Cassazione Sezione sesta penale
(up) sentenza 30 gennaio-25 marzo 2003, n. 13619 Legittimo impedimento per motivi di salute I motivi di ricorso proposti da Pacini Battaglia e Vincenzo Lodigiani
relativamente alla nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso nei loro confronti, e
degli atti conseguenti, sono fondati. Ed infatti, per quanto riguarda il primo ricorrente si rileva che egli
non aveva preso parte alludienza preliminare perché sottoposto nello stesso giorno
(19.5.1998 ) ad intervento chirurgico di angioplastica coronaria, impedimento segnalato e
in relazione al quale era stato chiesto un rinvio delludienza. La detta istanza tuttavia non era stata accolta poiché si era
ritenuto che limputato avrebbe ben potuto operarsi prima o dopo ludienza, e da
tale circostanza si era fatto discendere che la fissazione della data dellintervento
era stata maliziosamente stabilita, al fine della precostituzione di una causa legittima
di impedimento che altrimenti non vi sarebbe stata. Più precisamente la Corte di appello, nel decidere in ordine alla
eccepita nullità dellordinanza con la quale era stata disattesa listanza di
rinvio delludienza, rilevava come lassunto del primo giudice circa la
deliberata precostituzione di un impedimento fosse condivisibile in quanto lopportunità
di dare corso allintervento in questione nei più brevi tempi possibili era stata
segnalata al Pacini Battaglia fin dal 26.3.1998, ed egli era stato successivamente più
volte ricoverato per lesecuzione dellintervento, poi differito anche per la
denunciata comparsa di macroematurie, la cui presenza non risultava però
oggettivamente riscontrata. Da tale premessa la Corte faceva discendere la conclusione che i tre
rinvii delloperazione chirurgica non erano giustificati dalla situazione oggettiva
emersa, che la fissazione della data del 14.5.1998 per lesecuzione dellintervento
era funzionale allimpedimento a comparire in udienza e che pertanto la decisione di
rigetto dellistanza di rinvio era stata correttamente adottata. Il rilievo non è condivisibile. In proposito si osserva infatti, innanzitutto, che ragionevoli riserve
possono essere formulate in ordine allaffermazione concernente. la pretesa
maliziosità del comportamento del Pacini Battaglia nella fissazione del momento delloperazione;
tale affermazione è invero basata su una asserita mancanza di giustificazione dei
precedenti differimenti, ma al riguardo non pare possano essere desunti (neppure sul piano
logico) elementi di ragionevole certezza, e ciò sia per levidente difficoltà che
emerge nelloperare una esaustiva e completa ricostruzione del quadro clinico
esistente, sia per lincidenza che sulla decisione del ricorrente possono avere avuto
motivazioni di carattere prettamente soggettivo, tenuto anche conto della delicatezza dellintervento
chirurgico che doveva essere svolto. Tuttavia, pur prescindendo dalle esposte considerazioni, il rigetto
dellistanza di rinvio risulta censurabile per un ulteriore ed assorbente motivo, da
individuare nel oggettivo dellimpossibilità assoluta dellimputato a comparire
in udienza, per effetto dellavvenuta esecuzione dellintervento chirurgico in
questione. Incontestate dunque tanto lesistenza dellimpedimento che
la sua assolutezza il giudice del merito, preso atto di ciò, avrebbe dovuto accedere alla
richiesta di rinvio per assicurare allimputato il pieno esercizio del diritto di
difesa, non potendosi interpretare la fissazione delloperazione dopo la conoscenza
della data di udienza come implicita rinuncia dellimputato a presenziare (tesi
prospettata dal Pm di udienza) attesa listanza di rinvio da lui successivamente
proposta, e non potendosi daltro canto attribuire alcuna rilevanza alle diverse
motivazioni (fra le quali quindi in ipotesi anche quella di sottrarsi al dibattimento) che
possono averlo indotto a sottoporsi allintervento nella data prescelta. Al riguardo è infatti sufficiente evidenziare che larticolo 32
della Costituzione considera la tutela della salute, oltre che di interesse per la
collettività, come fondamentale diritto dellindividuo, interpretato dalla costante
giurisprudenza di questa Corte come diritto soggettivo assoluto, di collocazione primaria
nella gerarchia dei valori, spettante a chiunque, sia nei confronti della pubblica
amministrazione che nei rapporti con gli altri soggetti privati. Da ciò deriva che le opzioni dellinteressato
in relazione alla individuazione delle misure ritenute idonee a,soddisfare detto diritto
sono del tutto personali, non sono suscettibili di sindacato e non sono quindi censurabili
in ragione di un prospettato bilanciamento con altre esigenze (quale ad esempio quella
giudiziaria), pur considerate meritevoli di tutela dallordinamento giuridico; ne
consegue la nullità dellordinanza che ha negato lesistenza del legittimo
impedimento dellimputato a comparire e degli atti successivi, ai sensi dellarticolo
178, lettera c). Legittimo
impedimento a comparire per concomitanti impegni processuali
Vincenzo Lodigiani ha poi proposto analoga censura di nullità degli
atti delludienza preliminare in relazione al rigetto della istanza di rinvio del
processo, inoltrata per sua impossibilità a comparire a causa della concomitante
citazione davanti ad altri e non contigui uffici giudiziari (Tribunale di Milano e di
Benevento). La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, non
ha per vero messo in discussione il diritto dellimputato di scegliere ludienza
alla quale , presenziare, ma ha più semplicemente ravvisato a suo carico un onere di
tempestiva allegazione (che nella specie non era stato assolto, posto che listanza
di rinvio era stata formulata nelludienza del 18.5.1998, mentre la concomitanza
delle due udienze era nota fin dal 28.4.1998), allo scopo di permettere le necessarie
verifiche in ordine alleffettività dellimpedimento e allavvenuta
comparizione davanti allaltra Autorità giudiziaria. Anche lordinanza in esame con la quale è stata rigettata listanza
di rinvio di Vincenzo Lodigiani, successivamente confermata in appello, appare viziata da
nullità per violazione dellarticolo 178, lettera c), Cpp, attesa lavvenuta
lesione del diritto dellimputato a partecipare al giudizio che si è venuta con essa
a determinare. Ed infatti il giudice del merito non solo non ha chiaramente
esplicitato la ragione per cui non sarebbe possibile verificare in tempi estremamente
brevi leffettività dellimpedimento segnalato (da individuare correttamente
nella concomitanza di altra udienza e non nella partecipazione allaltro giudizio,
decisione evidentemente connessa alla strategia difensiva da adottare, che può. essere
suscettibile di adattamenti e modifiche in corso di opera), ma soprattutto ha individuato
per limputato un obbligo di tempestività della denuncia, previsto dal codice di
rito articolo 486 Cpp), invece, esclusivamente per il difensore (si vedano segnatamente
sul punto Cassazione, 21.1.1998, Cariolo, 14.4.2000, Pascucci, mentre si rileva che
decisioni apparentemente di opposto segno, fra le quali anche Cassazione 11.3.1998, Iobbi,
richiamata nella sentenza impugnata, attengono alla diversa ipotesi di imputato in stato
di libertà e successivamente tratto in arresto per altra causa, per il quale è
configurabile un onere di preventiva comunicazione per consentire di disporre le misure
necessarie per la relativa traduzione in udienza). |