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In questo sito abbiamo dato notizia del blocco dei concorsi in quanto il Ministro Castelli ha manifestato la propria contrarietà ad immettere in servizio nuovi magistrati in quanto, a suo avviso, la cosa sarebbe addirittura controproducente non essendo il sistema in grado di assorbirli.

A questo punto, considerato che viene bandito un concorso a sette posti per la provincia autonoma di Bolzano, se ne deve dedurre che quella altoatesina è un’isola felice per efficienza nel disastrato sistema giudiziario italiano visto che lì i concorsi si fanno.

 

 

4ª serie speciale concorsi n. 2 del 07 Gennaio 2003

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO 6 febbraio 2003

Concorso, per esami, a sette posti d'uditore giudiziario riservato
alla provincia autonoma di Bolzano

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

   Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del

   decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

   Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento

   giudiziario, e successive modificazioni ed integrazioni;

   Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato

   con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,

   n. 368 recante le norme per la presentazione dei documenti nei

   concorsi per le carriere statali;

   Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

   degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del

   Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive

   modifiche;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,

   n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle

   disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

   Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,

   concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del

   Consiglio superiore della magistratura;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre

   1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di

   attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,

   n. 752 e successive modifiche, concernente le norme di attuazione

   dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,

   n. 104, concernente le norme transitorie dello statuto speciale della

   regione Trentino-Alto Adige;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,

   n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione

   dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia

   di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di

   Bolzano;

   Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul

   servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive

   modifiche;

   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione

   dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le

   amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

   Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente

   norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche,

   concernente azioni positive per la realizzazione della parita'

   uomo-donna nel lavoro;

   Vista la legge 17 ottobre 1991, n. 335, concernente l'istituzione

   in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di Appello di

   Trento;

   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per

   l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

   portatrici di handicap;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

   n. 487 e successive modificazioni, concernente il regolamento

   sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

   modalita' di svolgimento dei concorsi;

   Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela

   delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

   personali;

   Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la

   soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di

   esercizio della professione forense;

   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche,

   recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'

   amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

   Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,

   concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della

   regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al

   decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in

   materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia

   di Bolzano;

   Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,

   concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore

   giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le

   professioni legali;

   Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230,

   concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

   2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e

   regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

   Vista la legge 13 febbraio 2001 n. 48, recante aumento del ruolo

   organico e disciplina dell'accesso in Magistratura;

   Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura in

   data 20 novembre 2002, con la quale e' stato indetto un concorso a

   sette posti di uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma

   di Bolzano di cui cinque posti per il gruppo di lingua tedesca e due

   per il gruppo di lingua ladina;

   Decreta:

   Art. 1.

   E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di uditore

   giudiziario per gli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma

   di Bolzano, di cui cinque riservati al gruppo di lingua tedesca e due

   al gruppo di lingua ladina.

 

 Art. 2.

   Requisiti per l'ammissione al concorso

   Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:

   a) sia cittadino italiano ed appartenga ad uno dei due gruppi

   linguistici tedesco e ladino (sono equiparati ai cittadini gli

   italiani non appartenenti alla Repubblica);

   b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

   c) sia di condotta incensurabile;

   d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza;

   e) abbia compiuto l'eta' di ventuno anni e non superato quella

   di quaranta, salvo i casi di elevazione di cui al successivo

   articolo;

   f) per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi

   speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare,

   anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di eta';

   g) sia in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4,

   comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio

   1976, n. 752;

   h) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;

   i) sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.

   Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza

   del termine per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 20

   decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato

   dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

 

 Art. 3.

   Elevazione del limite di eta'

   Il limite di eta' di 40 anni e' elevato:

   a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;

   b) di un anno per ogni figlio vivente;

   c) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano

   conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato entro il

   quarantesimo anno di eta'. Detta elevazione del limite di eta' non si

   cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;

   d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque

   non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato

   servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi

   della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

   Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano

   dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli

   ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina o

   dell'aeronautica cessati di autorita' o a domanda; per gli ufficiali,

   ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri, in

   servizio permanente, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della

   guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli

   altri Corpi di polizia.

 

 Art. 4.

   Domanda di ammissione e termine per la presentazione

   La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta

   compilando esclusivamente l'apposito modulo (modello A) predisposto

   dall'amministrazione, reperibile presso tutte le Procure della

   Repubblica.

   La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita,

   esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro

   il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del

   presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Procuratore della

   Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario il candidato e'

   residente.

   Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui

   domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel

   comma che, precede.

   I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato

   possono presentare la domanda all'autorita' consolare competente o al

   Procuratore della Repubblica di Roma.

   Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di

   ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

   Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

   1) il proprio cognome e nome;

   2) la data e il luogo di nascita;

   3) il numero di codice fiscale, allegando fotocopia della

   tessera rilasciata dal Ministero delle finanze;

   4) lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e

   la loro data di nascita;

   5) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea

   in giurisprudenza e la data del conseguimento;

   6) il possesso della cittadinanza italiana e l'indicazione del

   gruppo linguistico di appartenenza;

   7) il conseguimento dell'attestato previsto dall'art. 4,

   comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio

   1976, n. 752;

   8) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; in caso

   di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime

   l'aspirante dovra' compilare la dichiarazione sostitutiva di

   notorieta' (modello B), accompagnata dalla fotocopia del suo

   documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del

   Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   9) di non aver riportato condanne penali e di non avere in

   corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per

   l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; (in caso

   positivo, l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita'

   prevista al n. 8);

   10) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili

   nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.; (in caso

   positivo l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita'

   previste al n. 8);

   11) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a

   procedimenti penali; (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare

   il modello B con le modalita' previste al n. 8);

   12) di non aver prestato servizio presso pubbliche

   amministrazioni; (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare il

   modello B con le modalita' previste al n. 8);

   13) di non essere stato destituito ovvero licenziato o

   dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero

   di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a

   seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito

   mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'

   non sanabile; (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare il

   modello B con le modalita' previste al n. 8);

   14) il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno

   superato i quaranta anni di eta' hanno diritto all'elevazione del

   predetto limite di eta';

   15) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

   16) l'idoneita' fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;

   17) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano

   l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio

   1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,

   indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al

   proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.

   Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di

   partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente

   struttura sanitaria;

   18) il luogo di residenza (indirizzo, comune, c.a.p., telefono

   e Procura della Repubblica di competenza);

   19) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni

   relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza.

   In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate

   al luogo di residenza;

   20) la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle

   ufficiali dell'Unione europea.

   Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica

   26 luglio 1976, n. 752, i candidati hanno facolta' di sostenere le

   prove di esame previste sia nella lingua italiana, sia in quella

   tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di

   ammissione.

   In calce alle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul relativo

   modulo la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze

   derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto

   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

   Le sottoscrizioni non richiedono l'autenticazione.

   Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e

   identiche del candidato (su fondo bianco, a mezzo busto, e con

   formato di centimetri quattro per quattro), di cui una deve essere, a

   cura del candidato, applicata su apposito cartoncino, da ritirare

   presso la competente Procura della Repubblica.

   Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto

   e la firma del candidato, sul lato posteriore deve essere apposta

   l'autenticazione.

   Il candidato che presenti personalmente la domanda puo' far

   autenticare il cartoncino con generalita', firma e fotografia, a cura

   dell'Ufficio ricevente ai sensi dell'art. 34 del decreto del

   Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

   Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con

   avviso di ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino,

   relativa alle generalita', alla firma ed alla fotografia, puo' essere

   apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.

   Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di

   scadenza del termine per la presentazione della domanda.

   L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul

   retro, il nome e cognome del candidato e il timbro dell'ufficio

   ricevente o del pubblico funzionario incaricato dal Sindaco, e la

   sigla di colui che ha provveduto all'autentica della foto sul

   cartoncino.

   Nel giorno previsto per l'identificazione, i candidati dovranno

   presentare l'attestato di cui all'art. 2, lettera g), del presente

   decreto;

   I modelli A e B sono allegati al presente decreto.

   Il modello B, unitamente alla fotocopia del documento di

   riconoscimento, ove utilizzati, fanno parte integrante della domanda

   di partecipazione.

   Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero

   della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del

   personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati -

   Ufficio III - via Arenula n. 70, 00186 Roma.

   L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di

   mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti

   da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva

   segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne'

   per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa

   dell'amministrazione stessa.

 

 Art. 5.

   Cause di esclusione dal concorso

   Non sono ammessi al concorso:

   a) coloro le cui domande di partecipazione sono state

   presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 4, primo

   comma, del presente decreto;

   b) coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla

   domanda di partecipazione;

   c) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui

   all'art. 2 del presente decreto;

   d) coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto,

   sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in

   magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema,

   durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre,

   gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di un lavoro da

   parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro

   stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro

   candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato

   reso riconoscibile;

   e) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino,

   secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di

   condotta incensurabile;

   f) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo,

   nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati, ovvero

   licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero

   sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito

   dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante

   la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non

   sanabile.

   Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato,

   puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo

   svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per

   comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare

   informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che,

   comunque, abbiano turbato le operazioni del concorso.

   L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata

   dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione

   dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in

   magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di

   concorso.

 

 Art. 6.

   Prove concorsuali

   L'esame consiste:

   1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

   diritto civile;

   diritto penale;

   diritto amministrativo;

   Per ogni materia i candidati hanno a disposizione otto ore, dalla

   dettatura della traccia, per lo svolgimento del tema.

   2) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o

   gruppi di materie:

   a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

   b) procedura civile;

   c) diritto penale;

   d) procedura penale;

   e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

   f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

   g) diritto comunitario;

   h) diritto internazionale ed elementi di informatica

   giuridica;

   i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle

   ufficiali dell'Unione europea.

   Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica

   26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del

   particolare ordinamento giuridico amministrativo della provincia di

   Bolzano.

   L'esame si svolgera' secondo quanto stabilito dagli articoli 123

   e seguenti dell'ordinamento giudiziario, alla luce dell'art. 20

   decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato

   dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, nonche' secondo le

   disposizioni vigenti del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

 

 Art. 7.

   Commissione esaminatrice

   La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro

   della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della

   magistratura, ed e' composta da sei membri che conoscano la lingua

   italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua

   italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un

   elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura

   di intesa con la provincia di Bolzano.

   I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono

   essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione

   esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente

   universitario.

   Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato

   nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

   Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del

   Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione

   degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione

   esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati

   ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 123-ter del regio

   decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

   Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da

   funzionari amministrativi dell'area C, gia' appartenenti al profilo

   professionale di funzionario di cancelleria e direttore di

   cancelleria, coordinati da un magistrato addetto al Ministero della

   giustizia.

 

 Art. 8.

   Diario e disciplina delle prove scritte

   Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali dell'Ergife

   Palace Hotel, sito in via Aurelia n. 617/619, nei giorni 6, 7 ed

   8 maggio 2003, con ingresso dei candidati alle ore 8.

   L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal

   Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione

   dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in

   magistratura.

   Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata

   l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi, senza alcun

   preavviso, nella sede d'esame, il giorno 5 maggio 2003 alle ore 9 per

   l'identificazione e, nei giorni indicati al 1o comma del presente

   articolo, per lo svolgimento delle prove scritte.

   Le procedure di identificazione comprenderanno le seguenti

   operazioni preliminari:

   a) identificazione personale (i candidati dovranno presentare

   un documento di riconoscimento valido);

   b) consegna dell'attestato di cui all'art. 2, lettera g), del

   presente decreto. Gli aspiranti che non produrranno il predetto

   attestato o che lo avranno conseguito successivamente alla data di

   scadenza del termine per la presentazione della domanda di

   partecipazione al concorso, non potranno essere ammessi a sostenere

   le prove di esame ai sensi degli articoli 2 e 5, comma 1, lettera c)

   del presente decreto;

   c) ritiro della tessera di riconoscimento;

   d) consegna, da parte dei candidati, dei testi di

   consultazione, per la preventiva verifica della commissione.

   Ai candidati e' consentita la consultazione, in sede di esame,

   soltanto dei testi dei codici e delle leggi.

   Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti

   testi, il candidato deve indicare, in modo chiaro (in stampatello),

   il proprio cognome, il nome e la data di nascita.

   In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti,

   in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni, anche a

   mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di

   qualsiasi genere.

   Il candidato e' pertanto tenuto ad effettuare un preventivo

   controllo dei testi al fine di evitare:

   1) l'esclusione del materiale, in sede di verifica, da parte

   della Commissione con la conseguente impossibilita' di disporne

   durante le prove scritte;

   2) l'esclusione dal concorso qualora fosse, comunque, trovato

   in possesso di testi non consentiti successivamente alla dettatura

   delle tracce.

   I candidati che non si presenteranno per le operazioni

   preliminari nel giorno stabilito per l'identificazione, non potranno

   effettuarle nei giorni delle prove scritte, a meno che non rinuncino

   al materiale da consultare.

   Pertanto non saranno accettati i testi consegnati direttamente

   nei giorni delle prove d'esame.

   Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte, i candidati

   avranno a disposizione otto ore, dalla dettatura della traccia, per

   lo svolgimento del tema.

   E' fatto assoluto divieto di introdurre nell'aula di esame

   appunti manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie, borse,

   telefoni cellulari o altre apparecchiature radioelettriche.

   Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli.

 

 Art. 9.

   Esclusione dal concorso

   Saranno esclusi dal concorso coloro che saranno trovati in

   possesso di testi non consentiti, o del materiale indicato dal

   precedente articolo (penultimo comma), successivamente alla dettatura

   delle tracce.

 

 Art. 10.

   Ammissione alle prove orali

   Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno

   di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

   Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale

   sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in

   ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in

   cui dovranno sostenere detta prova.

   Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10

   in ciascuna materia della prova orale, e comunque una votazione

   complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di

   cui alla lettera i) dell'art. 6 del presente decreto, non inferiore a

   novantotto punti.

   Non sono ammesse frazioni di punto.

 

 Art. 11.

   Termini per la produzione dei titoli di preferenza

   e per comprovare il diritto all'elevazione del limite di eta'

   I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 12, devono

   essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di

   presentazione delle domande di partecipazione al concorso e le

   relative autodichiarazioni, nei casi previsti dall'art. 46 del

   decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

   ovvero le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta',

   accompagnate dalla fotocopia del proprio documento di riconoscimento

   (art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato),

   devono essere rese, a pena di decadenza, da parte di ciascun

   candidato, al Ministero della giustizia - Dipartimento

   dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -

   Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in

   magistratura) - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui

   viene sostenuta la prova orale.

   Dovranno, altresi', essere rese in carta semplice, entro il

   suddetto termine ed al medesimo ufficio, le dichiarazioni sostitutive

   previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

   sopracitato, comprovanti il diritto, sussistente alla data di

   scadenza del termine di presentazione della domanda, all'elevazione

   del limite di eta' di cui al precedente art. 3.

 

 Art. 12.

   Preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli

   Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente

   della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a

   parita' di merito, i titoli di preferenza sono:

   1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

   2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

   3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

   4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e

   privato;

   5) gli orfani di guerra;

   6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

   7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e

   privato;

   8) i feriti in combattimento;

   9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione

   speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;

   10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex

   combattenti;

   11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

   12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel

   settore pubblico e privato;

   13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e

   le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

   14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e

   le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di

   guerra;

   15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e

   le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio

   nel settore pubblico o privato;

   16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come

   combattenti;

   17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque

   titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;

   18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei

   figli a carico;

   19) gli invalidi e i mutilati civili;

   20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza

   demerito al termine della ferma o rafferma.

   A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:

   a) dal numero dei figli a carico;

   b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni

   pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;

   c) dalla minore eta'.

 

 Art. 13.

   Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

   I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il

   numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di

   parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza

   per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 12.

   La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario,

   terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente

   trasmessa per l'approvazione al Consiglio superiore della

   magistratura, con le osservazioni del Ministro della giustizia.

   Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria

   e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla

   ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di

   nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro

   dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'

   pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della

   giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni

   entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli

   eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati

   entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio

   superiore della magistratura.

   La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e'

   pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia

   prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura

   per la approvazione.

   Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il

   quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso

   termine, il Ministro della giustizia puo' formulare le proprie

   osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore

   della magistratura provvede sui reclami e sulle osservazioni ed

   approva la graduatoria, anche modificandola.

 

 Art. 14.

   Nomina dei concorrenti vincitori

   Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del

   concorso per uditori giudiziari, il Ministro della giustizia richiede

   al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti

   risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti

   disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dalla

   approvazione della graduatoria medesima.

   Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese

   dalla richiesta.

   Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i

   primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di

   quelli aumentati ai sensi del comma che precede.

   I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva

   la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'

   da parte dell'organo di controllo.

   I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo

   la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del

   decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

 Art. 15.

   Termini per la presentazione dei documenti di rito

   Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto

   condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di

   legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il

   possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con

   riferimento alle modalita', con l'invito ad assumere servizio.

 

 Art. 16.

   Trattamento dei dati personali

   Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996

   n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti

   presso il Ministero della giustizia - Dipartimento

   dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -

   Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in

   Magistratura), per le finalita' di gestione del concorso e saranno

   trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente

   all'instaurazione del rapporto di lavoro.

   Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della

   valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal

   concorso.

   Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente

   alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo

   svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del

   candidato.

   L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata

   legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo

   riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto

   di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,

   incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il

   diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

   Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del

   Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione

   giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei

   Magistrati - Ufficio III, titolare del trattamento.

   Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il

   Direttore generale dei Magistrati.

 

 Art. 17.

   Eventuali modifiche del calendario delle prove scritte

   Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 14 marzo 2003

   si dara' comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti,

   delle eventuali modificazioni del luogo e della data di svolgimento

   delle prove, gia' fissate nel precedente art. 8, e di altre eventuali

   variazioni al presente decreto.

   In assenza di ulteriori disposizioni, pubblicate con le modalita'

   predette, resta confermato quanto prescritto dal presente decreto.

 

 Art. 18.

   La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale

   della Repubblica ha valore di notifica a tutti gli effetti.

   Roma, 28 dicembre 2002

   Il Ministro: Castelli

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