Cassazione sezione terza civile
ordinanza 15 febbraio 2001-8maggio 2002, n. 6591
Presidente Giustiniani relatore Segreto
Pm Frazzini difforme ricorrente Banca 121 Credito
popolare salentino
Ordinanza
1. Con citazione notificata il 10 novembre 1999, la Banca 121, già
Banca del Salento, conveniva davanti al tribunale di Lecce Restaino Sandro per sentirlo
condannare al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da unassunta
illecita pubblicazione sulla rete Internet di un messaggio relativo alla banca e definito
dalla stessa diffamatorio.
Resisteva il Restaino eccependo lincompetenza del tribunale adito in favore di
quello di Roma.
Il tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 24 febbraio 2001 dichiarava la propria
incompetenza in favore del tribunale di Roma.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la Banca 121.
Ritiene questa Corte che vada dichiarata la competenza del tribunale di Lecce.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dellarticolo
20 cpc, sotto il profilo della completezza delleccezione di incompetenza, non avendo
la sentenza impugnata rilevato che il
convenuto non aveva fatto alcun riferimento al criterior del luogo dove si è prodotto il
danno, bensì solo al luogo dove sarebbe stato commesso il fatto.
Ritiene questa Corte che la censura sia infondata.
Correttamente il giudice di merito ha rilevato che il Restaino non era incorso in alcuna
decadenza, in quanto ha articolato leccezione di incompetenza, sia con riguardo al
foro generale delle persone fisiche, sia con riguardo ai fori facoltativi di cui allarticolo
20 cpc. In particolare, avendo sostenuto il convenuto, che non sussisteva la competenza
del tribunale di Lecce, poiché il fatto non era stato ivi commesso, ha chiaramente
contestato la competenza di quel giudice, quale quella del forum commissi delicti,
divenendo poi una questione che attiene alla fondatezza giuridica delleccezione
stabilire se per lindividuazione di detto foro debba tenersi conto solo della
condotta o dellevento illeciti, ovvero del danno conseguente agli stessi.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamente la violazione e falsa
applicazione dellarticolo 20 cpc, sotto il profilo dellindividuazione del
forum commissi delicti e comunque lerroneità e la contraddittorietà della
motivazione.
Ritiene la ricorrente che, dovendosi la competenza del foro alternativo nelle obbligazioni
da responsabilità aquiliana individuare con riferimento al luogo in cui si era verificato
il danno, tenuto conto che nella specie si trattava di danni causati da espressioni
diffamatorie trasmesse via Internet con un cosiddetto newsgroup, questo danno si era
verificato dovunque e segnatamente nel luogo di domicilio della parte offesa.
4.1. Ritiene questa Corte che solo in parte possa condividersi detto assunto.
La giurisprudenza prevalente ha affermato che lobbligazione per responsabilità
extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica; e nella
nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illevito, anche levento dannoso che
ne deriva e pertanto, qualore i due luoghi non coincidano, il forum delicti ex articolo 20
cpc, deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto levento (cfr.
Cass. n. 6381 del 1991; Cass. n. 2648-69; n. 570-76; n. 9635-87; 5625-89).
4.2. Il problema si pone in relazione ai fatti illeciti con eventi dannosi
territorialmente diffusi, sia pure tutti relativi allo stesso soggetto, e, con riferimento
al caso in esame, allorché si tratti di danno alla reputazione causato con mezzi di
comunicazione di massa.
La consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Corte regolatrice la quale sostiene
che, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla
reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica,
territorialmente competente a decidere la causa a norma dellarticolo 20 cpc è,
alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia
diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare laltrui diritto
(forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza
o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo lobbligazione da fatto
illecito un debito di val9ore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il
debnitore aveva al otempo della scadenza (Cass. 11 aprile 2000, n. 4599; Cass. 1 giugno
1999, n. 5299; Cass. n. 13042 del 1999; 16 maggio 1995, n. 5374; 29 marzo 1995, n. 3733;
22 maggio 1992, n. 6148; 23 ottobre 1991, n. 11269).
La corte ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna tener presenti i principali
riferimenti normativi, costituiti dallarticolo 25 Cost. (inviolabilità del giudice
naturale), dallarticolo 2043 cc (clausola generale di responsabilità aquiliana) e
dallarticolo 20 cpc (foro facoltativo per le cause relative a diritti di
obbligazione).
Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante luso di mezzi di
comunicazione di massa (quali sono i periodici, destinato per la loro natura alla
diffusione sullintero territorio nazionale), lindividuazione del giudice
competente a decidere sul preteso risarcimento9 del canno (e, quindi, il giudice del luogo
in cui è sorta o deve eseguirsi lobbligazione dedotta in giudizio) non può
prescindere dallesigenza di stabilire un principio unico e predeterminato, atto ad
evitare che la parte offesa scelga il proprio arbitrio il giudice innanzi al quale
chiamare il presunto autore del fatto lesivo.
4.3. Sulla scorta di tali premesse, lorientamento giurisprudenziale sopra menzionato
rileva che levento dannoso, allorquando consista nella lesione di diritti della
personalità, non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo dove il titolare del
diritto les9o ha il suo domicilio inteso come luogo nel quale egli intrattiene le
principali relazioni sociali e professionali ma deve considerarsi verificato in
tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa.
La diffusione dellevento su tutto il territorio impone, allora, di ancorare la
scelta della competenza ad un luogo certo e ben individuato, la cui identificazione
prescinda dallaccertamento di elementi variabili, quali sono il domicilio del
danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nellintervallo intercorrente tra il
verificarsi del fatto illecitoi e la proposizione dellazione. Questo luogo certo
altro non può essere se non quello in cui il periodico è pubblicato, atteso che quello
è il luogo nel quale la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò
idonea a pregiudicare laltrui diritto.
5.1. Indipendentemente dalla condivisibilità di tali principi in tema di diffamazione
commessa a mezzo della stampa, allorché loffesa alla reputazione è realizzata
attraverso un sito o un newsgroup Internet, ritiene questa Corte che non possano essere
applicati gli stessi principi.
Qualora lagente immetta il messaggio in rete, utilizzando uno spazio web, e quindi
creando un sito, ovvero utilizzando un cd. Newsgroup, (che è, in buona sostanza, un forum
a cui possono accedere tutti gli iscritti) come nella fattispecie, la9 comunicazione deve
ritenersi effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i partecipanti del
newsgroup.
Sennonché la immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla reputazione,
che si avrà solo allorché i visitatori entreranno nel sito ovvero i partecipanti del
newsgroup leggeranno la comunicazione.
5.2. Né si può ritenere che la sola idoneità della notizia a ledere laltrui
diritto, integri levento offensivo di per sè: detta idoneità dellatto
attiene ancora alla condotta e non allevento.
Ciò è stato chiaramente rilevato da questa Corte in sede penale (Cass. pen., Sez. 5°,
27 dicembre 2000, n. 4741), che ha osservato che nel caso in cui loffesa venga
arrecata tramite Internet, levento appare temporalmente oltre che concettualmente
ben differenziato dalla condotta. Ed invero, in primo luogo, si avrà linserimento
in rete da parte dellagente, degli scritti offensivi e/o immagini
denigratorie, e solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore o giorni) i
terzi, connettendosi con il sito e percependo il messaggio, consentiranno la
verificazione dellevento. Tanto ciò è vero che, nel ocaso in esame sono bene
immaginabili sia il tentativo (levento non si verifica perché in ipotesi, per
qualsiasi ragione, nessuno visita quel sito), sia il reato
impossibile (lazione p inidonea, perché ad esempio, lagente fa uso di uno
strumento difettoso, che solo apparentemente gli consente laccesso ad uno spazio
web, mentre in realtà il suo messaggio non è mai stato immesso in rete).
5.3. Da ciò consegue che il luogo in cui si è verificato levento offensivo
andrebbe individuato come quello in cui il primo visitatore abbia letto la notizia
offensiva.
Sennonché ciò già in astratto diventa di difficilissima, se non di impossibile,
individuazione, contrariamente a quanto avviene in tema di offesa arrecata attraverso la
stampa. In questultimo caso, infatti la più risalente giurisprudenza penale, che si
pone allorigine dellorientamento secondo cui il luogo della stampa è luogo in
cui è verificato levento, si fonda sul rilievo che il semplice deposito presso gli
organi competenti degli esemplari previsti dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 rappresenta
una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare la responsabilità
dellautore dello scritto a titolo di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in
esso contenute, in quanto tale deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed
inoltre in quel luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla
stampa (Cass. pen. 1 marzo 1972, Irace; Cass. pen. 21 maggio 1974, Ferraresi).
6.1. Sennonché tali ultime argomentazioni, valide in tema di responsabilità penale, che
- nei reati cd. Di evento sorge con levento
di lesione del bene giuridicamente protetto, non possono essere trasferite in sede di
risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, per espressioni offensive contenute
in un sito Internet.
Anzitutto, in questo caso il provider mette a disposizione dellutilizzatore, uno
spazio web, allocato presso un suo server, ma linserimento dei dati in questo
spazio, non dipende da alcuna ulteriore attività del provider né di altro soggetto, che
si trovi presso il provider o presso il server, ma esclusivamente dallattività dellutilizzatore
stesso.
Ne consegue che il luogo in cui si verifica levento di offesa alla reputazione è,
in astratto, quello in cui è avvenuta la prima visita del sito o lettura
della comunicazione inoltrata nelle pagine web riservate al newsgroup (e ciò
è già di difficile, se non di impossibile individuazione per il danneggiato).
6.2. Inoltre, e soprattutto, vertendosi in tema di responsabilità civile e non penale, la
prima sorge allorché è integrata la fattispecie prevista dallarticolo 2043 cc, ed
è proprio detta norma che pone levento di danno, quale elemento essenziale per il
sorgere dellobbligazione risarcitoria.
A tal fine va osservato che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, anche
costituzionale (Corte Cost. n. 184 del 1986; Corte Cost. n. 372 del 1994) il danno
risarcibile, di cui allarticolo 2043 cc, essendo un danno conseguenza, come anche il
danno morale di cui allarticolo 2059 cc, non si identifica ontologicamente con levento
illecito, ma è di esso conseguenza.
Pertanto esso può verificarsi anche successivamente, e come tale, non necessariamente nel
luogo dellevento illecito, generatore del danno civile.
Allorché si adopera la locuzione forum commissi delicti, ci si lascia influenzare da una
visione penalistica della competenza, per la quale essa coincide con il luogo in cui il
delitto si è consumato e cioè, nei reati di evento, con il luogo in cui tale evento si
è realizzato e, quindi il reato si è consumato, poiché in tal luogo si è verificata la
lesione dellinteresse tutelato.
In tema di responsabilità aquiliana, invece, il cosiddetto evento dannoso, se
lo si intende quale evento, conseguente alla condotta e quindi generatore del danno,
rientra ancora nel fatto illecito (vedasi punto 4.1.) e quindi, come tale, da solo (in
assenza del successivo danno) non è idoneo a generare responsabilità aquiliana.
Il fatto illecito, in assenza di danno, non dà luogo ad alcuna responsabilità aquiliana.
Se lo si intende quale evento di danno, esso sì è risarcibile ed è quindi
perfezionata lobbligazione risarcitoria, ma è solo una conseguenza dellevento
illecito (inteso quale ultima parte del più complesso fatto illecito).
Sennonché, in questo caso, evento di danno altro non significa che danno
patrimoniale effettivamente vcerificatosi per il fatto illecito consumato, e non solo
potenzialità di danno.
Il discorso è analogo per il danno morale di cui allarticolo 2059 cc.
6.3. Solo nelle ipotesi in cui il danno attenga anche ad un diritto inviolabile della
persona umana, costituzionalmente garantito (articolo 2 Cost.), come il danno biologico o
anche lo stesso danno alla reputazione della persona umana in quanto tale (e non alla
reputazione professionale, che costituisce un danno patrimoniale), oltre al danno morale
ed al danno patrimoniale (tipici danni conseguenza), si può avere un cd. Danno-evento
(cfr. Cass. 10 maggio 2001, n. 6507).
Da ciò consegue che, in una rigorosa applicazione sia dellarticolo 2043 cc
(allorché attiene a danni patrimoniali) che dallarticolo 2059 cc, poiché non ci
può essere obbligazione se non vi è danno risarcibile e poiché il danno risarcibile non
si identifica con levento illecito generatore del danno (che è solo una componente
insieme alla condotta ed al nesso di causalità del fatto illecito), il
luogo in cui è sorta lobbligazione è il luogo in cui si è verificato detto danno,
patrimoniale o morale, coseguente al fatto illecito.
Solo nel caso di danno-evento, subito da una persona umana, (nella fattispecie: offesa
alla reputazione personale, e non a quella professionale- cfr. Cass. n. 6507/2001) il
luogo dellevento illecito coincide con quello dle predetto danno, mentre per il
danno patrimoniale e per quello morale, detta coincidenza non è egualmente automatica.
6.4. Nè questa interpretazione può essere sospettata di incostituzionalità in relazione
allarticolo 25 Cost., in tema di giudice naturale, poiché essa non è altro che lindividuazione
del giudice territorialmente competente (come foro facoltativo), ai sensi dellarticolo
20 cpc.
Come ha statuito la Corte costituzionale (ord. 20 maggio 1998, n. 176), il principio della
precostituzione per legge del giudice naturale è leso soltanto quando il giudice è
designato in modo arbitrario e a posteriori, oppure direttamente dal
legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di
soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta
di legge stabilita dallarticolo 25 comma 1 Cost., ma non anche qualora lidentificazione
del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati
preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un
discrimen della competenza o della giurisdizione dei diversi organi
giudicanti.
Nel precetto dellarticolo 25 Cost. non vi è anche quello dellunicità del
giudice competente a decidere, ma solo della precostituzione di esso in base ad elementi
oggettivi, altrimenti la previsione di fori facoltativi, di cui allarticolo 20 cpc,
già in astratto, sarebbe incostituzionale, poiché essa prevede almeno altri due giudici
competenti territorialmente (quello del forum destinatae solutionis e quello del forum
commissi delicti), oltre quello del foro generale di cui agli articoli 18 e 19 cpc,
rimettendo la scelta del giudice da adire allattore.
Da ciò consegue che, qualora dallapplicazione dei principi in tema di
individuazione del forum commissi delicti, per le peculiarità della fattispecie, siano
più i giudici territorialmente competenti, ciò non determina lincostituzionalità
dellarticolo 20 cpc, in parte qua, (o meglio della norma come interpretata, sotto il
profilo del diritto vivente, che dia luogo a questa conseguenza), anche se non può
disconoscersdi lopportunità di saggiare la validità di altre possibili
interpretazioni che detto inconveniente evitino.
6.5. Nella fattispecie, poiché il danno è stato lamentato da una persona giuridica, e
quindi non poteva che trattarsi in ipotesi di danno patrimoniale e danno
morale (ed in questi termini è stata proposta la domanda), essendo questi
danni-conseguenze, lobbligazione è sorta esclusivamente allorché i predetti danni
si sono verificati, sia pure quale conseguenza dellevento diffamatorio, e quindi lobbligazione
è sorta nel luogo in cui, si è verificato limpoverimento (Cass. 5 giugno 1991, ) o
si è verificato il danno morale.
Ciò comporta, che salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato con la
sua domanda (ipotesi non ricorrente nella fattispecie), detti danni, se sussistenti, si
sono verosimilmente prodotti nel luogo del domicilio del soggetto offeso.
Infatti il danno risarcibile diventa concreto con riferimento agli effetti del discredito
che derivano alloffeso danneggiato nel suo ambiente prima e più che altrove.
7.1. Le diverse possibili interpretazioni del luogo in cui è sorta lobbligazione
risarcitoria per fatto illecito consumato tramite offesa alla reputazione in un sito o
newsgroup Internet non sono sostenibili, a parere di questa Corte.
Anzitutto non è sostenibile quella prospettata dal giudice di mwerito, secondo cui,
poiché non può accertarsi dove il primo visitatore abbia visitato il sito, il foro in
questione, per illeciti via Internet, non sarebbe applicabile.
Questa soluzione infatti costituisce in pratica uninterpretazione abrogante della
norma, in ipotesi di danni da offese alla reputazione tramite Internet.
7.2 Nè è sostenibile che la pubblicazione della notizia vada correlata allallocazione
della stessa, che viene effettuata sul server del provider.
Infatti, a parte il rilievo che il provider, anche se con sede in Italia, può avere
servers in ogni posto del mondo e che non è dato sapere, quanto meno dal danneggiato, su
queale server sia stata allocata la notizia, proprio per quanto sopra detto, limmissione
della notizia sul server è attività che compie il danneggiante offensore, e finché, non
viene visitata da terzi, nessuno la conosce. Pertanto secondo questa ipotesi di
interpretazione si finirebbe per aver unobbligazione di risarcimento, per una
notizia diffamatoria che, fino alla prima visita del sito, conosce solo lagente.
Infine, come già detto, non può sostenersi lequazione tra idoneità della notizia
a ledere laltrui diritto alla reputazione e la lesione effettiva della stessa ed,
inoltre, dei conseguenti danni patrimoniale e morale.
7.3. Neppure può ritenersi, come sostenuto da qualche giudice di merito e da una parte
della dottrina, che, tenuto conto del sistema di diffusione della notizia via Internet, la
lesione del diritto deve ritenersi verificata in tutti i luoghi in cui la diffusione della
notizia avviene, per cui, ai sensi dellarticolo 20 cpc, deve considerarsi competente
ciascun giudice del luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a
pregiudicare laltrui diritto.
Infatti questa tesi, a parte il vizio di origine di identificare il danno risarcibile ex
articoli 2043 e 2059 cc con levento lesivo della reputazione (il che se è esatto
per il danno-evento alla persona fisica, nei limiti sopra trattati, non lo è per il danno
patrimoniale e per il danno morale, tipici danni-conseguenze), incorre nel grave
inconveniente di rendere estremamente ambulante la competenza territoriale,
attribuendo allattore una discrezionalità tale da sfociare in una libertà
assoluta, oppure a contrariis di rendere praticamente impossibile a questultimo
di provare che effettivamente il luogo indicato sia quello dove vi sia stata la prima
visita del sito da parte di uno degli indeterminati potenziali visitatori.
Lesigenza di evitare ciò e quella, già avvertita da questa Corte in tema di danni
alla reputazione commessi attraverso la stampa, di fissare un criterio certo al fine di
individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno, basato sul luogo in cui è
sorta lobbligazione (ai sensi dellarticolo 20 cpc, rimanendo fermi
ovviamente laltro foro facoltativo di cui allo stesso articolo ed i fori
generali di cui agli articoli 18 e 19 cpc), rimangono soddisfatte dallindividuazione
di tale competenza con quella del luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito i
predetti danni patrimoniali e morali, proprio perché, essendo il domicilio la sede
principale degli affari e degli interessi (articolo 43, c. 1, cc) è quello il luogo
principale in cui si sono verificati gli effetti negativi delloffesa
alla reputazione.
A tal fine va osservato che è irrilevante lobiezione che detto domicilio può
mutare tra il momento in cui si è verificato levento (rectius: il danno) ed il
momento in cui è proposta la domanda. Infatti ciò che conta è esclusivamente il
domicilio del soggetto offeso al momento in cui è sorta lobbligazione, poiché è
in quel momento che si è prodotto il danno.
Se contemporaneamente è richiesto il risarcimento 9del danno morale e patrimoniale, oltre
che del danno-evento delloffesa alla reputazione personale effettuata tramite un
sito o un newsgroup di Internet, la competenza territoriale rimane quella in cui si sono
verificati i primi due e cioè il domicilio delloffeso-danneggiato, per i principi
dellunitarietà del diritto al risarcimento del danno e del suo riflesso processuale
dellordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (8.1. Linterpretazione
suddetta risponde a criteri che si pongono in armonia con quelli che, sebbene adottati dal
legislatore per altre fattispecie e tali da escludere lipotizzabilità di uninterpretazione
analogica, tuttavia presentano indubbi punti di contatto con quella in esame.
Con riferimento al criterio del luogo in cui levento dannoso è avvenuto,
utilizzato dallarticolo 5 n. 3 della convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla
giurisdizione, ratificata dalla l. 10 febbraio 1992 n. 198 analogo allarticolo
5 n. 3 della voncenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza
giurisdizionale e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una
diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato
del convenuto responsabileo dellillecito, anche al giudice del domicilio del
danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua
reputazione, quando la pubblicazione sia distribuita in questo Stato (Cass. S.U. 27
ottobre 2000, n. 1141; Corte giustizia comunità Europea, 7 marzo 1995, n. 68; Parti in
causa Shevill e altro c. Soc. Presse Alliance).
A tal fine va rilevato, anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza
impugnata, la nozione di <materia di delitti o quasi-delitti> di cui allarticolo
5, n. 3, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 va considerata come nozione
autonoma comprendente ogni azione che verte sulla responsabilità del convenuto e che non
si ricollega alla <materia contrattuale> ai sensi dellarticolo 5, n. 1, della
convenzione (Corte giustizia comunità Europea, 27 settembre 1988, Parti in causa Kalfelis
c. Banca Schròder).
8.2. Inoltre le S.U. di questa corte hanno ritenuto che nellipotesi di delitti e
quasi delitti, per luogo in cui levento dannoso è avvenuto ai sensi
dellarticolo 5 n. 3, della convenzione di Bruxelles, deve intendersi anche quello in
cui si determina levento danno e quindi limpoverimento patrimoniale del
soggetto che si pretende leso (Cass. civ., sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499).
9.1. Un ulteriore argomento di sostegno dellinterpretazione prospettata si può
trarre dai commi quarto e quinto dellarticolo 30 della legge n. 223 del 1990
(disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha individuato, con
esclusivo riferimento ai reati di diffamazione commessi attraverso limpiego del
mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente competente in quello del luogo di
residenza della persona offesa, allorquando venga a questultima attribuito un fatto
determinato.
Il Giudice delle Leggi, nel pronunciarsi per la legittimità costituzionale di tale
differente regolamentazione (Corte cost. n. 42 del 23 gennaio 1996), ha trovato la sua
giustificazione nella particolare natura, forza e diffusività del mezzo impiegato e nellesigenza
dattenuare levidente squilibrio delle posizioni che, nellazione
diffamatoria consistente nellattribuzione di un fatto determinato, è dato
constatare tra chi commette ilo reato e chi si trova, invece, a subirne le conseguenze
lesive; sicché, lindividuazione del giudice competente con riferimento al luogo di
residenza della persona offesa (anziché al luogo di consumazione del reato, come
prescritto dal primo comma dellarticolo 8 cpp) appare giustificata in quanto
strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso
che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a
difesa della propria reputazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche.
Peraltro, il giudice del luogo di residenza della persona offesa può ritenersi lorgano
più idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di
svolgimento di quei fatti determinati, la cui attribuzione integra il reato di
diffamazione aggravata.
Infine, nellipotesi di accertata sussistenza dellazione diffamatoria, la
sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del osoggetto leso, sarà in
grado di avere una maggiore efficacia riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza
che la stessa sentenza potrà ottenere nellambiente sociale normalmente frequentato
da tale soggetto.
9.2. Nè si può ritenere che proprio questo speciale intervento del legislatore dimostri
come, senza una specifica disposizione in materia civile, sia impossibile giungere allinterpretazione,
qui sostenuta dellarticolo 20 cpc (cfr. Cass. n. 13042 del 1999).
Infatti lintervento del legislatore era necessario nellambito
processualpenalistico, in quanto, stanti i principi che presiedono alla competenza penale,
essa va determinata con riferimento al luogo in cui ilo delitto si è consumato e quindi,
nei reati di evento, al luogo in cui levento si è verificato (articolo 8 cpp).
In materia civile, invece, il luogo rilevante, ai fini del sorgere dellobbligazione
risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo di cui allarticolo 20
cpc, non è il luogo dellevento illecito ma il luogo del danno conseguente (o se si
vuole del successivo evento di danno), per cui proprio dal coordinamento dellarticolo
20 cpc e degli articoli 2043 e 2059 cc, si giunge ialla suddetta interpretazione, senza la
necessità di un ulteriore intervento legislativo.
9. Pertanto, poiché il luogo del domicilio dellattrice, che assume di aver subito
danni patrimoniali e danni morali dalle espressioni, assunte come offensive ed attribuire
al convenuto nellambito di newsgroup posto in Internet, è Lecce, competente
territorialmente a decidere la causa è il tribunale di Lecce.
Esistono giusti motivi, attesa la novità della questione, per compensare per intero tra
le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Lecce.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
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