Cooperazione
internazionale nel contrasto al crimine organizzato Louise
I. Shelley, direttore del Transnational Crime and Corruption Center della Università di
Washington, ha recentemente osservato: La criminalità transnazionale sarà per i
legislatori il problema dominante del ventunesimo secolo, così come lo fu la guerra
fredda per il ventesimo secolo ed il colonialismo per il diciannovesimo. I terroristi ed i
gruppi criminali transnazionali prolifereranno perché essi sono i maggiori beneficiari
della globalizzazione. Acquisiscono vantaggi dalla facilità di spostamenti, dai commerci,
dai rapidi movimenti di danaro, dalle telecomunicazioni e dai collegamenti informatici e
così hanno tutti i numeri per crescere. Tale
valutazione, ormai ampiamente condivisa, testimonia la consapevolezza che la criminalità
organizzata ha ormai e da tempo assunto una nuova dimensione: quella
internazionale. La
natura stessa dei beni trattati dai gruppi criminali, specie mafiosi, ha
implicato la loro evoluzione verso dimensioni sopranazionali. I tabacchi, le sostanze
stupefacenti, le armi, il danaro sporco da riciclare, le autovetture rubate, i
materiali nucleari e radioattivi, i rifiuti tossici e, da ultimo, gli stessi esseri umani
(emergenza questa che occupa ormai le cronache quotidiane) presuppongono una sinergia fra
i gruppi che operano nei singoli Stati cosicché quegli oggetti possano essere
trasferiti dai territori di produzione a quelli di vendita e consumo. Tali
movimentazioni intanto possono avvenire in quanto in ognuno dei Paesi di transito ed in
quello di destinazione finale agiscano, in
stretta correlazione fra loro, le associazioni criminali interessate ai traffici e che,
mediante la loro forza dintimidazione ed ora, sempre più, con quella della
corruzione, assicurano la circolazione delle merci. Ulteriore
fattore propulsivo della internazionalizzazione della criminalità sta nella
globalizzazione delleconomia, attuata attraverso un progressivo depotenziamento
delle frontiere nazionali ed una più libera circolazione delle persone e dei beni, con
relative ricadute sullo sviluppo e sullinterconnessione tra le economie ed i
soggetti criminali dei vari Paesi. E
evidente che ciascun gruppo vede accresciuta la propria potenzialità criminale dai
rapporti che instaura con gli altri, potendo contare su
un valore aggiunto, rappresentato dallampliamento dei mercati
originariamente praticati e da interscambi finalizzati a sempre più massicci
arricchimenti. In
particolare per il riciclaggio questa attitudine appare addirittura evidente, posto che le
transazioni finanziarie, anche relative al money laundering, trascendono oramai i confini
dei singoli Stati. Fenomeno accresciutosi con lentrata in vigore, per lUnione
europea, della moneta unica, con il favore delle diversità esistenti nei sistemi
normativi nazionali, e soprattutto per lesistenza
in taluni di essi di normative particolarmente protettive dellanonimato societario e del segreto
bancario. Su
queste premesse è evidente la necessità di rafforzare una stretta cooperazione fra tutti
i soggetti istituzionali, chiamati a prevenire e reprimere il crimine organizzato, che non
è certo problema di un singolo Stato ma della comunità internazionale. Osservando
le logiche della cooperazione in una prospettiva di lungo periodo può dirsi che due sono
le ideologie che si sono confrontate negli ultimi quindici anni: luna tesa a migliorare la collaborazione fra le
Autorità giudiziarie, a migliorare le procedure ed a riconoscere le rispettive decisioni;
laltra a sostenere la necessità di armonizzare leggi e procedure, di fondare una
procedura europea, di affidarsi a istituzioni sopranazionali. E
per tal motivo che sono stati adottati in sede internazionale gli strumenti normativi in
funzione preventiva e repressiva nei confronti dei fenomeni criminali sopranazionali, nel
tentativo di elaborare norme uniformi per gli Stati e di indirizzarli verso larmonizzazione delle loro legislazioni
interne. In
questa direzione si muovono la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito
di stupefacenti e di sostanze psicotrope, aperta alla firma a Vienna il 20 dicembre 1988,
laccordo tra lItalia e la Spagna concluso a Madrid il 23 marzo 1990 per la
repressione del traffico illecito via mare, la Convenzione del Consiglio dEuropa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, aperta alla
firma a Strasburgo l8 novembre 1990; la direttiva comunitaria 91/308/CEE del 10
giugno 1991; gli Accordi di Schengen (firmati il 14 giugno 1985 e il 19 giugno
1990) per leliminazione graduale dei controlli delle frontiere comuni, cui lItalia
ha aderito con gli Accordi di Parigi del 27 novembre 1990; gli accordi frutto della
cooperazione intessuta allinterno del terzo pilastro dellUnione
europea, dei quali è operante la convenzione EUROPOL. I
primi atti di cooperazione giudiziaria in materia penale sono stati elaborati nellambito
del Consiglio dEuropa (convenzioni del 1957, relativa allestradizione, e del
1959, relativa allassistenza giudiziaria in materia penale). Dopo
il trattato di Maastricht, che ha incluso nel suo titolo VI la cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale come una questione di interesse comune tra gli stati membri dellUnione
europea, alle precedenti convenzioni ne sono seguite alcune dellUnione europea,
quali quella del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione, basata sulle
convenzione del 1957, quella del 1996 relativa allestradizione negli stati membri
dellUnione europea, e quella del 1997 sulla repressione del terrorismo, estendendo
la sfera di applicazione della procedura di estradizione. Nel
1996 è stato, poi, presentato un progetto di convenzione sullassistenza in materia
di repressione per completare la convenzione del Consiglio dEuropa del 1959 al fine
di estendere lassistenza reciproca tra le autorità giudiziarie e ammodernare i
metodi esistenti. In
materia di frode e corruzione nellUnione europea sono stati adottati alcuni
strumenti specifici: la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee, del 1995, e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione
nella quale sono coinvolti i funzionari delle Comunità europee o degli stati membri dellUnione
europea del 1997. Nel
giugno del 1997 il Consiglio europeo di Amsterdam ha approvato un piano dazione
contro la criminalità organizzata contenente trenta raccomandazioni destinate a
promuovere una cooperazione pratica e, eventualmente, il riavvicinamento delle
legislazioni nazionali. Questultima
iniziativa ha anticipato lentrata in vigore del trattato di Amsterdam. Il trattato
sottolinea, nel nuovo titolo VI del trattato sullUnione Europea (disposizioni sulla
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), limportanza della lotta
contro la criminalità organizzata e prevede il riavvicinamento delle legislazioni
nazionali relative alle infrazioni alle sanzioni applicabili in materia di criminalità
organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti. Il
piano di azione del dicembre 1998 prevede di rafforzare la cooperazione giudiziaria,
riavvicinare le rispettive norme, come previsto dal trattato, e affrontare alcuni problemi
orizzontali (protezione dei dati, paradisi fiscali, prevenzione della criminalità,
assistenza alle vittime e patto di preadesione nella lotta contro la criminalità
organizzata nei paesi dellEuropa centrale e orientale).
Il Consiglio europeo di Tampere si è dichiarato risolutamente
deciso a potenziare la lotta contro le gravi forme di criminalità organizzata
transnazionale, sottolineando in particolar modo la necessità di una maggiore prevenzione
e intensificazione della cooperazione a livello dellUnione europea. Ha evidenziato,
inoltre, che il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e
delle sentenze ed il necessario riavvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la
cooperazione tra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Ha
approvato, quindi, il principio del mutuo riconoscimento, che dovrebbe diventare il
fondamento della cooperazione, sia civile che penale, al fine di realizzare un autentico
spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Gli
sforzi finalizzati al reperimento di accordi su definizioni, incriminazioni e sanzioni
comuni in materia di diritto penale debbono in un primo tempo riguardare un numero
limitato di settori che rivestono una particolare importanza quali la criminalità
finanziaria, il traffico di stupefacenti, la tratta di essere umani, la criminalità
organizzata che si avvale di tecnologie avanzate e i reati ambientali. Il Consiglio ha,
poi, sottolineato la necessità di varare azioni specifiche di lotta contro il riciclaggio
di proventi illeciti. Il 29
maggio del 2000, dopo oltre quattro anni di lavori, veniva aperta alla firma la
Convenzione di mutua assistenza giudiziaria penale, non ancora ratificata dallItalia,
contenente alcune importanti innovazioni nellattività di assistenza giudiziaria
penale, quali lesecuzione delle rogatorie nelle forme dello Stato richiedente, la
corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, nonché nuovi strumenti e tecniche
investigative, quali le consegne controllate, le squadre investigative comuni e le
operazioni di infiltrazione. Nellordine
del giorno del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, passato alla storia per avere
adottato la Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, la Commissione aveva
proposto una revisione del trattato CE per inserirvi un articolo 280 bis al fine di porre
la base giuridica per la creazione del procuratore europeo. Ma la questione fu accantonata
perché non vi fu il tempo di approfondirla. La Commissione non ha lasciato cadere liniziativa.
Essa aveva dato luogo al Corpus iuris delle disposizioni penali per la protezione
degli interessi finanziari dellUnione europea, vale a dire un complesso
articolato di norme di diritto penale, sostanziale e processuale, che un gruppo di esperti
ha elaborato su incarico del Parlamento europeo fra il 1996 ed il 2000. In data 11 maggio
2001 ha adottato il Libro verde sulla protezione degli interessi finanziari e
comunitari e la creazione di un Procuratore europeo. Si tratta, anche in questo
caso, di un articolato tecnico di proposte finalizzate alla creazione della figura del
procuratore europeo accompagnato da una serie di quesiti mediante il quale la Commissione
ha invitato organi istituzionali, comunitari e nazionali, professionisti, università
organizzazioni non governative ad esprimere le loro valutazioni sullo schema normativo. Dalle
risposte pervenute è emersa una valutazione prevalentemente favorevole sulla proposta di
istituzione del pubblico ministero europeo, nonostante la aperta contrarietà manifestata
da alcuni Paesi ed i dubbi e le perplessità manifestate in relazione a problematiche
tecniche ed ordinamentali di altri Paesi; è stata, comunque, ravvisata la necessità di
attuare il reciproco riconoscimento dei provvedimenti coercitivi nazionali ed una
progressiva armonizzazione delle fattispecie penali relative a reati aventi carattere
transnazionale e delle relative sanzioni. Con la
decisione-quadro del Consiglio dellUnione Europea del 13 giugno 2002 è stato
introdotto listituto del mandato darresto europeo, quale strumento destinato a
sostituire le tradizionali procedure di estradizione, caratterizzate dalla loro lentezza e
complessità, che costituisce la prima attuazione del reciproco riconoscimento delle
decisioni penali degli stati membri dellUnione Europea.La decisione quadro è
entrata in vigore in data 7 agosto 2002 e dovrà trovare attuazione negli stati membri
dellUnione Europea entro il 31 dicembre 2003. La prevista legge di attuazione dovrà stabilire una apposita
procedura destinata allo scopo, a cominciare dallindividuazione dellautorità
giudiziaria competente allemissione del mandato di arresto europeo, nel rispetto dei
principi dettati a livello costituzionale in materia di garanzie fondamentali, anzitutto
quelle concernenti la libertà personale (art. 13 e 111 Cost.), articolandone gli sviluppi
entro le cadenze temporali sancite dalla stessa decisione-quadro, nella quale vengono
richiamate le norme costituzionali previste da ogni Stato membro in tema di giusto
processo, per cui nella attuazione della decisione si porranno alcune delicate
questioni di raccordo con la normativa interna e con precedenti convenzioni internazionali
attualmente in vigore. Sono in corso, inoltre, i
lavori della Convenzione per la elaborazione del testo della futura Costituzione europea,
che hanno ad oggetto disposizioni specifiche tese a garantire le misure necessarie per
consentire una efficace cooperazione in materia penale, sulla base dei principi del
reciproco riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e il
progressivo riavvicinamento delle legislazioni nazionali nelle norme penali e procedurali,
quantomeno sotto il profilo delle norme minime di garanzia. Sul
versante della creazione di organismi unitari di tipo sopranazionale, gli organismi di
coordinamento tra le autorità giudiziarie nazionali per quanto attiene alle azioni di
contrasto al crimine organizzato ed al fenomeno del terrorismo istituiti in ambito
comunitario vanno segnalati: a) lazione
comune, del 22 aprile 1996, adottata dal Consiglio sulla base dellarticolo K.3 del
trattato sullUnione europea, ha introdotto un quadro di scambio di magistrati di
collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri. Lo
scopo è di accrescere la rapidità e lefficacia della cooperazione
giudiziaria nonché di contribuire allo scambio di informazioni sui sistemi giuridici e
giudiziari degli Stati membri e sul loro funzionamento ( art. 1. 1° e 3° co.). La
diversità dei sistemi giuridici e la scarsa padronanza delle lingue straniere
rappresentano infatti seri ostacoli alla realizzazione della cooperazione giudiziaria in
modo conforme alle previsioni delle norme di convenzione, che peraltro evolvono nel senso
dellintensificazione del bisogno della reciproca conoscenza dei sistemi giudiziari.
Il ruolo dei magistrati di collegamento, genericamente descritto nellazione comune,
si esplica in varie attività e, sul fronte delle rogatorie provenienti dallItalia,
si risolve in un servizio a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali per la
migliore predisposizione ed esecuzione della commissione rogatoria, sin dalla fase
preliminare, durante la quale può verificare leventuale esistenza nello Stato
richiesto di procedimenti su fatti che formano oggetto dellimpegno delle autorità
giudiziarie italiane, nella prospettiva di un utile coordinamento giudiziario. b) lazione comune, del 29 giugno 1998, del Consiglio dellUnione
Europea (98/428/GAI), nella medesima prospettiva del miglioramento della cooperazione
giudiziaria, in particolare sul terreno del contrasto alle forme di criminalità grave, di
tipo organizzato e transnazionale, ha istituito una rete di punti di contatto giudiziari
tra gli Stati membri, denominata <<rete giudiziaria europea>>, e composta
delle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale,
delle autorità giudiziarie o di altre autorità competenti con responsabilità specifiche
nellambito della cooperazione internazionale, sia in generale che per alcune forme
di criminalità grave, quali la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico di
stupefacenti o il terrorismo. . Successivamente alladozione ed allentrata in vigore del
trattato di Schengen - che ha consentito, tra laltro, la trasmissione diretta delle
richieste di assistenza giudiziaria internazionale allautorità giudiziaria estera
competente ad eseguirla - si è reso necessario conoscere la ripartizione delle competenze
interne di ciascuno Stato per potere individuare a quale specifica autorità giudiziaria
una singola richiesta debba essere trasmessa. La mancanza di tale conoscenza, infatti, si traduce nella
sostanziale vanificazione della possibilità prima descritta, posto che la necessità di
ricorrere allautorità centrale per il successivo inoltro della richiesta a quella
territorialmente competente si traduce in un allungamento dei tempi e delle procedure per
lottenimento della risposta. In ogni caso è sempre necessario conoscere se ed in quale forma una
richiesta di assistenza giudiziaria può essere proposta o può essere accolta. La
trasmissione di una richiesta che non può essere eseguita dallautorità giudiziaria
estera determina non soltanto un inutile aggravio di lavoro per questultima
autorità, ma anche un allungamento dei tempi di definizione delle indagini o del
procedimento nello Stato richiedente. Ed in tale ambito di operatività vengono, dunque, a collocarsi le
funzioni ed i compiti dei punti di contatto, destinati a fornire quel supporto conoscitivo
necessario sia ad individuare lautorità giudiziaria estera competente allesecuzione
della richiesta di assistenza giudiziaria, sia ove del caso a fornire le
informazioni di base circa la procedura da seguire nella formulazione e nella spedizione
della richiesta; nonchè a stabilire un diretto rapporto con il corrispondente punto di
contatto estero allo scopo di superare eventuali difficoltà di comprensione della
normativa, ottenere informazioni circa laccoglibilità ed i tempi di esecuzione
della richiesta, consentire lallacciamento di un diretto contatto tra il magistrato
richiedente e quello richiesto (da gestire, eventualmente, attraverso lassistenza
degli stessi punti di contatto).. Tra i risultati che, attraverso i compiti della rete e dei punti di
contatto, si sono conseguiti vi è sicuramente quello dellaccelerazione delle
procedure di cooperazione giudiziaria internazionale; utilità da tenere in grande
considerazione, perché rappresenta proprio uno di quegli elementi di valore aggiunto che
con listituzione della rete si è inteso perseguire. c) La decisione della Commissione europea, del 28 aprile 1999, ha
istituito lUfficio europeo per la lotta antifrode (O.L.A.F). I compiti dellO.L.A.F.
consistono nello svolgimento di indagini esterne, ossia estese anche sul territorio di
Paesi terzi al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e
qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità,
nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in
violazione di disposizioni comunitarie e nello svolgimento di indagini interne, allinterno
cioè delle Istituzioni comunitarie; d) Il Consiglio dellUnione europea, con decisione del 28
febbraio 2002, ha dato vita allunità definitiva Eurojust in sostituzione dellunità
provvisoria Pro Eurojust, a sua volta istituita con decisione del 14 dicembre 2000,
tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,
che prevedevano listituzione, prima della fine del 2001, di unUnità
(Eurojust), composta di procuratori, giudici o funzionari di polizia, per rafforzare la
lotta contro gravi forme di criminalità organizzata. Eurojust, che dal 29.4.2003 ha la
sua sede definitiva nella capitale olandese, costituisce una rilevante evoluzione rispetto
alla rete giudiziaria europea. Infatti ad una rete diffusa sul territorio e
sostanzialmente inorganica nonostante i tentativi di darsi unarticolazione, si è
sostituita (anzi si è affiancata poiché le istituzioni europee si sviluppano per
accumulazione) un organismo centrale, dotato di personalità giuridica, che per ciò
stesso dà vita alla prima istituzione europea sul versante del Pubblico Ministero. Un
Pubblico Ministero non dotato di azioni di potere penale ma con il compito di migliorare lassistenza
giudiziaria e, soprattutto, di coordinare le indagini; quindi esattamente ribaltando la
vocazione della Rete e sviluppando lintuizione rappresentata dalla Direzione
Nazionale Antimafia, al cui modello Eurojust si è esplicitamente ispirata. Atteso che Eurojust è un
organismo centrale ed una entità autonoma è evidente che essa offrirà quello che la
rete giudiziaria non era in grado di dare, cioè stimolo ed impulso allazione
investigativa e penale. Il
fenomeno della cooperazione giudiziaria non può, poi, essere limitato ai Paesi dellUnione
europea, posto che le caratteristiche di varie forme di criminalità organizzata
presuppongono rapporti sempre più frequenti con alcuni Paesi quali gli Stati Uniti, lAmerica
latina, i Paesi dellest-europeo. Si
segnala in proposito che è in corso di negoziazione, in ambito ONU, una convenzione sulla
corruzione, in relazione alla quale diventa problematico affrontare anche il problema
della definizione del reato di corruzione, sulla quale, mentre i paesi dellUnione
europea sono abbastanza concordi, sussistono differenze sostanziali con le normative di
altri Paesi, tanto che, data la difficoltà di individuare una definizione universalmente
accettata, sarà lasciata ad ogni singolo Stato la responsabilità della definizione di
tale reato. Il problema principale che emerge nellattività di
cooperazione internazionale è costituito dalle differenze degli ordinamenti giuridici,
che spesso ostacolano le iniziative di cooperazione internazionale. Quantomeno a livello
europeo si auspica una tendenziale armonizzazione delle legislazioni interne, sia nellindividuazione
delle tipologie dei reati aventi carattere transnazionale, sia delle norme processuali che
disciplinano, ad esempio, lassunzione della prova e, soprattutto, lutilizzazione
processuale delle medesime, affinché gli sforzi compiuti non rimangano inefficaci. Per
creare le condizioni di una efficace cooperazione occorre muoversi nel senso di realizzare
alcuni obiettivi primari. Innanzitutto
deve procedersi nel senso del progressivo riavvicinamento degli ordinamenti dei singoli
Paesi membri dellUnione Europea. In tale ottica a livello comunitario occorre, in
via assolutamente prioritaria: a) prevedere norme minime comuni relative alla
definizione di reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente
gravi aventi dimensioni transnazionali o che necessitano di essere combattuti su basi
comuni (terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei
minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di
capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e
criminalità organizzata); b) prevedere misure dirette ad assicurare il
riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la soluzione
dei conflitti di competenza nonché misure minime dirette a garantire lammissibilità
reciproca delle prove tra gli Stati membri. Oltre questo sarebbe necessario
individuare un Organo giudiziario di investigazione sopranazionale, che possa indagare
quei fatti delittuosi, che trascendono i confini dei singoli Stati. Ovvio è il
riferimento al Procuratore europeo, già disegnato (come accennato in precedenza) ma non
ancora attuato. In questa direzione molti confidavano in una previsione contenuta nella
emananda Costituzione europea, ma sotto tal profilo la delusione è evidente. Da un punto di vista tecnico il libro
verde sulla Procura europea aveva delineato un modello leggero di struttura, con un
Procuratore europeo e Procuratori delegati aventi status nazionali, i quali sostenevano
poi laccusa davanti alle giurisdizioni dei vari Paesi. Sotto la spinta degli euro scettici (in
specie la Gran Bretagna) preoccupati che listituzione di una Procura di tal tipo
darebbe il via ad una centralizzazione giudiziaria che potrebbe sacrificare i diritti e le
libertà dei suoi cittadini, la Convenzione ha adottato un compromesso: si è ritenuto
politicamente acquisito il fatto che una Procura europea prima o poi dovrà esistere, ma
se ne è rinviata listituzione ad una futura legge europea. Pur con tutte le evidenti riserve sulla
concreta fattibilità di una tale futura decisione, vi è da rilevare che la Convenzione
si è mossa su un altro fronte, quello di Eurojust. La decisione europea istitutiva di
Eurojust lo ha disegnato a somiglianza della Direzione Nazionale Antimafia, a cui del
resto ci si è esplicitamente ispirati: cioè un organo di coordinamento delle indagini
penali che si svolgono nei diversi Paesi dellUnione, limitatamente alle gravi forme
di criminalità. Quindi nullaltro che un organo di coordinamento. Peraltro nellart.III 169
della bozza del Trattato Costituzionale si legge che tra i compiti di Eurojust, che
dovranno essere fissati da una futura legge, potranno esservi lavvio di azioni
penali e la composizione dei conflitti di competenza. E evidente il significato di
questa previsione, atteso che mentre fin ora le richieste di Eurojust alle
Autorità nazionali hanno solo avuto il valore di una raccomandazione che può essere
anche disattesa (art.8 della decisione istitutiva) la Convenzione ha disegnato un organo
molto più forte. Quelle di Eurojust non saranno più raccomandazioni, ma direttive
vincolanti, alle quali le procure nazionali dovranno attenersi. Se, quindi, Eurojust
riterrà che una determinata indagine dovrà svolgersi non in Italia ma in Francia, non
sarà possibile disattendere tale indicazione. E evidente allora che la strada
seguita è stata quella di aggirare gli ostacoli frapposti allistituzione della
Procura europea rafforzando Eurojust, facendone una sorta di organo che esercita lazione
penale a mezzo delega, in fondo con poteri ben più forti di quelli dei nostri Procuratori
generali. Quanto poi agli altri aspetti
dello spazio di giustizia, contenuti nella emananda Costituzione, va segnalato che è prevista larmonizzazione
ed il ravvicinamento delle norme penali ed il reciproco riconoscimento delle decisioni
giudiziarie. Si è, in sostanza, chiarito che nellottica del riconoscimento del
valore decisorio dei rispettivi provvedimenti tra i vari Stati, questo obiettivo può
essere agevolato dalla capacità che avranno le normative dei diversi Paesi di avvicinarsi
lun laltro. A tal fine si è previsto che siano preventivamente attuate misure
di armonizzazione nelle politiche di settore riguardanti ambiti che possano essere
presupposti del momento penale. Si è deciso, inoltre, di definire
una chiara cornice del diritto sostanziale e del diritto procedurale europeo. Infatti sono
stati elencati i settori di criminalità per i quali creare un diritto penale minimo sul
presupposto di una loro valenza transnazionale: terrorismo, criminalità organizzata,
traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani (e sfruttamento sessuale delle donne e
dei minori), traffico di armi, riciclaggio, corruzione, contraffazione dei mezzi di
pagamento, criminalità informatica. E il diritto penale minimo lo si è ancorato a questi
due elementi: la definizione dei reati e le sanzioni. Quanto al diritto processuale
minimo per lunione, che è uno dei capisaldi della cooperazione giudiziaria, sono
tre le direttrici seguite: i diritti della persona, i diritti delle vittime e lammissibilità
delle prove. Esse si muovono su un versante fondamentale per lintegrazione delle
diverse legislazioni nazionali e per la nascita di un diritto europeo.Tutto ciò sarà di
particolare importanza anche ai fini della nascita di una Procura Europea perché, se si
riuscirà a creare un corpus normativo a protezione delle libertà e dei diritti dei
cittadini, sarà più facile accettare un organo con i poteri invasivi di una procura. In sostanza, deve affermarsi allinterno dei Paesi dellUnione
Europea una vera e propria cultura della cooperazione giudiziaria, che si manifesta nella
formazione di magistrati preparati per compiere tali attività, nella disponibilità a
inviare magistrati presso gli organismi internazionali che si occupano di cooperazione
internazionale in materia di assistenza giudiziaria e nel rigoroso rispetto delle misure
contenute nellazione comune del 29 giugno 1998 sulla buona prassi nellassistenza
giudiziaria in materia penale. A tal fine sembra opportuno prevedere che i magistrati di
collegamento possano svolgere anche un ruolo di supervisione del rispetto di tali
disposizioni, relazionando in tal senso in ordine ad eventuali disfunzioni o ai problemi
riscontrati, in maniera tale da consentire efficaci interventi per far fronte ad essi. |