Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risolto un importante
contrasto giurisprudenziale esistente in materia, affermando linapplicabilità al
procedimento di riesame della sanatoria tramite concessione del termine a difesa ex
articolo 184 Cpp.
Attraverso lesame delle norme esistenti in materia (articoli
309, 324 e 184 Cpp), le Sezioni unite hanno stravolto limpostazione adottata dai
diversi indirizzi giurisprudenziali di legittimità.
Gli orientamenti giurisprudenziali precedenti ritenevano applicabile
al riesame listituto della sanatoria tramite concessione del termine. Il contrasto
tra gli opposti orientamenti riguardava, in effetti, lentità del termine da
accordare che per alcuni era di 3 giorni, mentre per altri era di 5..
Cassazione sezioni unite penali sentenza 31 gennaio-7
febbraio 2002, n. 8881
Presidente Marvulli relatore Ferrua,Pm Siniscalchi ricorrente Munerato
Svolgimento del processo
Con ordinanza 14 marzo 2001 il tribunale di Padova rigettò listanza
di riesame avanzata da Munerato Carlino avverso il decreto, emesso dal gip il 10 marzo
2001, di convalida del sequestro probatorio effettuato l8 marzo 2001 dalla Guardia
di finanza avente ad oggetto tre apparecchiature di intrattenimento (tipo video poker)
detenute nellesercizio commerciale di Biasin Sandra ed a questa noleggiate dallistante,
essendo i nominati soggetti indagati per i reati di cui agli articoli 718, 719 Cp e 110
testo unico legge pubblica sicurezza.
La riportata decisione è stata ora impugnata con ricorso per cassazione dal Munerato per
i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dellarticolo 324 comma 6 Cpp, in quanto alludienza
dell11 aprile 2001, fissata dal tribunale per il riesame, avendo il difensore
dedotto che la notificata del relativo avviso allindagato era avvenuta senza il
rispetto del termine dei tre giorni liberi previsto dalla richiamata norma, era stato
disposto un rinvio al 13 aprile 2001, così nuovamente eludendosi il precetto legislativo.
2. Erronea applicazione dellarticolo 157 comma 1 Cpp, in quanto lavviso allimputato
per la nuova udienza era stato notificato a mani di «Bilato Ada, nella sua qualità di
madre», omettendosi ogni altra indicazione e non potendosi, alla luce delletà
anagrafica del ricorrente (anni 40), presumere un rapporto di convivenza.
3. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze probatorie.
4. Errata applicazione degli articoli 718, 110 testo unico legge pubblica sicurezza e
vizio di motivazione in ordine alla supposta configurazione dei reati contestati.
Il ricorso veniva assegnato alla terza sezione penale ed il collegio, considerata lesistenza
nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto sulla questione prospettata con il
primo motivo, rimetteva il ricorso alle sezioni unite.
Motivi della
decisione
Il quesito sottoposto allesame delle sezioni unite concerne
dunque la disciplina da applicarsi nel caso in cui, a fronte della inosservanza del
termine di tre giorni liberi e consecutivi (che secondo il dettato dellarticolo 324
comma 6 Cpp deve intercorrere tra ludienza per il riesame di un provvedimento di
sequestro e la comunicazione o la notifica del relativo avvisto) la parte compaia e
dichiari di essere intervenuta al solo fine di eccepire lirritualità della
notificazione o della comunicazione.
Premesso che identico problema si profila in materia di riesame di una misura coercitiva
personale con riguardo allarticolo 309 comma 8 Cpp, va segnalato che contrastanti
decisioni sono emerse nella giurisprudenza di questa corte.
Va innanzitutto rilevato che questa corte ha costantemente ribadito che la violazione dellarticolo
309 comma 8 Ccp attiene allintervento ed alla difesa della parte, ma non si concreta
in omessa vocativo in iudicium dellimputato o dellindagato e perciò
comporta una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli articoli 178 lettera c)
e 180 Cpp, che è soggetta quindi alle preclusioni ed alle sanatorie contemplate dagli
articoli 180, 182, 183, 184 Cpp, nullità che se invece è tempestivamente dedotta, non è
sanata, ma addirittura si riversa sullordinanza conclusiva del procedimento, pur
senza determinare linefficacia della misura (in tema di custodia cautelare:
Cassazione, sezioni unite 2/1993 rv 193413; 6/1996 rv 205254 e successivamente: Cassazione
511/00 rv 215656; 6242/00 rv 216245; in tema di sequestro: Cassazione 886/93 rv 194713;
2761/93 rv 194980; 3366/96 rv 206373; 31 gennaio 2001 rv 218536).
Ne deriva che, verificatasi la suddetta inosservanza, qualora la parte interessata non
compaia e ciononostante ludienza venga tenuta, la nullità potrà essere eccepita
proponendo, ex articoli 311, 325 Cpp, ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata
sul riesame; ove la parte compaia senza nulla eccepire, linvalidità risulterà
sanata alla luce dellarticolo 184 comma 1 Cpp.
Divergenti posizioni si registrano proprio con specifico riferimento allipotesi
sopra delineata.
Varie sentenze si sono espresse nel senso che la mancata osservanza dellintervallo
postulato dagli articoli 309 comma 8 e 324 comma 6 Cpp può essere sanata accordando alla
parte, comparsa al fine di eccepirla, un termine a difesa che, sommato al precedente,
renda lo spazio temporale complessivo conforme a quello minimo di 3 giorni, dalla legge
richiesto. A sostengo di tale soluzione è stato evidenziato che la regola stabilita dallarticolo
184 comma 2 Cpp, che garantisce quantomeno 5 giorni, deve essere adattata alla procedura
del riesame la quale è caratterizzata da termini brevissimi sia per la notifica dellavviso,
sia per la decisione ad opera del tribunale: altrimenti, il risultato sarebbe quello di
frustrare nellimpossibilità, che quasi sempre si verificherebbe, per il
giudice di merito, di emanare una decisione tempestiva proprio la finalità cui
indirizzata la sanatoria. (Cassazione 3938/92 rv 189054; 2877/93 rv 195195; 1086/93 rv
195132; 1806/93 rv 197706; 4700/96 rv 205752; 5339/96 rv 206189; 4153/96 rv 206420;
3055/96 rv 206544; 2618/00 rv 217537).
In base ad analoghe ragioni, in altre due pronunce si è affermato che la comparizione del
difensore sana il vizio inerente al mancato rispetto dei tre giorni richiesti dallarticolo
309 comma 8 Cpp, dovendo essere concesso alla parte interessata un termine che il giudice
determinerà di volta in volta, contestualmente valutando le esigenze difensive e quelle
processuali. (Cassazione 4014/92 rv 195098; 443/93 rv 193393).
Alle suddette soluzioni si contrappone lorientamento secondo cui, pur riconoscendosi
la necessità di adeguare la previsione dellarticolo 184 comma 2 Cpp alle
peculiarità del procedimento del riesame, il termine a difesa non può essere inferiore
ai tre giorni, trattandosi di termine autonomo e non essendo utilizzabile quello contenuto
in un atto nullo (Cassazione 1897/92 rv 190391; 1859/92 rv 192328).
Queste sezioni unite osservano in via preliminare che il primo comma dellarticolo
184 Cpp sancisce la sanatoria delle nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle
relative comunicazioni ogniqualvolta la parte interessata compaia o rinunci a comparire;
il campo di applicazione di questa disposizione viene delimitato e specificato dai commi
successivi nei quali è disposto che, se la comparizione avviene al solo fine di eccepire
la irritualità, perché si produce la sanatoria, bisognerà assicurare alla parte un
termine a difesa non inferiore a giorni 5 (comma 2), salvo che la nullità concerna la
citazione a comparirete al dibattimento perché allora il termine non potrà essere
inferiore al quello dellarticolo 429 Cpp, ossia a giorni 20 (comma 3).
È indubbio che la risposta al quesito per cui si discute passa attraverso la verifica
circa loperatività o no, nel procedimento per il riesame, della sanatoria tramite
concessione del termine a difesa.
Gli indirizzi giurisprudenziali che sono stati illustrati, partono tutti dal presupposto
dellapplicabilità dellistituto ed il contrasto tra di essi riguarda, dunque,
esclusivamente lentità del termine da accordare.
A seguito di attenta disamina e di raffronto delle norme che qui interessano, si ritiene
che siffatta impostazione vada disattesa.
Occorre puntualizzare che la sanatoria di una nullità, in presenza e nonostante
tempestiva eccezione, costituisce deroga al principio generale, ricavabile dal nostro
sistema in tema di invalidità, del diritto della parte ad ottenere la ripetizione dellatto
con modalità immuni dal vizio denunciato: pertanto le regole particolari che
prevedono forme specifiche di sanatoria non possono essere estese in forma
generalizzata, al di là della specifica previsione normativa.
Orbene il termine di cui allarticolo 184 comma 2 Cpp è, allevidenza
incompatibile con il procedimento del riesame in quanto sarebbe irragionevole la
concessione di un lasso di tempo superiore a quello originario (di giorni 3); né lindividuazione
di un più congruo termine pare praticabile ai sensi di tale articolo.
Precipuamente si sottolinea che la soluzione proposta dallorientamento maggioritario
è priva di qualsiasi aggancio normativo e soprattutto introduce un criterio (quello dellintegrazione
del termine) in contrasto con lintento legislativo: infatti larticolo 184
comma 2 Cpp, fissando autonomamente il termine di 5 giorni non si preoccupa che esso,
unito ai giorni già decorsi, possa essere superiore od inferiore a quello originario; a
sua volta il comma 3, nel rimandare al termine inizialmente disposto, evidenzia la
volontà di non considerare, in tema di sanatoria, i giorni irritualmente concessi. Daltro
canto neppure potrebbe farsi riferimento, nellottica dellorientamento
minoritario, al menzionato metodo di determinazione del termine cui si ispira il citato
terzo comma che in realtà riguarda unipotesi ben precisa e diversa, cioè la
citazione per il dibattimento, alla quale non può certamente assimilarsi lavviso
per ludienza camerale.
Escluso, dunque, per gli svolti argomenti, che la disciplina del comma 2 e 3 dellarticolo
184 Cpp possa riguardare il procedimento per il riesame, deve ritenersi che nellambito
di questultimo la nullità della notifica dellavviso per ludienza
camerale, se determinata dal mancato rispetto del termine di cui agli articoli 309 comma 8
e 309 comma 6 Cpp e se validamente eccepita, non sia suscettibile di sanatoria:
conseguentemente il giudice è tenuto a provvedere, ex articolo 185 Cpp, alla rinnovazione
dellatto nullo, così garantendo sempre il rispetto del termine dei tre giorni
liberi e consecutivi.
Né vale obiettare che la conclusione alla quale si è pervenuti potrebbe compromettere la
tempestiva emissione della decisione sul riesame con le conseguenze dellarticolo 309
comma 10 Cpp: basti rilevare che leventuale inefficacia della misura, posta a tutela
del soggetto da essa colpito, non può essere impedita interpretando a scapito del
medesimo la normativa che assicura non solo la sua comparizione alludienza del
riesame, ma anche, e soprattutto, la possibilità concreta dellesercizio al diritto
di difesa.
A ciò aggiungasi che le esigenze di celerità del processo sono state valutata a monte
dal legislatore nel momento in chi ha stabilito un termine a disposizione delle parti
assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dallarticolo
127 Cpp: poiché detto termine per la parte privata è funzionale non solo allintervento
alludienza, ma altresì a consentire la preparazione di argomentazioni difensive e lelaborazione
di eventuale motivi nuovi (citata Cassazione 2761/93), va negato che una sua ulteriore
compressione, ai fini di fare scattare una sanatoria che non si armonizza con la
peculiarità del procedimento, possa essere attuata dallinterprete.
Venendo al caso in esame, risulta che tra ludienza fissata per il riesame e la
notifica dellavviso allindagato non intercose il termine legale; né incide la
circostanza che la notifica fosse regolarmente avvenuta per il difensore che aveva
sottoscritto listanza nellinteresse del Munerato posto che, anche nel
procedimento incidentale del riesame di una misura cautelare reale, lindagato o limputato
ha diritto allavviso delludienza camerale, ed allorquando la richiesta non sia
stata da lui personalmente presentata (Cassazione, sezioni unite, 29/2000 rv 216960).
Siccome la nullità fu tempestivamente eccepita dal difensore del ricorrente alludienza
stessa, il giudice avrebbe dovuto, secondo i principi sopra affermati, disporre una nuova
udienza e la rinnovazione della notifica nel rispetto dellarticolo 324 comma 6 Cpp;
non essendosi a tanto adempiuto (ludienza venne differita al 13 aprile 2001 e lavviso
notificato l11 aprile 2001), linvalidità si è trasmessa allordinanza
gravata che pertanto deve essere annullata con rinvio al tribunale di Padova: si dovrà
riesaminare listanza, previa rinnovazione dellavviso della data fissata per la
nuova udienza, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal comma 6 dellarticolo
324 Cpp. Da ciò consegue che superfluo appare di tutti gli altri motivi del proposto
ricorso.
PQM
La corte, annulla lordinanza impugnata con rinvio al tribunale
di Padova per nuovo esame.
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