Cassazione sezione prima civile
sentenza 29 maggio-6 giugno 2002, n. 8191
Presidente De Musis relatore Lo
savio, Pm Russo conf. ric. Petrelli Premesso Che lavvocato Franco Petrelli,
giudice di pace presso lufficio di Monza, ha proposto ricorso per cassazione contro
il provvedimento con il quale lufficio elettorale centrale per il Csm ha escluso la
sua candidatura nel collegio unico nazionale di cui allarticolo 23 lettera c) legge
195/58, come modificato dallarticolo 44/2002; che lufficio elettorale centrale ha
motivato la esclusione con la ragione che al candidato, come giudice di pace, non spetti
né lelettorato attivo né quello passivo «in quanto (il Petrelli) non rientra
nella indicata categoria dei magistrati ordinari, che è quella dei giudici di merito
ordinari in funzione presso il tribunale, le corti di appello o in cassazione ai sensi
dellarticolo 115 dellordinamento giudiziario», trovando tale esclusione
esplicata conferma nel disposto dellarticolo 25 legge 195/58, come modificato dallarticolo
7 legge 44/2002, che riserva ai magistrati ordinari lesercizio del diritto di voto; che il ricorrente critica il provvedimento
impugnato con largomento secondo cui le norme della legge 195/58, conformemente alla
previsione costituzionale, conferiscono lelettorato attivo e passivo a tutti i
magistrati ordinari e tali ad ogni effetto debbono essere considerati i giudici di pace
che a norma dellarticolo 23 sub c) della stessa legge (come sostituivo dallarticolo
5 legge 44/2002) «esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito»; che il ricorrente in subordine, per la
ipotesi in cui si interpreti la legge 195/58 come di recente modificata nel
senso che essa riserva lelettorato attivo e passivo ai «magistrati ordinari
professionali (o, se si vuole di carriera)», solleva la questione di legittimità
costituzionale di una tale limitazione che si potrebbe in contrasto con i principi della
Costituzione e in particolare con il disposto dellarticolo 104, comma 3,
Costituzione, secondo cui i componenti «togati» del consiglio sono eletti «da tutti i
magistrati ordinari» e debbono essere rappresentativi di tutte le categorie, sicché «la
Costituzione senza alcun dubbio non consente che una categoria di magistrati ordinari sia
totalmente esclusa dallautogoverno della magistratura, che sia eterogovernata e non
autogovernata; che, insomma, non abbia alcun diritto di «cittadinanza» allinterno
del sistema costituzionale che vede i magistrati distinguersi solo per diversità di
funzione»; ritenuto che la legge 195/58 (come modificata dalla
legge 44/2002), mentre attribuisce indiscriminatamente a «tutti i magistrati» lelettorato
attivo, riconosce rilievo alla suddivisione dei magistrati in categorie quanto allelettorato
passivo, istituendo tre collegi unici nazionali a) per i magistrati che esercitano le
funzioni di legittimità presso la corte suprema di Cassazione e la procura generale
presso la stessa corte; b) per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico
ministero presso gli uffici di merito e presso la direzione nazionale antimafia, ovvero
che sono desinati alla procura generale della Corte di cassazione a norma dellarticolo
116 dellordinamento giudiziario e c) per i magistrati che esercitano le funzioni di
giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione a
norma dellarticolo 115 dellordinamento giudiziario nel senso che tutti i
magistrati sono indifferentemente partecipi dellelettorato attivo, indipendentemente
dalla appartenenza alluna o allaltra categoria, mentre lelettorato
passivo è riconosciuto nei limiti della categoria di appartenenza, sicché lelettorato
passivo trova, come quello attivo, fondamento nella medesima condizione di magistrato
ordinario; che la espressione «magistrati ordinari»
impiegata dallarticolo 23, primo comma, legge 195/58 (come sostituito dallarticolo
5 legge 44/2002) per indicare il corpo elettorale dei componenti «togati» del consiglio
deve intendersi conforme alla accezione della identica espressione adottata così nellordinamento
giudiziario (ripetutamente e pure di recente modificato) come nella legge 374/91 (recante
istituzione del giudice di pace), là dove la posizione dei magistrati onorari (che come
tali appartengono allordine giudiziario, costituito dai magistrati professionali,
secondo il differenziato lessico del primo e del secondo comma dellarticolo 4
ordinamento giudiziario) è regolata a confronto con quella dei «magistrati ordinari»
(articolo 43bis, inserito dallarticolo 10 decreto legislativo 51/1998 in tema di
giudici onorari addetti al tribunale ordinario; essendo per altro il giudice di pace
articolo 10 legge 374/91 tenuto allosservanza dei doveri previsti per
«i magistrati ordinari»), così conferma la discriminazione tra magistrati ordinari e
magistrati onorari; che dalla organizzazione funzionale
operata dalla legge si ricava per cento la esclusione dei giudici di pace dallelettorato
attivo, poiché larticolo 25 della legge 195/58 (come sostituito dallarticolo
7 comma 8, legge 44/2002) riserva lesercizio del voto nel seggio costituito
presso ogni tribunale ai «magistrati in servizio presso i tribunali, le corti dappello,
le procure generali presso le corti dappello, i tribunale per i minorenni e le
relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza» e la esclusione
dallelettorato attivo necessariamente comporta la esclusione dellelettorato
passivo (essendo elettorato attivo ed elettorato passivo, come già si è osservato,
espressione della medesima condizione); che, infine, la specifica previsione dalla
causa di ineleggibilità di cui sub b) del comma 2 dellarticolo 24 legge 195/58
(come sostituito dallarticolo 6 della legge 44/2002) per gli uditori giudiziari e i
magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano
compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica dà implicata ma sicura conferma
che lelettorato passivo è incompatibile con la temporaneità delle funzioni,
connotato questo essenziale del giudice di pace, (che a norma dellarticolo 7 legge
374/91 «dura in carica quattro anni e al termine può essere confermato una sola volta
per uguale periodo»); che dunque a ragione lufficio
elettorale centrale ha negato che lavvocato Franco Petrelli, giudice di pace presso
lufficio di Monza, quale magistrato onorario, rientri nella categoria dei
«magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito» a norma
dellarticolo 23 legge 195/58 (come sostituito dallarticolo 5 legge 44/2002, e
ha perciò escluso la sua candidatura per il corrispondente collegio nazionale; che, infondata essendo la censura
argomentata in linea principale del ricorrente, sia manifestamente infondata la questione
di costituzionalità proposta in subordine nella ipotesi in cui la legge 195/58 sia
interpretata nei senso che essa esclude i giudici di pace dallelettorato attivo e
passivo; che, infatti, da un lato, la espressione
«magistrati ordinari» ai quali larticolo 104, comma 4, Costituzione conferisce lelettorato
attivo in ordine a due terzi dei componenti del Csm non possa intendersi comprensiva pure
dei «magistrati onorari», lammissione della cui nomina il consecutivo articolo 106
comma 2 rimette alla discrezione del legislatore ordinario («per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli»); che, dallaltro e correlativamente,
nella espressione «appartenenti alle varie categorie», impiegata dallo stesso articolo
104, comma 4, Costituzione per definire lelettorato passivo, non possano intendersi
compresi i magistrati onorari e in particolare i giudici di pace, considerati dallordinamento
giudiziario non già quale autonoma categoria (articolo 4 regio decreto 12/1941), ma
assimilati agli altri magistrati onorari (e agli stessi giudici popolari che compongono la
corte dassise); che dunque la espressione «magistrati
ordinari» impiegata dallarticolo 104, comma 4, Costituzione per definire il corpo
elettorale di due terzi dei componenti del Csm valga a designare i magistrati che svolgono
professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali, alla cui posizione, come
più volte ha riconosciuto la Corte costituzionale, non è comparabile quella dei
«magistrati onorari» ai fini della pretesa estensibilità a questi ultimi della speciale
indennità di funzione istituita a favore dei «magistrati ordinari» (ordinanze 225/98;
272/99; 479/00); che, infatti, la posizione ordinamentale
conferita ai giudici di pace dalla legge istitutiva (legge 374/91) è caratterizzata dalla
investitura onoraria, dalla temporaneità dellincarico, dallesercizio non
esclusivo della funzione, compatibile, pur con talune limitazioni, con lo svolgimento di
attività professionali e con la stessa professione forense, sicché una siffatta
posizione ordinamentale, non dissimile da quella degli esperti che compongono le sezioni
specializzate e degli stessi giudici popolari della corte dassise, non corrisponde a
quella dei «magistrati ordinari» che, esercitando professionalmente e in via esclusiva
la funzione giurisdizionale sul fondamento di un rapporto di pubblico impiego a tempo
indeterminato (che li inserisce strutturalmente nellapparato organizzativo dello
Stato, a differenza degli onorari solo funzionalmente inseriti), hanno essi solo
titolo per esprimere la rappresentanza istituzionale dellordine giudiziario
nellorgano di autogoverno, a confronto con la diversa qualificazione professionale
della componente di investitura politica eletta dal Parlamento; che, in
conclusione, per le ragioni fin qui argomentate il ricorso dellavvocato Franco
Petrelli debba essere rigettato. PQM La corte rigetta il ricorso. |