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Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 30 gennaio-25 marzo 2003, n. 13619

Legittimo impedimento per motivi di salute

I motivi di ricorso proposti da Pacini Battaglia e Vincenzo Lodigiani relativamente alla nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso nei loro confronti, e degli atti conseguenti, sono fondati.

Ed infatti, per quanto riguarda il primo ricorrente si rileva che egli non aveva preso parte all’udienza preliminare perché sottoposto nello stesso giorno (19.5.1998 ) ad intervento chirurgico di angioplastica coronaria, impedimento segnalato e in relazione al quale era stato chiesto un rinvio dell’udienza.

La detta istanza tuttavia non era stata accolta poiché si era ritenuto che l’imputato avrebbe ben potuto operarsi prima o dopo l’udienza, e da tale circostanza si era fatto discendere che la fissazione della data dell’intervento era stata maliziosamente stabilita, al fine della precostituzione di una causa legittima di impedimento che altrimenti non vi sarebbe stata.

Più precisamente la Corte di appello, nel decidere in ordine alla eccepita nullità dell’ordinanza con la quale era stata disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza, rilevava come l’assunto del primo giudice circa la deliberata precostituzione di un impedimento fosse condivisibile in quanto l’opportunità di dare corso all’intervento in questione nei più brevi tempi possibili era stata segnalata al Pacini Battaglia fin dal 26.3.1998, ed egli era stato successivamente più volte ricoverato per l’esecuzione dell’intervento, poi differito anche per la denunciata comparsa di “macroematurie”, la cui presenza non risultava però oggettivamente  riscontrata.

Da tale premessa la Corte faceva discendere la conclusione che i tre rinvii dell’operazione chirurgica non erano giustificati dalla situazione oggettiva emersa, che la fissazione della data del 14.5.1998 per l’esecuzione dell’intervento era funzionale all’impedimento a comparire in udienza e che pertanto la decisione di rigetto dell’istanza di rinvio era stata correttamente adottata.

Il rilievo non è condivisibile.

In proposito si osserva infatti, innanzitutto, che ragionevoli riserve possono essere formulate in ordine all’affermazione concernente. la pretesa maliziosità del comportamento del Pacini Battaglia nella fissazione del momento dell’operazione; tale affermazione è invero basata su una asserita mancanza di giustificazione dei precedenti differimenti, ma al riguardo non pare possano essere desunti (neppure sul piano logico) elementi di ragionevole certezza, e ciò sia per l’evidente difficoltà che emerge nell’operare una esaustiva e completa ricostruzione del quadro clinico esistente, sia per l’incidenza che sulla decisione del ricorrente possono avere avuto motivazioni di carattere prettamente soggettivo, tenuto anche conto della delicatezza dell’intervento chirurgico che doveva essere svolto.

Tuttavia, pur prescindendo dalle esposte considerazioni, il rigetto dell’istanza di rinvio risulta censurabile per un ulteriore ed assorbente motivo, da individuare nel oggettivo dell’impossibilità assoluta dell’imputato a comparire in udienza, per effetto dell’avvenuta esecuzione dell’intervento chirurgico in questione.

Incontestate dunque tanto l’esistenza dell’impedimento che la sua assolutezza il giudice del merito, preso atto di ciò, avrebbe dovuto accedere alla richiesta di rinvio per assicurare all’imputato il pieno esercizio del diritto di difesa, non potendosi interpretare la fissazione dell’operazione dopo la conoscenza della data di udienza come implicita rinuncia dell’imputato a presenziare (tesi prospettata dal Pm di udienza) attesa l’istanza di rinvio da lui successivamente proposta, e non potendosi d’altro canto attribuire alcuna rilevanza alle diverse motivazioni (fra le quali quindi in ipotesi anche quella di sottrarsi al dibattimento) che possono averlo indotto a sottoporsi all’intervento nella data prescelta.

Al riguardo è infatti sufficiente evidenziare che l’articolo 32 della Costituzione considera la tutela della salute, oltre che di interesse per la collettività, come fondamentale diritto dell’individuo, interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte come diritto soggettivo assoluto, di collocazione primaria nella gerarchia dei valori, spettante a chiunque, sia nei confronti della pubblica amministrazione che nei rapporti con gli altri soggetti privati.

Da ciò deriva che le opzioni dell’interessato in relazione alla individuazione delle misure ritenute idonee a,soddisfare detto diritto sono del tutto personali, non sono suscettibili di sindacato e non sono quindi censurabili in ragione di un prospettato bilanciamento con altre esigenze (quale ad esempio quella giudiziaria), pur considerate meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico; ne consegue la nullità dell’ordinanza che ha negato l’esistenza del legittimo impedimento dell’imputato a comparire e degli atti successivi, ai sensi dell’articolo 178, lettera c).

 

Legittimo impedimento a comparire per concomitanti impegni processuali

Vincenzo Lodigiani ha poi proposto analoga censura di nullità degli atti dell’udienza preliminare in relazione al rigetto della istanza di rinvio del processo, inoltrata per sua impossibilità a comparire a causa della concomitante citazione davanti ad altri e non contigui uffici giudiziari (Tribunale di Milano e di Benevento).

La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, non ha per vero messo in discussione il diritto dell’imputato di scegliere l’udienza alla quale , presenziare, ma ha più semplicemente ravvisato a suo carico un onere di tempestiva allegazione (che nella specie non era stato assolto, posto che l’istanza di rinvio era stata formulata nell’udienza del 18.5.1998, mentre la concomitanza delle due udienze era nota fin dal 28.4.1998), allo scopo di permettere le necessarie verifiche in ordine all’effettività dell’impedimento e all’avvenuta comparizione davanti all’altra Autorità giudiziaria.

Anche l’ordinanza in esame con la quale è stata rigettata l’istanza di rinvio di Vincenzo Lodigiani, successivamente confermata in appello, appare viziata da nullità per violazione dell’articolo 178, lettera c), Cpp, attesa l’avvenuta lesione del diritto dell’imputato a partecipare al giudizio che si è venuta con essa a determinare.

Ed infatti il giudice del merito non solo non ha chiaramente esplicitato la ragione per cui non sarebbe possibile verificare in tempi estremamente brevi l’effettività dell’impedimento

segnalato (da individuare correttamente nella concomitanza di altra udienza e non nella partecipazione all’altro giudizio, decisione evidentemente connessa alla strategia difensiva da adottare, che può. essere suscettibile di adattamenti e modifiche in corso di opera), ma soprattutto ha individuato per l’imputato un obbligo di tempestività della denuncia, previsto dal codice di rito articolo 486 Cpp), invece, esclusivamente per il difensore (si vedano segnatamente sul punto Cassazione, 21.1.1998, Cariolo, 14.4.2000, Pascucci, mentre si rileva che decisioni apparentemente di opposto segno, fra le quali anche Cassazione 11.3.1998, Iobbi, richiamata nella sentenza impugnata, attengono alla diversa ipotesi di imputato in stato di libertà e successivamente tratto in arresto per altra causa, per il quale è configurabile un onere di preventiva comunicazione per consentire di disporre le misure necessarie per la relativa traduzione in udienza).