Corte costituzionale sentenza 11-24 aprile
2002, n. 135
Presidente Ruperto relatore Flick
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Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 il Gip del tribunale di
Alba ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 14 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale «degli articoli 189 e 266-271 del Cpp e, segnatamente, dellarticolo
266, comma 2, del Cpp», nella parte in cui «non estendono la disciplina delle
intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dallarticolo
614 del codice penale alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi
luoghi».
Lordinanza, emessa nelludienza preliminare, premette che nellambito di
un procedimento penale relativo a delitti di favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione, il Gip aveva autorizzato - «anche ai sensi dellarticolo 266, comma
2, Cpp», qualora il luogo dovesse considerarsi di privata dimora - lintercettazione
di comunicazioni tra presenti allinterno di un locale notturno, ove si presumeva
svolgersi lattività criminosa.
Nello stabilire le modalità delle operazioni, il pubblico ministero aveva peraltro
disposto, con proprio decreto, che nel locale venissero installate anche delle
videocamere: e mentre lintercettazione delle conversazioni non era stata di fatto
eseguita, in quanto ostacolata dallelevato volume della musica; lapparato di
ripresa visiva, occultato dalla polizia giudiziaria in una plafoniera sita in una saletta
appartata, aveva consentito di registrare immagini di rapporti sessuali tra i clienti e le
ballerine dellesercizio.
Anche sulla base di tali registrazioni, il gestore del locale era stato quindi sottoposto
ad arresti domiciliari; misura confermata, in sede di riesame, dal Tribunale di Torino, la
cui decisione era stata tuttavia annullata dalla Corte di cassazione, sul rilievo che le
riprese visive avrebbero dovuto essere, nel frangente - in quanto effettuate in luogo
qualificabile come di privata dimora - anchesse specificamente autorizzate a norma
dellarticolo 266, comma 2, Cpp, rimanendo in difetto inutilizzabili.
Nella richiesta di rinvio a giudizio (formulata prima che intervenisse la decisione della
Corte di cassazione nel procedimento incidentale de libertate), il pubblico ministero
aveva peraltro indicato fra le fonti di prova a carico anche i nastri delle
videoregistrazioni: nastri dei quali, nelludienza preliminare, la difesa aveva
quindi eccepito linutilizzabilità.
Ciò premesso, il rimettente osserva come - in assenza di specifica disciplina processuale
- la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in modo contrastante riguardo alla
possibilità di effettuare riprese visive a fini di indagine in luoghi di privata dimora:
avendo essa affermato ora che loperazione resta preclusa in radice, fuori dei casi
in cui risulti strettamente funzionale alla intercettazione di comunicazioni non verbali
tra presenti, dal principio dellinviolabilità del domicilio sancito dallarticolo
14 Costituzione; ora, invece, che la videoregistrazione deve essere autorizzata a norma
dellarticolo 266, comma 2, Cpp, e cioè in conformità della disciplina prevista per
le intercettazioni ambientali; ora, infine, che è necessario e sufficiente, in base agli
articoli 189 Cpp e 14 Costituzione, un atto motivato dellautorità giudiziaria e,
dunque, anche un provvedimento del pubblico ministero.
Ad avviso del giudice a quo, la prima tesi non potrebbe essere condivisa, in quanto lo
stesso articolo 14 Costituzione prevede «limiti e deroghe» al principio di
inviolabilità del domicilio a salvaguardia di altri valori costituzionali, tra i quali laccertamento
e la repressione dei reati; e neppure la seconda, non sussistendo i presupposti per
estendere analogicamente alle riprese visive le disposizioni in tema di intercettazioni di
comunicazioni tra presenti, stante anche la previsione dellarticolo 189 Cpp (in tema
di prove non disciplinate dalla legge).
La lettura corretta del quadro normativo sarebbe pertanto la terza (sufficienza dellatto
motivato dellautorità giudiziaria): lettura a fronte della quale, tuttavia, la
disciplina del mezzo di ricerca della prova in questione verrebbe a porsi in contrasto
tanto con il principio di uguaglianza - avuto riguardo, quale tertium comparationis, allipotesi
regolata dallarticolo 266, comma 2, Cpp - quanto con lo stesso articolo 14
Costituzione
Leffettuazione di riprese visive comporterebbe, difatti, una limitazione della
inviolabilità del domicilio equivalente, se non addirittura maggiore, rispetto allintercettazione
di comunicazioni fra presenti: sarebbe pertanto irragionevole che a questultima
possa procedersi solo in base a provvedimento del giudice ed entro precisi limiti, tanto
di ammissibilità che temporali, mentre per le riprese visive basti un provvedimento, sia
pur motivato, del pubblico ministero.
Larticolo 14 Costituzione, daltro canto, non si limita a richiedere, ai fini
della compressione della libertà di domicilio, un provvedimento motivato dellautorità
giudiziaria, ma postula altresì che tale provvedimento sia adottato «nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge»: imponendo, così, una compiuta disciplina legislativa delle
ipotesi e delle modalità di limitazione di detto diritto fondamentale, nella specie
mancante.
Quanto, infine, alla rilevanza della questione, il rimettente rimarca come nel
procedimento a quo le riprese visive siano state eseguite in forza di un provvedimento
motivato del solo pubblico ministero ed in un luogo che, per le sue caratteristiche,
doveva considerarsi di privata dimora: con la conseguenza che il quesito di
costituzionalità risulterebbe decisivo ai fini dellutilizzabilità delle riprese
stesse.
2. - Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.
LAvvocatura erariale nega la sussistenza del preteso contrasto con larticolo
14 Costituzione, ritenendo soddisfatto, nella specie, il livello minimo di garanzie
previsto dal precetto costituzionale, il quale richiede, ai fini della limitazione del
«diritto alla riservatezza», un provvedimento motivato dellautorità giudiziaria
(e, quindi, anche del pubblico ministero): sarebbe, poi, la motivazione di tale
provvedimento a dover rendere conto degli scopi perseguiti e dellesistenza di
esigenze investigative ricollegabili al fine, costituzionalmente protetto, di prevenzione
e repressione dei reati.
Non sarebbe del pari compromesso larticolo 3 Costituzione, in quanto la valutazione
del carattere più o meno «invasivo» della captazione di immagini rispetto allintercettazione
di comunicazioni fra presenti costituirebbe apprezzamento discrezionale del legislatore,
il quale, nel rispetto dei limiti stabiliti dallarticolo 14 Costituzione, rimarrebbe
libero di dosare le garanzie che assistono ciascun mezzo di ricerca della prova.
Considerato in diritto
1. - Il Gip del tribunale di Alba dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 14 Costituzione, «degli articoli 189 e
266-271 del Cpp e, segnatamente, dellarticolo 266, comma 2, del Cpp», nella parte
in cui «non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra
presenti nei luoghi indicati dallarticolo 614 Cp alle riprese visive o
videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi».
Dopo aver ricordato come, in assenza di una specifica disciplina processuale di tale mezzo
di ricerca della prova, la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in modo
contrastante riguardo alle condizioni ed ai limiti di liceità della captazione di
immagini in luoghi di privata dimora a fini investigativi, il rimettente pone a premessa
del quesito di costituzionalità ladesione allorientamento in forza del quale,
nellattuale panorama normativo, risulterebbe «necessario e sufficiente», per leffettuazione
delle anzidette riprese visive, un atto motivato dellautorità giudiziaria (e,
dunque, nella fase delle indagini preliminari, anche un semplice provvedimento del
pubblico ministero).
Tale assetto normativo contrasterebbe, peraltro, con larticolo 3 Costituzione, in
quanto al carattere egualmente, o addirittura maggiormente «invasivo» delle riprese
visive, rispetto alle intercettazioni ambientali, corrisponderebbe irragionevolmente un
più ridotto «livello di garanzie» (le intercettazioni di comunicazioni fra presenti
sono possibili, infatti, solo in base a provvedimento del giudice ed entro precisi limiti,
di ammissibilità e temporali). Esso contrasterebbe altresì con larticolo 14
Costituzione, il quale non si limita a richiedere, ai fini della compressione della
inviolabilità del domicilio, un provvedimento motivato dellautorità giudiziaria,
ma postula altresì che tale provvedimento sia adottato «nei casi e nei modi stabiliti
dalla legge»: imponendo, con ciò, una compiuta disciplina legislativa delle ipotesi e
delle modalità di limitazione della libertà fondamentale in discorso, nella specie non
rinvenibile.
2.1. - Il quesito di costituzionalità formulato dal Gip del tribunale di Alba - tendente
allottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle
riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni
fra presenti nei medesimi luoghi - impone a questa Corte una verifica pregiudiziale:
occorre stabilire, cioè, se loperazione investigativa sulla quale il quesito stesso
verte non risulti, in realtà, vietata in modo assoluto dal sistema costituzionale, a
prescindere dal «livello di garanzie» dal quale la normativa ordinaria eventualmente la
circondi.
Ad una simile conclusione parte della giurisprudenza e della dottrina perviene, in
effetti, sul rilievo che la captazione di immagini rappresenterebbe un tipo di limitazione
dellinviolabilità del domicilio, diverso ed ulteriore rispetto a quelli contemplati
dallarticolo 14, secondo comma, Costituzione, il quale consente bensì invasioni per
fini di giustizia della sfera domiciliare, ma solo nella forma delle ispezioni, delle
perquisizioni e dei sequestri. Rimarcato come le ipotesi di limitazione dei diritti
costituzionalmente garantiti debbano considerarsi, in via di principio, di stretta
interpretazione, stante il loro carattere di eccezionalità, i fautori della tesi in
questione osservano come le riprese visive non soltanto non figurino nellelenco
delle forme di interferenza sulla libertà domiciliare espressamente contemplate dalla
Costituzione; ma segnino, altresì, un «salto qualitativo» rispetto ad esse sul piano
dell«invasività», tale da precludere qualsiasi tentativo di assimilazione (e, in
particolare, la possibilità di ricondurre le riprese visive al paradigma concettuale dellispezione):
giacché mentre le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri sarebbero forme di
intrusione palesi, la captazione di immagini a fini investigativi avrebbe, di necessità,
carattere occulto.
A tale ricostruzione va peraltro obiettato, per un verso, che il riferimento, nellarticolo
14, secondo comma, Costituzione, alle «ispezioni, perquisizioni e sequestri» non è
necessariamente espressivo dellintento di «tipizzare» le limitazioni permesse,
escludendo a contrario quelle non espressamente contemplate; poiché esso ben può trovare
spiegazione nella circostanza che gli atti elencati esaurivano le forme di limitazione
dellinviolabilità del domicilio storicamente radicate e positivamente disciplinate
allepoca di redazione della Carta, non potendo evidentemente il Costituente tener
conto di forme di intrusione divenute attuali solo per effetto dei progressi tecnici
successivi. Per un altro verso, va osservato che la citata disposizione costituzionale,
nellammettere «intrusioni» nel domicilio per finalità di giustizia, non prende,
in realtà, affatto posizione sul carattere - palese od occulto - delle intrusioni stesse:
la configurazione di queste ultime, e delle ispezioni in particolare, come atto palese
emerge, difatti, esclusivamente a livello di legislazione ordinaria.
Lattribuzione allelenco delle limitazioni alla libertà di domicilio, di cui
allarticolo 14, secondo comma, Costituzione, di un carattere «chiuso» e
storicamente «cristallizzato» sulla fisionomia impressa dalla legge processuale del
tempo ai singoli atti invasivi richiamati provocherebbe, daltro canto, un evidente
squilibrio nellassetto costituzionale dei diritti di libertà.
Nel sistema delle libertà fondamentali, difatti, la libertà domiciliare si presenta
strettamente collegata alla libertà personale, come emerge dalla stessa contiguità dei
precetti costituzionali che sanciscono luna e laltra (articoli 13 e 14
Costituzione), nonché dalla circostanza che le garanzie previste nel secondo comma dellarticolo
14, Costituzione, in rapporto alle limitazioni dellinviolabilità del domicilio,
riproducono espressamente quelle stabilite per la tutela della libertà personale. Il
domicilio viene cioè in rilievo, nel panorama dei diritti fondamentali di libertà, come
proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne
comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad
accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (articolo 15 Costituzione),
quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona.
Ciò posto, ladesione alla tesi contrastata implicherebbe che il domicilio trovi
tutela nella Carta costituzionale - quanto alla tipologia delle interferenze da parte
della pubblica autorità - in modo più energico, non solo rispetto alla libertà e alla
segretezza delle comunicazioni (larticolo 15, secondo comma, Costituzione fa
generico riferimento, infatti, a possibili «limitazioni» di essa, senza alcuna
restrizione quanto ai tipi); ma altresì rispetto alla stessa libertà personale, di cui linviolabilità
del domicilio costituisce espressione in certo senso sotto-ordinata (larticolo 13,
secondo comma, Costituzione, infatti, consente, a determinate condizioni, oltre alla
«detenzione», «ispezione» e «perquisizione personale», «qualsiasi altra forma di
restrizione della libertà personale»). Una simile ricostruzione appare tanto meno
plausibile ove si consideri che nel terzo comma dellarticolo 14 Costituzione - per
quanto attiene ai motivi ed ai modi della limitazione - la protezione costituzionale del
domicilio risulta, viceversa, più debole di quella degli altri diritti di libertà dianzi
menzionati; si ammette infatti in tale comma, in termini ampi, che «leggi speciali»
consentano di eseguire «accertamenti e ispezioni» domiciliari anche per motivi «di
sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali».
Giova soggiungere che lipotizzata restrizione della tipologia delle interferenze
della pubblica autorità nella libertà domiciliare non troverebbe riscontro né nella
Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali
(articolo 8), né nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 17);
né, infine, nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, proclamata a
Nizza nel dicembre 2000 (articoli 7 e 52), qui richiamata - ancorché priva di efficacia
giuridica per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti
europei.
2.2. - Escluso che lattività investigativa in argomento si scontri con un divieto
costituzionale assoluto, lodierna questione si palesa infondata.
Al riguardo, va invero osservato che la captazione di immagini in luoghi di privata dimora
ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni fra
presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora
solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento, come nellipotesi di riprese
visive di messaggi gestuali: fattispecie nella quale già ora è applicabile, in via
interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di
privata dimora. Stabilire quando la ripresa visiva possa ritenersi finalizzata alla
captazione di comportamenti a carattere comunicativo e determinare i limiti entro i quali
le immagini concretamente riprese abbiano ad oggetto tali comportamenti è, daltra
parte, una questione che spetta al giudice a
quo risolvere.
Il problema di costituzionalità si configura solo ove si fuoriesca dallipotesi
della videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, venendo allora in
considerazione soltanto lintrusione nel domicilio in quanto tale. In questo caso, il
modello normativo evocato dal giudice a quo come tertium comparationis è inconferente,
stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione
della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; linvasione della sfera
della libertà domiciliare in quanto tale, dallaltro. Sebbene, infatti, come già
accennato, libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrino entrambe in una
comune e più ampia prospettiva di tutela della «vita privata» - tanto da essere oggetto
di previsione congiunta ad opera dei citati articoli 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici; nonché, da ultimo, ad opera dellarticolo
7 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea - esse restano
significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una
valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze
esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di
ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso - pur presentando anchessa
un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla
percezione del messaggio informativo - ha un contenuto qualificante positivo, quale
momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati
significanti.
Lipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di
comunicazioni potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto
delle garanzie costituzionali dellarticolo 14 Costituzione; ferma restando, per limportanza
e la delicatezza degli interessi coinvolti, lopportunità di un riesame complessivo
della materia da parte del legislatore stesso.
Pqm
la corte costituzionale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
«degli articoli 189 e 266-271 del Cpp e, segnatamente, dellarticolo 266, comma 2,
del Cpp», sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 14 della Costituzione, dal Gip del
tribunale di Alba con lordinanza in epigrafe.
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