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MODIFICA DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI 

§ 3. Fatta questa premessa, dunque, il Consiglio adotta la seguente delibera.

1. “Ai fini della valutazione attitudinale imposta dall’art. 190 ord. giud., in caso di richiesta di

conferimento di incarico direttivo e di assegnazione di nuova sede che comportino il

mutamento delle funzioni precedentemente esercitate dal magistrato richiedente, i Consigli

giudiziari, gli altri soggetti chiamati a formulare il parere (per i magistrati che svolgono funzioni

per le quali non prevista la competenza del Consiglio giudiziario) ed il C.S.M. desumono

l’attitudine:

- dal complesso dell’attività svolta dal magistrato nell’ultimo quinquennio anteriore alla richiesta

di passaggio di funzioni; ove il magistrato all’atto della proposizione della domanda che

comporta il mutamento delle funzioni abbia una anzianità di servizio minore a cinque anni (ivi

compreso l’eventuale periodo di tirocinio di uditore, con o senza funzioni), è presa in

considerazione l’attività svolta nel più breve periodo;

- dalle qualità professionali (laboriosità, equilibrio, spirito di indipendenza, cultura della

giurisdizione) risultanti da dati oggettivi desumibili dal lavoro giudiziario.

Per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti si valutano precipuamente le attitudini

desumibili dall’esercizio delle funzioni della giurisdizione penale. Utile elemento di valutazione è

costituito dalla partecipazione, nell’ultimo quinquennio, ad incontri di studio organizzati dal C.S.M.

aventi ad oggetto argomenti relativi alle funzioni richieste.

2. Fonti di conoscenza per la formulazione del giudizio attitudinale sono:

- le relazioni dei capi degli uffici;

- i pareri eventualmente espressi dai Consigli giudiziari nel quinquennio di cui al punto n. 1;

- eventuali precedenti disciplinari o procedimenti di incompatibilità ambientale o funzionale

intervenuti nello stesso periodo; nel caso di procedimenti disciplinari conclusi con l’assoluzione,

ai fini del giudizio attitudinale si valutano comunque i fatti oggetto dell’incolpazione;

- i dati comunque a conoscenza dei Consigli giudiziari;

- la autorelazione del magistrato che richiede il trasferimento.

3. Nella sua relazione il capo dell’ufficio di provenienza dovrà precisare:

- le funzioni giurisdizionali (e per i giudicanti anche il settore, civile o penale) cui il magistrato è

stato addetto, anche in regime di applicazione presso diversi uffici; per i magistrati provenienti

dagli uffici del pubblico ministero dovranno essere precisate le specifiche tipologie di indagini

condotte e di processi trattati in sede dibattimentale;

- ogni dato utile a formulare il giudizio attitudinale.

4. Ove il parere debba essere formulato per il mutamento di funzioni di un magistrato che ricopra

le funzioni di presidente di tribunale o di procuratore della Repubblica, la relazione di cui al n. 3

è redatta, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale

presso la corte di appello. Ove il parere debba essere formulato per il mutamento di funzioni di

un magistrato che ricopra un ufficio direttivo superiore o le funzioni di procuratore presso la

Direzione nazionale antimafia non è richiesta alcuna relazione.

5. La relazione del capo dell’ufficio è redatta su apposito modello conforme a quello allegato alla

presente delibera sub 1. Il parere del Consiglio giudiziario è redatto secondo lo schema

contenuto nel modello allegato alla presente delibera sub 2.

6. Per quanto riguarda i tempi di formulazione e le modalità di richiesta dei pareri dei Consigli

giudiziari si fa riferimento alle vigenti circolari in materia di conferimento degli incarichi direttivi

e di assegnazione di posti e tramutamento di sede.

7. I criteri indicati con la presente delibera trovano applicazione a tutti i pareri formulati

successivamente all’approvazione della delibera stessa”.