COMUNICATO STAMPA Nella seduta del 22 maggio 2003 lAssemblea Plenaria del
CSM, su richiesta del Ministro della
Giustizia, ha deliberato, a maggioranza, un
parere sugli emendamenti al d.d.l. recante Delega al Governo per la riforma dellordinamento
giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte di Cassazione e di
conferimento delle funzioni di legittimità. Il Consiglio, nellanalizzare gli emendamenti, ha dimostrato, con dovizia di argomenti, come talune proposte significative, come quelle attinenti al sistema dei concorsi, non possano rappresentare un sistema idoneo a garantire una maggiore efficienza della risposta di giustizia. Il parere solleva delle importanti questioni di compatibilità della riforma con la Carta Costituzionale evidenziando, da una parte, leccessiva genericità della delega - in contrasto con lart. 76 della Costituzione - e dallaltra, uno svuotamento di competenze del CSM in materia di status del magistrato e, specificamente, in materia di trasferimenti e promozioni, in palese violazione dellart. 105 della Costituzione che affida tali competenze allorgano di autogoverno della magistratura. Il parere sottolinea che il principio da porre in linea preliminare come regola insuscettibile di qualsiasi deroga, espressa o surrettizia, è che il sistema di selezione deve essere incentrato sullattribuzione esclusiva al CSM del potere di effettuare la valutazione e quindi di conferire le funzioni. Viene altresì denunciato il sostanziale svilimento del principio costituzionale, fissato allart. 107 della Costituzione, secondo cui I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. La previsione di concorsi interni come strumenti di selezione dei magistrati ai fini della progressione in carriera ripropone, infatti, una organizzazione giudiziaria fortemente gerarchizzata e piramidale, capace di minare il principio della indipendenza interna della magistratura e fondata sul presupposto, manifestamente errato ed in contrasto con il dettato costituzionale summenzionato, che le funzioni di appello e di cassazione debbano essere affidate ai migliori, mentre le funzioni di primo grado debbano restare a magistrati che non hanno voluto o non sono stati in grado di progredire in carriera. Si palesa inoltre una sostanziale inattuazione dellart. 51 Cost. così come da ultimo modificato, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini perché il sistema concorsuale per la progressione in carriera è produttivo di effetti differenziati tra donne e uomini già vietati dalla legge 125 del 1991. Il
parere evidenzia linidoneità del sistema concorsuale in ragione della peculiarità
delle funzioni giudiziarie, richiamando a
conferma i numerosi dibattiti parlamentari che, sin dagli anni 60, ne avevano
evidenziato lingiustizia - poiché favorisce i magistrati meno gravati dal lavoro
giudiziario e quindi con maggior tempo da dedicare allo studio - linadeguatezza - perché permette di accertare la cultura tecnica del magistrato, ma non anche tutte
le altre doti attitudinali, di laboriosità, di equilibrio, di imparzialità, di relazione
- la capacità di incidere sulla serenità di giudizio del magistrato distogliendolo dal lavoro giudiziario, creando
disservizi negli uffici e giustificando criteri di redazione dei provvedimenti giudiziari
che, a discapito dellefficienza del servizio e del trend legislativo volto ad
ottenere atti sinteticamente motivati,
favoriscano la precostituzione di titoli valutabili in occasione della selezione
concorsuale. Il parere si sofferma, altresì, sui riflessi negativi
che il meccanismo che si intende introdurre per il mutamento di funzioni dalle requirenti
a quelle giudicanti e viceversa e cioè selezione concorsuale e mutamento del distretto - potrà avere in termini di sicuro
irrigidimento dei ruoli, marcata separatezza tra le funzioni (che sembra
sottendere una vera e propria separazione delle carriere) con conseguente incrinatura del
principio dellunità della giurisdizione e di una comune cultura della giurisdizione
nel giudice e nel p.m., in attuazione dei principi dellart.111 Cost.. Il parere condivide invece lopportunità di eliminare le qualifiche astratte e rimarcare lindipendenza tra le funzioni esercitate in concreto ed il livello retributivo riconosciuto al magistrato quale applicazione necessaria del principio di pari dignità delle funzioni. E indubbio che il sistema attuale di valutazione della professionalità si palesa come insoddisfacente. Linadeguatezza ha ragioni strutturali. La situazione non può mutare senza un rinnovamento del sistema in relazione a tempi e contenuti delle valutazioni di professionalità, strumenti per procedervi, organi da coinvolgere. Sono necessarie valutazioni periodiche non troppo distanziate nel tempo, alle quali legare le progressioni economiche. Le valutazioni negative di professionalità devono avere ricadute economiche, come proposto dallANM. Non è chi non veda come la crescita della professionalità che il legislatore dichiara di voler assumere come obiettivo primario della riforma resti concretamente contraddetto da un impianto normativo che non favorisce la crescita complessiva di tutta la magistratura perché da una parte si prevedono molti concorsi destinati solo a coloro che vorranno concorrere, e quindi ad una minoranza di magistrati, e dallaltra si lascia la massa dei magistrati soggetta solo a poche valutazioni di professionalità, distanti nel tempo, così riproducendo lattuale sistema da tutti ritenuto insufficiente. Con il che si vuole sottolineare che la via da seguire è quella non di stravolgere, ma di completare il processo riformatore attuato dalle leggi degli ultimi decenni in conformità al disegno costituzionale che, nonostante i suoi punti critici, ha comunque aiutato e favorito una crescita complessiva, culturale e professionale, della magistratura. Valutazioni
positive sono pure espresse con riguardo alla introduzione della
temporaneità nellesercizio delle funzioni direttive,
posto che la stabilità
indefinita dellincarico direttivo è considerata suscettibile di creare centri di potere
radicati e visibili sul territorio, con seri rischi per l'indipendenza
interna dei magistrati e per l'immagine di imparzialità del magistrato. Si rappresenta tuttavia che tali esigenze devono essere opportunamente
bilanciate con lesigenza della continuità
nella dirigenza. Si
condivide infine la promozione
di una fattiva collaborazione tra il capo dellufficio e il dirigente amministrativo
nei limiti delle rispettive competenze, pur
segnalandosi la necessità di una normazione maggiormente puntuale e precisa quanto agli
ambiti di responsabilità di ciascuno. Si esprime parere
negativo sullattribuzione al Ministro di un potere sostitutivo dei poteri del
dirigente dellufficio, che invece dovrebbe essere attribuito al capo dellufficio
superiore. Con riguardo alla disciplina dellaccesso in magistratura il parere affronta alcuni nodi critici concernenti la partecipazione al concorso di talune categorie professionali in possesso di titoli non sempre pertinenti con le funzioni giudiziarie che ambiscono svolgere ( es. dottorato in materie genericamente giuridiche) e concernenti la ripartizione iniziale tra funzioni requirenti e giudicanti, sulla base del superamento di prove meramente teoriche e non già, come accade attualmente, allesito di un periodo di tirocinio pratico e di una valutazione finale di idoneità allesercizio di specifiche funzioni. Si condivide invece il riconoscimento del valore del titolo di specializzazione conseguito presso le Scuole per laccesso alle professioni legali quale criterio legittimante per lammissione al concorso in magistratura anche se si denuncia che il nuovo sistema delineato , prevedendo un corso di formazione presso la Scuola di nuova istituzione crea un duplicato lesivo dei principi di buon andamento dellAmministrazione, e assai meno fruibile da parte degli interessati poiché con ununica sede centrale e tre sole sedi interregionali a fronte della capillare presenza delle Scuole per laccesso alle professioni legali. Il CSM nel
riconfermare il suo assoluto favore per listituzione di una Scuola della
Magistratura, mette a disposizione per la sua realizzazione lesperienza maturata nel
corso degli anni in materia di formazione, pur evidenziando come la formazione iniziale e permanente sia materia
riservata dalla Costituzione al Consiglio Superiore della Magistratura. Ulteriori
rilievi critici sono formulati nel parere con riguardo alla verticizzazione dellufficio di procura. Il parere, pur auspicando un
ruolo di
maggiore incisività dei capi degli uffici nelle
relative funzioni di organizzazione e direzione, come in più occasioni sottolineato anche
dal Capo dello Stato, nonché nelle funzioni di vigilanza, anche con riferimento alle
esternazioni alla stampa reputa eccessive le soluzioni offerte dal disegno di legge allesame
( attribuzione al procuratore della Repubblica della titolarità esclusiva dellazione penale che esercita
sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto
processo, soppressione della figura del Procuratore
aggiunto ,
sostituzione della designazione
del sostituto da parte del procuratore capo, con la semplice delega, così
intendendosi che allattribuzione delle funzioni connesse al concetto di
designazione, si sostituisce un mero esercizio delle funzioni da parte del delegato,
funzioni che rimangono comunque attribuite al delegante, necessario assenso del
Procuratore per tutti gli atti dellufficio,
che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla
libertà personale, accentramento dei rapporti con la stampa in capo al Procuratore ovvero
ad un suo delegato)
Con riguardo ai
profili disciplinari il parere richiama lattenzione
del legislatore sulla necessità di un adeguamento della disciplina processuale ancora
normata dal codice di procedura penale del
1930. In relazione alle questioni di incompatibilità ambientale si esprimono perplessità
sullabrogazione del trasferimento dufficio per incompatibilità ambientale in
sede amministrativa, ritenendosi in proprio il trasferimento della materia alla sede
disciplinare perché verrebbe a configurare una responsabilità disciplinare oggettiva. Roma, 22 maggio 2003 Visto: si dirami IL SEGRETARIO GENERALE |