cariche.jpg (7757 bytes)

Ministero della Giustizia
Lettera del ministro Roberto Castelli all’Anm del 23 maggio 2002

all'esito delle consultazioni intercorse con la Giunta del1'Associazione Nazionale Magistrati, trasmetto in allegato ipotesi di modifica della legge delega di riforma dell'Ordinamento Giudiziario, nella quale sono state trasfuse le soluzioni in quella sede elaborate.
Quanto alle osservazioni formulate in ordine all’articolo 13 del disegno di legge concernente «indennità di trasferta» ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale, avendo necessità di ulteriori approfondimenti tecnici, anche al fine di valutare ipotesi alternative che consentano di superare con reciproca soddisfazione la questione in esame, mi riservo di far pervase nei prossimi giorni le mie valutazioni.


Ministero della Giustizia – Ufficio legislativo
Nota allegata alla lettera del ministro relativa ipotesi di modifica della legge delega
di riforma dell' Ordinamento giudiziario, all' esito delle consultazioni
intercorse con i rappresentanti dell' Anm
(23 maggio 2002)
[NB: in grassetto le variazioni rispetto al documento diffuso il 17 giugno]


A seguito degli incontri intercorsi con i rappresentanti dell' ANM, sono emerse alcune ipotesi di modifica del disegno di legge delega per la riforma dell' ordinamento giudiziario elaborato da questo Ministero.

1) (art. 2, comma 1, lett. a) Si ritiene corretto aggiungere, tra i titoli abilitanti all' accesso al concorso per uditore giudiziario, il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all' art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Deve infatti tenersi conto del rilievo normativamente riconosciuto a tale titolo di studio. Appare inoltre opportuno specificare che non possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito 1' idoneità in un concorso bandito dalla P.A. per il quale sia sufficiente il possesso della cal. laurea breve in giurisprudenza (corso di studi della durata di armi tre).

2) (art. 2, comma I , lett. b) La possibilità di accedere alle funzioni di legittimità attraverso il sistema del cal. "doppio binario", pertanto anche a mezzo concorso, resta confermata. Potrebbe comunque tenersi conto delle osservazioni dei rappresentanti della
ANM. In tal senso, potrebbero abolirsi le cal. "qualifiche", anche nelle loro sottodistinzioni (uditore giudiziario [magistrato senza funzioni], magistrato di tribunale, magistrato di tribunale dopo tre anni, magistrato d' appello, etc.), prevedendosi otto momenti di verifica della professionalità, in grado di incidere anche sulla progressione
economica dei magistrati. Si ipotizza che la prima valutazione possa intervenire entro due anni dall' ingresso in carriera, la seconda dopo ulteriori tre anni, la terza dopo altri quattro anni, la quarta dopo ulteriori quattro anni, la quinta dopo altri tre anni, la sesta dopo ulteriori quattro anni, la settima dopo altri quattro anni e 1' ottava dopo ulteriori quattro anni. Rispetto al sistema attualmente in vigore, la prima valutazione rilevante ai fini economici interverrebbe poco dopo il termine dell' uditorato, quando si è ora valutati per il conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale; la quarta coincide con il periodo ora necessario per essere valutati ai fini dell' attribuzione della qualifica di magistrato d' appello; la sesta coincide con il periodo attualmente necessario perché si possa essere valutati ai fini dell' idoneità alle funzioni di legittimità od equiparate; la ottava coincide con il periodo attualmente necessario ai fini dell' idoneità alle funzioni direttive superiori.
Inoltre, si potrebbe prevedere che il giudizio espresso dal CSM in occasione dei momenti di verifica, sia articolato in una valutazione: a) dei titoli vantati dal candidato (anche scientifici o accademici); b) della sua produttività; c) della professionalità dimostrata. In tale ultimo ambito, in particolare, deve attribuirsi rilievo alla partecipazione del magistrato ai corsi organizzati dalla Scuola della magistratura.
Le funzioni di legittimità potrebbero essere conferite, pertanto, in base alla progressione ordinaria di carriera, mediante valutazione comparativa di merito tra gli aspiranti che abbiano maturato almeno venti anni di servizio, effettuata dal CSM; oppure a seguito del superamento dell' istituendo concorso per titoli ed esami (la Commissione giudicante sarà nominata dal CSM), al quale potranno partecipare i magistrati che abbiano maturato almeno undici anni di esercizio delle funzioni. In quest' ultimo caso, il vincitore continuerà a percepire la retribuzione che gli compete in base all' anzianità maturata, e non quella che oggi corrisponde alla qualifica di Magistrato di Cassazione, salva 1' indennità di cui all' art. 13. L' Anm ha richiesto anche che dal superamento del concorso non derivi un avanzamento nel ruolo generale di anzianità. Tale proposta può essere 'accolta, pur dovendosi riflettere circa il più idoneo strumento giuridico per conseguire tale risultato, al fine di evitare sperequazioni.

3) (art. 3, lett. c) La composizione del Comitato direttivo della Scuola della Magistratura può essere rivista, prevedendosi che due membri siano nominati dal CSM
tra i magistrati ordinari; un componente sia nominato dal CSM tra i Consiglieri di Cassazione, su indicazione plurima ("rosa") del Primo Presidente della Suprema Corte;un membro sia nominato dal CSM tra i sostituti Procuratori generali, su indicazione plurima (“rosa”) del Procuratore Generale presso la Suprema Corte; un componente sia un avvocato con non meno di quindici anni nell' esercizio della professione nominato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF); un membro sia un professore ordinario di Università in materie giuridiche nominato dal Consiglio Universitario Nazionale (Cun), ed un componente sia nominato dal Ministro della Giustizia.

4) (art. 3, lett. cl) Si può prevedere che nella programmazione dell' attività didattica il Comitato direttivo di cui alla lettera c) si avvalga delle proposte del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di obiettivi formativi, nonché delle proposte del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

5) (art. 3 lett. e) Può essere accolta la richiesta dell' ANM, nel senso che la Scuola della magistratura (con sede in Roma) non sarà istituita presso la Corte Suprema di Cassazione, restando autonoma.
In ogni caso, appare opportuno precisare che la Scuola potrà avvalersi - ai fini delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati - anche delle esperienze e professionalità dell' Ufficio Studi e Documentazione del CSM e dell' Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte.

6) 1 (art. 3, lettera g) Sembra opportuno specificare che i pareri da esprimersi dalla Scuola della magistratura, contenenti elementi di verifica attitudinale dei partecipanti ai corsi, siano modulati in considerazione della tipologia dei corsi medesimi. 

7) Si introduce una lettera 1) all’art. 3, rispondendo all' esigenza, condivisa dall' ANM, di una più frequente valutazione della professionalità (complessivamente intesa) del magistrato, con un giudizio rimesso al CSM, sulla base di vari elementi, tra i quali i pareri espressi dalla Scuola rappresentano soltanto una componente e non certo 1' unica, ben potendosi, quindi, valorizzare non solo 1' attività scientifica o didattica del magistrato, ma anche - e soprattutto - la produttività e, più in generale, 1' attività complessivamente svolta. Può quindi prevedersi che il Consiglio superiore operi le verifiche di professionalità dei magistrati all' atto del conferimento delle funzioni, dopo tre anni da questo e, successivamente, al nono, al tredicesimo, al sedicesimo, al ventesimo, al ventiquattresimo ed al ventottesimo anno di carriera, tenendo conto della attività scientifica, della produttività e della professionalità, in tale ultimo ambito in particolare, deve attribuirsi rilievo anche alla partecipazione del magistrato ai corsi organizzati dalla Scuola della magistratura.

8) (art. 4, lett. F) Ha fondamento la proposta dell' ANM secondo cui la composizione dei Consigli giudiziari deve risultare aumentata, tenuto anche conto del previsto ampliamento delle loro attribuzioni, nei distretti di Corte d' Appello in cui presti servizio un numero di magistrati che si ritiene equo indicare in non meno di 350. In base all' attuale pianta organica della magistratura, si tratta di otto distretti. In questi ultimi, la composizione dei Consigli potrebbe essere elevata da nove (i due membri di diritto - Presidente della Corte d' Appello e Procuratore Generale - tre magistrati, un avvocato, un professore universitario, due componenti nominati dai Consigli regionali) ad undici componenti (elevandosi a cinque il numero dei magistrati), ampliandosi in questi ultimi distretti di Corte d' Appello pure il numero dei componenti supplenti del Consiglio Giudiziario. Sembra anche opportuno prevedere che gli avvocati ed i professori universitari, nominati dai rispettivi organi rappresentativi, possano partecipare alle deliberazioni di cui alla lettera r), nn. 1, 4 e 5, relative all' organizzazione del funzionamento del servizio giustizia (inclusa 1' approvazione delle tabelle degli Uffici giudiziari), ma non alle deliberazioni attinenti allo status dei magistrati. Appare ancora opportuno prevedere la presenza nei Consigli giudiziari di un rappresentante dei giudici d i pace (sempre con competenza a partecipare alle deliberazioni di cui alla lettera r), nn. 1, 4 e 5), in forma stabile, anziché relativamente alla sola conferma in servizio dei giudici di pace per il secondo quadriennio, ed alle questioni attinenti alla decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari relative a giudici di pace, come è ora previsto dagli articoli 7, comma 2bis, e 9, comma 4, legge n. 374 del 21 novembre 1991 (1' elezione del rappresentante è disciplinata all' art. 16, Dpr n. 198 del 10 giugno 2000). Restano fermi tutti i limiti derivanti dalla natura onoraria del giudice di pace.

9) (art. 5, lett. d) Si prevede che 1' esercizio di una funzione diversa da quella precedentemente svolta avvenga necessariamente in un ufficio appartenente ad un diverso distretto, e che tale limite operi per la durata di dieci anni. Tale termine non si applica in sede di primo tramutamento, purché la permanenza del magistrato nell' ufficio di prima assegnazione non abbia superato il quadriennio. Va prevista, comunque, 1' esclusione della destinazione ad uffici giudiziari compresi nel capoluogo del distretto di cui all' art. 11, comma 1, del codice di procedura penale, con divieto di applicazione a tali uffici nei casi di esercizio delle funzioni in altre sedi dello stesso distretto.

10) art.7 La formula utilizzata nella delega relativa alla tipizzazione degli illeciti disciplinari ha suscitato perplessità nell' ANM perché sembra troppo generica. Sarebbe, comunque, possibile meglio specificarla, tenendosi conto di alcune indicazioni ricavabili dal progetto elaborato dall' allora Ministro Flick (Disegno di legge n. 1247bis/S, XIII legislatura), integrate con gli elementi desumibili dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in tema di illecito disciplinare.
Considerato che sono soggette a valutazione sotto il profilo disciplinare le condotte tenute dal magistrato sia nell' esercizio delle funzioni che al di fuori di esse, potrebbero rientrare nella prima categoria, ad esempio, quelle che violano i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità (con particolare riferimento alla loro finalizzazione a procurare danno o vantaggio alle parti ed a terzi). Nella seconda categoria potrebbero essere inclusi comportamenti quali 1' uso della qualità di magistrato per conseguire ingiusti vantaggi, 1' integrazione in associazioni che per i vincoli imposti risulti incompatibile con 1' esercizio di funzioni giudiziarie in condizioni di indipendenza, autonomia ed imparzialità; nonché ogni altro comportamento tenuto in pubblico che risulti idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.
11) (art. 10, comma 2 e s.) Si ipotizza di prevedere che la Commissione speciale per le funzioni di legittimità, che rimarrebbe un organo distinto dal Consiglio superiore anche se allocato presso di esso, sia composta da un Presidente di sezione della Suprema Corte e dal Direttore dell' Ufficio del Ruolo e del Massimario (e non da due magistrati che semplicemente esercitano le funzioni di legittimità, come è previsto nell' attuale disegno di legge), da un Avvocato generale presso la Corte di Cassazione e da due professori ordinari di università in materie giuridiche. I componenti sarebbero nominati dal Csm (nel progetto, invece, si prevede che il Consiglio superiore li scelga in una lista predisposta dal Ministro della Giustizia, art. 10, comma 3).