Gli adeguamenti triennali
Corte costituzionale ordinanza 6-18 dicembre 2002
Presidente Chieppa Redattore De Siervo
Ritenuto
che nel giudizio avanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per la Regione Puglia, il ricorrente dott. Donato Larini, magistrato di Cassazione in
pensione, aveva chiesto laccertamento del diritto alla costante riliquidazione del
proprio trattamento pensionistico in applicazione dei miglioramenti economici previsti
dallarticolo 2 della legge 27/1981 (Provvidenze per il personale di magistratura),
oltre interessi e rivalutazione, richiamando la sentenza 501/88 della Corte
costituzionale, nonché talune decisioni della Corte dei conti;
che nel giudizio a quo si era costituito il Ministero della giustizia allegando il decreto
(88631/89) con il quale era stato riliquidato, a decorrere dal 1° gennaio
1988, il trattamento pensionistico del ricorrente, in applicazione della sentenza della
Corte costituzionale 501/88;
che nel corso del giudizio, la Corte dei conti disponeva laccertamento dellentità
dello scostamento tra il trattamento pensionistico spettante al dott. Larini e il
trattamento economico dei magistrati in servizio di pari qualifica ed anzianità e che dai
conteggi effettuati dal ministero della Giustizia, relativamente al periodo 1988/2000, era
emerso una accentuata divaricazione fra laumento del trattamento pensionistico del
ricorrente e il trattamento economico del personale in servizio di pari qualifica ed
anzianità del dott. Larini;
che, sulla base di tali risultanze, il giudice a quo ha ritenuto di dover sollevare la
questione di legittimità dellarticolo 2, primo comma, della legge 265/91
(Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di
magistratura ed equiparato) in quanto tale norma, escludendo espressamente lapplicabilità
del meccanismo di adeguamento stipendiale di cui allarticolo 2, della legge
27/1981 ai trattamenti pensionistici, non consente il costante allineamento delle
pensioni al trattamento dellattività di servizio;
che il rimettente, pur richiamando le precedenti pronunce della Corte sulla norma
impugnata (in particolare, la sentenza 42/1993, con cui è stata dichiarata inammissibile
la questione di legittimità dellart. 2, della legge 27/1981) che sottolineano la
discrezionalità del legislatore nel limitare gli adeguamenti al personale in servizio
nonché la giurisprudenza costituzionale che esclude lesistenza di un principio che
imponga lautomatico adeguamento delle pensioni agli stipendi, ritiene che la scelta
del legislatore di «cristallizzare la riliquidazione delle pensioni alle misure
stipendiali del 1° luglio 1983, escludendo lapplicabilità del
meccanismo di adeguamento automatico, finisce per rendere del tutto inidoneo il meccanismo
in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione» alle esigenze
di vita del lavoratore per unesistenza libera e dignitosa;
che, ad avviso del rimettente, i dati forniti dal ministero inducono a dubitare della
idoneità «dello strumento prescelto dal legislatore (riliquidazione) a garantire un
sufficiente livello di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche», con la conseguenza
di rendere necessario un nuovo esame della questione già valutata dalla Corte con le
sentenze 42/1993 e 409/95, dal momento che non vi sarebbe una ragionevole corrispondenza
tra la dinamica delle pensioni e la dinamica delle retribuzioni, con conseguente
violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione;
che in ordine alla rilevanza della questione, la Corte dei conti ritiene che soltanto la
dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata consentirebbe il riconoscimento
del diritto del ricorrente di ottenere la riliquidazione del proprio trattamento
pensionistico;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della
questione prospettata, dal momento che la norma impugnata, dà attuazione alla sentenza
501/88 della Corte, in quanto si sono riliquidati i trattamenti pensionistici del
personale collocato a riposo prima del 1° luglio 1983, in applicazione degli
articoli 3 e 4 della legge 425/84 (Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati);
che lAvvocatura ricorda come la Corte, con le sentenze 42/1993 e 409/95, ha
affermato che è riservato in via esclusiva allapprezzamento discrezionale del
legislatore ordinario, nel quadro della politica economica generale, la disciplina del
meccanismo di perequazione dei trattamenti pensionistici;
Considerato
che la Corte, data la natura di retribuzione differita che deve
riconoscersi al trattamento pensionistico, ha costantemente affermato il principio della
proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché
della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (sentenze
243/92; 96/1991; 501/88; 173/86; 26/1980 e 124/68);
che ha, altresì, riconosciuto che il requisito della proporzionalità deve sussistere non
solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in
relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (sentenze 96/1991 e 26/1980);
che, tuttavia, ha altrettanto costantemente specificato che tale principio non impone
affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, ma che
spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del
principio sancito dallarticolo 38 della Costituzione;
che, più precisamente, tale determinazione consegue al bilanciamento del complesso dei
valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse
finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa
(sentenze 457/98; 226/93 e 119/91), con il limite comunque di assicurare «la garanzia
delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza 457/98);
che, sotto altro aspetto, lesigenza di adeguamento delle pensioni alle variazioni
del costo della vita è assicurata attraverso il meccanismo della perequazione automatica
del trattamento pensionistico (attualmente disciplinato dal D.Lgs 503/92, recante norme
per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dellart. 3 della legge 421/92 e successive modifiche ed integrazioni);
che, pertanto, lesclusione della applicazione alle pensioni spettanti ai magistrati
collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, del meccanismo di
adeguamento triennale degli stipendi dei magistrati previsto dallarticolo 2 della
legge 27/1981 esclusione disposta dalla norma censurata non contrasta con i
principi sanciti dagli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione;
che, sulla base delle suesposte motivazioni, la questione sollevata è manifestamente
infondata.
Per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell art. 2, comma 1, della legge 265/91 (Disposizioni in materia di trattamento
economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato) sollevata dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in riferimento agli
articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, con lordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
dicembre 2002.
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