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Il Comitato Direttivo Centrale

 

 

1. Esprime la più viva preoccupazione per il contenuto del disegno di legge Cirami  e per le dichiarazioni e i commenti che ne accompagnano l’iter parlamentare, che rischiano di indurre nell’opinione pubblica l’impressione che l’istituto del trasferimento dei processi dalla sede naturale debba trovare applicazione ampia e che dunque la magistratura italiana ricorrentemente non sia in grado di operare con serenità di giudizio. E’ falso: non è stato così né sotto la vigenza del vecchio codice, né sotto il nuovo codice.

Vogliamo con orgoglio sottolineare che la magistratura italiana, pur essendo stata costretta ad operare in condizioni difficilissime e talora drammatiche in diverse fasi della storia recente del nostro paese, ha saputo rendere giustizia in piena serenità ed imparzialità senza che fosse necessario il trasferimento del processo. 

Dopo una difficile stagione dei primi decenni della nostra repubblica, in cui numerosi processi per fatti di mafia furono trasferiti dalle sedi giudiziarie siciliane in altre regioni, nell’arco di oltre quarant’anni i casi rimessione sono stati pochissimi, una dozzina, pur applicandosi la norma del cpp del 1930 che prevedeva la formula generica del “legittimo sospetto”; mentre nella  vigenza del nuovo cpp, cioè negli ultimi tredici anni, le istanze di rimessione accolte sono state due.

 

2. A tutelare la imparzialità del giudice provvedono adeguatamente  da una parte gli istituti della astensione e ricusazione, dall’altra l’attuale disciplina della rimessione, che prevede situazioni ben definite per chiedere e disporre lo spostamento del processo. La proposta introduzione di una generica situazione di legittimo sospetto finisce per porsi in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale (art. 25 cost).

 

3. La sospensione automatica del processo, prevista nel testo originariamente approvato confliggeva apertamente con i principi dettati nella sentenza n. 353/96 della Corte Costituzionale; ma anche ora, nel testo modificato alla Camera, rimane largamente possibile. Ciò può prestarsi ad  atteggiamenti dilatori mediante la reiterazione delle istanze, in particolare nei processi di criminalità organizzata e comunque nei processi con una pluralità di imputati.

 

4. La sommaria valutazione sulla fondatezza dell’istanza affidata al Presidente della Corte di Cassazione  nel provvedimento di assegnazione di essa ad una delle sezioni della Cassazione, avendo natura di provvedimento di mera organizzazione (e non di delibazione) non può comunque incidere su quelle istanze, che, se pure del tutto pretestuose, siano articolate in modo da sfuggire  ad una palese ed immediatamente manifesta infondatezza.

 

Con una scelta normativa che non ha precedenti, si fa derivare una  conseguenza sull’esercizio della giurisdizione (la sospensione del processo) da un provvedimento di mera organizzazione, quale la assegnazione alle sezioni, adottato dal Presidente della cassazione.

 

E’ ragionevole prevedere che per il futuro, come per il passato, la pressoché totalità delle istanze di rimessione sarà respinta o dichiarata inammissibile, ma nel frattempo il processo sarà rimasto sospeso solo che sia stata presentata una istanza argomentata che superi il filtro rappresentato deal provvedimento di assegnazione.

 

5. In caso di accoglimento della istanza di rimessione è sufficiente la volontà anche di una sola delle parti perché il processo debba ricominciare daccapo, senza possibilità di recupero di alcun atto salvo, ovviamente, quelli irripetibili.

 

6. Equivoca infine appare la disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, anche al di là dell’insuperabile errore nel rinvio alle norme pertinenti,  perché espressa in modo  impreciso e vago, che lascia margini di grave incertezza  nella interpretazione di norme in materia di libertà personale.

 

Roma, 19 ottobre 2002

 

Approvato all’unanimità