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Sull’innalzamento a 75 anni del limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati.

Il disegno di la legge finanziaria all’articolo 21, comma 10, seconda parte, prevede  l’introduzione della possibilità per i magistrati di rimanere in servizio fino al 75° anno di età.

           

L’Anm esprime la sua netta contrarietà a tale previsione essa infatti:

 

non appare giustificata da straordinarie ragioni di bilancio in quanto l’incidenza sulla finanza pubblica e il risparmio per l’erario sarebbe del tutto trascurabile. Invero attualmente sono solamente 51 i magistrati  che dovrebbero   andare a riposo  nel 2003 e che invece resterebbero in servizio se la norma passasse ed anche considerato il prossimo triennio, i magistrati dei quali si eviterebbe il collocamento a riposo tra il 2003 e il 2005 sarebbero solamente  193.

 

è del tutto inadeguata ad incidere positivamente sotto il profilo della copertura degli organici della magistratura. Il problema va invece affrontato e risolto eliminando le norme che si sono rivelate sbagliate in materia di concorsi in magistratura.

 

Determinerebbe un innalzamento della età media dei titolari di uffici direttivi sarebbe notevolmente più avanzata. Invero quasi tutti i magistrati ultrasettantaduenni sono  titolari di posti direttivi o semidirettivi (44 su 51 per l’attuale triennio e 165 su 193 per il triennio 2003-2005) gli ultrasettantaduenni. Questa prospettiva è in evidente contraddizione con le motivazioni sulle quali si fonda la proposta del Governo – condivisa dalla magistratura – di introdurre la temporaneità degli uffici direttivi e semidirettivi.  Più in generale essa si pone in palese contrasto con l’esigenza  affermata da tutti (magistratura, avvocatura, parlamento e cultura giuridica) – pur nella divergenza delle opinioni circa le soluzioni da adottare per   raggiungere l’obiettivo -  di ridurre il peso dell’anzianità per le nomine alle funzioni direttive o a quelle di cassazione, privilegiando invece la considerazione delle specifiche attitudini professionali richieste per lo svolgimento di tali funzioni.

Una volta a regime, la norma determinerebbe poi un parallelo invecchiamento anche della Cassazione. 

 

Una ragionevole e concreta considerazione dell’utilità, per l’istituzione giudiziaria,   di non privarsi di professionalità affinate dall’esperienza e che l’età  - lungi dall’aver appannato - abbia al contrario fatto ulteriormente maturare, potrebbe invece suggerire la possibilità di ammettere i magistrati collocati a riposo ad esercitare funzioni giurisdizionali in organi giudicanti  collegiali, sulla base di particolari rapporti  di servizio specificamente delineati dalla legge e  previa delibazione sulla corrispondenza di tale utilizzazione alle esigenze concrete del singolo ufficio.

 

L’ANM ritiene dunque che la questione appare troppo delicata e complessa per potere essere esaminata in una sede incongrua, quale è la discussione e l’approvazione del disegno di legge finanziaria. 

 

 

Roma 19 ottobre 2002

 

Approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo Centrale