Legislazione.jpg (8334 bytes)

Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risolto un importante contrasto giurisprudenziale esistente in materia, affermando l’inapplicabilità al procedimento di riesame della sanatoria tramite concessione del termine a difesa ex articolo 184 Cpp.

Attraverso l’esame delle norme esistenti in materia (articoli 309, 324 e 184 Cpp), le Sezioni unite hanno stravolto l’impostazione adottata dai diversi indirizzi giurisprudenziali di legittimità.

Gli orientamenti giurisprudenziali precedenti ritenevano applicabile al riesame l’istituto della sanatoria tramite concessione del termine. Il contrasto tra gli opposti orientamenti riguardava, in effetti, l’entità del termine da accordare che per alcuni era di 3 giorni, mentre per altri era di 5..

 

Cassazione – sezioni unite penali – sentenza 31 gennaio-7 febbraio 2002, n. 8881
Presidente Marvulli – relatore Ferrua,Pm Siniscalchi – ricorrente Munerato


Svolgimento del processo


Con ordinanza 14 marzo 2001 il tribunale di Padova rigettò l’istanza di riesame avanzata da Munerato Carlino avverso il decreto, emesso dal gip il 10 marzo 2001, di convalida del sequestro probatorio effettuato l’8 marzo 2001 dalla Guardia di finanza avente ad oggetto tre apparecchiature di intrattenimento (tipo video poker) detenute nell’esercizio commerciale di Biasin Sandra ed a questa noleggiate dall’istante, essendo i nominati soggetti indagati per i reati di cui agli articoli 718, 719 Cp e 110 testo unico legge pubblica sicurezza.
La riportata decisione è stata ora impugnata con ricorso per cassazione dal Munerato per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell’articolo 324 comma 6 Cpp, in quanto all’udienza dell’11 aprile 2001, fissata dal tribunale per il riesame, avendo il difensore dedotto che la notificata del relativo avviso all’indagato era avvenuta senza il rispetto del termine dei tre giorni liberi previsto dalla richiamata norma, era stato disposto un rinvio al 13 aprile 2001, così nuovamente eludendosi il precetto legislativo.
2. Erronea applicazione dell’articolo 157 comma 1 Cpp, in quanto l’avviso all’imputato per la nuova udienza era stato notificato a mani di «Bilato Ada, nella sua qualità di madre», omettendosi ogni altra indicazione e non potendosi, alla luce dell’età anagrafica del ricorrente (anni 40), presumere un rapporto di convivenza.
3. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze probatorie.
4. Errata applicazione degli articoli 718, 110 testo unico legge pubblica sicurezza e vizio di motivazione in ordine alla supposta configurazione dei reati contestati.
Il ricorso veniva assegnato alla terza sezione penale ed il collegio, considerata l’esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto sulla questione prospettata con il primo motivo, rimetteva il ricorso alle sezioni unite.


Motivi della decisione


Il quesito sottoposto all’esame delle sezioni unite concerne dunque la disciplina da applicarsi nel caso in cui, a fronte della inosservanza del termine di tre giorni liberi e consecutivi (che secondo il dettato dell’articolo 324 comma 6 Cpp deve intercorrere tra l’udienza per il riesame di un provvedimento di sequestro e la comunicazione o la notifica del relativo avvisto) – la parte compaia e dichiari di essere intervenuta al solo fine di eccepire l’irritualità della notificazione o della comunicazione.
Premesso che identico problema si profila in materia di riesame di una misura coercitiva personale con riguardo all’articolo 309 comma 8 Cpp, va segnalato che contrastanti decisioni sono emerse nella giurisprudenza di questa corte.
Va innanzitutto rilevato che questa corte ha costantemente ribadito che la violazione dell’articolo 309 comma 8 Ccp attiene all’intervento ed alla difesa della parte, ma non si concreta in omessa vocativo in iudicium dell’imputato o dell’indagato e perciò comporta una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli articoli 178 lettera c) e 180 Cpp, che è soggetta quindi alle preclusioni ed alle sanatorie contemplate dagli articoli 180, 182, 183, 184 Cpp, nullità che se invece è tempestivamente dedotta, non è sanata, ma addirittura si riversa sull’ordinanza conclusiva del procedimento, pur senza determinare l’inefficacia della misura (in tema di custodia cautelare: Cassazione, sezioni unite 2/1993 rv 193413; 6/1996 rv 205254 e successivamente: Cassazione 511/00 rv 215656; 6242/00 rv 216245; in tema di sequestro: Cassazione 886/93 rv 194713; 2761/93 rv 194980; 3366/96 rv 206373; 31 gennaio 2001 rv 218536).
Ne deriva che, verificatasi la suddetta inosservanza, qualora la parte interessata non compaia e ciononostante l’udienza venga tenuta, la nullità potrà essere eccepita proponendo, ex articoli 311, 325 Cpp, ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata sul riesame; ove la parte compaia senza nulla eccepire, l’invalidità risulterà sanata alla luce dell’articolo 184 comma 1 Cpp.
Divergenti posizioni si registrano proprio con specifico riferimento all’ipotesi sopra delineata.
Varie sentenze si sono espresse nel senso che la mancata osservanza dell’intervallo postulato dagli articoli 309 comma 8 e 324 comma 6 Cpp può essere sanata accordando alla parte, comparsa al fine di eccepirla, un termine a difesa che, sommato al precedente, renda lo spazio temporale complessivo conforme a quello minimo di 3 giorni, dalla legge richiesto. A sostengo di tale soluzione è stato evidenziato che la regola stabilita dall’articolo 184 comma 2 Cpp, che garantisce quantomeno 5 giorni, deve essere adattata alla procedura del riesame la quale è caratterizzata da termini brevissimi sia per la notifica dell’avviso, sia per la decisione ad opera del tribunale: altrimenti, il risultato sarebbe quello di frustrare – nell’impossibilità, che quasi sempre si verificherebbe, per il giudice di merito, di emanare una decisione tempestiva – proprio la finalità cui indirizzata la sanatoria. (Cassazione 3938/92 rv 189054; 2877/93 rv 195195; 1086/93 rv 195132; 1806/93 rv 197706; 4700/96 rv 205752; 5339/96 rv 206189; 4153/96 rv 206420; 3055/96 rv 206544; 2618/00 rv 217537).
In base ad analoghe ragioni, in altre due pronunce si è affermato che la comparizione del difensore sana il vizio inerente al mancato rispetto dei tre giorni richiesti dall’articolo 309 comma 8 Cpp, dovendo essere concesso alla parte interessata un termine che il giudice determinerà di volta in volta, contestualmente valutando le esigenze difensive e quelle processuali. (Cassazione 4014/92 rv 195098; 443/93 rv 193393).
Alle suddette soluzioni si contrappone l’orientamento secondo cui, pur riconoscendosi la necessità di adeguare la previsione dell’articolo 184 comma 2 Cpp alle peculiarità del procedimento del riesame, il termine a difesa non può essere inferiore ai tre giorni, trattandosi di termine autonomo e non essendo utilizzabile quello contenuto in un atto nullo (Cassazione 1897/92 rv 190391; 1859/92 rv 192328).
Queste sezioni unite osservano in via preliminare che il primo comma dell’articolo 184 Cpp sancisce la sanatoria delle nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni ogniqualvolta la parte interessata compaia o rinunci a comparire; il campo di applicazione di questa disposizione viene delimitato e specificato dai commi successivi nei quali è disposto che, se la comparizione avviene al solo fine di eccepire la irritualità, perché si produce la sanatoria, bisognerà assicurare alla parte un termine a difesa non inferiore a giorni 5 (comma 2), salvo che la nullità concerna la citazione a comparirete al dibattimento perché allora il termine non potrà essere inferiore al quello dell’articolo 429 Cpp, ossia a giorni 20 (comma 3).
È indubbio che la risposta al quesito per cui si discute passa attraverso la verifica circa l’operatività o no, nel procedimento per il riesame, della sanatoria tramite concessione del termine a difesa.
Gli indirizzi giurisprudenziali che sono stati illustrati, partono tutti dal presupposto dell’applicabilità dell’istituto ed il contrasto tra di essi riguarda, dunque, esclusivamente l’entità del termine da accordare.
A seguito di attenta disamina e di raffronto delle norme che qui interessano, si ritiene che siffatta impostazione vada disattesa.
Occorre puntualizzare che la sanatoria di una nullità, in presenza e nonostante tempestiva eccezione, costituisce deroga al principio generale, ricavabile dal nostro sistema in tema di invalidità, del diritto della parte ad ottenere la ripetizione dell’atto con modalità immuni dal vizio denunciato: pertanto le regole particolari – che prevedono forme specifiche di sanatoria – non possono essere estese in forma generalizzata, al di là della specifica previsione normativa.
Orbene il termine di cui all’articolo 184 comma 2 Cpp è, all’evidenza incompatibile con il procedimento del riesame in quanto sarebbe irragionevole la concessione di un lasso di tempo superiore a quello originario (di giorni 3); né l’individuazione di un più congruo termine pare praticabile ai sensi di tale articolo.
Precipuamente si sottolinea che la soluzione proposta dall’orientamento maggioritario è priva di qualsiasi aggancio normativo e soprattutto introduce un criterio (quello dell’integrazione del termine) in contrasto con l’intento legislativo: infatti l’articolo 184 comma 2 Cpp, fissando autonomamente il termine di 5 giorni non si preoccupa che esso, unito ai giorni già decorsi, possa essere superiore od inferiore a quello originario; a sua volta il comma 3, nel rimandare al termine inizialmente disposto, evidenzia la volontà di non considerare, in tema di sanatoria, i giorni irritualmente concessi. D’altro canto neppure potrebbe farsi riferimento, nell’ottica dell’orientamento minoritario, al menzionato metodo di determinazione del termine cui si ispira il citato terzo comma che in realtà riguarda un’ipotesi ben precisa e diversa, cioè la citazione per il dibattimento, alla quale non può certamente assimilarsi l’avviso per l’udienza camerale.
Escluso, dunque, per gli svolti argomenti, che la disciplina del comma 2 e 3 dell’articolo 184 Cpp possa riguardare il procedimento per il riesame, deve ritenersi che nell’ambito di quest’ultimo la nullità della notifica dell’avviso per l’udienza camerale, se determinata dal mancato rispetto del termine di cui agli articoli 309 comma 8 e 309 comma 6 Cpp e se validamente eccepita, non sia suscettibile di sanatoria: conseguentemente il giudice è tenuto a provvedere, ex articolo 185 Cpp, alla rinnovazione dell’atto nullo, così garantendo sempre il rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi.
Né vale obiettare che la conclusione alla quale si è pervenuti potrebbe compromettere la tempestiva emissione della decisione sul riesame con le conseguenze dell’articolo 309 comma 10 Cpp: basti rilevare che l’eventuale inefficacia della misura, posta a tutela del soggetto da essa colpito, non può essere impedita interpretando a scapito del medesimo la normativa che assicura non solo la sua comparizione all’udienza del riesame, ma anche, e soprattutto, la possibilità concreta dell’esercizio al diritto di difesa.
A ciò aggiungasi che le esigenze di celerità del processo sono state valutata a monte dal legislatore nel momento in chi ha stabilito un termine a disposizione delle parti assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall’articolo 127 Cpp: poiché detto termine per la parte privata è funzionale non solo all’intervento all’udienza, ma altresì a consentire la preparazione di argomentazioni difensive e l’elaborazione di eventuale motivi nuovi (citata Cassazione 2761/93), va negato che una sua ulteriore compressione, ai fini di fare scattare una sanatoria che non si armonizza con la peculiarità del procedimento, possa essere attuata dall’interprete.
Venendo al caso in esame, risulta che tra l’udienza fissata per il riesame e la notifica dell’avviso all’indagato non intercose il termine legale; né incide la circostanza che la notifica fosse regolarmente avvenuta per il difensore che aveva sottoscritto l’istanza nell’interesse del Munerato posto che, anche nel procedimento incidentale del riesame di una misura cautelare reale, l’indagato o l’imputato ha diritto all’avviso dell’udienza camerale, ed allorquando la richiesta non sia stata da lui personalmente presentata (Cassazione, sezioni unite, 29/2000 rv 216960).
Siccome la nullità fu tempestivamente eccepita dal difensore del ricorrente all’udienza stessa, il giudice avrebbe dovuto, secondo i principi sopra affermati, disporre una nuova udienza e la rinnovazione della notifica nel rispetto dell’articolo 324 comma 6 Cpp; non essendosi a tanto adempiuto (l’udienza venne differita al 13 aprile 2001 e l’avviso notificato l’11 aprile 2001), l’invalidità si è trasmessa all’ordinanza gravata che pertanto deve essere annullata con rinvio al tribunale di Padova: si dovrà riesaminare l’istanza, previa rinnovazione dell’avviso della data fissata per la nuova udienza, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal comma 6 dell’articolo 324 Cpp. Da ciò consegue che superfluo appare di tutti gli altri motivi del proposto ricorso.


PQM


La corte, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Padova per nuovo esame.