Sulla decorrenza dei 180 giorni per la resa delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia Cassazione Sezione prima penale (cc) sentenza 13
novembre-5 dicembre 2002, n. 41028 Presidente Sossi relatore Cancheri Pg Abbate ricorrente Fiore In fatto e in diritto Con ordinanza del 12.4.2002 il Tribunale del Riesame di Bari
confermava lanalogo provvedimento emesso il 25.2.2002 dal Gip del tribunale della
stessa città, con il quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Fiore Luigi, indagato, insieme ad altri soggetti, di associazione
per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione continuata, a fini di
spaccio, di sostanze stupefacenti, entrambi aggravati ai sensi dellarticolo 80 Dpr
309/90 e dellarticolo 7 legge 203/91. Dopo avere dato atto che - grazie ad una complessa attività di
indagine, in gran parte consistente nelle dichiarazioni, articolate e convergenti, di
diversi collaboratori di giustizia, confortate da intercettazioni telefoniche e dalle
risultanze di procedimenti collegati - era stata rivelata lesistenza di una
agguerrita e vasta organizzazione camorristico-mafiosa, operante nei territori di Altamura
e di Gravina in Puglia, dedita prevalentemente al narcotraffico, alle estorsioni, alle
rapine e alle aggressioni, il tribunale rilevava che gravi indizi di colpevolezza in
ordine allo stabile inserimento nellassociazione finalizzata allo spaccio e alla
detenzione di stupefacenti erano emersi a carico dei predetto Fiore. In particolare, osservava che gli elementi a carico dei Fiore
emergevano dalle plurime rivelazioni, articolate e concordanti, di numerosi collaboranti.
Fra questi Chimenti Nicola aveva riferito che il Fiore, pur non essendo formalmente
affiliato, rivendeva ad altri gli stupefacenti che acquistava abitualmente dalla sua
famiglia; mentre Loglisci Sabino, Loglisci Giovanni e Colonna Salvatore
avevano riferito in ordine a specifici episodi di spaccio, confermando lo stabile e
duraturo rapporto di fornitura di droga tra il prevenuto e la famiglia Chimenti, i cui
membri erano i principali esponenti dellassociazione in questione e, allo stesso
tempo, di una organizzazione di stampo mafioso, che gli garantiva la copertura necessaria
per svolgere la sua attività di spacciatore. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, osservava che, a
prescindere dalla presunzione di cui al terzo comma dellarticolo 275 Cpp, il
pericolo di reiterazione dellattività criminosa era ravvisabile nella spiccatissima
propensione a delinquere del prevenuto, chiaramente ricavabile dai suoi plurimi,
eterogenei e specifici precedenti penali. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
suo difensore, il Fiore, deducendo: 1). violazione di legge in relazione agli articoli 64 Cpp e 26 legge
63/2001, sul rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti, raccolte dal Pm, non erano
utilizzabili, dal momento che lorgano dellaccusa, anziché provvedere a
rinnovare lesame dei coindagati nelle forme prescritte dallarticolo 64 Cpp e
previe le avvertenze in detto articolo previste, si era limitato a far confermare le
precedenti dichiarazioni dagli stessi rese. Anzi, per quanto riguardava il Loglisci
Sabino, mancava anche la semplice dichiarazione di conferma, ed il collaborante Colonna
era deceduto, per cui la mancata rinnovazione dei suoi interrogatori non poteva che
determinarne linutilizzabilità. Inoltre, mentre la notitia criminis, con
relativa iscrizione nel registro degli indagati, risaliva al 1997, i nuovi interrogatori
di conferma partivano dal luglio 2001, per cui gli stessi erano inutilizzabili per mancato
rispetto del termine previsto dal secondo comma dellarticolo 407 Cpp; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Chimenti Nicola
avendo il medesimo violato le prescrizioni impostegli come collaborante, mantenendo una
condotta incompatibile con tale status (per essere ritornato presso la sua abitazione,
avere revocato la nomina dei precedente difensore ed essere stato sottoposto a
procedimento penale per calunnia), ragion per cui avrebbe dovuto automaticamente essere
revocato il programma di protezione cui era sottoposto a norma degli articoli 13, comma
15, 13quater, comma 2, e 16quater, comma 9, della legge 45/2001 (rectius
del decreto legge 8/1991); 3) carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze
cautelari, con riguardo al difetto del requisito dellattualità della misura. 1). Per ciò che concerne le dichiarazioni di Chimenti Nicola,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le stesse sono da considerare pienamente
utilizzabili ai fini della applicazione della misura custodiate. La circostanza che egli non avrebbe osservato le prescrizioni inerenti
alla sua posizione di sottoposto a speciale programma di protezione non ha alcun rilievo
nel presente procedimento incidentale. Ciò, in quanto, ai sensi del comma 15 dellarticolo
13 del decreto legge 8/1991 e successive modificazioni, leventuale inosservanza
delle prescrizioni comporta linutilizzabilità in dibattimento delle
dichiarazioni rese al Pm e alla Pg successivamente alla commissione delle violazioni, ma
non la loro inutilizzabilità in assoluto, sicché le stesse ben possono essere utilizzate
ai fini della emissione di un provvedimento custodiate. Senza dire che la revoca delle
misure di protezione non è affatto automatica come sostiene il ricorrente, ma
è necessario un apposito provvedimento da parte della competente Commissione centrale
prevista dallarticolo 10 del decreto legge 8/1991. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le dichiarazioni che sarebbero
state rese oltre il termine di 180 giorni previsto dal primo comma dellarticolo 16quater
della medesima legge, in quanto il dies a quo, dal quale comincia a decorrere il
termine di cui sopra è rappresentato dalla avvenuta redazione del verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione, redazione che nella specie è avvenuta in data
29.2.2002, mentre per le dichiarazioni rese in precedenza la norma che prescrive il
rispetto di tale termine è ovviamente inapplicabile. Quanto alle dichiarazioni rese da Loglisci Giovanni, va rilevato che,
anche se gli avvertimenti di cui allarticolo 64 Cpp sono stati a lui fatti non in
sede di rinnovo delle dichiarazioni stesse ai sensi dellarticolo 26, comma 2, della
legge 63/2001, bensì nel corso della redazione del verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione, previsto dal terzo comma dellarticolo 16quater della
suddetta legge, tuttavia tale modus operandi non comporta affatto, come pretende il
ricorrente, la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni accusatorie, dal momento che la
legge si limita a imporre il rinnovo dellesame dei soggetti indicati negli articoli
64 e 197bis Cpp secondo le forme previste nel citato articolo 64 novellato, senza
alcuna prescrizione circa la necessità di procedere alla redazione di un apposito
verbale, distinto da quello illustrativo dei contenuti della collaborazione. Limportante
è che si sia comunque proceduto, come è di fatto avvenuto nella specie, al rinnovo delle
dichiarazioni a suo tempo rese dal collaborante. Né è indispensabile che la rinnovazione dellesame avvenga
mediante una più o meno pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo
sufficiente che il soggetto interrogato si limiti eventualmente a confermare sic et
simpliciter i contenuti delle sue precedenti dichiarazioni, così come nella
fattispecie si è verificato. In casi del genere si tratta infatti, a tutti gli effetti,
di una trasfusione nel nuovo atto delle dichiarazioni rese in precedenza, che ben possono
essere recepite mediante una mera conferma delle stesse. Limportante è che il
dichiarante abbia piena consapevolezza della natura e degli effetti dellatto che
compie, consapevolezza che non può in alcun modo essere messa in dubbio nel caso in
esame. Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal defunto Colonna
Salvatore, non vi può essere dubbio alcuno che, le sue dichiarazioni sono comunque
utilizzabili per la semplice ragione che la inutilizzabilità prevista dallarticolo
64, comma 3bis, Cpp non riguarda il caso in cui il dichiarante sia nel frattempo
deceduto, trattandosi di un caso di irripetibilità obiettiva, in relazione al quale è
possibile anche la lettura in dibattimento a mente dellarticolo 512 Cpp. Non può, poi, condividersi lassunto del ricorrente, secondo
cui, essendo la iscrizione dellindagato nel registro di cui allarticolo 335
Cpp avvenuta nel 1997, il rinnovo delle dichiarazioni rese dai collaboranti, avvenuto a
partire dal luglio 2001 - e quindi dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari
- renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni medesime. Ed invero, questa Corte ha più
volte chiarito che, poiché la disposizione transitoria di cui allarticolo 26 della
legge 63/1991 non ricollega alcun effetto alla scadenza dei termini di durata delle
indagini preliminari, la rinnovazione dellinterrogatorio del collaboratore di
giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere
effettuata dal Pm, a norma dellarticolo 26, comma 2, della legge 63/2001, anche
successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari a
condizione che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari (vedi
Cassazione, sezione prima, sentenza 20071/02, Gentile; 17900/02, Perna; 12575/02, Pranno
ecc.). 2. Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni rese da Loglisci
Sabino, va osservato che dallesame degli atti emerge che il Pm non ha provveduto al
rinnovo dellesame del medesimo collaborante e che tale omissione rende
inutilizzabili le dichiarazioni rese dal predetto. A tal proposito questa Corte ha
statuito che «In tema di sussistenza dei gravi indizi per lemissione dì misura
cautelare, le dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di terzi rese da
persone sottoposte a indagine ed assunte senza il rispetto delle garanzie fissate dallarticolo
64 - comma 3, lettera c) - Cpp sono inutilizzabili ai fini dellapplicazione della
misura qualora, pur essendo state assunte prima dellentrata in vigore della legge
63/2001 sul giusto processo, il Pm, pendendo ancora a tale data le indagini
preliminari, non abbia tempestivamente provveduto a rinnovare lesame nelle forme
dovute, come previsto dallarticolo 26, comma 2, della legge 63/2001 citata. (vedi
Cassazione, sezione prima, sentenza 42553/01, Gullace, pronuncia che questo Collegio non
può che condividere, essendo perfettamente aderente al testo normativo). Conseguentemente, non potendosi utilizzare le dichiarazioni dei
medesimo, non può che spettare al tribunale dei riesame verificare se il venir meno delle
suddette dichiarazioni, sicuramente incidenti sul quadro indiziario, ne comporti un
indebolimento tale da rendere eventualmente insufficienti gli elementi a carico del
ricorrente ai fini della sua sottoposizione a misura custodiale, quanto meno in ordine a
qualche specifico episodio di spaccio. Va in ogni caso precisato, a correzione di una affermazione contenuta
nellordinanza impugnata, che le norme di cui alla legge 45/2001, modificativa e
integrativa della legge 82/1991 sui collaboratori di giustizia, si applicano non soltanto
ai soggetti che abbiano deciso di collaborare dopo lentrata in vigore della citata
novella, ma, come espressamente previsto dallarticolo 25 della suddetta legge
45/2001, anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima
della entrata in vigore della medesima legge. Alla stregua delle considerazioni che precedono lordinanza
impugnata va annullata per la parte sopra specificata, con conseguente rinvio al medesimo
Tribunale di Bari per nuovo esame sul punto, rimanendo assorbite le altre doglianze
concernenti le esigenze cautelari. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dellindagato,
ai sensi del comma 1ter dellarticolo
94 delle disposizioni di attuazione del Cpp va dato mandato alla cancelleria di
trasmettere copia al direttore dellistituto penitenziario in cui trovasi detenuto il
Fiore. PQM Annulla lordinanza impugnata e rinvia
per nuovo esame al Tribunale di Bari. Dispone trasmettersi, a cura della
cancelleria, copia del provvedimento al direttore dellistituto penitenziario ai
sensi dellarticolo 94, comma 1ter, disp.
att. Cpp. |