MODIFICA DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRETTIVI § 3. Fatta questa premessa, dunque, il Consiglio adotta
la seguente delibera. 1. Ai fini della valutazione attitudinale imposta
dallart. 190 ord. giud., in caso di richiesta di conferimento di incarico direttivo e di assegnazione di
nuova sede che comportino il mutamento delle funzioni precedentemente esercitate dal
magistrato richiedente, i Consigli giudiziari, gli altri soggetti chiamati a formulare il
parere (per i magistrati che svolgono funzioni per le quali non prevista la competenza del Consiglio
giudiziario) ed il C.S.M. desumono lattitudine: - dal complesso dellattività svolta dal
magistrato nellultimo quinquennio anteriore alla richiesta di passaggio di funzioni; ove il magistrato allatto
della proposizione della domanda che comporta il mutamento delle funzioni abbia una
anzianità di servizio minore a cinque anni (ivi compreso leventuale periodo di tirocinio di
uditore, con o senza funzioni), è presa in considerazione lattività svolta nel più breve
periodo; - dalle qualità professionali (laboriosità,
equilibrio, spirito di indipendenza, cultura della giurisdizione) risultanti da dati oggettivi desumibili
dal lavoro giudiziario. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti si valutano precipuamente le attitudini desumibili dallesercizio delle funzioni della
giurisdizione penale. Utile elemento di valutazione è costituito dalla partecipazione, nellultimo
quinquennio, ad incontri di studio organizzati dal C.S.M. aventi ad oggetto argomenti relativi alle funzioni
richieste. 2. Fonti di conoscenza per la formulazione del giudizio
attitudinale sono: - le relazioni dei capi degli uffici; - i pareri eventualmente espressi dai Consigli
giudiziari nel quinquennio di cui al punto n. 1; - eventuali precedenti disciplinari o procedimenti di
incompatibilità ambientale o funzionale intervenuti nello stesso periodo; nel caso di
procedimenti disciplinari conclusi con lassoluzione, ai fini del giudizio attitudinale si valutano comunque i
fatti oggetto dellincolpazione; - i dati comunque a conoscenza dei Consigli giudiziari; - la autorelazione del magistrato che richiede il
trasferimento. 3. Nella sua relazione il capo dellufficio di
provenienza dovrà precisare: - le funzioni giurisdizionali (e per i giudicanti anche
il settore, civile o penale) cui il magistrato è stato addetto, anche in regime di applicazione presso
diversi uffici; per i magistrati provenienti dagli uffici del pubblico ministero dovranno essere
precisate le specifiche tipologie di indagini condotte e di processi trattati in sede dibattimentale; - ogni dato utile a formulare il giudizio attitudinale. 4. Ove il parere debba essere formulato per il mutamento
di funzioni di un magistrato che ricopra le funzioni di presidente di tribunale o di procuratore
della Repubblica, la relazione di cui al n. 3 è redatta, rispettivamente, dal presidente della corte
di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello. Ove il parere debba essere
formulato per il mutamento di funzioni di un magistrato che ricopra un ufficio direttivo superiore
o le funzioni di procuratore presso la Direzione nazionale antimafia non è richiesta alcuna
relazione. 5. La relazione del capo dellufficio è redatta su
apposito modello conforme a quello allegato alla presente delibera sub 1. Il parere del Consiglio
giudiziario è redatto secondo lo schema contenuto nel modello allegato alla presente delibera sub
2. 6. Per quanto riguarda i tempi di formulazione e le
modalità di richiesta dei pareri dei Consigli giudiziari si fa riferimento alle vigenti circolari in
materia di conferimento degli incarichi direttivi e di assegnazione di posti e tramutamento di sede. 7. I criteri indicati con la presente delibera trovano
applicazione a tutti i pareri formulati successivamente allapprovazione della delibera
stessa. |