Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati
Audizione dellAssociazione Italiana
Giovani Avvocati
intervento dellavvocato Mario Papa,
Presidente dellAIGA
25 febbraio 2004
LAIGA ha
già avuto occasione di esporre al Ministro della Giustizia (12 marzo 2003) ed alla
Commissione Giustizia del Senato (2 aprile 2003) le ragioni, di metodo e di merito, che lhanno
indotta ad assumere una posizione critica verso il DDL in materia di riforma dellOrdinamento
Giudiziario.
- Quanto al metodo, il Governo, nellesitare il progetto, ha finito per qualificare
la magistratura associata quale esclusivo interlocutore che, anche per questa investitura,
si è sentita nel diritto-dovere di ingaggiare una battaglia politica culminata in due
scioperi della categoria. Eppure, se da un lato lOrdine Giudiziario è, in parte, il
destinatario della riforma, dallaltro è evidente che un nuovo assetto della
giurisdizione può essere ridisegnato solo con lapporto indispensabile di quei
soggetti che in essa agiscono nellinteresse dei cittadini-utenti. Anzi, una moderna
rielaborazione dellOrdinamento giudiziario deve costituire occasione per
responsabilizzare lAvvocatura nei processi organizzativi della giurisdizione,
chiamandola ad esercitare un ruolo attivo e comprimario nella ricerca di efficienza ed
effettività del sistema giustizia.
- Nel merito, il DDL lascia intravedere una palese divaricazione tra gli obiettivi
dichiarati ed i risultati che, a nostro avviso, risultano concretamente perseguibili
attraverso le soluzioni proposte dal Senato.
La posizione critica non significa, tuttavia, che il processo riformatore di cui si
avverte lurgente necessità, debba arrestarsi ed è per questo che abbiamo scelto
di tenere un atteggiamento costruttivo, cercando di proporre tutti i miglioramenti
possibili al progetto licenziato dal Senato attraverso mirati emendamenti al DDL.
Emendamenti che, in larga parte, potrebbero consentire il superamento di rigide
contrapposizioni o, comunque, evidenziarne leventuale pretestuosità e, in ogni
caso, ridurre molti dei punti controversi.
1) La vexata quaestio della separazione delle
carriere o delle funzioni.
Il DDL propone di risolvere il problema
della separazione delle carriere prevedendo
(art. 2) un unico concorso di accesso alla magistratura con prove specializzanti per le
funzioni inquirenti e giudicanti da espletarsi innanzi a distinte commissioni aventi un
rispettivo vicepresidente ed un unico presidente. Il mutamento di funzioni sarebbe
possibile solo in altro distretto e dopo il decorso di almeno 5 anni di esercizio della
funzione, in più, richiederebbe il giudizio
favorevole ad un corso di formazione (necessario
esclusivamente in occasione del primo passaggio a diverse funzioni) ed il superamento di
un concorso (con prove scritte ed orali) per la copertura del 25% dei posti vacanti della
funzione cui si aspira.
Obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di garantire una effettiva terzietà del giudice; ma non potrà essere
raggiunto con le soluzioni proposte con il DDL.
La soluzione prospettata servirà solo a rendere più difficile il tramutamento di
funzioni, nella speranza, evidentemente, di dissuadere chi
aspiri al passaggio orizzontale.
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con le ragioni per cui lAvvocatura chiede la
separazione delle carriere e non farà avanzare di un solo passo il percorso di
attuazione del giusto processo che presuppone lequi-distanza del giudice
terzo dalle parti processuali.
Il DDL scontenta perciò sia quelli che auspicavano la separazione delle carriere sia
quelli che si sarebbero accontentati della separazione delle sole funzioni.
LAIGA, come tutta lAvvocatura, è per la separazione delle carriere e, nellaffermare
tale posizione, tiene a rimarcare tre principi ovvero:
che lattività inquirente deve rimanere nelle mani del magistrato e non refluire in
quelle della PG (come sembra voler
preludere ladozione del termine requirente con cui, nel DDL, viene
sistematicamente appellata la funzione del PM);
che il PM deve rimanere inserito nellOrdine Giudiziario con tutte le garanzie
costituzionali di autonomia ed indipendenza;
che lobbligatorietà dellazione penale deve rimanere intangibile (anche se,
per impedire che si risolva in una discrezionalità esercitata insindacabilmente dal PM,
occorrerà prevedere un termine perentorio di decadenza entro il quale il rappresentante
dellAccusa dovrà esercitare lazione penale).
Pur ritenendo la soluzione della separazione delle carriere non surrogabile, non si può sottacere che una separazione delle
(sole) funzioni poteva essere più semplicemente realizzata attraverso un concorso
promiscuo, con una successiva prova orale specializzante per le funzioni inquirenti o
giudicanti. Il tramutamento, poi, si sarebbe potuto condizionare,
oltre che al trasferimento in altro distretto, al passaggio alle funzioni superiori, in
modo da subordinarlo alla maturazione della relativa anzianità (8 anni anzichè gli
attuali 5) ed al relativo concorso per titoli
ed esami: si sarebbe così realizzato un accenno di separazione almeno nei vari gradi
delle funzioni.
2) La progressione in carriera.
Il DDL prevede una progressione economica automatica dalla I alla VIII classe ed un
avanzamento della carriera sottoposto a concorsi per titoli ed esami che consente un
raggiungimento anticipato (di 5 anni) dello scatto di stipendio. Invero, si potrà concorrere, dopo 8 anni di
svolgimento delle funzioni di I grado, per quelle di II grado (con cui si consegue la V
classe di stipendio, raggiungibile automaticamente solo dopo 13 anni) e, dopo 15 anni, per quelle di legittimità (con cui si consegue la
VI classe di stipendio, raggiungibile
automaticamente solo dopo 20 anni).
Obiettivo dichiarato è quello di migliorare la professionalità dei magistrati, ma tale
risultato sarà ben lungi dallessere realizzato perché, se il possesso degli
standard dovrà dipendere dal superamento del concorso per le funzioni superiori, è
evidente che riguarderà un limitato numero di magistrati. La maggior parte, invece, si
sottoporrà a tre blande e inconsistenti verifiche in negativo nel corso dellintera
carriera (13°, 20° e 28° anno) evitando, quindi, di dover dimostrare il raggiungimento
di standard qualitativi e quantitativi.
Lobiettivo realisticamente perseguito produrrà, in più, diversi inconvenienti in
quanto:
una percentuale bassa di partecipazione ai concorsi determinerà un problema di copertura
dei posti nelle funzioni superiori;
una percentuale alta (dettata magari dal
desiderio di anticipare lo scatto stipendiale) determinerà,
invece, una fuga dalle funzioni di primo grado che sarebbero viste,
astrattamente, come poco qualificanti;
concretamente, peraltro, chi rimarrà ad esercitare tali funzioni eviterà effettivamente
di rispondere a seri controlli di professionalità (tali non essendo, come si è detto, le tre verifiche nel corso della
carriera);
mentre i magistrati che si sottoporranno ai concorsi saranno esposti ai guasti del carrierismo che hanno indotto alladozione
dellattuale (seppure insoddisfacente) progressione automatica ed i cui difetti
congeniti sono stati, in verità, ulteriormente esasperati dal mancato funzionamento del
sistema di valutazione dellattività.
Tuttavia, un meccanismo che si limitasse oggi a ridare effettività alle valutazioni
in negativo (come ha proposto la minoranza in Senato, rispolverando le c.d. pagelle
proposte nella passata legislatura) appare francamente insufficiente e, ormai,
politicamente impraticabile.
Più agevole è, invece, la strada degli emendamenti allattuale struttura disegnata
dal DDL giungendo ad un compromesso che appare possibile attraverso ladozione di un doppio sistema di valutazione:
positivo (attraverso un concorso misto per titoli o per esami) per lavanzamento
in carriera;
negativo (attraverso lesame dellattività svolta) per lavanzamento
automatico delle classi stipendiali.
1. Quanto
alla progressione in carriera, la commissione
di concorso prevista dal DDL potrebbe, infatti, assegnare
i posti vacanti, per il 75% attraverso un concorso per soli titoli (come attualmente fa il CSM) e, per il restante 25%, attraverso un concorso per titoli ed
esami, facoltativo per la progressione (così agevolando, attraverso il criterio
meritocratico, i più giovani) ed obbligatorio per il tramutamento (ove mai si dovesse
insistere per la prospettata separazione delle funzioni in luogo dellinvocata
separazione delle carriere).
Un tale sistema:
eviterebbe che i magistrati,
per preparare i concorsi, possano distrarsi dalla loro attività, perché
sarebbero valutati proprio in base ad essa (coerentemente, allora, occorrerà anche
escludere le pubblicazioni scientifiche dal novero dei titoli attualmente
previsti dallart. 2, comma 16 bis, del DDL);
eviterebbe una dannosa fuga dei magistrati dagli uffici di primo grado (per
fini stipendiali);
consentirebbe, ai giovani più preparati, di avanzare nella carriera (per fini
professionali) facendo valere i propri meriti (come daltra parte già oggi avviene
attraverso le applicazioni individuali alle funzioni superiori);
permetterebbe, in ogni caso, di attribuire le qualifiche come prescritto dal DDL
solo a quanti effettivamente svolgano le corrispondenti funzioni.
I concorsi per i posti direttivi e semidirettivi
dovrebbero comunque essere sottoposti ad esami non limitati alla valutazione dei meri
titoli, ma contemplanti la verifica di attitudini alla direzione ed organizzazione di
risorse, costituenti criteri decisamente più qualificanti in luogo della mera anzianità
di servizio.
2. Al
di là dei (facoltativi) concorsi per la progressione in carriera, la verifica (generale)
dei requisiti di professionalità e laboriosità
dovrebbe, invece, essere affidata ad un rigoroso vaglio in negativo cui
dovrebbero sottoporsi tutti i magistrati, con cadenza almeno quadriennale, e che dovrà
contemplare, almeno sui grandi numeri, la possibilità di una comparazione in termini
di efficienza dellattività svolta dal magistrato, mettendo a confronto le
risorse impiegate con i risultati conseguiti nonché le
scelte procedimentali assunte con gli esiti
definitivi del processo.
Opportuna, comunque, la previsione, nel DDL:
di un divieto di permanenza (già contemplato
per le funzioni di gip/gup), per oltre 10 anni, nello stesso incarico e presso lo stesso Ufficio,
della temporaneità delle funzioni direttive,
della istituzione dellUfficio del giudice.
Del tutto inspiegabile, invece, labrogazione della funzione semidirettiva nelle Procure, sulla
quale si dovrebbe puntare, per ottenere un più efficace sistema di controllo della professionalità del gruppo di sostituti
procuratori coordinati dallAggiunto.
Opportuna sarebbe, inoltre, una nuova disciplina in
materia di trasferimenti che consenta di trovare un giusto punto di equilibrio tra il
diritto del magistrato a prendere possesso delle funzioni nella sede ove abbia chiesto ed
ottenuto di essere trasferito e le negative ripercussioni determinate (soprattutto negli
Uffici medio-piccoli) dalla non contestuale copertura, con altra risorsa, del posto che rimane
vacante per lunghi periodi.
3) La riorganizzazione dellufficio del PM.
Il DDL propone (art. 5) di risolvere il
problema della responsabilità dei pubblici ministeri rafforzando il potere gerarchico dei
capi delle procure che divengono esclusivi titolari dellazione penale, rilasciano lobbligatorio
assenso per i provvedimenti restrittivi, tengono i rapporti con gli organi di
informazione.
Obiettivo dichiarato dal legislatore è la ricerca di una maggiore responsabilità da
parte del PM, ma il risultato che si potrà raggiungere,
con le soluzioni prospettate, appare ben lontano da tale proposito.
La gerarchizzazione delle Procure - in combinato disposto con i poteri di avocazione attribuiti al P.G. - si risolverà piuttosto in un controllo dellesercizio
dellazione penale: il che è ancor peggio di unerosione del principio dellobbligatorietà.
Lavversione per la monopolizzazione di alcuni momenti di impulso delle indagini non può, tuttavia, far negligere che occorre un
rimedio contro fenomeni di ingovernabilità degli Uffici Giudiziari, ove il Dirigente è
quasi sempre ostaggio del potere esercitato dalle correnti della magistratura associata in
seno ai Consigli Giudiziari.
Apprezzabile è, comunque, lo sforzo di risolvere il problema della spettacolarizzazione
delle indagini, ma la semplice previsione della esclusività in capo al Dirigente dellUfficio
dei rapporti con gli organi di informazione e lobbligo, da parte di questi,
di attribuire le notizie impersonalmente allUfficio, appare del tutto insufficiente
in mancanza di un effettivo sistema di regole e di sanzioni a carico tanto dei magistrati
quanto dei difensori.
4) Il sistema disciplinare
E condivisibile la tipizzazione e la regolamentazione dellazione disciplinare
la cui titolarità, tuttavia, dovrebbe essere estesa anche ad un livello distrettuale e
resa totalmente obbligatoria.
Inoltre, occorrerebbe rafforzare la effettività (e credibilità) del procedimento
disciplinare affidandolo ad una sezione nominata dal CSM ma ad esso esterna.
Ciò che non convince dellimpianto licenziato dal Senato è la esasperazione che francamente trapela dalla pletora
di divieti imposti al magistrato, talmente numerosi e generici da lasciare presagire che,
alla fine, tali divieti rimarranno del tutto inapplicabili, ma assolveranno ad una
funzione di deterrenza e di assoggettamento di
cui potrà impadronirsi il potere politico di turno.
Il paradosso, poi, è che, a dispetto di tale molteplicità dei divieti alcuni dei
quali rasentano effettivamente una incostituzionale compressione
delle libertà individuali (pur se nessuno deve dimenticare il dovere di riservatezza, di
continenza e di imparzialità anche apparente imposto dalla
funzione giudiziaria) il
legislatore non ha preso in considerazione quelle fattispecie
che, invece,
sono veramente in grado di incidere negativamente sulla efficienza del
servizio e sullautonomia ed indipendenza.
5) Il legislatore avrebbe dovuto, infatti, disciplinare
compiutamente lassetto generale degli incarichi e delle attività
extragiudiziarie nonché il regime delle prescrizioni e dei controlli lasciati, oggi,
alla totale discrezionalità, del tutto opinabile, del CSM. Il DDL, invece,
si è limitato a vietare il ritorno, nella sede di provenienza, del magistrato eletto al
parlamento (quando sarebbe stato più logico vietargli quei tipi di giurisdizione che,
come quella penale, possono avere maggiori probabilità di implicazioni politiche);
ha taciuto sulla possibilità che oggi ha un magistrato
di amministrare giustizia e svolgere
contestualmente le funzioni di sindaco od assessore di un ente locale;
ha altresì taciuto sulla possibilità che oggi ha un magistrato di conseguire un
dottorato di ricerca presso ununiversità, cumulando i compensi derivanti dalla
borsa di ricerca con lassegno alimentare;
non ha considerato la possibilità che oggi ha un magistrato di stipulare un contratto di
docenza con ununiversità, entrando in una rete di cointeressenze incidenti sulle
prerogative di autonomia ed indipendenza che lOrdinamento può garantire (a tutela
del cittadino) solo se si opera dentro e non fuori la giurisdizione;
ha lasciato intatta la possibilità per i
magistrati amministrativi di conseguire incarichi arbitrali, dando luogo ad una inaudita
commistione tra controllante e controllato;
si è limitato ad inserire lassunzione
di incarichi senza la prescritta autorizzazione tra gli illeciti disciplinari (art.
7 ), omettendo una previsione generale di quelli che possano essere autorizzati o comunque
espletati (visto che, per molti di essi, il CSM si limita addirittura ad una mera presa datto),
nonché i limiti che debbono presidiare lo svolgimento ed i
controlli esercitabili dal CSM per verificarne losservanza.
Al di là di questi interventi, ad avviso dei Giovani Avvocati, non può non convenirsi
sulla necessità quantomeno di istituire unanagrafe pubblica, presso il CSM,
che consenta al cittadino di ottenere le
informazioni necessarie onde poter denunciare la sussistenza di condizioni incidenti sulla
imparzialità del proprio giudice.
6) Altrettanto
grave è il silenzio del DDL sulla Magistratura Onoraria meritevole, invece, di un generale riassetto reclamato ormai
da tutti. Proprio
per questo, nel maggio dello scorso anno, lAIGA ha organizzato, assieme allANM,
la 1^ Conferenza Nazionale sulla Magistratura
Onoraria, allesito della quale ha insediato un Osservatorio permanente che riunisce,
oltre ai rappresentanti della magistratura (CSM ed ANM), tutti i rappresentanti della
magistratura onoraria e dellAvvocatura.
Non può sottacersi, in questa occasione, che il DL licenziato dal governo lo scorso
dicembre (con cui è stata prorogata di un anno la scadenza di molti GOT e VPO) evidenzia
il senso di approssimazione e di precarietà con cui si muove il legislatore, ingenerando,
peraltro, pericolose aspettative in una parte della magistratura onoraria (che auspica la
rimodulazione del principio di temporaneità) ed aggravando, specularmente, le
preoccupazioni di quanti (avvocatura e magistratura togata)
a quel principio tengono.
7) Del pari insoddisfacente è la proposta di modifica dei Consigli Giudiziari
che, nel DDL (art. 4) , comprendono, oltre al
PG ed al presidente della Corte di Appello (che lo presiede), 5 o 3 magistrati togati (rispettivamente nei
distretti con oltre o meno di 350 magistrati, ripartiti in 3 o 2 giudicanti e 2 od 1
requirente), 1 GdP, 4 laici (di cui 1 professore universitario in materie giuridiche, 1
avvocato con almeno 15 di effettivo esercizio professionale, 2 eletti dal Consiglio regionale tra esterni a tale
organo che non svolgano e non abbiano svolto
attività forense negli ultimi 5 anni nel distretto).
I componenti non possono essere immediatamente riconfermati; i membri laici ed il GdP hanno potere deliberante
limitato e, precisamente:
i membri eletti dal Consiglio Regionale possono partecipare solo alle riunioni, alle
discussioni ed alle deliberazioni inerenti la
vigilanza sullandamento degli uffici (cui
è collegato l obbligo di segnalazione, al Ministro della Giustizia, delle eventuali
disfunzioni rilevate) e la formulazione di
pareri e proposte sullorganizzazione ed il funzionamento degli Uffici di Pace;
gli altri membri laici (avvocati, professori universitari e rappresentante dei GdP)
possono prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni già concesse ai membri di
cui innanzi e, in più, alle deliberazioni inerenti lapprovazione delle tabelle.
LAIGA propone un CG sul modello del CSM, e perciò ritiene che:
non possa essere presieduto dal presidente della Corte di Appello (essendo spesso parte in
causa per le questioni trattate);
non possano non essere limitati i poteri dei
membri laici;
non debba essere possibile che i componenti
togati continuino ad esercitare le funzioni nel distretto onde evitare, ad esempio, che un
PM si trovi ad esprimere un giudizio di idoneità nei confronti di un giudice che poche
ore prima può avergli respinto una richiesta giurisdizionale;
in ogni caso, andrebbe espressamente contemplato il coinvolgimento dellAvvocatura
nella fase di elaborazione delle tabelle giudiziarie e, più, in generale nellorganizzazione
dellUfficio, in modo da responsabilizzare attivamente tutti i soggetti della
giurisdizione e costruirne lefficienza in funzione del contributo critico che è in
grado di offrire la classe forense per la quotidiana ed empirica conoscenza dei problemi.
|