Corte costituzionale ordinanza 26
marzo-2 aprile 2003, n. 112
Presidente e relatore Chieppa
Ritenuto
Che con ricorso 23 gennaio 2003, depositato il 27 gennaio 2003, il
Csm, in persona del Vice Presidente, a ciò delegato dal Presidente della Repubblica con
decreto 1° agosto 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro
della giustizia, senatore Roberto Castelli, chiedendo che la Corte previa
declaratoria di ammissibilità del conflitto dichiari che non spetta al predetto
Ministro il potere di rifiutare di dar corso alla deliberazione del Csm che conferisce lufficio
direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al Dott. Adriano
Galizzi;
che nel ricorso viene ricostruita lintera vicenda che ha dato luogo al conflitto;
che il ricorrente ritiene il ricorso ammissibile sia sotto il profilo soggettivo
avendo questa Corte costantemente ritenuto che il Csm possa essere parte tanto attiva
quanto passiva di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (si richiamano le
sentenze 419 e 435/95 e lordinanza 480/95) sia sotto il profilo oggettivo,
controvertendosi in ordine alla «delimitazione della sfera di attribuzioni determinata
per i vari poteri da norme costituzionali» (articolo 110 della Costituzione, per le
competenze del Ministro della giustizia; articolo 105 della Costituzione, per le
competenze del Csm);
che, in particolare, il ricorrente assume che il rifiuto del Ministro della giustizia di
dar corso alla deliberazione del Csm che conferisce lufficio direttivo di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al Dott. Adriano Galizzi
sarebbe lesivo delle competenze che gli articoli 105, 106, 107 e 110 della Costituzione
attribuiscono esclusivamente al consiglio medesimo, attenendo allo status dei magistrati a
garanzia dellautonomia e dellindipendenza dellordine giudiziario;
che il potere di controfirma ministeriale del decreto del Presidente della Repubblica,
sancito dallarticolo 17 della legge 195/58 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Csm), assolverebbe soltanto ad una funzione meramente integrativa dellefficacia
di un atto («che si forma interamente ed esclusivamente allinterno del
Consiglio»), allo scopo di consentire che lo stesso assuma la forma tipica dellatto
amministrativo, rendendolo così assoggettabile agli ordinari controlli dei giudici
contabili e amministrativi (si citano le sentenze 44/1968; 168/63; 4/1986).
Considerato
Che in questa sede di mera delibazione senza contraddittorio, possono
ritenersi sussistenti, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, i
requisiti di cui allarticolo 37 della legge 87/1953, ai fini della configurabilità
di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato la cui risoluzione spetti alla
competenza di questa Corte;
che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella
materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (articoli 105, 110 e 95 ella Costituzione);
che, daltro canto, si lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente
garantita al Csm (articolo 105 della Costituzione);
che, pertanto, deve essere dichiarata lammissibilità del ricorso ai sensi dellarticolo
37 della citata legge 87/1953, restando impregiudicata secondo la giurisprudenza di
questa Corte ogni pronuncia definitiva, anche in ordine alla ammissibilità del
ricorso.
Pqm
La Corte costituzionale
Dichiara ammissibile, ai sensi dellarticolo 37 della legge
87/1953, il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe proposto dal Csm
nei confronti del Ministro della giustizia;
dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Ministro della giustizia, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente
depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine (venti giorni dallultima
notificazione) fissato dallarticolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
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