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La delibera del CSM sui cambi di funzione

2R) - 131/FT/2003 -  (relatore Dott. TENAGLIA)

Risoluzione in ordine alla mobilità dei magistrati all'interno dell'ufficio.

Il Consiglio,

premesso che l'organizzazione del lavoro giudiziario deve ispirarsi
all'esigenza, comune ad ogni ramo della pubblica amministrazione e
discendente dai principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione, di
garantire il buon funzionamento e l'imparzialità del servizio;

rilevato che dal dibattito consiliare sviluppatosi, in particolare, nelle
sedute di plenum tenute in data 8 e 9 ottobre 2003 è emersa la necessità di
fornire direttive operative ai lavori di studio ed elaborazione relativi
alla nuova circolare sulla formazione delle tabelle attualmente in corso
presso la Settima Commissione con riferimento, in ispecie, alle
problematiche sull'assegnazione tabellare dei magistrati trasferiti presso
il Tribunale e provenienti dalla corrispondente Procura della Repubblica;

ritenuto che, alla luce dei principi di terzietà del giudice e
dell'indipendenza della magistratura, nonché di buon funzionamento e
imparzialità in funzione di una moderna ed efficiente amministrazione della
giustizia, l'esigenza relativa alla destinazione dei magistrati provenienti
dalla locale Procura della Repubblica all'esercizio di funzioni giudicanti
penali presso il corrispondente Tribunale va valutata in rapporto alle
necessità organizzative e di funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto
conto delle dimensioni degli uffici stessi e della varietà delle funzioni e
dei ruoli svolti;

che, del resto, in tale prospettiva, già la circolare sulla formazione delle
tabelle per il biennio 1996-1997 aveva previsto al paragrafo G, punto 18 che
"I magistrati provenienti dalla corrispondente procura della repubblica non
dovranno essere immediatamente destinati alle funzioni di GIP, salvo il caso
di oggettiva impossibilità", previsione, frutto di un processo culturale in
corso di evoluzione e che mirava a contemperare le esigenze primarie
operanti all'interno del sistema giudiziario;

che, detta disposizione - per soddisfare le nuove ed impellenti necessità
organizzative connesse all'entrata in vigore della riforma del giudice unico
e in considerazione delle nuove dimensioni degli uffici giudiziari - non era
stata riprodotta nelle successive circolari per consentire una veloce e
pronta riorganizzazione degli uffici di primo grado;

considerato che, oggi, con riguardo agli uffici unificati di primo grado, la
tendenziale esclusione della destinazione alle funzioni penali deve essere
apprezzata e valorizzata in relazione alle dimensioni degli uffici
giudiziari di destinazione dei magistrati trasferiti (ponendosi il problema
di un non positivo impatto organizzativo), nonché all'esercizio di funzioni
che presuppongono, in misura maggiore, l'esame di attività pertinenti alla
fase delle indagini preliminari (in ispecie l'esercizio di funzioni di
giudice delle indagini preliminari, di giudice dell'udienza preliminare e di
giudice componente del tribunale del riesame) ovvero, in via gradata,
all'esercizio di funzioni monocratiche o collegiali;

- considerato che la risoluzione dei problemi in questione può avere
ricadute anche sui meccanismi ordinari di tramutamento, per i quali
potrebbero essere individuati più idonei meccanismi correttivi che si
affianchino o si sostituiscano a quelli di natura meramente tabellare, per
cui appare opportuno - nella  comparazione del migliore risultato
organizzativo del servizio - verificare la possibilità di eventuali
modifiche della circolare sui tramutamenti, che consentano di accertare
preventivamente l'esistenza di vacanze nel settore di servizio ritenuto
compatibile con il mutamento di funzioni;

considerato, invece, che - con riguardo ai trasferimenti dalla Procura
Generale della Corte d'Appello - va valutato in quale misura e con quali
modalità i principi su esposti siano estensibili, atteso che lo svolgimento
di funzioni penali presso la Corte d'Appello è sempre collegiale e tenuto
conto del differente contenuto dell'intervento giurisdizionale ad opera dei
magistrati della Procura Generale e alla dimensione, anche territoriale,
degli uffici coinvolti;

considerato, infine, che la nuova disciplina richiederà altresì un adeguato
e tempestivo intervento nel campo della formazione e riconversione
professionale;

delibera

che la nuova disciplina sulla mobilità dei magistrati si attenga ai seguenti
princìpi direttivi:

1. prevedere e regolamentare le ipotesi di esclusione dalla destinazione
alle funzioni penali dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e
provenienti dalla corrispondente Procura, avuto riguardo alle dimensioni
degli uffici giudiziari di destinazione dei magistrati trasferiti e alle
funzioni penali da esercitare quando queste comportino l'esame di attività
pertinenti alla fase delle indagini preliminari, ovvero, in via gradata,
all'esercizio di funzioni monocratiche o collegiali,

2. prevedere le modalità e la misura dell'estensione del divieto di
assegnare alle funzioni penali i magistrati trasferiti dalla Procura
Generale al corrispondente ufficio giudicante in relazione alle
particolarità degli uffici interessati;

3. adottare le soluzioni organizzative conseguenti alla destinazione
tabellare dei magistrati trasferiti;

di deferire altresì alla Nona Commissione l'elaborazione di proposte in tema
di formazione e riconversione professionale;

4. deferire alla Terza Commissione lo studio e l'eventuale elaborazione di
proposte di modifica della circolare sui tramutamenti dirette a consentire
la valutazione  preventiva, in relazione alle vacanze nei singoli settori,
della compatibilità del tramutamento infracircondariale con le esigenze
organizzative ed ordinamentali indicate in motivazione.

 Fin qui la delibera, sperando che unoni grassetti e corsivi. Il resto si
vedrà.