a decorrere da giorno della sua legale costituzione, salvo proroga che potrà essere deliberata dall’assemblea.
 

SOCI

Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di nove stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni di età ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge; le cooperative, altre persone giuridiche, associazioni ed altri soggetti giuridici, entità varie che intendono operare nello spirito del presente statuto ed ai fini del raggiungimento di scopo ed oggetto sociale come da precedente art. 2. Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con i fini che la Cooperativa si propone.

Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
c) indicazione della quota che intende sottoscrivere;
d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione delibera insindacabilmente sulle domande di ammissione. Le domande di ammissione saranno registrate nell’apposito libro, nell’ordine in cui sono pervenute alla Cooperativa.

Articolo 6
I soci dovranno sottoscrivere una quota sociale non inferiore a Euro 51,64 e non superiore ai limiti fissati dalla legge.
Potranno inoltre versare una tassa di ammissione se e nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Essi sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta, o immediatamente alla comunicazione della loro ammissione, o entro il termine e nei modi previsti dal successivo art. 14;
b) all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 7
I soci cessano di appartenere alla società per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Articolo 8
Oltre nei casi previsti dalla legge (art. 2437 C.C.) il recesso è consentito al socio che, per sue esigenze finanziarie, abbia la necessità della restituzione del Capitale Sociale versato. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione al quale spetta di accertare se esso sia fondato sui motivi di cui al presente comma e diventa operativo nei termini di cui all’art. 2526 C.C.
Articolo 9
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati e di quelli non più in grado di collaborare ai fini sociali. Inoltre decadano coloro che operano in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 2.

Articolo 10
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci:
a) che non ottemperino con comportamenti che costituiscono grave inadempimento alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti oltre che alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur dopo formale sollecitazione e diffida si rendano morosi nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la società per qualsiasi titolo.

Articolo 11
I Soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, calcolata sulla base del bilancio nell’esercizio in corso al momento in cui il recesso e la decadenza diventino operativi e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale, ma aumentato delle eventuali rivalutazioni delle quote deliberate dall’Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall’art. 18 punto c. Tale rimborso, sempre che il Consiglio di Amministrazione non deliberi altrimenti, avrà luogo nei sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a decorrenza di ogni proprio eventuale credito verso i soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che ne sono destinatari; fermo il disposto dell’art. 2527 C.C. questi possono ricorrere al Collegio Arbitrale previsto dall’art. 34 del presente statuto presentando ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente articolo.

Articolo 12
In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota nella misura, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 11.
 

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale formato da un numero illimitato di quote come previsto dall’art. 6;
b) dal fondo di riserva sia legale che straordinario e dai fondi indivisibili deliberati in sede di approvazione del bilancio dall’Assemblea;
c) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione anche professionale di miglioramento culturale, ricreazione, propaganda Cooperativa ed a copertura di particolari rischi;
d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Articolo 14
Le quote sociali sono nominative, le stesse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o a terzi e comunque negoziate con effetto verso la società.

Articolo 15
Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso, decadenza, esclusione o di morte dei soci o per il caso di scioglimento e di liquidazione della società, non è mai ripartibile tra i soci.
 

BILANCIO

Articolo 16
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro i quattro mesi successivi o quando particolari esigenze lo richiedano, a giudizio dell’organo amministrativo, entro i sei mesi successivi alla chiusura dello stesso.

Articolo 17
Il bilancio, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato sul B.U.S.C.

Articolo 18
Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta la deduzione di qualsiasi spesa od impegno, sarà devoluto come segue:
a) non meno del 20% (venti per c2ento) a fondo di riserva legale mai divisibile tra i soci ai sensi dell’art. 12 della L. 904/77;
b) una percentuale in misura prevista dalla legge da destinare al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la Cooperativa aderisce o, in difetto di adesione, al Ministero del Lavoro;
c) ad eventuale aumento gratuito delle quote sociali in misura non superiore a quanto previsto dalla legge ed entro i limiti stabiliti dalla stessa, tenendo conto del momento in cui è stato versato il Capitale;
d) il restante, dedotta una eventuale quota di retribuzione al capitale effettivamente versato in misura non superiore al tasso legale di interesse, a scopi mutualistici come previsto dall’art. 13 c) del presente statuto.
L’Assemblea può sempre deliberare di destinare l’intero residuo attivo al fondo di riserva indivisibile ad esclusione di quanto previsto al punto b) del presente articolo.
 

ASSEMBLEE

Articolo 19
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, nella sede sociale e/o invio di lettera a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere se e quando organizzare Assemblee Parziali di soci dislocati in località o zone ove risiedano almeno cinquanta soci regolarmente iscritti. La convocazione diviene obbligatoria se viene richiesta con lettera firmata da almeno 10 (dieci) soci di quella località o zona. Devono essere effettuate col medesimo ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie o Straordinarie e con le procedure e maggioranze, ad esse compatibili, previste dai successivi articoli 21, 22 e 23. Le Assemblee parziali saranno rappresentate nell’Assemblea Generale da delegati. In un apposito regolamento interno dovrà essere precisato in maniera più dettagliata quanto non previsto dal presente statuto.

Articolo 20
L’assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
4. delibera tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
5. approva i regolamenti interni.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale o sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano, e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno e ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazioni della materia da trattare dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 21
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto. La seconda convocazione deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Articolo 22
Hanno diritto al voto nell’Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali.

Articolo 23
L’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, dall’amministratore più anziano di età e, ove essa lo deliberi, dal socio eletto dall’Assemblea. L’Assemblea nomina un segretario, ed occorrendo, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di soci, con un minimo di tre, determinato di volta in volta dall’Assemblea che procede alla nomina, eletti tra le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi che abbiano interamente versato la quota sottoscritta. I consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Articolo 25
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, e può costituire comitati tecnici formati dai responsabili dei diversi settori di attività e da esperti; il comitato tecnico può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 27
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società sia per le operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione. Spetta pertanto, fra l’altro, al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea nonché curare la convocazione ed esecuzione delle assemblee parziali;
b) redigere i bilanci;
c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
d) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la nomina di procuratori alle liti;
e) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
f) dare l’adesione della società ad organismi consortili nonché ad organizzazioni di assistenza e tutela;
g) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
h) provvedere ai sensi dell’art. 2386 C.C. alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell’esercizio;
i) compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell’oggetto sociale; fatta eccezione solo di quelli che per disposizione di legge e dell’atto costitutivo siano riservati all’Assemblea;
l) curare la convocazione ed esecuzione delle assemblee parziali.
Il Consiglio può quindi, fra l’altro, acquistare, vendere mobili ed immobili e conferirli in società; emettere, accettare e girare assegni e cambiali ipotecarie, consentire iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche convenzionali o legali, anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare il Conservatore dei Registri immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, stipulare assicurazioni anche collettive, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di Credito, Debito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, assumere mutui passivi per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 28
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società. Egli ha anche la facoltà di nominare procuratori o avvocati alle liti attive o passive riguardanti la società davanti ad ogni autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
 

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra soci e non soci. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea ed i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 30
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserire nell’apposito libro.
 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 31
L’Assemblea, che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 32
In caso di cessazione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la Cooperativa aderisce o, in difetto di adesione, al Ministero del Lavoro, come prescritto dalla legge.
 

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33
Per quanto non è disposto nel presente statuto valgono le norme del vigente Codice e delle leggi speciali sulle Cooperative.

Articolo 34
Clausola compromissoria
I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra società e soci che insorgano sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (la società oppure il socio nel caso di controversia fra soci) ed il terzo nominato dagli altri due arbitri oppure in caso di disaccordo dal Pretore di Cassano d’Adda su richiesta della parte più diligente. Per ogni singola controversia si provvederà con la partecipazione del Collegio e delle parti alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme e/o i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
 
 

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 20 febbraio 2004


Torna su