Il Comitato
Direttivo Centrale 1. Esprime la più viva preoccupazione per
il contenuto del disegno di legge Cirami e per
le dichiarazioni e i commenti che ne accompagnano liter parlamentare, che rischiano
di indurre nellopinione pubblica limpressione che listituto del
trasferimento dei processi dalla sede naturale debba trovare applicazione ampia e che
dunque la magistratura italiana ricorrentemente non sia in grado di operare con serenità
di giudizio. E falso: non è stato così né sotto la vigenza del vecchio codice,
né sotto il nuovo codice. Vogliamo con orgoglio sottolineare che la
magistratura italiana, pur essendo stata costretta ad operare in condizioni difficilissime
e talora drammatiche in diverse fasi della storia recente del nostro paese, ha saputo
rendere giustizia in piena serenità ed imparzialità senza che fosse necessario il
trasferimento del processo. Dopo una difficile stagione dei primi
decenni della nostra repubblica, in cui numerosi processi per fatti di mafia furono
trasferiti dalle sedi giudiziarie siciliane in altre regioni, nellarco di oltre
quarantanni i casi rimessione sono stati pochissimi, una dozzina, pur applicandosi
la norma del cpp del 1930 che prevedeva la formula generica del legittimo
sospetto; mentre nella vigenza del nuovo
cpp, cioè negli ultimi tredici anni, le istanze di rimessione accolte sono state due. 2. A tutelare la imparzialità del giudice
provvedono adeguatamente da una parte gli
istituti della astensione e ricusazione, dallaltra lattuale disciplina della
rimessione, che prevede situazioni ben definite per chiedere e disporre lo spostamento del
processo. La proposta introduzione di una generica situazione di legittimo sospetto
finisce per porsi in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale (art.
25 cost). 3. La sospensione automatica del processo,
prevista nel testo originariamente approvato confliggeva apertamente con i principi
dettati nella sentenza n. 353/96 della Corte Costituzionale; ma anche ora, nel testo
modificato alla Camera, rimane largamente possibile. Ciò può prestarsi ad atteggiamenti dilatori mediante la reiterazione
delle istanze, in particolare nei processi di criminalità organizzata e comunque nei
processi con una pluralità di imputati. 4. La sommaria valutazione sulla
fondatezza dellistanza affidata al Presidente della Corte di Cassazione nel provvedimento di assegnazione di essa ad una
delle sezioni della Cassazione, avendo natura di provvedimento di mera organizzazione (e
non di delibazione) non può comunque incidere su quelle istanze, che, se pure del tutto
pretestuose, siano articolate in modo da sfuggire ad
una palese ed immediatamente manifesta infondatezza. Con una scelta normativa che non ha
precedenti, si fa derivare una conseguenza
sullesercizio della giurisdizione (la sospensione del processo) da un provvedimento
di mera organizzazione, quale la assegnazione alle sezioni, adottato dal Presidente della
cassazione. E ragionevole prevedere che per il
futuro, come per il passato, la pressoché totalità delle istanze di rimessione sarà
respinta o dichiarata inammissibile, ma nel frattempo il processo sarà rimasto sospeso
solo che sia stata presentata una istanza argomentata che superi il filtro rappresentato
deal provvedimento di assegnazione. 5. In caso di accoglimento della istanza
di rimessione è sufficiente la volontà anche di una sola delle parti perché il processo
debba ricominciare daccapo, senza possibilità di recupero di alcun atto salvo,
ovviamente, quelli irripetibili. 6. Equivoca infine appare la disciplina
della sospensione dei termini di custodia cautelare, anche al di là
dellinsuperabile errore nel rinvio alle norme pertinenti, perché espressa in modo impreciso e vago, che lascia margini di grave
incertezza nella interpretazione di norme in
materia di libertà personale. Roma, 19 ottobre 2002 Approvato allunanimità |