Prime osservazioni sul
disegno di legge delega di riforma dellordinamento giudiziario (Claudio Cerroni) Una considerazione preliminare simpone,
dopo avere dato unocchiata al disegno di legge delega del 14 marzo 2002 sulla
riforma dellordinamento giudiziario. Il Ministro della Giustizia ha affermato che
con questo progetto si darà finalmente spazio ai giovani. Ma limpressione che si
ricava, al contrario, è che ai giovani spazio non viene proprio offerto, anzi. Gli aspetti positivi. Vero è che da una prima lettura, per
quanto affrettata e limitata solamente ad alcune norme di cui allarticolato, qualche
segnale positivo può essere colto. a)
In primo luogo è finalmente stabilita la
temporaneità nello svolgimento degli incarichi direttivi, con previsione di eventuali
successivi spostamenti extradistrettuali dell(ex) capo dellufficio giudiziario
desideroso di assumere altre funzioni di vertice. b) In
secondo luogo viene prevista la revisione delle circoscrizioni, ai fini di unequa
distribuzione del carico di lavoro e di unadeguata funzionalità degli uffici
giudiziari. Se son rose
c)
Al tempo stesso le ipotizzate modalità di
accesso più rapido alle funzioni di legittimità, sia pure tramite una fase lato sensu
concorsuale, non possono trovarci pregiudizialmente contrari, proprio perché si tratta di
un momento facoltativo rimesso alla volontà e allaspirazione del singolo
magistrato. Anche se non può sottacersi che in questo modo molte energie lavorative
saranno fatalmente rivolte (o quantomeno non può escludersi a priori) alla
preparazione per il salto in Cassazione, con possibili ulteriori cadute di efficienza. d)
Egualmente vi è da prendere atto di quellincompatibilità
su base distrettuale che in base ad un consenso in realtà trasversale anche a
settori dellopposizione parlamentare, come si evince dai vari progetti di riforma
sulla giustizia siccome conosciuti - sarebbe fissata nei riguardi di coloro che intendano
mutare le proprie funzioni. Anche se in proposito forte rimane, e rimarrà, la pressione
politica tesa a scavare un ben più approfondito solco tra funzioni giudicante e
requirente. Ed è per questo che va salutata come male minore la sola previsione, allo
stato, di unincompatibilità territoriale, sia pure non irrilevante come quella
distrettuale. Ma le valutazioni positive, o quantomeno
neutre, si chiudono sostanzialmente con questa riflessione. Le note censurabili. Due proposte di riforma, in particolare,
destano pesanti interrogativi. Alla categoria si iscrivono di diritto la
prospettata scuola della magistratura e i novellati consigli giudiziari. Ci sarebbe poi da sorridere circa gli
aumenti retributivi rigorosamente limitati ai magistrati che esercitano funzioni di
legittimità in Cassazione e Procura generale, mentre si presenta a dir poco singolare
quella norma che, in un contesto dedicato esclusivamente alla giurisdizione ordinaria,
improvvisamente prende in considerazione anche i consiglieri di Stato e della Corte dei
conti addetti peraltro alle sole sezioni giurisdizionali - ai soli fini di
accordare loro benefici economici sotto forma di indennità di trasferta per venti giorni
al mese. Ma andiamo con ordine, facendo finta di
non avere letto le disposizioni appena ricordate. 1-Scuola
della magistratura. E la novità più inquietante, anche se non è detto che
si tratti di norme di sicura entrata in vigore. Tali e tante è sufficiente in
proposito scorrere la rassegna stampa fornita quotidianamente dal Consiglio Superiore
della Magistratura sono infatti le perplessità già manifestate circa la
trasformazione della Corte di cassazione, organo tipicamente giurisdizionale, anche in
struttura formativa permanente, che ben remote appaiono fin dora le possibilità che
ciò possa realmente accadere. In proposito non si scopre nulla: la
formazione viene già assicurata dal C.S.M., si tratta di perfezionare ed adattare lofferta
scientifica in relazione alle esigenze di aggiornamento e didattiche, curando nella
sede più appropriata la creazione ed il perfezionamento di una struttura già parzialmente esistente. Al contrario, lorgano di autogoverno
è tenuto accuratamente al di fuori del circuito formativo, il che se così dovesse
proprio essere provocherà immediate e devastanti ricadute sulla formazione
decentrata, che non avrebbe allora più ragion dessere nellarticolazione
attuale, nonché sulle stesse Scuole di specializzazione forense, destinate probabilmente
ad una morte prematura in culla. Daltronde esse hanno avuto vita ben grama,
fieramente osteggiate dagli Ordini forensi, mal sopportate dalla classe notarile e
sostanzialmente neglette dagli stessi giovani, come si è constatato nelle recenti
esperienze di ammissione. In altre parole, la tanto auspicata
formazione comune tra le professioni forensi sarebbe destinata ad uningloriosa fine. Vi è da pensare, comunque, che
probabilmente diverse saranno le norme che infine usciranno dal Parlamento. Onestà intellettuale impone di ricordare
tuttavia la positiva esperienza del Ced, che pure rientra nellambito della Corte di
Cassazione. Ma una scuola della magistratura si pone in ben altri confini e dimensioni
rispetto a quelli, pur preziosi, della gestione informatica del Centro elettronico di
documentazione. 2-Consigli
giudiziari. Qui si tocca con mano la parte peggiore della prospettata riforma. Il
quadro, siccome delineato, può essere così riassunto: i Consigli vedrebbero la presenza
dei due membri di diritto attuali, nonché di due magistrati che esercitano funzioni
giudicanti (almeno uno dei quali dovrà avere più di ventanni di anzianità di
carriera) e di un magistrato con funzioni requirenti. Altro che largo ai giovani! I magistrati
anziani sono destinati ad essere almeno 3 su 5, con esclusione quindi di unadeguata
rappresentanza di quelle istanze e sensibilità che, quantomeno per ragioni anagrafiche,
sono patrimonio dei colleghi entrati da minor tempo in carriera (laddove sarà comunque
considerato giovane anche il magistrato che ha già alle spalle 16-18 anni di
giurisdizione!). Il che, unito al fatto che lingresso in magistratura sarà
ulteriormente ritardato per effetto degli sbarramenti concernenti i titoli di ammissione,
renderà la nostra categoria molto più simile ad una gerontocrazia in stile cinese che ad
unipotetica azienda, tendenzialmente dinamica e baldanzosamente proiettata al
risanamento del servizio giudiziario. Ma non basta: i quattro componenti laici
(un professore, un avvocato, due esponenti regionali, così da fare felici maggioranza ed
opposizione) alterano radicalmente i rapporti numerici costituzionalmente definiti
tra componente togata e componente laica dellorgano di autogoverno, proprio
nel momento in cui sarebbe devoluta ai Consigli (operazione astrattamente doverosa, per la
verità) una congerie di competenze che incidono sul sistema organizzativo della
magistratura. Si pensi solamente alla materia tabellare, nonché allobbligo di
vigilanza disciplinare. Vero è che una parte non irrilevante
della magistratura associata ha sempre valutato con favore la presenza di altre categorie
professionali allinterno dei Consigli, ma nelloccasione nulla è stato pensato
per gestire al meglio il lavoro. Per ora, poi, non è stata neppure presa
in considerazione lipotesi formulata dal Guardasigilli Flick ma dispersa nel
Grande Mare dellIndecisione Ulivista di modulare il numero dei componenti dei
Consigli in relazione al numero dei magistrati amministrati, né viene al
momento pensato alcunché circa un possibile esonero dal lavoro ordinario (codificato ora
anche dal Consiglio Superiore, vieppiù necessario domani vista la ridotta presenza dei
togati). Suscita comunque una preoccupazione
assoluta lo stravolgimento di ogni regola costituzionale circa le proporzioni tra membri
togati e laici, senza dimenticare che i membri laici, giudici di oggi, possono essere gli
avvocati che domani si presenteranno avanti al loro giudicato di ieri. Giunge così a compimento un percorso
singolare, nel corso del quale coloro che sono istituzionalmente deputati al controllo (i
magistrati) non compaiono più negli organi disciplinari degli altri soggetti forensi,
mentre gli esponenti di interessi di parte (gli avvocati) sono chiamati a giudicare e
valutare i loro abituali arbitri. Gli interrogativi. Accanto agli aspetti sicuramente negativi,
due sono i settori di intervento per i quali si può sospendere il giudizio. 1-Accesso in magistratura. Linnovazione
è senzaltro censurabile, laddove il concorso per uditore giudiziario sarebbe
riservato agli avvocati ovvero ai pubblici funzionari ovvero ancora ai titolari di
dottorati di ricerca. Non è difficile pensare da un lato ad un ulteriore innalzamento
delletà media di ingresso in magistratura (largo ai giovani, appunto), e dallaltro
ad una palese restrizione per censo dei candidati, atteso che le lunghe attese connesse
allinizio della professione forense richiedono notoriamente altre e diverse
disponibilità economiche. Accanto a ciò, peraltro, va condotta una
riflessione maliziosa. La previsione di un accesso non più riservato ai semplici laureati
in giurisprudenza porrebbe le condizioni per unequiparazione piena con le altre
magistrature, finora riparatesi dietro il comodo usbergo del concorso di secondo livello.
Equiparazione che, e la conseguenza non appare certamente voluta, potrebbe innescare un
durissimo contenzioso economico. 2-Illecito disciplinare. Sul
punto i pareri sono discordi. La tipizzazione dellillecito, se può contribuire a
fare chiarezza sulla condotta del magistrato, dallaltro renderebbe molto vicino il
momento della devoluzione delle valutazioni disciplinari ad organismi estranei al circuito
dellautogoverno e alla sua sensibilità. Ma lillecito disciplinare chi e che
cosa andrebbe a colpire? Il giudice che parla? Il giudice che lavora tanto ma deposita le
sentenze in ritardo? Il giudice che non si adegua alla Cassazione? Il progetto di legge
delega non si sbilancia in proposito, è lecito pensare di tutto. Conclusioni. La valutazione, ad una prima lettura, è
sicuramente preoccupata. Ma la vera preoccupazione è che potrebbe anche andare peggio.
Cerchiamo di farci sentire. Con fermezza ma con capacità di dialogo privo di isterie. |