La
circolare sulle incompatibilità
1)
- 3627/IC/2002 - Delibera del Comitato di
Presidenza a seguito della quale si trasmette la richiesta del dott. Wladimiro DE NUNZIO
ed altri componenti di apertura di una pratica al fine di valutare l'opportunità della
modifica delle circolari che regolano l'applicazione degli artt. 18 e 19 O.G..
Il
Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 dicembre 2003, ha approvato la
seguente delibera:
RELAZIONE
SULLA CIRCOLARE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA DI SEDE
Premessa
La
materia delle incompatibilità di sede dei magistrati per ragioni parentali è
disciplinata da specifiche norme dellordinamento giudiziario (art. 18 e 19) ed il
Consiglio Superiore della Magistratura ha enunciato i criteri di valutazione delle
fattispecie con circolare n. 8160 del 9 settembre 1982, e successive modifiche,
relativamente alle parentele tra magistrati e con circolare n. 6750 del 19 luglio
1985 relativamente alle parentele tra magistrato ed esercente la professione forense.
Lultimo
censimento delle situazioni rilevanti è stato disposto con delibera 18.12.1996.
Il
Consiglio ritiene sia maturo il momento per intervenire con una nuova circolare, apparendo
necessario aggiornare i criteri alla luce della evoluzione nel frattempo verificatasi sia
con riferimento alla composizione della magistratura- con una presenza femminile sempre
più elevata- ed alle modifiche strutturali degli uffici giudiziari - abolizione
delle Preture, sistemi di organizzazione degli uffici, nuove figure professionali-,
sia con riferimento alle nuove caratteristiche di esercizio della professione forense
nella quale, oltre che unanaloga maggiore presenza delle donne, sono
intervenute rilevanti novità riguardanti, da un lato, labolizione di qualsivoglia
limite territoriale al suo esercizio e dallaltro la progressiva affermazione
di nuove forme di svolgimento dellattività legale mediante la costituzione di
grandi studi professionali aventi uffici in varie sedi e mediante la formazione di
società tra professionisti.
La
mutata realtà ha, quindi, imposto, anche alla luce della esperienza sotto
la vigenza delle precedenti circolari e della giurisprudenza amministrativa, una migliore
definizione dei criteri di applicazione delle disposizioni degli artt. 18 e 19 al fine di
individuare parametri ragionati riferiti agli elementi caratterizzanti gli uffici
giudiziari che consentano di dare certezza ed uniformità di valutazione alle singole
situazioni e fornire agli stessi magistrati elementi di valutazione in occasione delle
scelte di sede.
La
circolare è diretta, non solo ai magistrati che versino in situazioni di potenziale
incompatibilità, ma anche ai dirigenti degli uffici ai quali compete una costante ed
attenta funzione di controllo sul rispetto della disciplina e, quindi, di tutela della
immagine di imparziale e corretto funzionamento dellufficio.
Si è
ritenuto anche di intervenire con riferimento a situazioni analoghe non previste dal
legislatore, quali il rapporto di coniugio e quello di stabile convivenza, in relazione
alle quali è apparso necessario precisarne la potenziale rilevanza ai fini della generale
disciplina delle incompatibilità prevista dallart. 2 L.G. nonché i criteri di
valutazione.
Alla
emanazione della circolare si accompagna un censimento generale delle situazioni rilevanti
ai fini della incompatibilità.
Questo
censimento avverrà non più con sistema cartaceo ma attraverso lutilizzo di due
moduli appositi presenti nel sito intranet del Consiglio Superiore della Magistratura:
uno per situazioni rilevanti ex art. 18 ed assimilabili e laltro per situazioni
rilevanti ex art. 19 ed assimilabili, ai quali si può accedere dalla
sezione relativa ai dati personali del magistrato (nel caso sia il magistrato
stesso ad inserire la dichiarazione) e laltro accessibile attraverso i servizi
riservati agli uffici giudiziari - > Valeri@ (nel caso sia lufficio
ad inserire la dichiarazione) mediante appositi pulsanti.
La
compilazione di tali moduli andrà effettuata secondo le istruzioni allegate alla presente
circolare.
La
realizzazione di un sistema informatico e lesecuzione di un censimento generale
consentiranno una verifica finalmente complessiva delle situazioni di incompatibilità (in
precedenza il metodo seguito non consentiva un controllo delladempimento dellobbligo
di denuncia) e di creare una base di dati stabili che potrà essere costantemente
aggiornata per intervenute modificazioni delle situazioni dichiarate o in occasione di
periodici altri censimenti.
Lincompatibilità
di magistrati con parenti esercenti la professione forense (Art. 18 O.G.)
Questa
forma di incompatibilità interessa, secondo il disposto dellart. 18 O.G., i magistrati giudicanti o requirenti delle Corti di
Appello o dei Tribunali i quali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle cui
sedi risultino parenti fino al secondo grado o affini in primo grado iscritti negli albi
professionali di avvocato o comunque ad uffici giudiziari avanti ai quali tali parenti o
affini esercitino abitualmente la professione di avvocato.
La
finalità della norma. La norma
mira a preservare limmagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione
giurisdizionale da parte del singolo magistrato e, piu in generale, del suo ufficio
di appartenenza in quanto, indipendentemente dalla effettiva imparzialità del giudizio,
il rapporto di parentela con esercente la professione forense rischia di determinare di
per sé un appannamento della immagine di corretto esercizio della funzione.
La
norma tutela, inoltre, la par condicio tra esercenti la professione forense
poiché la presenza di un parente magistrato nella sede ove opera il professionista
può essere circostanza che induce al sospetto che la scelta del privato nella assistenza
giudiziale sia stata determinata da tale circostanza. Ne consegue una possibile
alterazione dei criteri di competenza e professionalità che normalmente presiedono a tale
opzione ed una lesione della immagine della stessa funzione giudiziaria condizionata dalla
compresenza di parenti con ruoli diversi nellambito della stessa sede giudiziaria.
Limite
soggettivo: la
norma interessa i magistrati ordinari operanti presso uffici giudiziari di merito mentre
non interessa, per testuale disposizione normativa, magistrati che svolgono funzioni di
legittimità presso la Corte di Cassazione: non si profila incompatibilità tra il
magistrato che svolge funzioni di legittimità presso la Corte ed il parente avvocato
iscritto allalbo dei difensori patrocinanti in Cassazione.
Presupposto
è, ovviamente, lesercizio di attività giurisdizionale da parte del magistrato: non
vengono di conseguenza in rilievo situazioni concernenti magistrati che, per varie
ragioni, essendo fuori ruolo, non svolgono la
funzione giudiziaria.
Relativamente
ai parenti occorre che questi siano iscritti allalbo degli esercenti la
professione di avvocato ovvero nellelenco speciale annesso allalbo (art.3 RDL
27 novembre 1933 n. 1578).
Riguardo
ai praticanti avvocati va confermato lorientamento, espresso nella circolare n.6750
del 19 luglio 1985, secondo il quale il tenore letterale della norma non consente di
comprendere nella relativa disciplina questa figura. Peraltro, deve considerarsi
come anche il praticantato, che consente una limitata attività di patrocinio, possa
determinare nella sede ove operi un magistrato parente un appannamento dellimmagine
di regolare e corretto esercizio della funzione: tale situazione verrà quindi considerata
nella trattazione relativa ai casi analoghi.
Relativamente
ai gradi di parentela richiamati dalla norma si ha riferimento alla disposizione del
codice civile (art.76) e dunque sono parenti in linea retta di primo grado il genitore ed
il figlio e di secondo grado il nonno ed il nipote; sono parenti in linea collaterale di
secondo grado i fratelli/sorelle; sono affini in primo grado i genitori del coniuge.
Nozione
di ufficio giudiziario e della relativa sede: la
disposizione dellart. 18 presuppone una nozione di ufficio giudiziario che comprende
il complesso della struttura organizzativa prevista dallordinamento giudiziario per
lo svolgimento di una determinata funzione e ciò in quanto è avanti a tale articolazione
che un avvocato può esercitare la professione in modo stabile.
Pertanto,
uffici giudiziari sono: la Corte di Appello, il Tribunale Ordinario, lufficio di
Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di Appello.
La
sede dellufficio giudiziario è la località topografica ove lufficio ha
ubicata la sua struttura centrale.
Criteri
di applicazione della norma.
Lart.18
O.G. prevede nella sua formulazione due ipotesi di incompatibilità: luna c.d.
formale e laltra c.d. sostanziale. La prima riguarda i
parenti esercenti la professione forense
iscritti allalbo degli avvocati della sede giudiziaria ove esercita il magistrato e
quindi appare come unincompatibilità testuale (nel senso che è
sufficiente lesistenza di queste condizioni perché la incompatibilità operi), la
seconda riguarda labituale esercizio della attività di avvocato avanti allufficio
giudiziario ove esercita il magistrato (il che implica una valutazione fattuale e
discrezionale sulla esistenza dei presupposti).
Questa
disposizione deve essere intesa come specificazione della generale incompatibilità di
sede per lesione al prestigio prevista dallart. 2 r.d.lgs 31 maggio 1946 n. 511 e la
giurisprudenza amministrativa (segnatamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 62 del
1985) ha affermato, con riferimento alla c.d incompatibilità testuale, che
anche il trasferimento attuato in applicazione di questa disposizione si configura come
atto discrezionale la cui legittimità è sempre condizionata allaccertamento
in concreto del pregiudizio o del pericolo per linteresse alla
trasparenza e credibilità della funzione giudiziaria. Il Consiglio, con la circolare del
1985, ha seguito questa linea interpretativa: ha ritenuto che la sola iscrizione del
congiunto nellalbo professionale della sede ove si trova lufficio giudiziario
di merito cui appartiene il magistrato non è sufficiente a provocare il trasferimento di
ufficio potendo questo essere disposto soltanto quando risulti in concreto una lesione dei
valori tutelati desumibili da una serie di elementi, quali le dimensioni dellufficio,
della sede, la posizione del magistrato nellufficio, il ramo di attività espletata
dal professionista, la natura di essa, il volume di attività etc. etc.
La
norma, poi, dava per presupposto che alla iscrizione allalbo della
sede conseguisse di fatto uno stabile esercizio della professione avanti a quellufficio
giudiziario mentre nella realtà non solo alla iscrizione poteva non conseguire leffettivo
esercizio di attività, ma la riforma della professione forense ha eliminato
barriere territoriali e, in aggiunta, si sono
affermate nuove forme di esercizio della professione.
Di
fatto i criteri di valutazione afferenti la
ipotesi prevista dalla prima parte si sono sovrapposti a quelli propri della fattispecie
di cui alla seconda parte ed appare opportuno, per chiarezza, darne una disciplina
unitaria con la convinzione che una reale tutela dei valori posti a fondamento della norma
non possa prescindere da una valutazione concreta delle singole situazioni che tenga conto
dei numerosi fattori che possono avere rilevanza. Si è considerato come una rigida e generalizzata applicazione della
norma avrebbe potuto incidere pesantemente su situazioni personali anche quando di fatto
non sussisteva concretezza di una situazione di pericolo.
Lesigenza di una chiara definizione delle
finalità della norma e dei criteri di applicazione deriva anche dalla necessità di
evitare che, nella individuazione degli elementi utili ai fini del controllo di
concretezza della situazione denunciata, si dia rilievo più alla verifica di mancanza di
inconvenienti per lattività dellufficio che alla considerazione della lesione
della immagine dellimparziale esercizio della funzione. Sotto questo profilo va
posto in risalto come la norma non tenda ad impedire il verificarsi di situazioni
di incompatibilità nel processo, tutelate da specifiche norme procedimentali,
ma, bensì, a precludere che il contestuale esercizio di funzione
giurisdizionale e di attività legale nellambito dello stesso ufficio giudiziario da
parte di parenti determini di per sé, al di là di comportamenti specifici, dubbi sullimparziale
esercizio della giurisdizione da parte del magistrato e sospetti di un vantaggio per il
professionista derivante dallavere un prossimo congiunto che esercita funzioni
giurisdizionali presso lo stesso ufficio.
Da
tale considerazione discende la necessità di individuare i criteri guida di
applicazione della norma che tengano conto di alcuni dati essenziali evidenziati anche
dalla sentenza del Consiglio di Stato già sopra citata.
>
Primo elemento da considerare è quello relativo alla rilevanza dellesercizio
della professione di avvocato avanti allufficio al quale appartiene il
magistrato. Sotto questo profilo liscrizione allalbo professionale del
circondario ove opera il magistrato costituisce elemento indicativo della sussistenza di
questo presupposto giacchè, di regola, avvenendo liscrizione allalbo relativo
al luogo di residenza o domicilio è conseguente ritenere che in quella sede avvenga lesercizio
della attività professionale. Tale rilievo, peraltro, non può essere inteso in senso
esaustivo potendo sussistere situazioni difformi.
In
realtà, infatti, il dato generale che rileva ai fini della valutazione dei presupposti di
configurabilità della incompatibilità è quello dellabituale esercizio della
professione avanti lufficio giudiziario.
Per
abituale esercizio della professione deve intendersi quella attività che viene svolta in
modo costante e quindi non occasionale. Per essere ritenuta tale, lattività deve
avere una sua consistenza sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo:
a questo fine sarebbe certamente utile disporre di elementi che consentano di rapportare
la complessiva attività dellavvocato a quella da lui svolta nellufficio e
questultima rapportata al complesso del lavoro espletato dallufficio stesso. Ciò non significa che per essere ritenuta abituale
lattività avanti allufficio debba avere carattere di prevalenza rispetto alle
attività del professionista presso altri uffici giudiziari. In altri termini, la
situazione in oggetto si realizza non solo quando il prossimo congiunto avvocato abbia
avanti allufficio al quale appartiene il magistrato il proprio centro di
interessi, ma anche quando ivi svolga con una certa continuità una minore
porzione della propria professione.
>
Secondo elemento da considerare è quello relativo alla dimensione dellufficio
giudiziario avanti al quale svolge le sue funzioni il magistrato.
Al
riguardo si osserva che il rischio di lesione dei valori di imparziale esercizio della
funzione e di par condicio tra esercenti la professione forense è, in linea
generale, inversamente proporzionale alla dimensione dellufficio e della relativa
sede. Appare, infatti, evidente che in sedi di modeste dimensioni la situazione in esame
viene percepita con maggiore immediatezza ed intensità mentre in sedi più grandi il
grado di percezione è inferiore, se non nullo. Inoltre, nei centri di ridotte dimensioni
gli studi professionali esercitano, generalmente, attività in tutti i settori (civile,
penale, amministrativo, lavoro etc. etc.) mentre nelle grandi città si sono affermate e
diffuse forme di esercizio delle attività professionali improntate alla specializzazione.
Un
parametro di riferimento che appare avere carattere oggettivo ed adeguato - anche per
quanto si dirà al punto successivo - è quello della struttura organizzativa tabellare
dellufficio che ne riflette le relative dimensioni e quelle della stessa
sede.
>
Terzo elemento da considerare è quello relativo alla materia trattata dal magistrato e
dal parente avvocato. Tanto maggiore è il pericolo di lesione dei valori tutelati
dalla norma quanto più si verifichi una identità di materia trattata da entrambi avanti
allo stesso ufficio: rilevano in questo senso
la distinzione tra settore civile, lavoro, previdenza e penale ovvero, particolarmente
nellambito del primo, attività in settori specialistici. Anche a questo fine appare
adeguato lutilizzo, nel delineare i criteri, del parametro della organizzazione
dellufficio quale è rappresentata dalle tabelle approvate.
>
Ulteriori elementi di valutazione discendono da alcune specifiche situazioni costituite
dalla natura specialistica delle funzioni dellufficio giudiziario ovvero dalla
posizione rivestita dal magistrato allinterno dellufficio. Sotto il primo
profilo, quando cioè il complesso dellufficio giudiziario tratti funzionalmente una
materia specialistica, viene in rilievo quanto
considerato al punto che precede. Sotto il secondo profilo si osserva che quanto maggiore
è la rilevanza della posizione del magistrato nella struttura direttiva dellufficio
tanto maggiore è il rischio di incidenza della stessa sulla lesione dei valori tutelati
dalla norma con la conseguenza che vanno adottati criteri più restrittivi.
In
relazione alle diverse tipologie e dimensioni di uffici lapplicazione degli elementi
sopra indicati porta alla definizione dei criteri che seguono.
Tribunali Ordinari
Si
possono prospettare tre situazioni.
> Una prima fascia riguarda quei Tribunali nei
quali lassetto organizzativo prevede la esistenza di una sezione unica promiscua.
Infatti, in questo caso, per il magistrato vi è la oggettiva impossibilità di
svolgere una attività in un settore tabellarmente definito, con ciò originandosi una
condizione di incompatibilità con la trattazione generalmente promiscua delle varie
materie da parte del professionista.
Tale
situazione non ammette la compresenza del
magistrato con il prossimo congiunto che eserciti la professione forense.
Tuttavia
dovranno essere valutate, al fine di escludere la incompatibilità, quelle organizzazioni
tabellari del lavoro della sezione promiscua che prevedano per i magistrati lattribuzione
di competenze esclusivamente limitate o al settore penale o al settore civile. A tal fine
dovranno altresì essere valutati tutti gli altri criteri di cui alla presente circolare
ivi compreso quello relativo alla materia trattata dal professionista.
>
Una seconda fascia riguarda le sedi giudiziarie nelle quali lassetto organizzativo
consente una distinzione tra attività nel settore civile, nel settore lavoro e nel
settore penale.
In
questi casi, che si riscontrano in sedi di medie dimensioni, la incompatibilità può
quindi essere esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso rispetto a
quello nel quale opera, per organizzazione tabellare, il magistrato, purché lattività
stessa venga svolta da entrambi in via esclusiva nel settore di rispettiva pertinenza.
Analogo criterio può essere adottato anche nel caso in cui, nellambito del settore
civile, il magistrato sia destinato in via esclusiva alla trattazione delle controversie
di lavoro ed il parente avvocato operi nel settore civile con esclusione della materia
lavoristica (ovviamente il medesime criterio dovrà essere seguito anche nella ipotesi
inversa).
>
Una terza fascia riguarda quelle sedi giudiziarie (generalmente di grandi dimensioni)
nelle quali il programma organizzativo prevede non solo una distinzione di attività tra
il settore civile, lavoro e quello penale ma, nellambito di tali settori (e
segnatamente nel settore civile), delle sezioni che trattano esclusivamente materia
specialistica (famiglia, esecuzione, fallimentare, societario, proprietà industriale
ed intellettuale etc. etc). Si può quindi ritenere che non sussista lincompatibilità
ove il magistrato operi in sezione specialistica ed il parente non tratti detta materia
ovvero nel caso opposto in cui il parente tratti la materia specialistica (in relazione
alla quale esista presso la sede giudiziaria una sezione prevista tabellarmente) ed il
magistrato operi in una sezione che tratta materie diverse.
> Un aspetto particolare proprio della struttura
organizzativa di alcuni Tribunali è quello relativo alla collocazione del magistrato
in sezione distaccata. Lorientamento del Consiglio, nella vigenza delle
Preture mandamentali, è stato quello
di ritenere compatibile lesercizio di funzioni di Pretore con lattività
forense svolta da prossimo congiunto iscritto allalbo presso il Tribunale nel cui
circondario rientrava il mandamento (vedasi punto 4.2 della circolare 6750). A seguito della abolizione delle Preture le
relative strutture sono divenute, generalmente, sezioni distaccate del Tribunale e quindi
lufficio di appartenenza del magistrato destinato a sezione distaccata è il
Tribunale. Posto che nel caso di specie si è
in presenza di una articolazione del Tribunale ubicata in località diversa dalla sede si
rileva che il rischio di lesione dei valori tutelati dalla norma appare di molto attenuato
ove il magistrato operi in via esclusiva in sezione distaccata (senza svolgere una parziale attività presso la sede
centrale) ed il prossimo congiunto non svolga alcuna attività presso la sezione
distaccata: in questi casi la incompatibilità può essere esclusa. Analogamente
può valutarsi il caso inverso in cui sia il parente ad esercitare attività in via
esclusiva presso la sezione distaccata ed il magistrato operi esclusivamente presso la
sede centrale. Nellipotesi in cui venga svolta da parte del magistrato assegnato a
sezione distaccata attività anche presso la sede centrale verranno in rilievo, ai fini
della valutazione, i criteri generali ed in particolare la diversa natura della materia
trattata dal magistrato e dal legale nonché le dimensioni della sede e della sezione
distaccata.
Corti
di Appello. Per i
magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali in Corte di Appello va precisato, nel
rispetto del tenore letterale della norma, che la nozione di ufficio giudiziario
è riferita alla stessa Corte: pertanto occorre aver riferimento alla attività
defensionale svolta dal parente avvocato avanti alla Corte stessa. Peraltro, le funzioni
di giudice di secondo grado proprie della Corte comporta, ai fini della definizione di
abituale esercizio della professione avanti alla stessa, di considerare come
utile parametro lufficio di merito di primo grado avanti al quale il legale svolge
la sua abituale attività professionale. Viene dunque in rilievo, in questa prospettiva, lesercizio
presso ufficio di merito di primo grado compreso nel distretto come uno degli elementi di
valutazione ai fini della abitualità di esercizio avanti alla Corte. Questo dato dovrà
poi essere integrato da elementi di giudizio sulla intensità dellesercizio della
attività professionale avanti a questo ufficio.
Posto
quanto sopra in ordine ai parametri di valutazione, si osserva che la struttura
organizzativa della maggior parte delle Corti di Appello prevede la distinzione in una o
più sezioni che trattano distintamente la materia civile, lavoro e penale: non si
ravvisano quindi situazioni di incompatibilità ove il magistrato eserciti esclusivamente
in un settore ed il congiunto eserciti esclusivamente in settore diverso ovvero, nellambito
dello stesso settore, venga trattata esclusivamente materia specialistica.
Nel
caso in cui vi sia identità di materie verrà valutato il dato relativo alle dimensioni
del singolo ufficio ed alla intensità dellattività del professionista.
In relazione ad alcune Corti di piccole dimensioni,
il cui programma organizzativo non preveda la distinzione in due sezioni ma bensì una
sezione unica promiscua, avrà particolare rilievo il dato relativo alla intensità
della attività avanti allufficio da parte del parente legale e, pertanto,
prescindendo dalla materia trattata, lincompatibilità potrà essere esclusa in caso
di attività insignificante avanti allufficio.
Va
infine precisato che non si può dare rilievo ad eventuali impegni del professionista
volti a limitare la propria attività avanti al solo Tribunale con conseguente rinuncia a
coltivare gli appelli. Deve rilevarsi che lassistenza al cliente comprende, secondo
lordinario contenuto del mandato defensionale, anche leventuale giudizio di
secondo grado e non sembra realistico (anche nellinteresse del cliente) che il
difensore rinunci, a priori, alla fase della impugnazione. Tali dichiarazioni potrebbero,
poi, anche sottendere il ricorso a sistemi che tendano a non far comparire formalmente il
reale difensore.
Per
completezza, si osserva che sono previste dallordinamento alcune sezioni distaccate
di Corte di Appello: in questo caso varranno i criteri esposti per le sezioni distaccate
di Tribunale.
Tribunale
per i Minorenni. Questo ufficio giudiziario ha ambito territoriale
di competenza corrispondente a quello della Corte di Appello: valgono, quindi, le
considerazioni sopra svolte in relazione alla nozione di ufficio al quale fare riferimento
ed al rilievo, ai fini valutativi, delle situazioni riguardanti prossimi congiunti i quali
svolgano abitualmente la propria attività professionale presso lufficio
giudiziario di merito avente sede nellambito del distretto.
Nel caso di specie acquista rilievo determinante, il concetto della specialità della materia
funzionalmente trattata nel senso che per
escludere o ritenere sussistente la incompatibilità va fatto riferimento allabituale
esercizio della professione avanti al Tribunale per i Minorenni al quale appartiene il
prossimo congiunto magistrato.
Tribunale di Sorveglianza. Questo ufficio giudiziario
ha competenza territoriale corrispondente a quella della Corte di Appello ed è
strutturato con la sede del Tribunale coincidente con quella della Corte e Uffici di
Sorveglianza che hanno competenza sul circondario del Tribunale capoluogo di Provincia.
Trattandosi di situazioni con rilevanti aspetti di analogia
alla situazione già esaminata per la Corte di Appello, ai casi di potenziale
incompatibilità si applicheranno i criteri in precedenza indicati riguardo a quellufficio
e cioè andrà valutata la abitualità dellesercizio della attività
legale avanti al Tribunale di Sorveglianza o allUfficio di Sorveglianza.
Poiché
le funzioni di questo ufficio riguardano esclusivamente il settore penale la
incompatibilità non va ritenuta ove risulti che il parente svolge attività professionale
esclusivamente nel settore civile. Nel caso di esercizio di attività penale in ambito
distrettuale da parte del legale avrà particolare rilievo la quantità delle procedure
curate avanti allufficio.
Uffici
di Procura. Per i
magistrati che svolgono funzioni di PM presso il Tribunale
Ordinario il problema si può porre con riferimento al parente o affine che esercita
abitualmente la professione legale avanti allufficio di Procura o al
corrispondente ufficio giudicante.
Lattività
del PM si esplica, di regola, nel settore penale, ma comprende anche lesercizio di
funzioni in determinate procedure civili.
Negli
uffici di Procura istituiti presso Tribunali strutturati con sezione unica promiscua
possono ritenersi sussistenti i presupposti dellincompatibilità se alla ristretta
dimensione della sede (e quindi con una più
immediata percezione esterna della situazione) si accompagna da parte del professionista lesercizio
di attività nel solo settore penale o comunque in tutte le materie.
Per le
sedi nelle quali la struttura organizzativa del Tribunale prevede la distinzione in
diversi settori la incompatibilità non va ritenuta sussistente se il legale opera
esclusivamente nel settore civile e se non si verifichino rilevanti interferenze con eventuali funzioni del PM nelle procedure civilistiche.
Diverso
criterio si deve adottare nel caso in cui il professionista operi nel settore penale. In questo caso la identità della materia trattata
determina di per sé lincompatibilità e neppure la collocazione del PM in un
settore specialistico del suo ufficio esclude possibili interferenze essendo lo stesso
chiamato a svolgere attività che interessano altre materie (turni, partecipazione ad
udienze GIP o dibattimentali e sostituzioni).
Di
conseguenza solo lesercizio da parte del parente avvocato di attività rigorosamente
delimitata ad un settore specialistico che non presenti interferenze con lattività
del PM, anchessa rigorosamente
specialistica, può essere considerata al fine di escludere la incompatibilità.
In
ogni caso non può attribuirsi rilievo a dichiarazione del legale con la quale si impegna
a non trattare la materia del settore in cui opera il parente PM.
In
relazione allufficio di Procura presso il Tribunale per i Minorenni si
richiamano i criteri inerenti la specialità della materia trattata da questultimo
ufficio.
In
relazione ai magistrati che prestano servizio alla Procura Generale presso la Corte di
Appello i criteri di valutazione dellincompatibilità sono mutuabili da quelli
indicati per la Corte e quindi con riferimento alla intensità defensionale davanti a
quellufficio ed alla relativa organizzazione tabellare.
Dirigenti
degli Uffici. La
posizione rivestita dai capi degli uffici attribuisce ad essi un ruolo di preminenza che
incide già di per sé sul grado di considerazione di cui godono allesterno,
indipendentemente dal concreto settore nel quale svolgono la propria attività
giudiziaria: la loro figura ed il correlativo riflesso esterno contribuiscono non poco allimmagine
di imparziale esercizio della giurisdizione da parte dellufficio diretto.
Di
regola, quindi, i magistrati preposti ad uffici giudiziari di merito non
debbono avere parenti che esercitano la professione forense presso lufficio stesso.
Solo per le sedi di grandi dimensioni possono
essere considerate situazioni particolari, da apprezzare caso per caso (es. parente che svolga attività del tutto marginale).
In
relazione ai magistrati preposti ad uffici requirenti, attesa la materia penalistica
trattata, la incompatibilità può essere esclusa nel caso in cui, avuto anche riguardo
alle dimensioni dellufficio, il parente svolga esclusiva attività nel settore
civile o del lavoro.
Per il
Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale, vale inoltre quanto previsto
dalla presente circolare con riferimento ai
magistrati addetti alla Corte di Appello ed alla relativa Procura Generale circa la
necessità di valutare se vi sia da parte del parente o affine esercizio di attività
professionale presso un ufficio di primo grado compreso nel distretto.
Magistrati inseriti in tabella infradistrettuale. La sede di abituale esercizio della funzione per
questo magistrato resta quella dellufficio di appartenenza e quindi si applicano gli
ordinari criteri. La sua destinazione a svolgere funzioni di supplenza presso altro
ufficio collegato potrebbe comportare il temporaneo esercizio di funzioni
presso lufficio avanti al quale un prossimo congiunto esercita con
continuità la sua attività professionale. Tale situazione, per la sua temporaneità, non
comporta, tendenzialmente, situazioni di incompatibilità: dovrà, comunque, essere cura
dei capi di Corte o dei Procuratori Generali verificare, preventivamente allinserimento
nella tabella o, in ogni caso, al momento della destinazione, la assenza di situazioni che
renderebbero inopportuna la destinazione stessa.
Nei casi
di coassegnazione il magistrato conserva la sua sede presso lufficio
di appartenenza ma viene stabilmente destinato a svolgere funzioni giurisdizionali presso
altro ufficio. Con riferimento alla sede di appartenenza si applicano, come si è visto,
le norme generali mentre con riferimento alla sede in coassegnazione può configurarsi una
forma di incompatibilità rilevante ai sensi dellart. 18 O.G. e dovrà essere cura dei Capi degli Uffici
competenti evitare preventivamente (anche a seguito di segnalazione del magistrato
interessato) che possano verificarsi situazioni che rendano inopportuna la destinazione
del magistrato, destinazione comunque suscettibile di revoca ove la presenza del parente
esercente la professione forense venga acquisita successivamente alla designazione.
Magistrati
distrettuali. Il
loro ufficio di appartenenza è la Corte di Appello o la Procura Generale a seconda che
svolgano funzioni giudicanti o requirenti (art. 4 L. 48/2001) e possono essere destinati
in supplenza presso uffici giudiziari del distretto. In mancanza di situazioni che
giustifichino una supplenza possono essere applicati sempre in ambito distrettuale e
quindi, ove ciò non sia necessario, destinati a svolgere incarichi di collaborazione
presso i Consigli Giudiziari.
La
natura temporanea delle funzioni svolte presso diversi uffici del distretto, ivi compresa
la sede di appartenenza, porta a ritenere di regola (e salvo situazioni particolari) non
configurabile una condizione di incompatibilità con parenti esercenti la professione
forense presso un qualsiasi ufficio del distretto. Dovrà essere cura del capo dellufficio
evitare (attraverso un previo accertamento) che la destinazione in supplenza o
applicazione avvenga presso un ufficio nel quale possano sussistere situazioni che rendano
inopportuna la destinazione stessa.
Modi e
forme di esercizio della professione forense
Si
è visto che la disciplina sulle incompatibilità si applica anche per gli avvocati
iscritti nellelenco speciale annesso allalbo (art. 3 RDL 27 novembre 1933 n.
1578): in virtù di tale iscrizione infatti gli stessi possono esercitare la professione
forense limitatamente agli affari ed alle cause dellente da cui dipendono. Anche per
questa categoria possono quindi profilarsi situazioni concrete di incompatibilità nel
caso di esercizio della professione avanti all ufficio ove presta servizio il
parente magistrato. Dei peculiari connotati
del concreto esercizio della professione si dovrà in ogni caso tener conto in
applicazione dei criteri che si sono enunciati.
Nella
valutazione inerente lattività professionale del parente del magistrato esercente
la professione forense può acquistare rilievo
la forma di esercizio della attività stessa.
Accanto alla tradizionale forma dello studio
individuale si sono venute affermando forme di esercizio della professione che presentano
aspetti di interesse non solo al fine di individuare la posizione del prossimo congiunto
allinterno dello studio con riferimento alla materia trattata, ma anche per
valutare gli effetti che sulla incompatibilità può riverberare lesercizio
del mandato defensionale avanti allufficio del magistrato da parte di altri soggetti
appartenenti al medesimo studio.
Non
pare avere rilievo, ai fini in esame, lesercizio della attività professionale
ricorrendo alla società di mezzi con la quale si è stipulato contratto per
la fruizione dei servizi offerti dalla società al professionista. In questo caso lattività
del professionista avanti allufficio giudiziario viene svolta in modo individuale,
né pare possano verificarsi interferenze negative con altri legali fruenti della stessa
società.
Con
maggiore attenzione dovranno invece essere valutate quelle forme di collaborazione di
fatto tra professionisti caratterizzate da un accordo in base al quale due o più legali
fruiscono delle stesse strutture organizzative al fine di ridurre i costi ed incrementare
i guadagni. In questi casi, invero, la comunanza della attività professionale
degli avvocati acquista un rilievo soprattutto quando si realizzi anche una forma
collaborativa nella reciproca attività professionale. In questi casi gli interessati
dovranno fornire elementi utili che consentano di valutare lincidenza di tale
situazione sul complessivo rapporto tra lavvocato ed il parente magistrato.
Lattività
professionale può essere svolta anche presso uno studio dei cui profitti non si è
partecipi, ricevendosi dal titolare compensi variamente determinati. Tale
circostanza non scrimina in ordine alla applicazione dei criteri generali di cui si è
detto in precedenza.
Attentamente
valutata dovrà essere, anche, la situazione riguardante la incompatibilità con
riferimento alla attività del titolare dello studio, nel senso che non appare
sufficiente un mero impegno del parente avvocato a non esercitare avanti al magistrato.
Diverso
è il caso di esercizio della professione nellambito di società tra professionisti
( D.lgs 96/2001). Gli avvocati soci esercitano in comune la professione ed il mandato
viene conferito alla società secondo quanto previsto dallart. 24 del citato decreto
legislativo il quale prevede che lincarico
stesso possa essere adempiuto da ciascun socio. La società è iscritta in una sezione
speciale dellalbo del Consiglio dellOrdine nella circoscrizione in cui è
posta la sede legale - mentre il socio avvocato può essere iscritto anche ad un
diverso Consiglio dellOrdine - e
può avere sedi secondarie in altri luoghi.
Se
la società opera in tutti i settori dellattività giudiziaria può profilarsi
incompatibilità non solo per il professionista socio, che non potrà esercitare
stabilmente avanti ad un ufficio nel quale opera il magistrato suo parente, ma
anche nei confronti degli altri soci e ciò indipendentemente dalla materia personalmente
trattata da questultimo allinterno della società. Nel caso, poi, che la
società si occupi esclusivamente di materia specialistica in settore diverso da
quello ove opera il magistrato, la valutazione della situazione di incompatibilità
avverrà tenendo conto dei criteri
generali già enunciati con riferimento alla organizzazione tabellare dellufficio.
Nellipotesi
in cui, pur in presenza di attività della società avanti allufficio giudiziario
ove operi un magistrato parente del socio, risulti che questultimo presta la sua
attività professionale in luogo diverso, presso sede secondaria della società, la
incompatibilità può essere, in generale, esclusa.
Analoghi
criteri si applicheranno con riferimento alla partecipazione del congiunto del magistrato
ad associazione tra professionisti.
Occorre
poi precisare che si ritiene possa incidere sulle situazioni di incompatibilità sopra
delineate la circostanza che, allinterno di un ufficio legale organizzato con le
forme sopra esaminate, il prossimo congiunto non svolga attività materiale di
rappresentanza in giudizio, ma unicamente attività di studio e di redazione atti.
Situazioni
analoghe a quelle previste dallart. 18 O.G.
Il
rapporto di coniugio.
I
vincoli famigliari considerati nellart. 18 O.G. non contemplano il rapporto di
coniugio tra il magistrato e lesercente la professione legale. Come è
ben noto la ragione della omessa previsione è da individuarsi nel fatto che allepoca
della emanazione della disciplina dellordinamento giudiziario le donne non erano
ammesse al concorso in magistratura ed era molto limitato lesercizio da parte loro
della professione forense. Il superamento di quei limiti e la positiva evoluzione del
ruolo della donna nella società ed in particolare, per quanto interessa, nel campo della
magistratura ed in quello dellesercizio della professione legale, ha reso
effettivo il problema della sussistenza di una violazione del prestigio della funzione di
magistrato e di violazione della regola della par condicio tra
persone esercenti la professione forense anche in relazione al coniugio.
Esclusa
la possibilità di interpretazione analogica, attesa la natura eccezionale del disposto
dellart. 18 O.G. che impone limitazioni alla facoltà di elezione della sede da
parte del magistrato e costituisce deroga al principio costituzionale della
inamovibilità, si ritiene che simili situazioni debbano trovare collocazione nel disposto
dellart. 2 L.G. il quale, nel disciplinare il trasferimento ad altra sede dei
magistrati nei casi di cui agli artt. art. 16, 18, 19 O.G. (che sono situazioni di
incompatibilità ambientale specifiche), prevede, in via generale, la stessa
procedura anche quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non
possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal
prestigio dellOrdine Giudiziario.
Non
sembra possa contestarsi il fatto che lesercizio della professione forense in modo
abituale avanti allufficio nel quale il coniuge svolge le funzioni di magistrato
determini violazione di quegli stessi valori che, si è visto, essere alla base del
disposto dellart. 18 O.G. e la cui compromissione causa lesione del prestigio dellOrdine
Giudiziario. Daltro canto, lart. 2 L.G. adempie proprio, nel complesso delle
molteplici e difformi situazioni che la generica formulazione riconduce al suo ambito
applicativo, alla funzione di tutela della istituzione giudiziaria dalle conseguenze
negative derivanti da situazioni, anche incolpevoli, concernenti i magistrati.
Posta,
dunque, la astratta riconducibilità della situazione di coniugio in esame alla ipotesi di
cui allart. 2 L.G. occorre, anche in questo caso,
precisare che la incompatibilità deve esistere in concreto con riferimento
alla potenzialità lesiva del prestigio della funzione giudiziaria derivante dal contemporaneo esercizio presso lo stesso ufficio di
funzioni giudiziarie e legali da parte di coniugi. Al
riguardo, idonei criteri di valutazione appaiono quelli già sopra delineati a proposito
delle incompatibilità ex art. 18 O.G.
Appare,
poi, opportuno considerare il problema della rilevanza, ai fini della
incompatibilità, delle vicende che possono verificarsi nel rapporto coniugale.
Mentre
possono ritenersi incidenti sulla esclusione dei presupposti della incompatibilità la
separazione legale ed, a maggior ragione, il divorzio in quanto sono istituti legali che
sanciscono il venir meno della comunione, non altrettanto sembra possa ritenersi in
ordine alla separazione di fatto e ciò in quanto (cfr. parere ufficio studi 90/90) si è osservato che deve ritenersi prevalente
la opportunità di salvaguardare il dato formale rispetto ai terzi che potrebbero non
avere una chiara conoscenza delle vicende familiari. Devono, infine, farsi salvi i casi
in cui risulti che anche lapparenza sia venuta meno e ciò in quanto tale
circostanza incide, sostanzialmente, sulla reale sussistenza della lesività
del vincolo matrimoniale ai fini in esame.
La
stabile convivenza
Anche
la situazione personale del magistrato e dellesercente
la professione forense che scelgono di convivere assume necessariamente rilevanza ai fini
della incompatibilità ambientale ex art. 2
L.G. per le stesse ragioni esposte al punto che precede. Invero, pur in presenza di
differenze tra il coniugio e la convivenza
sotto il profilo della rilevanza giuridica e degli effetti conseguenti, tuttavia la convivenza determina, allesterno, una
immagine sostanzialmente sovrapponibile a
quella del rapporto di coniugio con evidenti riflessi
in termini di incompatibilità. Ne consegue che anche a tale situazione si
dovranno applicare i criteri sopra enunciati.
La
situazione di fatto in esame presenta, peraltro, difficoltà
definitorie essendosi osservato ( cfr. parere dellufficio
studi n. 96/96) che assumono rilievo lelemento
soggettivo concretantesi nel reciproco trattamento analogo a quello coniugale, lelemento
oggettivo, estrinsecantesi oltre che nella notorietà anche nella stabilità del rapporto
e lidentificazione del criterio minimo di stabilità indispensabile per riconoscerle
rilievo.
Al
riguardo si ritiene che incomba al magistrato
lonere di dichiarare la condizione di convivenza allorché la stessa, sia per come
viene affettivamente vissuta sia per la situazione di fatto
conseguente, abbia assunto i caratteri della stabilità.
Rapporti
di parentela diversi da quelli previsti dallart.
18. O.G.
I
rapporti di parentela tra magistrato ed esercente la professione forense di grado diverso
da quello definito dallart.18 O.G. non rilevano,
di per sé, ai fini della incompatibilità e, quindi, non debbono essere oggetto di
dichiarazione.
Tali
situazioni possono assumere rilevo ai sensi
dellart. 2 L.G. ove risultino situazioni specifiche che dimostrino, per il
comportamento del magistrato o dellavvocato ovvero per la dimensione della sede e
per gli intralci al buon funzionamento del servizio, una lesione della immagine della
funzione giudiziaria svolta.
Analogamente
deve ritenersi con riguardo a quelle situazioni, quali il rapporto tra affini, che pur non determinando una situazione
giuridicamente rilevante, purtuttavia, sono percepite allesterno come relazioni
parentali.
Rapporti di
parentela, coniugio, stabile convivenza di magistrati con praticanti avvocati.
Secondo
la disciplina dettata dallart. 8 RDL 27 novembre 1933 n. 1578 (come modificato dalla
legge 479/99) i praticanti avvocati, dopo un anno dalliscrizione nel registro
speciale tenuto dal Consiglio dellOrdine degli Avvocati presso il Tribunale nel cui
distretto hanno la residenza, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad
esercitare attività professionale anche
dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nei limiti di cui allart. 7 della
legge citata.
Come
si è già rilevato anche per tale categoria è, in astratto, ipotizzabile una situazione
rilevante ai fini della generale incompatibilità di sede ex art. 2 L.G. Infatti,
va considerato che, per un verso, i praticanti avvocati sono abilitati al patrocinio per
la durata di sei anni con riferimento a determinate materie nel settore civile e penale, per altro verso, essi svolgono il
praticantato presso uno o più studi di
avvocati. Appare evidente che, ove presso un ufficio del luogo di svolgimento di attività
del praticante presti servizio un magistrato che sia suo parente o coniuge o convivente,
la situazione che si realizza può determinare lesione dellimmagine di imparziale e
corretto esercizio della funzione giudiziaria.
La
rilevanza di queste situazioni dovrà, quindi, essere valutata caso per caso
tenendo conto di una pluralità di elementi di giudizio: le dimensioni della sede, la
posizione ricoperta dal magistrato nellufficio, la collocazione tabellare del
magistrato, la materia trattata dal praticante avvocato e dallo studio professionale
presso il quale avviene il praticantato nonché, relativamente a questultimo, la
frequenza di attività avanti allufficio al quale appartiene il magistrato.
Gruppi
familiari.
Questa
dizione viene usata per definire la situazione che può verificarsi presso alcune sedi
giudiziarie nelle quali si realizza la compresenza di una molteplicità di familiari,
alcuni dei quali magistrati ed altri avvocati.
La
incompatibilità va, ovviamente, valutata e risolta considerando
i singoli rapporti bilaterali.
La
rilevanza del gruppo familiare, pur in presenza di situazioni bilaterali non
rivelatrici di incompatibilità, può venire invece in rilievo ai fini di cui allart.
2 L.G. qualora, con riferimento alla dimensione della sede e/o ad altre specifiche
circostanze di fatto emerse, risulti che la compresenza di parenti determini una lesione
della immagine di imparziale esercizio della funzione.
La
incompatibilità tra magistrati ( art.19 O.G.)
La
disposizione dellart. 19 O.G. primo
comma interessa
i magistrati aventi tra di loro vincoli di parentela o di affinità fino al
terzo grado ed afferma la regola generale secondo la quale
gli stessi non possono far parte della stessa corte o dello stesso
tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
Ambito
soggettivo: la
disposizione ha riferimento ai soli magistrati
ordinari ivi compresi, a differenza del disposto dellart. 18 O.G., anche i
magistrati che svolgono funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione. Ciò si
desume dalla stessa dizione letterale della norma che non contiene un riferimento alle
sole Corti di Appello ( come nellart. 18 O.G.) mentre lultimo comma dellart.
19 usa la locuzione nelle Corti che non può che essere riferita anche alla Corte di Cassazione.
La
disciplina non riguarda, dunque, i rapporti parentali con magistrati onorari ed implica,
per la stessa sua finalità, che i magistrati ordinari svolgano effettivamente funzioni
giurisdizionali: quindi non interessa coloro i
quali si trovino fuori ruolo per qualsiasi causa. Coloro che si trovino in questa
condizione non hanno lonere della dichiarazione, ma debbono provvedervi al momento
della ripresa della attività giurisdizionale presso la sede di destinazione.
Il
rapporto di parentela contemplato è poi più ampio rispetto a quello di cui allart.
18 O.G. e si estende, in linea retta, anche ai pronipoti
rispetto allavo e, in linea collaterale, al rapporto nipote/zio. Per quanto riguarda
il rapporto di affinità interessa le
relazioni coi fratelli/sorelle del coniuge nonché gli zii del coniuge.
Definizione degli uffici ai quali appartengono i
magistrati
La
norma ha riferimento ai magistrati ordinari che svolgono funzioni giurisdizionali presso la stessa Corte, Tribunale o ufficio
giudiziario. Il termine Corte si riferisce, come si è sopra osservato, sia alla Corte di
Cassazione che alla Corte di Appello mentre il termine Tribunale si riferisce, per comune
accezione dellOrdinamento Giudiziario, al Tribunale Ordinario.
Il
termine ufficio giudiziario, contemplato dalla norma dopo la locuzione Corte
e Tribunale, sembra avere la
funzione di previsione residuale
che riguarda quindi gli uffici giudiziari non
espressamente elencati e quindi le Procure presso i Tribunali Ordinari, le Procure
Generali presso le Corti di Appello, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione nonchè le altre strutture autonome costituenti i
Tribunali per i Minorenni, il correlativo ufficio requirente, i Tribunali di Sorveglianza
e gli Uffici di Sorveglianza. Sembra, infatti, doversi escludere che luso del termine ufficio
giudiziario possa intendersi riferito a
singole articolazioni di una struttura giudiziaria (sezione o altro). Lo esclude non solo
la nozione di ufficio giudiziario ricavabile
dallOrdinamento Giudiziario, ma anche il semplice tenore della disposizione che pone lufficio giudiziario subito
dopo la elencazione della Corte e del Tribunale, ossia di due
strutture articolate. Daltro canto sarebbe illogico se, dopo aver escluso la
compatibilità della compresenza di parenti nella stessa Corte o Tribunale,
se ne prevedesse la esclusione con riferimento a singole componenti della stessa struttura
e, nel contempo, non prevedendo la incompatibilità per altre strutture autonome quali gli
uffici di Procura presso il Tribunale Ordinario e presso la Corte di Appello, ovvero i
Tribunali di Sorveglianza o i Tribunali per i Minorenni.
La disposizione generale in esame è, quindi,
nel senso della incompatibilità per i magistrati legati da rapporto di parentela
nei gradi indicati che appartengano allo stesso ufficio giudiziario: costoro non possono far parte dello stesso Tribunale, della stessa
Corte di Appello o di Cassazione, della stessa Procura, della stessa Procura Generale,
dello stesso Tribunale di Sorveglianza e dello stesso Tribunale per i Minorenni.
Disposizione derogatoria e divieto tassativo: il
secondo comma dellart. 19 O.G. prevede che la disposizione di cui al comma
precedente non si applica quando,
a giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, possa in concreto escludersi qualsiasi
intralcio al regolare andamento del servizio, avuto riguardo al numero dei
componenti il collegio o lufficio giudiziario. Il terzo comma dispone, poi, che non possono far parte
come giudici dello stesso collegio giudicante nelle Corti e nei Tribunali Ordinari i
parenti e gli affini sino al quarto grado.
I valori tutelati dalla norma.
Il
principio generale enunciato dal primo comma dellart. 19 O.G. colloca la
disposizione, al pari del disposto dellart. 18 O.G., quale specificazione delle
situazioni di incompatibilità per ragioni
ambientali tutelato dallart. 2 L.G. ed è anchesso finalizzato alla tutela
della immagine di imparziale esercizio della giurisdizione. In particolare, viene
in rilievo, nel caso di specie, la lesione che può derivare dalla sola apparenza di
reciproci condizionamenti nellesercizio della funzione connessa alla compresenza di
parenti presso lo stesso ufficio giudiziario.
Rispetto allipotesi contemplata dallart.18 O.G.
vi è, nel caso in esame, una potenzialità lesiva dellinteresse che ha aspetti diversi e di minore intensità: lesercizio
da parte dei magistrati della stessa funzione presso lo stesso ufficio oltre,
evidentemente, a non avere alcun riflesso sul libero
esercizio della attività forense, non implica
necessariamente la partecipazione con ruoli
diversi alla stessa attività giudiziaria ed è quindi la sola comune attività
presso lufficio che può determinare una immagine di
mero reciproco condizionamento. Va, infatti, precisato che non rientrano in
questa disposizione ( ma semmai in quella generale di cui allart. 2, come si vedrà
in seguito) i casi di magistrati appartenenti ad uffici diversi ma intersecantisi
nelle rispettive funzioni.
In
questo generale contesto va, poi, considerata lipotesi derogatoria: la legge
attribuisce al Consiglio il potere di non applicare la norma sulla incompatibilità quando
verifichi che dalla compresenza di magistrati parenti, per le dimensioni dellufficio
stesso ( o del collegio), non derivino intralci al regolare andamento del servizio. Non sembra che dal regime derogatorio possa dedursi
che la funzione della norma nel suo complesso
sia quella di tutelare il regolare
funzionamento dellufficio unicamente nella sua attività materiale
(difficoltà operative conseguenti alla compresenza):
il secondo comma tende a consentire di adeguare il rigore del
principio alle diverse e molteplici situazioni concrete attribuendo, per un verso, al
Consiglio lesame di tutte le situazioni rilevanti e lesercizio del potere
derogatorio ed indicando, per altro verso, i limiti sino ai quali è consentito
esercitarlo.
Criteri di applicazione
della norma
Si è,
dunque, visto come il sistema delineato dallart. 19 O.G. tenda essenzialmente a garantire la credibilità
della funzione giudiziaria unitamente ad un regolare svolgimento
della attività dellufficio. Occorre quindi delineare criteri di massima da adottare
nella valutazione delle situazioni, ai fini della applicazione del sistema derogatorio
fermo restando, anche in questo caso, che si dovranno, comunque, considerare
gli aspetti concreti che ogni singola situazione presenta.
Certamente
non ci si può affidare, per risolvere il problema, alle norme che disciplinano la
astensione giacché queste sono disposizioni che tendono
a preservare la libertà di condizionamento del magistrato nel singolo procedimento
allorché, occasionalmente, si verifichi una situazione rilevante mentre la disposizione
in esame ha finalità piuampie e diverse
tendendo a preservare limmagine dellufficio e della funzione svolta: daltro
canto proprio la pluralità di situazioni di astensione
determinerebbe una di quelle anomalie funzionali dellufficio ostative alla
compresenza.
Lo
stesso disposto dellart. 19 comma secondo O.G. fornisce il parametro valutativo del
numero dei componenti dellufficio: ciò coerentemente col logico principio ( già
utilizzato a proposito dellart.18) secondo il quale il rischio di lesione dei valori
tutelati ( al cui realizzarsi contribuisce anche concretamente la conseguente disfunzione
dellufficio) è direttamente rapportabile alle dimensioni dello stesso. Infatti, in
sedi di piccole/medie dimensioni è più immediata la percezione esterna di tali situazioni, tanto più che non è, di regola,
possibile, in tali contesti, contemperare la compresenza di più magistrati tra loro
legati da vincoli parentali col regolare funzionamento del servizio.
Considerando
le diverse tipologie di uffici giudiziari si possono esprimere quindi i seguenti criteri :
Uffici Giudicanti : gli aspetti di
disfunzionalità e di lesione della immagine appaiono più concretamente ravvisabili in
uffici di piccole dimensioni che risentono, in modo più immediato, degli aspetti negativi
della compresenza di magistrati. Ciò appare
avvenire in Tribunali o Corti organizzate con sezioni uniche promiscue in relazione ai
quali la deroga potrà essere concessa solo se, senza rilevanti variazioni tabellari, sia
possibile assicurare stabilmente lattività dei magistrati parenti in distinte
materie, senza intralci per gli altri servizi dellufficio, ivi compresa la
composizione dei collegi ed il rispetto di criteri di equa e razionale distribuzione del
lavoro.
In
Tribunali o Corti di piu ampie dimensioni, organizzati con due o piu sezioni,
la deroga potrà essere concessa se la collocazione dei magistrati avviene in sezioni
diverse o comunque in sezione con organico numericamente consistente il quale consente lo svolgimento delle rispettive
attività senza inconvenienti e nel rispetto del disposto dellultima parte dellart.19
O.G.
La
deroga non potrà essere concessa ove i magistrati operino, nellambito dello stesso
ufficio, in settori funzionalmente intersecantisi (es. funzioni di GIP e di giudice del dibattimento penale sia esso
monocratico o collegiale) a meno che, per le dimensioni dellufficio, sia possibile
escludere stabilmente e senza rilevanti intralci, con idoneo accorgimento organizzativo,
il sistematico verificarsi di simile evenienza.
Di
regola la attività presso sezione distaccata non confligge con la attività del parente magistrato presso
la sede centrale anche se entrambi si occupano della stessa
materia.
Con
riferimento ai Tribunali per i Minorenni e di Sorveglianza non rileva, in questa sede, la
specificità della materia trattata ed il regime derogatorio sarà regolato secondo i
criteri generali più sopra enunciati.
Con
riferimento alla Corte di Cassazione si può osservare, attese le funzioni di legittimità
e le sue conseguenti caratteristiche
funzionali, che si può ammettere la
compresenza col solo limite della diversità dei collegi nel rispetto del disposto dellultima
parte dellart. 19 O.G.
Uffici
Requirenti. Anche per questi uffici deve considerarsi, come elemento che consente la
deroga, quello relativo alla consistenza dellorganico. Occorre al riguardo
considerare che lespletamento di attività requirente da parte di parenti presso lo
stesso ufficio è circostanza che non appare di per sé
lesiva della immagine di imparziale esercizio della funzione purchè ciò
avvenga senza alcuna reciproca interferenza nel lavoro e purchè le problematiche connesse
al rapporto parentale non incidano sulla stessa funzionalità dellufficio. Tale evenienza può verificarsi in uffici di
Procura (presso il Tribunale Ordinario o presso la Corte di Appello) di piccole dimensioni
nei quali, al di là della dimensione della sede, la consistenza dellorganico non
consente di far fronte allordinaria attività e di sopperire alle situazioni di
supplenza, turni, ferie, astensioni etc. senza che si verifichino inconvenienti derivanti
dalla presenza dei parenti.
Dirigenti degli Uffici. La funzione dirigenziale svolta dal magistrato porta ad escludere la possibilità di presenza
nello stesso ufficio di un congiunto anche se vi sia distinzione nella rispettiva attività giurisdizionale. In questo
caso infatti assume rilievo la diversa posizione allinterno dellufficio ed il
fatto che uno dei magistrati è soggetto alle scelte organizzative dellaltro con
conseguente sospetto di scelte operate non nellinteresse della funzionalità del
servizio e delluguale trattamento per tutti gli appartenenti allufficio
stesso.
Lincompatibilità
potrà essere verificata anche con riferimento al rapporto di parentela o affinità entro
il terzo grado intercorrente tra il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed
i Giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni o tra il Presidente della Corte di
Appello o il Procuratore Generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto
rispettivamente ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto (ivi
compresa la Procura presso il Tribunale per i Minorenni), in ragione del pericolo di
interferenze sul corretto esercizio da parte dei predetti magistrati dirigenti del potere
di sorveglianza, a norma delle disposizioni degli artt. 14 e 16 R.D.L.vo 31 maggio 1946 n.
511.
Situazioni
analoghe a quelle previste dallart. 19 O.G.
Il
rapporto di coniugio
Al pari dellart. 18 anche lart. 19 dellO.G.
non contempla, per le ragioni che già si sono esposte in precedenza, il rapporto di coniugio tra magistrati quale causa di incompatibilità. Sussiste, anche in
questo caso, levidente esigenza di tutela dei valori di cui si è detto sopra. Ove
la presenza dei coniugi presso lo stesso ufficio - per
le funzioni da loro esercitate - determini anche solo una apparenza di compromissione
della immagine di imparziale esercizio della giurisdizione
ed inconvenienti
nellordinato svolgimento dellattività dellufficio
potrà ipotizzarsi, per rimuovere tale situazione, il ricorso alla procedura
ex art. 2 L.G.
I
criteri di valutazione delle situazioni, ferma restando la verifica concreta, sono quelli già esposti relativamente alla disciplina di cui
allart. 19 O.G.
Il rapporto di stabile convivenza.
Si è
già rilevato come la stabile convivenza determini, di fatto, una situazione
sovrapponibile a quella del coniugio e quindi va
richiamato quanto esposto al punto che precede.
Anche
in questo caso dovranno essere i magistrati interessati a dover segnalare la condizione di
convivenza allorché la stessa, sia per come viene affettivamente vissuta sia per la
situazione di fatto conseguente, abbia assunto i caratteri della stabilità. In ogni caso
i dirigenti degli uffici dovranno vigilare affinché di tali situazioni venga reso edotto il Consiglio.
Magistrati legati da vincolo di parentela, affinità, coniugio o stabile convivenza che prestano servizio in uffici diversi della
stessa sede giudiziaria.
Si
è visto come la disciplina di cui allart. 19 O.G. riguardi i magistrati legati da
rapporto di parentela che svolgono la propria attività nellambito dello stesso
ufficio giudiziario. Si è anche visto quali siano le regole che si applicano ai casi di
coniugio e convivenza in situazioni analoghe. Diverso è il caso di appartenenza di
magistrati ad uffici diversi della stessa sede giudiziaria. Se, di regola, tale situazione
non ha alcun rilievo ai fini della incompatibilità, può
verificarsi che i magistrati che
si trovino nei rapporti sopra descritti appartengano ad uffici tra i quali sussiste una relazione funzionale: funzioni di PM rispetto a
funzioni di Giudice (GIP, o giudice penale
monocratico o collegiale), funzioni giudicanti di primo grado rispetto a funzioni
giudicanti di secondo grado.
Nella
disciplina processuale si rinvengono specifiche
norme che escludono la possibilità che coniugi o parenti o affini sino al secondo grado
si occupino dello stesso procedimento (vedi art. 35 c.p.p Nello stesso
procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono
tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado).
Si
deve poi considerare che la esigenza di sistematico ricorso alla astensione determina una
disfunzione rilevante del servizio ed a ciò deve aggiungersi che, indipendentemente dalla
incompatibilità relativa al singolo
procedimento, tale situazione può determinare
allesterno una immagine di giustizia domestica ancor più marcata di
quella derivante dalla contemporanea presenza di magistrati parenti nello stesso ufficio.
Anche
in questo caso la situazione può essere rilevante ai fini della incompatibilità ex art.
2 L.G. La
relativa valutazione può essere effettuata, in concreto, utilizzando il
criterio delle dimensioni degli uffici: qualora la struttura organizzativa degli stessi,
date le modeste dimensioni, non consenta di escludere
stabili interferenze, si verificherà una più immediata percezione esterna
e quindi una più intensa compromissione dei valori tutelati.
Va
precisato infine, con riguardo al grado di parentela o affinità che deve intercorrere tra
i magistrati ai fini della rilevanza della ipotesi sopra descritta, che manca, nel caso di
specie, un riferimento normativo ed il rapporto di parentela o di affinità è molto
ampio. Trattandosi di ipotesi ex art. 2 L.G. si ritiene che il grado di parentela o
affinità (nonché quello di coniugio o di stabile convivenza) sia uno degli elementi da
valutare insieme agli altri concretamente indicativi della lesione dei valori tutelati ed
al riguardo quindi la indicazione del rapporto parentale
di cui all art .19 O.G. può essere un utile riferimento.
Magistrati
ordinari legati da rapporto di coniugio,
stabile convivenza, parentela o affinità con
giudici onorari.
Il
rango costituzionale del principio di inamovibilità del magistrato ordinario, solo
eccezionalmente derogabile nei casi espressamente previsti dallordinamento e solo
quando non sia diversamente ovviabile se non con il trasferimento, fa sì che non sia
configurabile per lo stesso un caso di incompatibilità rilevante ex art. 2 L.G. in ragione di rapporto di parentela, coniugio o
stabile convivenza con magistrato onorario.
Rilevazione
delle incompatibilità
Le
situazioni da dichiarare.
> Con riferimento alle situazioni rilevanti ex
art. 18 RD n.12/1941 e situazioni analoghe descritte al titolo IV del capo I della
circolare devono essere oggetto di
dichiarazione da parte del magistrato i rapporti di parentela o affinità nei gradi
indicati dalla legge nonché i rapporti di coniugio o stabile convivenza con esercenti la
professione forense (ivi compresi gli iscritti
allalbo dei praticanti avvocati ed allelenco speciale ex art. 3 RD 27 novembre
1933 n. 1578) quale che sia lufficio avanti al quale gli stessi
abitualmente esercitano.
>
Con riferimento alle situazioni rilevanti ex art. 19 RD n. 12/1941 e situazioni analoghe
descritte al titolo IV del capo II dovranno essere oggetto di segnalazione solo le
situazioni nelle quali i magistrati parenti o affini nei gradi indicati ovvero coniugi
o stabili conviventi esercitano le funzioni
nello stesso ufficio giudiziario nonché in
uffici giudiziari della stessa sede allorché sussistano le connessioni funzionali di cui
allart.35 della circolare.
> I
magistrati potranno anche segnalare altre situazioni diverse da quelle sopra specificate
(di alcune è cenno anche nella presente relazione) ove ritengano di sottoporre le stesse a valutazione del Consiglio.
Momento
temporale nel quale la dichiarazione deve essere resa.
Si è
già precisato che lonere della dichiarazione compete ai magistrati ordinari
che esercitano funzioni giurisdizionali.
Si
possono distinguere tre diverse situazioni che
ingenerano lobbligo:
>
Quando il magistrato indica una sede nella quale chiede di svolgere la sua
attività. Ciò si verifica per l uditore al momento della indicazione della sede di
preferenza nellambito della procedura di prima assegnazione; per il magistrato
in servizio al momento della presentazione di domanda di
tramutamento, per qualsivoglia sede o ufficio, o conferimento incarico
semidirettivo o direttivo; per il magistrato
fuori ruolo al momento dell apertura
della procedura per il rientro in servizio;
per i magistrati per i quali occorre procedere dufficio alla rassegnazione di una
sede nel momento in cui viene invitato ad indicare lordine di preferenza.
In
questi casi le norme regolamentari impongono lobbligo di dichiarare se nella sede
richiesta vi siano situazioni potenzialmente rilevanti ai fini della incompatibilità (la
circolare n. 15098 del 30.11.1993 e succ.
integraz. Disposizioni in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento
di funzioni recita al paragrafo V n. 9 Gli interessati sono tenuti, con la
domanda e, comunque, non oltre la data della delibera di plenum, a segnalare qualunque
situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e
19 dellOrdinamento Giudiziario, rispetto allufficio richiesto. Ed il n. 10 prevede che Linosservanza di tale
onere va segnalato ai titolari dellazione disciplinare.)
Le
dichiarazioni di cui sopra saranno esaminate dalla commissione competente a disporre la
destinazione sulla base degli elementi forniti dallinteressato e delle eventuali
informazioni assunte. Tale valutazione peraltro non definisce la posizione e leventuale
accoglimento della domanda non comporta una valutazione di esclusione della
incompatibilità ma costituisce solo una delibazione preliminare circa la non macroscopica
evidenza della stessa alla luce della situazione rappresentata e quindi non pregiudica la successiva valutazione
in concreto dopo la destinazione tabellare. Il
magistrato quindi, al momento della presa di possesso nellufficio ( ed in
particolare nel momento in cui viene definita la sua collocazione tabellare), deve rendere la formale dichiarazione che verrà
valutata dalla commissione consiliare competente per le incompatibilità.
>
Quando nella sede ove il magistrato presta servizio sopravvenga una situazione rilevante
ai fini della incompatibilità ovvero intervengano modifiche delle situazioni già
segnalate. In questi casi la dichiarazione va resa entro sessanta giorni dal
verificarsi dellevento.
>
Quando il Consiglio ritenga di disporre censimento generale sulle situazioni di
incompatibilità. In questo caso la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i magistrati
in servizio anche per situazioni negative nel termine indicato nella relativa delibera.
La
compilazione della dichiarazione ed il suo inoltro comporta per il magistrato attestazione di
veridicità delle informazioni fornite e della situazione dichiarata. La
omessa compilazione della dichiarazione nel momento nel quale è richiesta ( come sopra
specificato) integra condotta di rilievo disciplinare.
Modalità di redazione della dichiarazione
La situazione del magistrato ai fini della incompatibilità
sarà visualizzabile e modificabile dalla sezione relativa ai dati personali
(da parte del magistrato) o dalla sezione
relativa ai servizi riservati agli uffici giudiziari -> Valeri@ (nel
caso sia lufficio ad accedere ai dati) presente sul sito intranet del CSM.
La
dichiarazione dovrà essere effettuata sul modulo informatico - fermo restando lonere
di dichiarazione (con le forme previste dalle relative domande) in occasione delle domande
per assegnazione di sede, trasferimento, tramutamento o conferimento incarichi direttivi - nei casi di cui allart. 45 lett. e) ed f) e 46 della Circolare. In particolare quindi: nel momento della presa di possesso nell
ufficio e di destinazione tabellare in esito alle procedure di assegnazione o
trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) dellart. 45 della
circolare; nel momento in cui si debba
segnalare una nuova situazione rilevante sopravvenuta ovvero mutamenti di quella
denunciata; nel momento in cui si debba rispondere a censimento generale bandito dal CSM.
Doveri
dei Dirigenti degli uffici e relative attività degli stessi e del Consiglio Giudiziario
in tema di situazioni di incompatibilità -
I
dirigenti degli uffici hanno un generale obbligo di vigilanza sulle situazioni di
incompatibilità interessanti gli uffici stessi
ed hanno il correlativo obbligo di segnalazione al CSM di ogni situazione potenzialmente
rilevante.
Si
rammenta inoltre che, secondo la vigente circolare sulla formazione
delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari 2002 2003 al punto 48, Lassegnazione dei magistrati va
effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G. e
precisando, conseguentemente, i settori nei quali è necessario non destinarli.
A seguito della dichiarazione su modulo informatico, il capo
dellufficio, attraverso la sezione servizi riservati agli uffici giudiziari ->
Valeri@, selezionerà il pulsante relativo alle dichiarazioni di
incompatibilità e visualizzerà lelenco di tutti i magistrati appartenenti
allufficio con le seguenti informazioni a lato:
- data di inserimento dichiarazione art. 18
- presenza di incompatibilità (si/no)
- data presa visione del capo dellufficio
- relazione del capo dellufficio
- * data presa visione del Consiglio Giudiziario
- * relazione del Consiglio Giudiziario
- data di inserimento dichiarazione art. 19
- presenza di incompatibilità (si/no)
- data presa visione del capo dellufficio
- relazione del capo dellufficio
- * data presa visione del Consiglio Giudiziario
- * relazione del Consiglio Giudiziario
Le voci contrassegnate con asterisco (*) saranno visibili solo al Consiglio
Giudiziario.
La procedura che il capo dellufficio (o il Consiglio
Giudiziario) dovrà seguire è la seguente:
Nel
caso in cui il magistrato non dichiari alcuna incompatibilità (voci 2,8) ed il capo dellufficio
non abbia osservazioni da comunicare, questultimo dovrà pigiare sul pulsante
presente nel campo presa visione (voci 3,9); in tal modo attesterà la presa
visione del documento e verrà impostata in automatico la data in cui è stata eseguita loperazione.
La
dichiarazione verrà acquisita automaticamente dal CSM per le valutazioni del caso.
Se la
dichiarazione è positiva, relativamente a situazione rilevante ex art 18 O.G. o
situazioni analoghe, il capo dellUfficio
verifica se lattività dellavvocato legato da vincolo parentale al magistrato
sia dichiarata come interessante la stessa
sede giudiziaria. In caso negativo provvederà come al punto che precede. In caso
affermativo provvederà come al punto che segue.
Se la
dichiarazione riguarda presenze di magistrati parenti presso lo stesso ufficio o presso uffici della stessa sede coi connotati di
cui allart. 42 della Circolare ovvero rapporti con esercenti la professione legale
nei termini di cui al punto che precede, il Capo
dell Ufficio Giudiziario deve inserire
nello spazio a ciò riservato una sua relazione con indicazione di specifici elementi di
fatto a lui noti ed utili per la valutazione.
Ove necessario provvederà a dare conto di risultanze di controlli interni da lui disposti
(es. certificazioni di cancellerie). Egli dovrà anche indicare se abbia dovuto ricorrere
ad accorgimenti organizzativi, in deroga a quelli ordinari, per impedire il verificarsi di
situazioni di incompatibilità.
Il capo dellufficio dovrà selezionare il collegamento
relativo alla relazione (voci 4,10) e successivamente individuare, nel proprio computer,
la relazione da abbinare al magistrato.
Le dette operazioni dovranno essere svolte dal dirigente dell
ufficio entro giorni sessanta decorrenti dal momento della presentazione della
dichiarazione.
A seguito di tali operazioni il Consiglio Giudiziario sarà
abilitato a visualizzare la relazione inserita dal capo dellufficio (voci 4,10) ed
ad inserire una propria relazione (voci 6,12).
Il Consiglio Giudiziario dovrà formulare, entro giorni
novanta dallinserimento della relazione da parte del capo dellufficio, un parere sulle situazioni dichiarate.
La sua
valutazione avverrà sulla base degli elementi suddetti e potrà unicamente richiedere
chiarimenti al magistrato ( o ai magistrati) interessati ed al capo dellufficio.
Attività
della Commissione e deliberazioni del Consiglio sulle situazioni di incompatibilità di
sede
A
seguito della acquisizione della dichiarazione unitamente alla relazione del dirigente ed al parere del Consiglio Giudiziario la
competente Commissione del CSM svolge una preliminare delibazione della situazione
dichiarata ed allesito può proporre al plenum la immediata archiviazione.
In
caso contrario può:
>
Disporre accertamenti: informazioni al Consiglio dellOrdine (nel caso di procedura
riguardante rapporti di parentela con avvocati), informazioni ai capi degli Uffici,
acquisizione di documentazione, audizioni;
>
Introdurre una interlocuzione preliminare col magistrato interessato o col capo dellufficio:
questa interlocuzione può essere scritta od orale ed ha lo scopo di acquisire più
precisi elementi favorendo, col contatto diretto, non solo una migliore conoscenza delle
situazioni ma anche, ove possibile, la soluzione delle questioni senza rendere necessario
il ricorso allatto formale della apertura della procedura.
Svolta
questa attività, ove non ritenga di proporre
la archiviazione, la Commissione delibera lapertura
della procedura, spedendo avviso al magistrato contenente lindicazione
degli elementi che si ritengono idonei a profilare una concreta situazione di
incompatibilità (o a non concedere la deroga ex art. 19 O.G.) con l avvertimento
che potrà essere sentito con leventuale assistenza di altro magistrato e fissa la
data della audizione;
In esito alla audizione la Commissione, ove non ritenga di svolgere ulteriori accertamenti, darà
avviso del deposito degli atti al magistrato
ed alleventuale assistente nominato, con facoltà di ottenere copia di atti e
presentare controdeduzioni scritte entro un
termine non superiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricezione dellavviso di
deposito;
Scaduto il termine la Commissione formula la sua
proposta Allassemblea Plenaria e, se la
stessa è di trasferimento dufficio, viene dato avviso al magistrato della data
fissata per la seduta del Consiglio con facoltà di essere sentito o di inviare memoria
scritta.
Nel
caso la procedura riguardi magistrati con riferimento a situazioni rilevanti ex art. 19 O.G. ed analoghe
ed alcuno di essi abbia presentato preventiva domanda di trasferimento, la
procedura riguarderà colui che per ultimo ha raggiunto la sede o lufficio o, in caso di
presa di possesso in pari data, il magistrato con minore anzianità di ruolo: nel caso di
coniugi o stabili conviventi si avrà anche riferimento alle esigenze del nucleo
famigliare.
Il
Consiglio adotta la sua motivata delibera.
Sospensione
della procedura di trasferimento.
La
procedura di trasferimento può essere
sospesa:
>
se il magistrato interessato, a seguito della apertura della procedura, ha chiesto il trasferimento ad altra sede o ad altro
ufficio. In questo caso la Commissione competente può sospendere la procedura sino alla
decisione sulla domanda e proporre la archiviazione al momento della deliberazione dellAssemblea
Plenaria sul trasferimento. In caso contrario
la procedura riprenderà il suo corso;
>
se il prossimo congiunto esercente la professione forense ha
comunicato la volontà di trasferire presso altra sede giudiziaria la sua
principale attività professionale. Questo dato non è di per sé sufficiente a far venir
meno la situazione di incompatibilità, essendo necessario che risulti in modo certo che
di fatto sono venuti meno i presupposti di cui alla prima ed alla seconda parte dellart.
18 O.G.. La Commissione potrà svolgere accertamenti sul punto e, ove ritenga il venir meno della incompatibilità,
chiederà larchiviazione.
Il capo dellufficio provvederà ad eseguire
verifiche sulla permanenza della situazione di fatto che ha determinato il venir meno
della incompatibilità e, ove risulti che la stessa non è conforme a quanto ritenuto o
comunque modificata senza che il magistrato labbia
segnalata, assumerà le conseguenti determinazioni e comunicherà il fatto al CSM ed ai
titolari della azione disciplinare.
Capo I
Lincompatibilità di sede per
rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense.
Titolo I
Regole generali di applicazione delle
disposizioni dellart. 18 R. D. n. 12/1941.
1. (Ufficio giudiziario). Per ufficio giudiziario si intende il
complesso della struttura organizzativa, prevista dallordinamento, per lo
svolgimento di una determinata funzione.
Sono pertanto ufficio giudiziario, ai fini di cui allart. 18 R.D. n.
12/1941, : la Corte di Appello, il Tribunale Ordinario, lUfficio di Sorveglianza, il
Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di Appello.
2. (Sede dellufficio). La sede dellufficio
giudiziario si individua nella località ove lufficio, seppure articolato in sezione
distaccate, ha la struttura centrale.
3. (Ambito soggettivo di applicazione). La disposizione sulla
incompatibilità di sede per rapporti di parentela ed affinità con professionisti
esercenti lattività forense si applica ai magistrati ordinari operanti
presso gli uffici giudiziari di merito; il tenore letterale della disposizione ne esclude
lapplicabilità ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di
Cassazione.
4. (Attualità dellesercizio delle funzioni giudiziarie).
Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato non esercita funzioni giudiziarie, perché collocato fuori
ruolo, per qualsivoglia causa.
5. (Rapporto di parentela e di affinità). Ai fini dellincompatibilità,
il rapporto di parentela tra professionista e magistrato rileva sino al secondo grado,
mentre il rapporto di affinità tra i predetti rileva solo per il primo grado.
Altri rapporti di parentela e di affinità possono rilevare secondo la
disposizione dellart. 2, co. 2°, R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, sempre che
risultino specifiche situazioni da cui desumere, per fatti ascrivibili al magistrato o al
professionista ovvero per la dimensione della sede giudiziaria in relazione specifica ai
criteri di accertamento dei punti 6 e segg. della presente circolare, che si possano
verificare intralci al buon funzionamento del servizio, con conseguente compromissione
dellinteresse alla credibilità della funzione giudiziaria.
Titolo II
Accertamento della situazione di incompatibilità.
6. (Rilevanza delle situazioni di incompatibilità). La
situazione di incompatibilità prevista dalla prima parte della disposizione dellart.
18 R. D. n. 12/1941, relativa quindi al fatto delliscrizione del parente o affine
nellalbo professionale della sede ove si trova lufficio giudiziario di
appartenenza del magistrato, assume concreta rilevanza nel caso in cui sussista una
lesione allimmagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione
giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dellufficio di appartenenza.
7. (Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità).
Per laccertamento in concreto dellincompatibilità di sede si ha riguardo:
a) alla rilevanza della professione forense svolta dal congiunto
avanti allufficio di appartenenza del magistrato nei termini precisati nei
successivi artt. 8 e 9;
b) alla dimensione del predetto ufficio, ed in particolare alla
organizzazione tabellare;
c)
alla materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, rilevando la distinzione
dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della
previdenza, ed ancora, allinterno dei predetti e specie del settore del diritto
civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla
organizzazione tabellare;
d) al ruolo ricoperto dal magistrato allinterno dellufficio;
e) alla funzione specialistica dell ufficio giudiziario.
8.
(Abitualità dellesercizio della professione). Si ha esercizio abituale
della
professione non solo quando il parente o affine avvocato
abbia avanti allufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di
interessi, ma anche quando ivi svolga con una certa continuità una minore porzione della
professione.
9. (Forme di organizzazione della professione forense ). Lapplicazione
dei criteri di rilevazione in concreto dellincompatibilità di sede deve tener conto
di eventuali forme di esercizio non individuale della professione forense da parte del
parente o affine.
Può
avere rilievo il fatto - qualora il professionista eserciti in collaborazione con altri
fruendo in comune delle medesime strutture organizzative - che si realizzi una forma
collaborativa nella reciproca attività professionale.
Può aver rilievo, inoltre, lo svolgimento, da parte del congiunto del
magistrato, di attività professionale presso uno studio, senza averne la titolarità.
Potrà avere
rilievo anche la circostanza che, allinterno di uno studio professionale
organizzato, il parente o affine del magistrato partecipi alla attività attraverso lo
studio e la redazione degli atti.
In tutti questi casi limpegno del congiunto del magistrato, qualunque
ruolo rivesta allinterno dello studio, a non esercitare nel settore di attività del
magistrato non basta a far ritenere esclusa la incompatibilità.
10. (Società e associazione di professionisti). Se la società di
professionisti o lassociazione tra professionisti opera avanti allufficio al
quale appartiene il magistrato parente di un socio o associato e nei medesimi settori del
magistrato, si potrà determinare la incompatibilità indipendentemente dalle materie
trattate dal professionista parente.
Nel
caso in cui la società di professionisti o lassociazione tra professionisti si
occupi esclusivamente di materia specialistica in settore diverso da quello di attività
del magistrato, la situazione di incompatibilità può essere esclusa tenendo conto dei
criteri generali.
Non sussiste, di regola, incompatibilità se il professionista in rapporto di
parentela o affinità col magistrato eserciti presso una sede secondaria della società di
professionisti ovvero presso una struttura decentrata rispetto alla sede principale
ubicata nel luogo ove ha sede lufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.
11. (Professionista iscritto in elenchi speciali). Situazioni di incompatibilità in concreto possono
determinarsi in caso di rapporto di parentela o affinità, nei gradi indicati al punto 5,
con professionista iscritto nellelenco speciale annesso allalbo (art. 3 RDL 27
novembre 1933, n. 1578), sebbene questi sia abilitato allesercizio della professione
limitatamente agli affari ed alle cause dellente di appartenenza.
In tali ipotesi occorre aver riguardo alla peculiarità dellattività
professionale svolta, in applicazione dei criteri generali.
Titolo
III
Casi
di incompatibilità
12). (Tribunali ordinari di ridotte dimensioni). Nei Tribunali ordinari organizzati in ununica sezione
promiscua limpossibilità di tener distinti i settori di attività dei magistrati,
unitamente alle ridotte dimensioni
della sede, determina la situazione di incompatibilità rilevante per il trasferimento dufficio. Potranno, peraltro, essere valutate, al fine di
escludere la incompatibilità e congiuntamente agli altri criteri, organizzazioni
tabellari del lavoro della sezione promiscua che prevedano per i magistrati lattribuzione
di competenze esclusivamente limitate o al settore penale o al settore civile.
13. (Tribunali ordinari di medie dimensioni). Nei Tribunali ordinari organizzati sulla distinzione tra
attività nel settore civile, nel settore lavoro e nel settore penale, lincompatibilità
è esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso rispetto a quello nel
quale opera, per organizzazione tabellare, il magistrato, e sempre che non vi sia
possibilità di interferenza tra le attività da entrambi svolte.
14. (Tribunali ordinari di grandi dimensioni). Nei Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di
sezioni per ciascun settore di attività, civile, lavoro e penale, e quindi con sezioni
deputate alla trattazione esclusiva di materia specialistica (famiglia, esecuzione,
fallimentare, societario, proprietà industriale ed intellettuale, etc. etc.), non
sussiste incompatibilità ove il magistrato operi, seppure allinterno del medesimo
settore, in sezione specialistica ed il professionista congiunto o affine non tratti detta
materia oppure questultimo tratti la materia specialistica, affidata per
organizzazione tabellare ad una sezione, ed il magistrato operi in una sezione a cui sono
affidate materie diverse, seppure allinterno del medesimo settore.
15 (Il magistrato in sezione distaccata). Non si ha
incompatibilità di sede se il magistrato opera in via esclusiva in sezione distaccata ed
il parente o laffine non svolge presso la predetta sezione alcuna attività, oppure
se è questultimo ad operare in via esclusiva presso la sezione distaccata ed il
magistrato esercita esclusivamente presso la sede centrale.
Nel
caso in cui il magistrato assegnato alla sezione distaccata svolga attività anche presso
la sede centrale, occorre fare riferimento, per accertare la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità, ai criteri generali di cui allart.7 ed, in
particolare, alla natura della materia trattata dal magistrato ed alle dimensioni della
sede centrale del Tribunale o della sezione distaccata.
16. (Corti di Appello). Nelle Corti di Appello
organizzate con una o più sezioni deputate alla trattazione distinta della materia
civile, del lavoro, penale, non sussiste incompatibilità ove il magistrato eserciti
esclusivamente in un settore (civile, penale, lavoro) ed il parente o laffine
eserciti esclusivamente in un settore diverso, oppure se, nellambito dello stesso
settore, il magistrato sia addetto per previsione tabellare, in via esclusiva, alla
trattazione di materia specialistica diversa da quella di cui si occupa stabilmente
il professionista. Nel caso di identità di materia verrà
valutato al fine di escludere la incompatibilità il dato relativo alle dimensioni del
singolo ufficio ed alla intensità dellattività del professionista avanti allufficio.
Nelle Corti di Appello di piccole dimensioni, organizzate con
un'unica sezione promiscua, occorre fare riferimento al dato relativo alla intensità
della attività professionale avanti alla Corte da parte del parente o affine
professionista, sicché, prescindendo dalla materia trattata, lincompatibilità può
essere esclusa in caso di attività quantitativamente assai modesta.
Per laccertamento
della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato della Corte di
Appello occorre valutare anche se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da
parte del parente o affine di attività professionale presso un ufficio di merito di primo
grado compreso nel distretto.
In ogni caso non può darsi
rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del
professionista volti a limitare la propria attività avanti al solo Tribunale, con
conseguente rinuncia allassistenza ed alla rappresentanza in grado di appello.
17. (Uffici di Procura). La situazione di incompatibilità del
magistrato addetto alla Procura della Repubblica presso un Tribunale ordinario può
derivare dal fatto che il parente o affine eserciti con abitualità la professione avanti
al predetto Ufficio e/o avanti al corrispondente ufficio giudicante nel settore penale.
Negli uffici di Procura
istituiti presso Tribunali strutturati con unica sezione promiscua si verifica lincompatibilità
se alla ristretta dimensione degli uffici si accompagna, da parte del professionista, lesercizio
di attività nel solo settore penale o comunque in tutte le materie.
Negli Uffici di Procura
istituiti presso Tribunali organizzati con la distinzione in più settori di attività, lincompatibilità
di sede è esclusa se il professionista opera esclusivamente nel settore civile e se non
si verificano rilevanti interferenze di attività in ragione delle funzioni assegnate al
pubblico ministero nelle procedure civili.
Se il parente o affine opera nel settore penale, lidentità della
materia trattata dal magistrato determina la situazione di incompatibilità, a meno che il
parente non svolga lattività professionale con rigorosa limitazione ad un settore
specialistico e sia da escludere il pericolo di interferenze con lattività del
magistrato.
In ogni caso non può darsi
rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del
professionista a non trattare la materia del settore in cui opera il parente o affine
magistrato.
18. (Uffici di Procura
Generale). I criteri di valutazione dellincompatibilità di sede di un
magistrato della Procura Generale presso la Corte di Appello sono mutuabili da quelli
indicati al punto 16 per i magistrati della Corte di Appello, e si sostanziano, in
particolare, nel criterio della rilevanza dellattività di difesa davanti a quellufficio
e nel criterio della valutazione della relativa organizzazione tabellare.
19. (Tribunali per i minorenni e relativi Uffici di Procura).
Nella valutazione delle situazioni di eventuale incompatibilità di un magistrato addetto
al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura ha rilievo il profilo di
specialità della materia funzionalmente trattata, sicché occorre verificare se vi sia,
da parte del parente o affine, abituale esercizio della professione avanti al Tribunale
per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura.
20. (Tribunali di sorveglianza). Per laccertamento della
eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato del Tribunale di
sorveglianza occorre valutare se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte
del parente o affine di attività professionale presso un ufficio di sorveglianza compreso
nellambito territoriale di competenza del Tribunale predetto.
Non sussiste incompatibilità se il parente o affine svolge attività
professionale esclusivamente nel settore civile o del lavoro. Nel caso in cui eserciti nel
settore penale in ambito distrettuale, occorre aver riguardo al dato quantitativo delle
procedure curate avanti all Ufficio o al Tribunale
di sorveglianza.
21. (Dirigenti degli
uffici giudiziari). I magistrati preposti alla direzione di uffici
giudicanti di merito sono sempre in situazione di incompatibilità di sede se un parente o
affine esercita la professione forense presso lUfficio da loro diretto.
Solo per gli uffici giudicanti
di grandi dimensioni possono essere prese in considerazione situazioni particolari, da
valutare caso per caso sulla base del criterio dellintensità e del settore di
intervento del professionista parente o affine, ai fini dellesclusione della
situazione di incompatibilità.
Per i magistrati preposti ad
uffici requirenti di merito può essere esclusa la situazione di incompatibilità
di sede se, anche in riguardo alle dimensioni dellufficio, il parente o affine
svolge attività esclusivamente nel settore civile o del lavoro.
Per
il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale vale, inoltre, quanto
disposto ai punti 16 e 18 della presente circolare con riguardo ai magistrati addetti alla
Corte di Appello ed alla relativa Procura Generale, circa la necessità di valutare se vi
sia da parte del parente o affine esercizio di attività professionale presso un ufficio
di primo grado compreso nel distretto.
22. (Il magistrato
inserito in tabella infradistrettuale). Le verifiche di eventuali situazioni di
incompatibilità di sede vanno riferite allufficio di appartenenza del magistrato,
che sia inserito in tabelle infradistrettuali.
La destinazione in supplenza
presso un ufficio collegato infradistrettualmente non comporta, di regola, situazioni di
incompatibilità se davanti a quellufficio esercita attività professionale il
parente o laffine del magistrato supplente.
La coassegnazione ad altro
ufficio infradistrettuale può comportare la sussistenza di situazioni di incompatibilità
in riferimento allufficio collegato che beneficia della coassegnazione, risolvibili
comunque con la revoca del provvedimento tabellare di coassegnazione.
23. (Il magistrato
distrettuale). È esclusa, salvo
particolari situazioni da valutarsi in concreto, lincompatibilità di sede per il
magistrato distrettuale.
TITOLO IV
Incompatibilità: casi analoghi
24. (Rapporto di parentela o affinità con il praticante avvocato).
In caso di parentela o di affinità con un praticante avvocato ammesso allesercizio
dellattività professionale, leventuale compromissione dellinteresse
pubblico alla credibilità della funzione giudiziaria, da accertarsi in concreto, deve
essere valutata secondo il paradigma della disposizione di cui allart. 2, co. 2°,
R. D.L.vo 31 maggio 1946, n. 511, tenendo conto di una pluralità di criteri, così
individuati:
a) dimensioni dellufficio;
b) posizione rivestita dal magistrato e sua collocazione tabellare allinterno
dellufficio;
c) materia trattata dal praticante avvocato e dallo studio professionale
presso il quale lo stesso svolge la pratica professionale;
d) frequenza di attività professionale svolta dal praticante avvocato avanti
allufficio di appartenenza del magistrato.
25. (Rapporto di coniugio o di stabile convivenza con avvocati o
praticanti avvocati ammessi allesercizio della professione). Lesercizio
della professione forense in modo abituale avanti allufficio nel quale il coniuge, o
il convivente more uxorio, svolge le funzioni di magistrato può determinare una
situazione di incompatibilità per limpossibilità di amministrare giustizia in
quella sede col necessario prestigio, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui
allart. 2, co. 2°, R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511.
Nella valutazione di siffatte situazioni si ha, di regola, riguardo ai
criteri generali indicati nel titolo II di questo Capo I.
Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di
separazione legale; essa non viene meno, però, in caso di sola separazione di fatto dei
coniugi, salvo eccezioni da valutare in concreto.
CAPO II
Lincompatibilità di sede per rapporti di parentela o
affinità con magistrati della stessa sede.
Titolo I
Regole generali di applicazione delle disposizioni dellart.
19 R. D. n. 12/1941.
26. (Ufficio giudiziario). Per ufficio giudiziario si intende
il complesso della struttura organizzativa, prevista dallordinamento per lo
svolgimento di una determinata funzione.
Ai fini dellapplicazione della disposizione dellart. 19 R. D. n.
12/1941 sono ufficio giudiziario, oltre alla Corte di Cassazione, alla Corte di Appello,
al Tribunale Ordinario, al Tribunale di Sorveglianza ed al Tribunale per i Minorenni, gli
uffici giudiziari qui elencati: Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Ufficio di
Sorveglianza, Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura della Repubblica presso
il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
27. (Ambito soggettivo di applicazione). Le disposizioni sulla incompatibilità di sede per rapporti
di parentela ed affinità con magistrati dello stesso ufficio si applicano anche ai
magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione
28. (Rapporto di parentela o affinità). I magistrati in
rapporto di parentela o affinità tra loro sino al terzo grado non possono, di regola,
fare parte dello stesso ufficio giudiziario, come individuato al punto n. 26 della
presente circolare.
In
ogni caso non possono fare parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle Corti
e nei Tribunali ordinari i parenti e gli affini entro il quarto grado.
29. (Attualità dellesercizio delle funzioni giudiziarie).
Non si ha incompatibilità di sede se i magistrati in rapporto di parentela o affinità
non esercitano funzioni giudiziarie, perché
collocati fuori ruolo, per qualsivoglia causa.
30. (Rapporti con magistrati onorari). Nessun rilievo, ai fini
dellincompatibilità di sede, ha il rapporto di parentela o affinità, o di coniugio
o stabile convivenza, con un magistrato onorario.
Titolo II
Accertamento della situazione di incompatibilità
31. (Accertamento delle situazioni di incompatibilità). Il
Consiglio Superiore della Magistratura, pur in caso di compresenza nello stesso ufficio di
magistrati in rapporto reciproco di parentela ed affinità entro il terzo grado, può in
concreto escludere la sussistenza della incompatibilità di sede ove accerti che non vi
sia pregiudizio della credibilità della funzione e non si abbiano intralci al
regolare andamento del servizio.
32. (Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità).
Per laccertamento in concreto dellincompatibilità si ha riguardo al numero
dei componenti dellufficio giudiziario e quindi alla dimensione dello stesso, in
specifica relazione allorganizzazione tabellare.
La valutazione in concreto, ai fini della deroga allapplicazione della
disposizione di cui al primo comma dellart. 19 R. D. n. 12/1941, tiene conto del
fatto che le situazioni di incompatibilità determinate da rapporti tra magistrati
esprimono una minore potenzialità lesiva dellinteresse alla credibilità della
funzione giudiziaria, qualificata dal regolare svolgimento dellattività dellufficio,
rispetto alle situazioni di incompatibilità di sede determinate da rapporti con esercenti
la professione forense.
Titolo III
Deroghe alle situazioni di incompatibilità.
33. (Uffici giudicanti di modeste dimensioni). Nei Tribunali e
nelle Corti organizzati con sezioni uniche promiscue lincompatibilità può essere
esclusa solo se si accerti che, senza rilevanti variazioni tabellari, è possibile
assicurare che i magistrati interessati svolgano stabilmente lattività in distinte
materie, senza intralci per gli altri servizi dellufficio, ivi compresa la
composizione dei collegi ed il rispetto di equa e razionale distribuzione del lavoro.
34. (Uffici giudicanti di ampie dimensioni). Nei Tribunali e
nelle Corti organizzati con due o più sezioni lincompatibilità può essere esclusa
se i magistrati interessati sono collocati in sezioni diverse tra loro o se nella stessa
sezione purché questa abbia un organico numericamente consistente, che consente lo
svolgimento delle attività giudiziarie senza intralci organizzativi e nel rispetto del
divieto della compresenza dei magistrati interessati nello stesso collegio.
35. (Interferenze funzionali tra settori diversi dello stesso ufficio)
Lincompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in reciproco rapporto di
parentela o affinità entro il terzo grado operano, allinterno dello stesso ufficio,
in settori pure distinti ma funzionalmente intersecantisi, salvo che, per le dimensioni
dellufficio, sia possibile evitare, con idonei accorgimenti, rilevanti intralci che
scongiurino il verificarsi sistematico di interferenze tra le attività dei magistrati
interessati.
36. (Il magistrato in sezione distaccata). Non dà luogo, di
regola, a situazione di incompatibilità il rapporto di parentela o affinità entro il
terzo grado tra magistrati dello stesso ufficio, di cui uno operi nella sede centrale e laltro
nella sede distaccata, pur se impegnati nella stessa materia.
37. (Tribunali per i minorenni e Tribunali di sorveglianza). La
specificità della materia trattata dai magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni ed
ai Tribunali di sorveglianza non ha rilevanza per escludere la sussistenza di situazioni
di incompatibilità per rapporti reciproci di parentela o affinità entro il terzo grado.
Lesclusione della incompatibilità, per accertamento in concreto, è
regolata dalle regole generali fissate al punto n. 33. della presente circolare.
38. (Corte di Cassazione). I magistrati addetti
alla Corte di Cassazione possono fare parte della stessa sezione, purché si rispetti il
divieto di compresenza nei medesimi collegi giudicanti.
39. (Uffici inquirenti / requirenti). Avuto riguardo alla
dimensione dellufficio, può escludersi la situazione di incompatibilità se i
magistrati in reciproco rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado operino
senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla
funzionalità dellufficio.
40. (Dirigenti degli uffici) In ogni caso sussiste la
situazione di incompatibilità se il magistrato dirigente dellufficio è in rapporto
di parentela o affinità entro il terzo grado con un magistrato addetto al medesimo
ufficio.
Lincompatibilità potrà essere verificata anche con
riferimento al rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado intercorrente tra il
Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale
Tribunale per i minorenni o tra il Presidente della Corte di Appello o il Procuratore
Generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto rispettivamente ad un Tribunale
o ad una Procura della Repubblica del distretto ivi compresa la Procura presso il
Tribunale per i minorenni, in ragione del pericolo di interferenze sul corretto esercizio
da parte dei predetti magistrati dirigenti del potere di sorveglianza, a norma delle
disposizioni degli artt. 14 e 16 R.D.L.vo 31 maggio 1946 n. 511.
Titolo IV
Incompatibilità: casi analoghi
41. (Rapporto di coniugio o di stabile convivenza). Il rapporto
di coniugio ed il rapporto di stabile convivenza tra magistrati dello stesso ufficio
possono determinare una situazione di incompatibilità per limpossibilità di
amministrare giustizia in quella sede col necessario prestigio, secondo quanto previsto
dalla disposizione di cui allart. 2, co. 2°, R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511.
Nella valutazione di siffatte situazioni si ha, di regola, riguardo ai
criteri generali indicati nel titolo II di questo Capo II.
42. (Uffici diversi della stessa sede giudiziaria). Se i
magistrati, che sono in rapporto di reciproca parentela o affinità o in rapporto di
coniugio o ancora di stabile convivenza, prestano servizio presso uffici diversi della
stessa sede giudiziaria interessati da relazioni funzionali (ad es. Pubblico Ministero e
giudice per le indagini preliminari o giudice penale sia monocratico che collegiale,
giudice di primo grado e giudice in grado di appello) può determinarsi una situazione di
incompatibilità per limpossibilità di amministrare giustizia in quella sede col
necessario prestigio, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui allart. 2,
co. 2°, R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511.
In tali ipotesi occorre aver riguardo, per laccertamento
in concreto della situazione di incompatibilità, al criterio delle dimensioni degli
uffici, per verificare se la loro struttura organizzativa consenta o meno di evitare
stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati. Occorre
inoltre valutare il grado del rapporto di parentela o affinità tra i magistrati.
Capo III
Rilevazione delle incompatibilità.
Titolo I
Comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 R. D.
n. 12/1941.
43. (Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di
possibile rilevanza ai fini del trasferimento dufficio, secondo le previsioni di
incompatibilità di sede ex art. 18 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte
al titolo IV del capo I della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità
di sede per rapporti con professionisti, deve darne comunicazione al Consiglio Superiore
della Magistratura.
Lonere di comunicazione sorge per il solo fatto dellesistenza dei
rapporti di parentela, affinità, coniugio o stabile convivenza con un professionista,
anche praticante avvocato o avvocato iscritto nellelenco speciale annesso allalbo,
quale che sia lufficio giudiziario avanti al quale costoro abitualmente svolgano la
professione.
In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di
situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare,
per sottoporle alle valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
44. (Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di
possibile rilevanza ai fini del trasferimento dufficio, secondo le previsioni di
incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte
al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità
di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio Superiore della
Magistratura.
Oggetto dellonere di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle
quali i magistrati parenti o affini, ovvero coniugi o stabili conviventi, facciano parte
dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede. In tale ultimo caso occorre evidenziare, con la
comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale tra i diversi
uffici, secondo la previsione di cui al punto n. 35 della presente circolare.
In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di
situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare,
per sottoporle alle valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
45. (Momenti temporali dellobbligo di dichiarazione). Il
magistrato è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui ai punti nn. 43. e 44. della
presente circolare:
a)
da uditore giudiziario, al momento in cui indica la sede di preferenza nellambito
della procedura di prima assegnazione;
b) da magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari, al momento in cui
presenta una domanda di tramutamento, per qualsivoglia sede o ufficio, o di conferimento
di incarico semidirettivo o direttivo;
c) da magistrato fuori ruolo al momento in cui è invitato alle indicazioni
di preferenza per una delle sedi disponibili nellambito della procedura
eventualmente officiosa di ricollocazione in ruolo;
d) in ogni altro caso in cui occorre procedere dufficio alla
riassegnazione di una sede ed il magistrato interessato è invitato ad indicare lordine
di preferenza tra le sedi disponibili;
e) nel termine di sessanta giorni dalla verificazione dellevento da
segnalare, in caso di sopravvenienza di una situazione rilevante nella sede giudiziaria in
cui opera, oppure in caso in cui intervengano modifiche a quanto già comunicato;
f) ogniqualvolta il Consiglio Superiore della Magistratura
disponga un censimento generale delle possibili situazioni di incompatibilità. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere resa da tutti i magistrati
in servizio anche per situazioni negative, nel termine indicato dalla delibera relativa al
censimento.
La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere
redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito
del Consiglio Superiore della Magistratura (www.cosmag.it), utilizzando laccesso personale del magistrato oppure
per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@, secondo le
istruzioni contenute nella relazione illustrativa della presente circolare.
46. (Dichiarazione successiva allassunzione delle funzioni nella
sede e/o ufficio di destinazione). Dopo
la presa di possesso nellufficio di destinazione, in esito alle procedure di
assegnazione o trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 45.
della presente circolare, il magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento
dellavvio della procedura di trasferimento) ha lobbligo di rendere una formale
dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di
sede per rapporti con professionisti o magistrati, da inviarsi tempestivamente, e comunque
allatto dellinserimento nellorganizzazione tabellare dellufficio,
al Consiglio Superiore della Magistratura.
La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere
redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito
del Consiglio Superiore della Magistratura (www.cosmag.it), utilizzando laccesso personale del magistrato oppure
per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@, secondo le
istruzioni contenute nella relazione illustrativa della presente circolare.
47. (Dovere di verità). Il magistrato ha lobbligo di
dichiarare il vero nelle comunicazioni circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini
dellincompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con
altri magistrati.
48. (Inadempimento allobbligo di dichiarazione). Linadempimento
allobbligo di invio tempestivo, nei momenti temporali indicati ai punti nn. 45 e 46
della presente circolare, della dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza
ai fini dellincompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti
con altri magistrati, sarà segnalato ai titolari dellazione disciplinare.
49. (Doveri
dei dirigenti degli uffici giudiziari). Il dirigente dellufficio
giudiziario, nellambito del generale potere di sorveglianza, ha lobbligo di
dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura di ogni situazione
di possibile rilevanza ai fini dellincompatibilità di sede per rapporti con
professionisti o con magistrati, che riguardi un magistrato o più magistrati dellufficio.
Il dirigente dellufficio
giudiziario, in occasione dellinvio da parte dei magistrati delle comunicazioni di
cui ai punti nn. 45 e 46, provvede ai seguenti adempimenti, utilizzando, secondo le
istruzioni contenute nella relazione illustrativa della presente circolare, il programma
informatico Valeri@ per linoltro:
a) nel caso in cui il
magistrato dichiari linsussistenza di situazioni di incompatibilità, attesta la
presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in
merito;
b) nel caso in cui il
magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per
rapporto con professionisti, verifica se lattività dichiarata dal professionista
interessi la sede giudiziaria in cui opera il magistrato. Se la sede giudiziaria è
diversa, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare
osservazioni in merito. Se invece la sede è la stessa, il dirigente dellufficio
predispone una relazione con indicazione di specifici elementi di fatto a sua conoscenza,
che siano utili alla valutazione, dando altresì comunicazione dei risultati di eventuali
controlli interni, a tal fine disposti. La relazione specifica altresì se si sia fatto
ricorso, per ovviare alla situazione di incompatibilità, ad accorgimenti organizzativi in
deroga a quelli ordinari;
c) nel caso in cui il
magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per
rapporto con magistrati dello stesso ufficio o di uffici giudiziari diversi ma della
stessa sede, secondo la previsione di cui al punto n. 42 della presente circolare, il
dirigente dellufficio predispone una relazione con indicazione di specifici elementi
di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, dando altresì comunicazione
dei risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti. La relazione specifica
altresì se sia fatto ricorso, per ovviare alla situazione di incompatibilità, ad
accorgimenti organizzativi in deroga a quelli ordinari.
Le dette operazioni
dovranno essere svolte dal dirigente dellufficio entro sessanta giorni dal momento
della presentazione della dichiarazione.
50. (Adempimenti
del Consiglio Giudiziario). Entro novanta giorni dallinvio della relazione del
dirigente dellufficio mediante il programma informatico Valeri@, il Consiglio
Giudiziario esprime un parere sulle situazioni dichiarate, potendo a tal fine chiedere
ulteriori chiarimenti al magistrato o ai magistrati interessati ed al dirigente dellufficio
a cui costoro appartengono.
Titolo II
Delibazione delle comunicazioni sulle situazioni di incompatibilità di sede.
51. (Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle
situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità). La Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per
lassegnazione della nuova sede prende in esame le dichiarazioni, rese nelle ipotesi
di cui dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 45 della presente circolare, ai soli
fini delle decisioni sulla sede e/o lufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se
del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza
che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in
concreto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dopo la destinazione
tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta lassegnazione della sede
e/o dellufficio.
52. (Procedimento consiliare. Adempimenti della Commissione referente).
Ricevuta la dichiarazione del magistrato,
unitamente alla relazione del dirigente dellufficio ed al parere del Consiglio
Giudiziario, la Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per le decisioni sulle situazioni di incompatibilità ex
artt. 18 e 19 R. D. n. 12/1941, se non ritiene di proporre immediatamente larchiviazione,
dispone accertamenti, potendo richiedere informazioni al Consiglio dellOrdine degli
Avvocati, se la presunta incompatibilità abbia causa in rapporti con professionisti, e al
dirigente dellufficio. La Commissione può inoltre acquisire documentazione e disporre
audizioni dei soggetti in grado di riferire informazioni utili alla decisione.
Gli accertamenti possono essere limitati alla preliminare interlocuzione,
anche per iscritto, con il magistrato, o i magistrati, della cui posizione si tratta, o
col dirigente dellufficio, per lacquisizione di elementi di fatto ancor più
specifici e per leventuale apprestamento della soluzione organizzativa più acconcia
per leliminazione della situazione di
incompatibilità, sì da evitare lapertura del procedimento di trasferimento dufficio.
In esito agli accertamenti, se non ritiene di proporre larchiviazione,
la Commissione delibera lapertura del procedimento di trasferimento dufficio,
inviando al magistrato interessato il relativo avviso, contenente:
a) lindicazione degli elementi costitutivi della situazione di
incompatibilità ed eventualmente di quelli impeditivi alla concessione della deroga in
concreto ai sensi delle disposizioni di cui al punto n. 31 della presente circolare;
b) la fissazione della data per laudizione;
c) lavvertimento circa il diritto di farsi assistere nellaudizione
da altro magistrato.
In esito alla audizione, ove non ritenga di svolgere ulteriori accertamenti,
la Commissione provvede al deposito degli atti e ne dà contestualmente avviso al
magistrato ed alleventuale assistente, con lavvertimento della facoltà di
estrarne copia e di presentare memorie scritte entro un termine non superiore a venti
giorni, a far data dalla ricezione dellavviso di deposito.
Scaduto lindicato termine di venti giorni, la
Commissione formula la proposta per lassemblea plenaria; se la proposta è di
trasferimento dufficio, è dato avviso al magistrato della data fissata per la
seduta del Consiglio Superiore della Magistratura, con lavvertimento della facoltà
di essere sentito dallassemblea o di inviare una memoria scritta.
Titolo III
Epiloghi
della procedura di trasferimento
53. (Individuazione del magistrato da trasferire in caso di
incompatibilità per rapporti tra magistrati). La proposta di trasferimento, in
ipotesi di incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, anche nei casi analoghi
di cui al titolo IV del Capo II della presente circolare, ha riguardo, se nessuno dei
magistrati coinvolti ha proposto domanda di trasferimento nel corso della procedura, al
magistrato che per ultimo ha assunto le funzioni presso la sede o lufficio o, se
ciò è avvenuto in pari data, al magistrato con minore anzianità di ruolo.
Nel caso in cui lincompatibilità trova causa nel rapporto di coniugio
o di stabile convivenza, la proposta individua il magistrato da trasferire, tenendo anche
conto delle esigenze del nucleo familiare.
54. (Cause di sospensione della procedura di trasferimento). La
procedura di trasferimento per incompatibilità di sede è sospesa se:
a) il magistrato interessato, dopo lapertura del procedimento, chiede
il trasferimento ad altra sede e/o ad altro ufficio;
b) il congiunto esercente la professione forense comunica la volontà di
trasferire ad altra sede giudiziaria la principale attività professionale.
Nel caso di cui alla lettera a) del presente punto, la Commissione sospende
la procedura sino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla domanda
di trasferimento.
Nel caso di cui alla lettera b) del presente punto, la Commissione può
disporre accertamenti per verificare se limpegno di trasferimento ad altra sede dellattività
professionale sia stato effettivamente ed esaustivamente realizzato.
55. (Definizione della procedura di trasferimento sospesa). La procedura di trasferimento sospesa è definita con
archiviazione se la domanda di trasferimento, presentata dal magistrato nel corso della
procedura, è accolta dallAssemblea Plenaria del Consiglio Superiore della
Magistratura.
La Commissione propone, inoltre, larchiviazione della procedura nel caso in cui
accerti leffettivo ed adeguato trasferimento ad altra sede dellattività
professionale del congiunto esercente la professione forense.
In tale ultima ipotesi, il dirigente dellufficio verifica che il
trasferimento della principale attività professionale ad altra sede permanga nel tempo,
dopo la decisione di archiviazione della procedura di trasferimento del magistrato.
Nel caso in cui accerti che la situazione di incompatibilità
è ripristinata e che il magistrato coinvolto non ne ha dato tempestiva segnalazione,
provvede a darne comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, informando
contestualmente i titolari dellazione disciplinare.
2) - 3/IC/2002 - Monitoraggio delle situazioni di potenziale
incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2
Legge Guarentigie.
Il Consiglio Superiore della Magistratura,
Premesso che in data odierna è stata approvata nuova
circolare in tema di incompatibilità di sede ex art. 18 e 19 O.G. nonché di situazioni
analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.
Premesso che è stato contestualmente elaborato un sistema di
dichiarazione di tipo informatico con appositi moduli nella sezione relativa ai dati
personali di ogni magistrato nel sito intranet del Consiglio .
Rilevato che l'ultimo monitoraggio generale della situazione
di potenziale incompatibilità è stato effettuato a seguito di delibera di questo
Consiglio in data 18.12.1996.
Ritenuta la necessità, in considerazione della disciplina
introdotta, del nuovo sistema di rilevamento, del tempo decorso dall'ultimo monitoraggio,
di procedere a nuovo e generale censimento;
delibera
di deliberare censimento generale delle situazioni di
incompatibilità rilevanti ex art. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe secondo la
disciplina e le modalità previste dalla nuova circolare in materia approvata in data
odierna.
Invita tutti i Magistrati Ordinari a rendere la dichiarazione
secondo i criteri e le modalità di circolare ed allegate istruzioni.
Indica il termine iniziale per la rilevazione nel 1°
febbraio 2004 ed il termine finale nel 31 marzo 2004. |