Sullinnalzamento a 75 anni del limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati. Il disegno di la legge finanziaria allarticolo
21, comma 10, seconda parte, prevede lintroduzione
della possibilità per i magistrati di rimanere in servizio fino al 75° anno di età.
LAnm esprime la sua netta
contrarietà a tale previsione essa infatti: non appare giustificata da straordinarie
ragioni di bilancio in quanto lincidenza sulla finanza pubblica e il risparmio per lerario
sarebbe del tutto trascurabile. Invero attualmente sono solamente 51 i magistrati che dovrebbero
andare a riposo nel 2003 e che
invece resterebbero in servizio se la norma passasse ed anche considerato il prossimo
triennio, i magistrati dei quali si eviterebbe il collocamento a riposo tra il 2003 e il
2005 sarebbero solamente 193. è del tutto inadeguata ad incidere
positivamente sotto il profilo della copertura degli organici della magistratura. Il
problema va invece affrontato e risolto eliminando le norme che si sono rivelate sbagliate
in materia di concorsi in magistratura. Determinerebbe un innalzamento della età
media dei titolari di uffici direttivi sarebbe notevolmente più avanzata. Invero quasi
tutti i magistrati ultrasettantaduenni sono titolari
di posti direttivi o semidirettivi (44 su 51 per lattuale triennio e 165 su 193
per il triennio 2003-2005) gli ultrasettantaduenni. Questa prospettiva è in evidente
contraddizione con le motivazioni sulle quali si fonda la proposta del Governo
condivisa dalla magistratura di introdurre la temporaneità degli uffici direttivi
e semidirettivi. Più in generale essa si pone
in palese contrasto con lesigenza affermata
da tutti (magistratura, avvocatura, parlamento e cultura giuridica) pur nella
divergenza delle opinioni circa le soluzioni da adottare per
raggiungere lobiettivo - di
ridurre il peso dellanzianità per le nomine alle funzioni direttive o a quelle di
cassazione, privilegiando invece la considerazione delle specifiche attitudini
professionali richieste per lo svolgimento di tali funzioni. Una volta a regime, la norma
determinerebbe poi un parallelo invecchiamento anche della Cassazione. Una ragionevole e concreta considerazione
dellutilità, per listituzione giudiziaria,
di non privarsi di professionalità affinate dallesperienza e che letà - lungi dallaver appannato - abbia al
contrario fatto ulteriormente maturare, potrebbe invece suggerire la possibilità di
ammettere i magistrati collocati a riposo ad esercitare funzioni giurisdizionali in organi
giudicanti collegiali, sulla base di
particolari rapporti di servizio
specificamente delineati dalla legge e previa
delibazione sulla corrispondenza di tale utilizzazione alle esigenze concrete del singolo
ufficio. LANM ritiene dunque che la questione
appare troppo delicata e complessa per potere essere esaminata in una sede incongrua,
quale è la discussione e lapprovazione del disegno di legge finanziaria. Roma 19 ottobre 2002 Approvato allunanimità dal Comitato
Direttivo Centrale |