Ministero della Giustizia
Lettera del ministro Roberto Castelli allAnm del 23 maggio 2002
all'esito
delle consultazioni intercorse con la Giunta del1'Associazione Nazionale Magistrati,
trasmetto in allegato ipotesi di modifica della legge delega di riforma dell'Ordinamento
Giudiziario, nella quale sono state trasfuse le soluzioni in quella sede elaborate.
Quanto alle osservazioni formulate in ordine allarticolo 13 del disegno di legge
concernente «indennità di trasferta» ai magistrati che esercitano funzioni di
legittimità presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale, avendo
necessità di ulteriori approfondimenti tecnici, anche al fine di valutare ipotesi
alternative che consentano di superare con reciproca soddisfazione la questione in esame,
mi riservo di far pervase nei prossimi giorni le mie valutazioni.
Ministero
della Giustizia Ufficio legislativo
Nota allegata alla lettera del ministro relativa ipotesi di modifica della legge delega
di riforma dell' Ordinamento giudiziario, all' esito delle consultazioni
intercorse con i rappresentanti dell' Anm
(23 maggio 2002)
[NB: in grassetto le variazioni rispetto al documento diffuso il 17 giugno]
A seguito degli incontri intercorsi con i rappresentanti dell' ANM, sono emerse alcune
ipotesi di modifica del disegno di legge delega per la riforma dell' ordinamento
giudiziario elaborato da questo Ministero.
1) (art. 2, comma 1, lett. a) Si ritiene corretto aggiungere, tra i titoli abilitanti
all' accesso al concorso per uditore giudiziario, il conseguimento del diploma rilasciato
dalle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all' art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Deve infatti tenersi conto del rilievo
normativamente riconosciuto a tale titolo di studio. Appare inoltre opportuno specificare
che non possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito 1' idoneità in un
concorso bandito dalla P.A. per il quale sia sufficiente il possesso della cal. laurea
breve in giurisprudenza (corso di studi della durata di armi tre).
2) (art. 2, comma I , lett. b) La possibilità di accedere alle funzioni di legittimità
attraverso il sistema del cal. "doppio binario", pertanto anche a mezzo
concorso, resta confermata. Potrebbe comunque tenersi conto delle osservazioni dei
rappresentanti della
ANM. In tal senso, potrebbero abolirsi le cal. "qualifiche", anche nelle loro
sottodistinzioni (uditore giudiziario [magistrato senza funzioni], magistrato di
tribunale, magistrato di tribunale dopo tre anni, magistrato d' appello, etc.),
prevedendosi otto momenti di verifica della professionalità, in grado di incidere anche
sulla progressione
economica dei magistrati. Si ipotizza che la prima valutazione possa intervenire entro due
anni dall' ingresso in carriera, la seconda dopo ulteriori tre anni, la terza dopo altri
quattro anni, la quarta dopo ulteriori quattro anni, la quinta dopo altri tre anni, la
sesta dopo ulteriori quattro anni, la settima dopo altri quattro anni e 1' ottava dopo
ulteriori quattro anni. Rispetto al sistema attualmente in vigore, la prima valutazione
rilevante ai fini economici interverrebbe poco dopo il termine dell' uditorato, quando si
è ora valutati per il conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale; la quarta
coincide con il periodo ora necessario per essere valutati ai fini dell' attribuzione
della qualifica di magistrato d' appello; la sesta coincide con il periodo attualmente
necessario perché si possa essere valutati ai fini dell' idoneità alle funzioni di
legittimità od equiparate; la ottava coincide con il periodo attualmente necessario ai
fini dell' idoneità alle funzioni direttive superiori.
Inoltre, si potrebbe prevedere che il giudizio espresso dal CSM in occasione dei momenti
di verifica, sia articolato in una valutazione: a) dei titoli vantati dal candidato (anche
scientifici o accademici); b) della sua produttività; c) della professionalità
dimostrata. In tale ultimo ambito, in particolare, deve attribuirsi rilievo alla
partecipazione del magistrato ai corsi organizzati dalla Scuola della magistratura.
Le funzioni di legittimità potrebbero essere conferite, pertanto, in base alla
progressione ordinaria di carriera, mediante valutazione comparativa di merito tra gli
aspiranti che abbiano maturato almeno venti anni di servizio, effettuata dal CSM; oppure a
seguito del superamento dell' istituendo concorso per titoli ed esami (la Commissione
giudicante sarà nominata dal CSM), al quale potranno partecipare i magistrati che abbiano
maturato almeno undici anni di esercizio delle funzioni. In quest' ultimo caso, il
vincitore continuerà a percepire la retribuzione che gli compete in base all' anzianità
maturata, e non quella che oggi corrisponde alla qualifica di Magistrato di Cassazione,
salva 1' indennità di cui all' art. 13. L' Anm ha richiesto anche che dal superamento
del concorso non derivi un avanzamento nel ruolo generale di anzianità. Tale proposta
può essere 'accolta, pur dovendosi riflettere circa il più idoneo strumento giuridico
per conseguire tale risultato, al fine di evitare sperequazioni.
3) (art. 3, lett. c) La composizione del Comitato direttivo della Scuola della
Magistratura può essere rivista, prevedendosi che due membri siano nominati dal CSM
tra i magistrati ordinari; un componente sia nominato dal CSM tra i Consiglieri di
Cassazione, su indicazione plurima ("rosa") del Primo Presidente della
Suprema Corte;un membro sia nominato dal CSM tra i sostituti Procuratori generali, su
indicazione plurima (rosa) del Procuratore Generale presso la Suprema
Corte; un componente sia un avvocato con non meno di quindici anni nell' esercizio della
professione nominato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF); un membro sia un professore
ordinario di Università in materie giuridiche nominato dal Consiglio Universitario
Nazionale (Cun), ed un componente sia nominato dal Ministro della Giustizia.
4) (art. 3, lett. cl) Si può prevedere che nella programmazione dell' attività
didattica il Comitato direttivo di cui alla lettera c) si avvalga delle proposte del
Consiglio Superiore della Magistratura in tema di obiettivi formativi, nonché delle
proposte del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli
giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di quelle dei componenti
del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.
5) (art. 3 lett. e) Può essere accolta la richiesta dell' ANM, nel senso che la
Scuola della magistratura (con sede in Roma) non sarà istituita presso la Corte Suprema
di Cassazione, restando autonoma.
In ogni caso, appare opportuno precisare che la Scuola potrà avvalersi - ai fini delle
attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento
professionale dei magistrati - anche delle esperienze e professionalità dell' Ufficio
Studi e Documentazione del CSM e dell' Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema
Corte.
6) 1 (art. 3, lettera g) Sembra opportuno specificare che i pareri da esprimersi
dalla Scuola della magistratura, contenenti elementi di verifica attitudinale dei
partecipanti ai corsi, siano modulati in considerazione della tipologia dei corsi
medesimi.
7) Si introduce una lettera 1) allart. 3, rispondendo all' esigenza,
condivisa dall' ANM, di una più frequente valutazione della professionalità
(complessivamente intesa) del magistrato, con un giudizio rimesso al CSM, sulla base di
vari elementi, tra i quali i pareri espressi dalla Scuola rappresentano soltanto una
componente e non certo 1' unica, ben potendosi, quindi, valorizzare non solo 1' attività
scientifica o didattica del magistrato, ma anche - e soprattutto - la produttività e,
più in generale, 1' attività complessivamente svolta. Può quindi prevedersi che il
Consiglio superiore operi le verifiche di professionalità dei magistrati all' atto del
conferimento delle funzioni, dopo tre anni da questo e, successivamente, al nono, al
tredicesimo, al sedicesimo, al ventesimo, al ventiquattresimo ed al ventottesimo anno di
carriera, tenendo conto della attività scientifica, della produttività e della
professionalità, in tale ultimo ambito in particolare, deve attribuirsi rilievo anche
alla partecipazione del magistrato ai corsi organizzati dalla Scuola della magistratura.
8) (art. 4, lett. F) Ha fondamento la proposta dell' ANM secondo cui la
composizione dei Consigli giudiziari deve risultare aumentata, tenuto anche conto del
previsto ampliamento delle loro attribuzioni, nei distretti di Corte d' Appello in cui
presti servizio un numero di magistrati che si ritiene equo indicare in non meno di 350.
In base all' attuale pianta organica della magistratura, si tratta di otto distretti. In
questi ultimi, la composizione dei Consigli potrebbe essere elevata da nove (i due membri
di diritto - Presidente della Corte d' Appello e Procuratore Generale - tre magistrati, un
avvocato, un professore universitario, due componenti nominati dai Consigli regionali) ad
undici componenti (elevandosi a cinque il numero dei magistrati), ampliandosi in questi
ultimi distretti di Corte d' Appello pure il numero dei componenti supplenti del Consiglio
Giudiziario. Sembra anche opportuno prevedere che gli avvocati ed i professori
universitari, nominati dai rispettivi organi rappresentativi, possano partecipare alle
deliberazioni di cui alla lettera r), nn. 1, 4 e 5, relative all' organizzazione del
funzionamento del servizio giustizia (inclusa 1' approvazione delle tabelle degli Uffici
giudiziari), ma non alle deliberazioni attinenti allo status dei magistrati. Appare ancora
opportuno prevedere la presenza nei Consigli giudiziari di un rappresentante dei giudici d
i pace (sempre con competenza a partecipare alle deliberazioni di cui alla lettera r), nn.
1, 4 e 5), in forma stabile, anziché relativamente alla sola conferma in servizio dei
giudici di pace per il secondo quadriennio, ed alle questioni attinenti alla decadenza,
dispensa e sanzioni disciplinari relative a giudici di pace, come è ora previsto dagli
articoli 7, comma 2bis, e 9, comma 4, legge n. 374 del 21 novembre 1991 (1' elezione del
rappresentante è disciplinata all' art. 16, Dpr n. 198 del 10 giugno 2000). Restano fermi
tutti i limiti derivanti dalla natura onoraria del giudice di pace.
9) (art. 5, lett. d) Si prevede che 1' esercizio di una funzione diversa da quella
precedentemente svolta avvenga necessariamente in un ufficio appartenente ad un diverso
distretto, e che tale limite operi per la durata di dieci anni. Tale termine non si
applica in sede di primo tramutamento, purché la permanenza del magistrato nell' ufficio
di prima assegnazione non abbia superato il quadriennio. Va prevista, comunque, 1'
esclusione della destinazione ad uffici giudiziari compresi nel capoluogo del distretto di
cui all' art. 11, comma 1, del codice di procedura penale, con divieto di applicazione a
tali uffici nei casi di esercizio delle funzioni in altre sedi dello stesso distretto.
10) art.7 La formula utilizzata nella delega relativa alla tipizzazione degli illeciti
disciplinari ha suscitato perplessità nell' ANM perché sembra troppo generica. Sarebbe,
comunque, possibile meglio specificarla, tenendosi conto di alcune indicazioni ricavabili
dal progetto elaborato dall' allora Ministro Flick (Disegno di legge n. 1247bis/S,
XIII legislatura), integrate con gli elementi desumibili dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in tema di illecito disciplinare.
Considerato che sono soggette a valutazione sotto il profilo disciplinare le condotte
tenute dal magistrato sia nell' esercizio delle funzioni che al di fuori di esse,
potrebbero rientrare nella prima categoria, ad esempio, quelle che violano i doveri di
imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità (con particolare riferimento alla loro
finalizzazione a procurare danno o vantaggio alle parti ed a terzi). Nella seconda
categoria potrebbero essere inclusi comportamenti quali 1' uso della qualità di
magistrato per conseguire ingiusti vantaggi, 1' integrazione in associazioni che per i
vincoli imposti risulti incompatibile con 1' esercizio di funzioni giudiziarie in
condizioni di indipendenza, autonomia ed imparzialità; nonché ogni altro comportamento
tenuto in pubblico che risulti idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della
funzione giudiziaria.
11) (art. 10, comma 2 e s.) Si ipotizza di prevedere che la Commissione speciale
per le funzioni di legittimità, che rimarrebbe un organo distinto dal Consiglio superiore
anche se allocato presso di esso, sia composta da un Presidente di sezione della Suprema
Corte e dal Direttore dell' Ufficio del Ruolo e del Massimario (e non da due magistrati
che semplicemente esercitano le funzioni di legittimità, come è previsto nell' attuale
disegno di legge), da un Avvocato generale presso la Corte di Cassazione e da due
professori ordinari di università in materie giuridiche. I componenti sarebbero nominati
dal Csm (nel progetto, invece, si prevede che il Consiglio superiore li scelga in una
lista predisposta dal Ministro della Giustizia, art. 10, comma 3).
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