MODIFICATO IL REGOLAMENTO INTERNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003.
Modifica del primo e del secondo comma dell'art. 43, del secondo e quarto comma dell'art.
49 e del secondo comma dell'art. 26-bis del regolamento interno del Consiglio superiore
della magistratura. del Consiglio superiore della magistratura Visto l'art. 20, n. 7 della
legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente
vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 19
marzo 2003 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il primo e
secondo comma dell'art. 43, del secondo e quarto comma dell'art. 49 e del secondo comma
dell'art. 26-bis del regolamento interno; Decreta: Il primo ed il secondo comma dell'art. 43 del regolamento interno [1] sono
formulati come segue: "1. Esaurito l'esame di
ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la
Commissione delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio e, ove non ritenga di
confermare quello che ha riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il
relatore ovvero più relatori; il Presidente ne dà
comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del
giorno del Consiglio.". "2. La relazione al
Consiglio informa delle ragioni a sostegno della proposta
formulata.". Il secondo ed il quarto comma dell'art. 49 del regolamento interno [2] sono
formulati come segue: "2. La richiesta di
rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte
prima o subito dopo la relazione (o le relazioni) della commissione o la illustrazione
della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell'assemblea può
ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi
qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni". "4. La discussione di
merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal relatore o dai
relatori (a partire da quello della proposta che ha avuto il maggior numero dei voti
ovvero, in caso di parità dei voti, secondo l'ordine di presentazione della proposta in
Commissione), i quali hanno a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la
relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente puo' prendere la parola,
secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo
massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, puo' a
rischiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non più di tre minuti dopo
l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare". Il secondo comma dell'art. 26-bis del regolamento interno [3] è
formulato come segue: "2. Salvo quanto previsto
dai commi 4 e seguenti del presente articolo, nel caso in cui siano dalla Commissione
presentate due o più proposte e la votazione per ballottaggio non sia chiesta da almeno
cinque componenti, è posta in votazione per prima la proposta deliberata a maggioranza.
Se questa è respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte
presentate in Commissione da componenti della stessa, secondo il numero dei voti riportati. Le proposte che in
Commissione hanno ricevuto parità di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di
presentazione risultante dai lavori della Commissione. Se le proposte presentate in
Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali proposte alternative
secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio". Roma, addì 9 aprile 2003 CIAMPI Il segretario generale del
Consiglio superiore della magistratura: Pratis |