BREVI DAL
C.S.M.
(13 gennaio 2004) (a cura di Giovanni Mammone) TABELLE PER LA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL
BIENNIO 2004-2006 Il Consiglio il 19.12.03 ha approvato la nuova circolare
sulle tabelle degli uffici giudiziari. Nellimpossibilità di riportare il testo
integrale di circolare e relazione introduttiva (peraltro prontamente inseriti nel sito
internet del Consiglio), riporto di seguito la Premessa alla relazione, che dà
sinteticamente conto degli obiettivi che il C.S.M. intende raggiungere. La nuova circolare riveste un particolare significato
atteso che la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari costituisce il nucleo
attorno al quale si imperniano i valori dellefficienza e della prontezza dei servizi
della giustizia, nel rispetto dei principi costituzionali. Si tratta, infatti, di una
delle più importanti attività strumentali rispetto allesercizio della
giurisdizione. Le tabelle costituiscono il progetto organizzativo di ciascun ufficio ed
è, quindi, anche grazie ad esse che è possibile assicurare lefficienza e la
prontezza del servizio giustizia, nel rispetto dei fondamentali principi costituzionali di
autonomia ed indipendenza della magistratura. Limportanza e la centralità della disciplina tabellare in
vista della realizzazione del principio del giudice naturale è stata, del resto,
espressamente affermata dalla Corte Costituzionale che ha sottolineato come lindividuazione
dellorgano giudicante debba rispondere a regole e criteri che escludano la
possibilità di arbitrio anche nella specificazione dellarticolazione interna dellufficio
cui sia rimesso il giudizio (sent. n.419 del 23.12.1998) ed ha puntualizzato che
proprio il sistema tabellare, la definizione dei criteri organizzativi da parte del
Consiglio Superiore della Magistratura ed il conseguente controllo ad esso riservato in
ordine alla correttezza delle loro applicazioni concorre ad assicurare il rispetto della
garanzia costituzionale (sent. n.272 del 17.7.1998). La Commissione, in questa ottica, ha
seguito una impostazione generale che si è basata su criteri di razionalizzazione,
semplificazione ed effettività. La proposta della Commissione ha curato, in primo luogo, di
unificare oltre alla disciplina delle tabelle infradistrettuali, già trasfusa nel
precedente testo la gran parte della normazione secondaria dellultimo
decennio e, in particolare, tutta la disciplina residua (e ancora rilevante) in materia di
applicazioni e supplenze, la disciplina in materia di magistrati distrettuali, di sezioni
specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale, in materia di DDA, in
materia di organizzazione dellufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza,
maternità, malattia, perseguendo, in via tendenziale, lobbiettivo di realizzare una
sorta di testo unico in materia di organizzazione degli uffici. Il testo della circolare e delle singole disposizioni normative,
poi, è stato oggetto di ampie analisi e discussioni, che hanno impegnato la Settima
Commissione per oltre 20 sedute, e di una attenta opera di correzione e semplificazione,
nel tentativo di assicurare, in una prospettiva sistematica, un sufficiente grado di
determinatezza e regolamentazione dei singoli istituti. Si è tenuto conto, in questopera, sia dellesperienza
maturata nel quadriennio successivo allunificazione degli uffici giudiziari
realizzata con il d.lgs. n.51/1998, sia dei numerosi apporti provenienti dagli stessi
dirigenti degli uffici giudiziari, acquisiti in occasione degli incontri con gli stessi e,
in particolare, da ultimo nellincontro dell11, 12 e 14 luglio 2003. Va
precisato, peraltro, che il risultato conseguito si propone come la naturale evoluzione
delle soluzioni già offerte dal Consiglio nellultimo quinquennio e tiene conto, in
particolare, della transizione, compiutamente realizzata nella quasi totalità degli
uffici giudiziari, conseguente al D.Lgs. n.51/1998 e alla conseguente sostanziale
stabilizzazione salva sempre la necessità di individuare soluzioni più adeguate
alle esigenze di effettività ed efficienza del servizio dellassetto
organizzativo per numerosi uffici. Tra i
risultati di immediata percezione vanno individuati la elaborazione di una procedura
tabellare semplificata, laccentuazione del ruolo dei Presidenti di Sezione
(nellambito delle competenze previste dallart. 47 quater), la previsione di
momenti di formazione e di scambio di informazioni allinterno dellufficio e,
in una certa misura, dellintero distretto, le modalità per una più corretta
utilizzazione dei magistrati onorari, sia pure in relazione alle imminenti scadenze che li
vedono coinvolti. Per meglio garantire una maggiore
efficienza è sembrato in una prospettiva di effettività e miglior andamento dellesercizio
della giurisdizione necessario prevedere che i dirigenti lavorassero in base a
strategie e programmi formulati nellambito delle esigenze e dei criteri stabiliti
dal Consiglio Superiore della Magistratura e che tenessero conto anche degli obbiettivi
propri della dirigenza amministrativa. Da
ultimo, va precisato che il testo della circolare raccoglie in sé lelaborazione
tutta quella principale e gran parte di quella secondaria del Consiglio Superiore
della Magistratura dellultimo decennio in materia di organizzazione degli uffici
giudiziari , elaborazione che è sviluppata ulteriormente in una prospettiva
organica e sistematica, in modo da coordinare i diversi istituti ordinamentali. SEZIONE DISCIPLINARE DEL C.S.M. Con decreto del
Presidente della Repubblica del 18.12.03 (in G.u. 30.12.03 n. 301, emanato a seguito di
delibera del Consiglio del 10.12.03) è stato introdotto nel Regolamento interno del
C.S.M. il seguente articolo che regolamenta il funzionamento della Sezione disciplinare: Art. 3 bis (Elezione di componenti e
funzionamento della Sezione Disciplinare) Subito dopo l'elezione del vicepresidente
il Consiglio procede all'elezione dei sei componenti effettivi e dei sei componenti
supplenti della sezione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 24 marzo
1958, n. 195 e successive modificazioni, come risulta a seguito della pronuncia della
sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2003 n. 262.
Nel
caso in cui il vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non
possano per qualsiasi causa presiedere la sezione disciplinare la presidenza è assunta
dal componente supplente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione e, a
parità di data, per voti riportati e, a parità di voti, dal più anziano di età. Il presidente della sezione disciplinare, con proprio decreto,
determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti
supplenti in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa dei componenti effettivi. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA C.S.M. E MINISTRO Con
la sentenza 30.12.2003 n. n.380 la Corte costituzionale ha risolto in modo favorevole per
il Consiglio il conflitto dallo stesso promosso nel confronto del Ministro della
Giustizia, che non aveva dato esecuzione alla delibera del C.S.M. che nominava il
Procuratore della Repubblica di Bergamo. Più specificamente, la Corte con la sentenza in
questione ha dichiarato che non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla
controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell'ufficio
direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano
Galizzi sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e
conseguentemente ha annullato la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta
nella nota in data 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto
del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo. LA RETE EUROPEA DI FORMAZIONE
GIUDIZIARIA Nei giorni 12-13.12.03 si è tenuta a Roma, presso il CSM, lAssemblea
Generale della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG). Erano presenti i membri
della Rete, i rappresentanti di alcuni dei Paesi che entreranno a far parte della UE nel
maggio 2003 e un rappresentante del Consiglio dEuropa. La Rete Europea di Formazione
Giudiziaria è un ente dotato di personalità giuridica con sede al Bruxelles, di cui è
segretario generale un magistrato nominato dal CSM italiano. La Rete dal 2003 opera con il
sistema dei gruppi di lavoro, così articolato: 1. gruppo programmi, coordinato
dallEcole Nationale de la Magistrature (Francia), 2. gruppo relazioni coi Paesi
terzi, coordinato dal Consejo General del Poder Judicial e per questo dalla
Escuela Judicial (Spagna), 3. il gruppo WEB, coordinato dal Judicial Studies Board
del Regno Unito. Il CSM partecipa attraverso le sue delegazioni a tutti i gruppi della
Rete. La Rete si ripromette di definire standards e strumenti formativi comuni tra gli
organi di formazione dei paesi aderenti, in particolare favorendo gli scambi tra i
magistrati dei vari Stati, con il sostegno economico dellUE e dei Paesi aderenti. Il
CSM nel 2004 aprirà alcuni corsi organizzati a livello nazionale nei settori del diritto
civile, penale, europeo ai magistrati europei individuati dai Paesi Membri della Rete. LEcole
Nationale de la Magistrature francese, il Consiglio Superiore della Giustizia belga, il
Consiglio Superiore del Potere Giudiziario ed il Centro di Studi Giuridici dellAmministrazione
Giudiziaria spagnoli, lo Stichting Studiecentrum Richterakademie (SSR) olandese, la
Deutsche Richterakademie (Accademia del Diritto Europeo ERA, di Treviri), oltre al
Ministero della Giustizia finlandese, allo stesso modo, hanno indicato appositi corsi
tenuti nella lingua del Paese organizzatore, ai quali potranno partecipare i magistrati italiani selezionati dal C.S.M.
INFORMAZIONE
LEGISLATIVA (13 gennaio 2004)
(a cura di Giovanni Mammone) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DELLA
CORTE DI CASSAZIONE La legge 24.12.03 n. 350 (in G.u.
27.12.03 n. 299, s.o. n. 196) (legge finanziaria) allart. 3, c. 79-80, reca la
seguente disposizione:
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di
legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in
servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete
l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove
residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma. 80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è
determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata
legge n. 468 del 1978. COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il decreto
legislativo 5 dicembre 2003 n. 343 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.
288 del 12 dicembre 2003) ha apportato modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, sull'ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri.
Allart. 2, c. 2, ha introdotto la seguente norma, applicabile anche ai magistrati: All'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 5.bis
Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure
degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in
posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui
agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti
gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni
di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun
pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di
appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto
disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il
conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o
posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando
comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di
idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la
cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria
nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso
la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo. 5.ter Il personale dipendente di
ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in
posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di
supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonchè le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4,
mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza,
compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle
stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a
prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri,
senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo. 5.quater Con il provvedimento
istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono
determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,
necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del
personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo
accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle
predette strutture.". PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI FINE ANNO
Sono stati pubblicati nellultimo scorcio del 2003 i seguenti provvedimenti
legislativi. 1.
Decreto legge 23.12.03 n. 347 (in G.u.
24.12.03 n. 298), recante Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza; 2.
Decreto legge 24.12.03 n. 354 (in G.u.
29.12.03 n. 300), recante Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle
acque, nonché interventi per lamministrazione della giustizia; il decreto legge
riorganizza la giurisdizione dei tribunali regionali e de Tribunale superiore delle acque
allesito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del 2002, proroga lesercizio
delle funzioni dei g.o.t. e dei v.proc.on. in scadenza, modifica le modalità di
conservazione dei dati di traffico dei servizi di comunicazione telefonica, adotta
provvedimenti circa il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Sicilia, 3.
L. 24.12.03 n. 363 (in G.u. 5.1.04 n. 3),
recante Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo; la legge, in particolare, disciplina la responsabilità dei gestori degli impianti
e fissa norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili. |