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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

SEZIONE DI ANCONA

I Magistrati della Sezione ANM di Ancona in assemblea il 18.4.02,

**  esprimono condivisione e apprezzamento per il documento approvato dalla Sezione della ANM della Cassazione e per il documento oggi diffuso dalla GEC della ANM  e   si riconoscono nella  ferma, argomentata , rigorosa e doverosa presa di posizione a difesa della autonomia e indipendenza della Magistratura ;

 

** ritengono che la legge recentemente approvata che   riduce il numero dei componenti del CSM e introduce un nuovo sistema elettorale sia del tutto disfunzionale con le esigenze di maggiore efficienza e qualificazione nell’esercizio della giurisdizione e sia priva di ogni razionale giustificazione che non sia quella di erodere e minimizzare il ruolo del CSM  quale presidio costituzionale della indipendenza della magistratura , come reso peraltro evidente dal progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario ;

 

** ritengono che il progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario alteri il ruolo costituzionalmente assegnato alla Magistratura ,  minandone l’indipendenza e l’autonomia e vulnerando , conseguentemente , non certo diritti e privilegi della Magistratura , ma la fondamentale garanzia di ogni cittadino di  poter e dover avere   un PM autonomo e indipendente a cui rivolgersi e un Giudice autonomo e indipendente che giudichi ;

 

 

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infatti :

 

SUL RUOLO ATTRIBUITO ALLA CASSAZIONE DI VERTICE GERARCHICO DELLA MAGISTRATURA

 

Da una parte  si attribuisce alla Cassazione un ruolo improprio di vertice gerarchico della Magistratura con poteri di controllo ( e condizionamento ) su ogni singolo magistrato per la formazione , la progressione in carriera , il cambiamento di funzioni ( istituzione della Scuola della Magistratura con potere di incidere sulla progressione in carriera ; necessita di parere obbligatorio e vincolante di tale Scuola all’esito di un corso specifico per poter transitare dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa ) ;

Dall’altra si prevede una penetrante influenza del Governo sulla Cassazione e sui nuovi meccanismi delineati  ( Comitato Direttivo della Scuola della Magistratura con tre membri su 5 nominati col necessario concerto del Ministro ; istituzione in seno al CSM di una anomala Commissione Speciale con l’esclusivo e specifico compito di esprimere il parere per il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione  , Commissione , si badi , composta esclusivamente da membri indicati dal Ministro (   il CSM sceglie i 5 membri della Commissione solo tra più concorrenti proposti dal Ministro) ;

Si erodono  così ingiustificatamente competenze e funzioni proprie del CSM sulla formazione  , selezione attitudinale ,  aggiornamento professionale e progressione in carriera dei Magistrati ( funzioni strettamente connesse con l’autonomia e indipendenza )  , per attribuirle alla Cassazione , senza alcun riguardo alle esigenze  funzionali della stessa e al suo ruolo giurisdizionale di “giudice delle sentenze” che finirebbe invece  così impropriamente per diventare anche “giudice dei giudici” , con tutti   i possibili condizionamenti sulla giurisdizione di merito ;

 

 

SULLA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

 

          Il passaggio tra le  funzioni requirenti e giudicanti e’  sottoposto ad una combinazione di condizioni tale da creare di fatto  un rigido e ingiustificato  sbarramento tra una funzione e l’altra:

Partecipazione al corso di qualificazione organizzato dalla Scuola della Magistratura ( corso al quale si può partecipare non più di una volta ogni tre anni ) ;

Ottenimento da parte di detta Scuola di uno specifico “attestato di idoneità“ ( con validità per tre anni );

Esercizio della nuova funzione in un distretto diverso , escluso quello di cui all’art. 11 /1° cpp  ;

 

          Ed e’ agevole pensare a come la creazione di un tale sbarramento possa poi funzionare come “volano” per accelerare quelle più drastiche e franche riforme volte alla separazione tout court delle carriere : se “di fatto”  si saranno create le condizioni per minimizzare e ostacolare il più possibile i passaggi di funzione  ,  si prenderà poi atto di come tali passaggi si siano necessariamente ridotti  drasticamente , e si potrà finalmente così far passare docilmente la   introduzione della separazione delle carriere come il riconoscimento e la regolamentazione di una situazione di fatto già creatasi   .

 

         La separazione delle funzioni così come prevista , ( e nel quadro complessivo delle riforme attuate – mortificazione del CSM –  e di quelle contenute nel medesimo progetto di legge delega )   appare :

Priva di qualsiasi collegamento funzionale con le esigenze di  efficienza , satisfattività  del sistema giustizia , non risultando risolutiva o migliorativa di nessuno dei problemi seri e reali che inficiano l’esercizio della giurisdizione ( da un processo penale ormai devastato e arrotolato su se’ stesso in una deriva burocratico-formalista che ha travolto e vulnerato l’unica vera garanzia che e’ quella di accertare la verità  , a un processo civile che si sta avviando verso una “privatizzazione” e una marginalizzazione del Giudice , alle inefficienze organizzative e strutturali , alle normative involute …. ) ;

Anzi , disfunzionale rispetto ad alcuni problemi che vorrebbe risolvere e irrilevante rispetto ad altri :

se si ritiene e si paventa che i PM siano insensibili alle istanze difensive e scarsamente “imparziali”  , le possibili soluzioni in ambito ordinamentale su cui discutere potrebbero essere , ad es. ,  quelle di una temporaneità nella funzione del PM e di una sempre maggior fluidificazione del suo ruolo rispetto a quello del Giudice , ma non certo quella di   rendere i PM sempre più incardinati nel loro ruolo di “accusatori”  e di “avvocati dell’accusa “ , secondo una deriva burocratica disgiunta da una cultura della giurisdizione e della imparzialità ;

 e nemmeno appare plausibile la giustificazione per cui un PM “separato” garantirebbe maggiormente la terzietà del Giudice evitando l’appiattimento di quest’ultimo sulle determinazioni del primo  ( e di tal guisa occorrerebbe anche garantire il non appiattimento del Giudice d’Appello rispetto a quello di primo grado  -- “e se l’estensore di una sentenza di 1° grado va poi a far parte o addirittura a presiedere la Corte d’Appello nel cui ambito si svolgerà il giudizio di impugnazione? “-- : lo spessore argomentativo e razionale di una tale domanda e’ identico a quello   delle ragioni che postulano a favore della separazione delle carriere ) ;

 e circa l’argomento per cui sarebbe il nuovo disposto dell’art. 111 Cost. ad esigere che Pm e Giudici siano separati secondo il  principio della parità delle parti , può appena ragionarsi che la “parità delle parti” e’ questione , evidentemente , che coinvolge i ruoli , le funzioni e i poter processuali , ma che ben poco o nulla ha a che vedere con gli  assetti ordinamentali riguardanti la carriera dei magistrati ;

La separazione delle funzioni così come prevista appare invece collegata  funzionalmente all’obiettivo perseguito della completa separazione delle carriere in vista della introduzione della discrezionalità nell’esercizio della azione penale e del conseguente necessario controllo politico del PM  .

 

       In realtà  l’unitaria cultura della giurisdizione , “l’osmosi  tra le diverse funzioni , con la possibilità di un sistematico passaggio dei magistrati dall’una alla altra agevolato dalla unicità di carriera , e’ presupposto indispensabile per garantire la finalizzazione esclusiva della attività dell’ufficio del Pubblico Ministero alla ricerca della verità” e costituire quindi una reale garanzia per ogni cittadino .

 

 

SUI CONSIGLI GIUDIZIARI    

 

Si prevede che essi siano composti  da due membri  togati di diritto , da tre magistrati eletti , da quattro membri non togati ( un professore universitario in materie giuridiche , un avvocato  e due membri nominati dal Consiglio Regionale ) i quali partecipano , ad esclusione degli ultimi due , anche alle deliberazioni inerenti lo status dei Magistrati;

 

 

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All’unanimità

** esprimono sconcerto per  ulteriori    iniziative legislative ( progetto di legge n. 1225 ) che  parimenti ampliano sempre più il divario tra le aspettative di giustizia dei cittadini e la qualità e i tempi del servizio reso ;

 

** condividono la necessità di una ferma , intransigente e unitaria iniziativa della Magistratura Associata in difesa della indipendenza della magistratura , momento essenziale di garanzia dei diritti di ogni cittadino  ;

 

** auspicano che tale iniziativa si strutturi   ricercando e utilizzando ogni adeguata possibilità  di comunicazione ed evidenziazione  delle fondate ragioni di preoccupazione della magistratura , anche nella più ampia disponibilità al confronto e al dialogo con gli organi istituzionali , con l’avvocatura , con il mondo universitario e con i cittadini, al contempo sottolineando l’utilità ,la necessità e la doverosità  dello sciopero  quale condotta adeguata alla gravità della situazione .