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        BREVI DAL C.S.M.                       (13 gennaio 2004)

                                            (a cura di Giovanni Mammone)

TABELLE PER LA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2004-2006 – Il Consiglio il 19.12.03 ha approvato la nuova circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari. Nell’impossibilità di riportare il testo integrale di circolare e relazione introduttiva (peraltro prontamente inseriti nel sito internet del Consiglio), riporto di seguito la Premessa alla relazione, che dà sinteticamente conto degli obiettivi che il C.S.M. intende raggiungere.

“La nuova circolare riveste un particolare significato atteso che la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari costituisce il nucleo attorno al quale si imperniano i valori dell’efficienza e della prontezza dei servizi della giustizia, nel rispetto dei principi costituzionali. Si tratta, infatti, di una delle più importanti attività strumentali rispetto all’esercizio della giurisdizione. Le tabelle costituiscono il progetto organizzativo di ciascun ufficio ed è, quindi, anche grazie ad esse che è possibile assicurare l’efficienza e la prontezza del servizio giustizia, nel rispetto dei fondamentali principi costituzionali di autonomia ed indipendenza della magistratura.

L’importanza e la centralità della disciplina tabellare in vista della realizzazione del principio del giudice naturale è stata, del resto, espressamente affermata dalla Corte Costituzionale che ha sottolineato come l’individuazione dell’organo giudicante debba “rispondere a regole e criteri che escludano la possibilità di arbitrio anche nella specificazione dell’articolazione interna dell’ufficio cui sia rimesso il giudizio” (sent. n.419 del 23.12.1998) ed ha puntualizzato che proprio il sistema tabellare, la definizione dei criteri organizzativi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ed il conseguente controllo ad esso riservato in ordine alla correttezza delle loro applicazioni concorre ad assicurare il rispetto della garanzia costituzionale (sent. n.272 del 17.7.1998). La Commissione, in questa ottica, ha seguito una impostazione generale che si è basata su criteri di razionalizzazione, semplificazione ed effettività.

La proposta della Commissione ha curato, in primo luogo, di unificare – oltre alla disciplina delle tabelle infradistrettuali, già trasfusa nel precedente testo – la gran parte della normazione secondaria dell’ultimo decennio e, in particolare, tutta la disciplina residua (e ancora rilevante) in materia di applicazioni e supplenze, la disciplina in materia di magistrati distrettuali, di sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale, in materia di DDA, in materia di organizzazione dell’ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia, perseguendo, in via tendenziale, l’obbiettivo di realizzare una sorta di testo unico in materia di organizzazione degli uffici.

Il testo della circolare e delle singole disposizioni normative, poi, è stato oggetto di ampie analisi e discussioni, che hanno impegnato la Settima Commissione per oltre 20 sedute, e di una attenta opera di correzione e semplificazione, nel tentativo di assicurare, in una prospettiva sistematica, un sufficiente grado di determinatezza e regolamentazione dei singoli istituti.

Si è tenuto conto, in quest’opera, sia dell’esperienza maturata nel quadriennio successivo all’unificazione degli uffici giudiziari realizzata con il d.lgs. n.51/1998, sia dei numerosi apporti provenienti dagli stessi dirigenti degli uffici giudiziari, acquisiti in occasione degli incontri con gli stessi e, in particolare, da ultimo nell’incontro dell’11, 12 e 14 luglio 2003.

Va precisato, peraltro, che il risultato conseguito si propone come la naturale evoluzione delle soluzioni già offerte dal Consiglio nell’ultimo quinquennio e tiene conto, in particolare, della transizione, compiutamente realizzata nella quasi totalità degli uffici giudiziari, conseguente al D.Lgs. n.51/1998 e alla conseguente sostanziale stabilizzazione – salva sempre la necessità di individuare soluzioni più adeguate alle esigenze di effettività ed efficienza del servizio – dell’assetto organizzativo per numerosi uffici.

Tra i risultati di immediata percezione vanno individuati la elaborazione di una “procedura tabellare semplificata”, l’accentuazione del ruolo dei Presidenti di Sezione (nell’ambito delle competenze previste dall’art. 47 quater), la previsione di momenti di formazione e di scambio di informazioni all’interno dell’ufficio e, in una certa misura, dell’intero distretto, le modalità per una più corretta utilizzazione dei magistrati onorari, sia pure in relazione alle imminenti scadenze che li vedono coinvolti.

Per meglio garantire una maggiore efficienza è sembrato – in una prospettiva di effettività e miglior andamento dell’esercizio della giurisdizione – necessario prevedere che i dirigenti lavorassero in base a strategie e programmi formulati nell’ambito delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura e che tenessero conto anche degli obbiettivi propri della dirigenza amministrativa.

Da ultimo, va precisato che il testo della circolare raccoglie in sé l’elaborazione – tutta quella principale e gran parte di quella secondaria del Consiglio Superiore della Magistratura dell’ultimo decennio in materia di organizzazione degli uffici giudiziari –, elaborazione che è sviluppata ulteriormente in una prospettiva organica e sistematica, in modo da coordinare i diversi istituti ordinamentali.”

 

SEZIONE DISCIPLINARE DEL C.S.M. – Con decreto del Presidente della Repubblica del 18.12.03 (in G.u. 30.12.03 n. 301, emanato a seguito di delibera del Consiglio del 10.12.03) è stato introdotto nel Regolamento interno del C.S.M. il seguente articolo che regolamenta il funzionamento della Sezione disciplinare:

Art. 3 bis (Elezione di componenti e funzionamento della Sezione Disciplinare)

Subito dopo l'elezione del vicepresidente il Consiglio procede all'elezione dei sei componenti effettivi e dei sei componenti supplenti della sezione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, come risulta a seguito della pronuncia della sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2003 n. 262.

Nel caso in cui il vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non possano per qualsiasi causa presiedere la sezione disciplinare la presidenza è assunta dal componente supplente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione e, a parità di data, per voti riportati e, a parità di voti, dal più anziano di età.

Il presidente della sezione disciplinare, con proprio decreto, determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti supplenti in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa dei componenti effettivi”.

 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA C.S.M. E MINISTRO – Con la sentenza 30.12.2003 n. n.380 la Corte costituzionale ha risolto in modo favorevole per il Consiglio il conflitto dallo stesso promosso nel confronto del Ministro della Giustizia, che non aveva dato esecuzione alla delibera del C.S.M. che nominava il Procuratore della Repubblica di Bergamo. Più specificamente, la Corte con la sentenza in questione ha dichiarato che non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e conseguentemente ha annullato la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota in data 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo.

 

LA RETE EUROPEA DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA – Nei giorni 12-13.12.03 si è tenuta a Roma, presso il CSM, l’Assemblea Generale della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG). Erano presenti i membri della Rete, i rappresentanti di alcuni dei Paesi che entreranno a far parte della UE nel maggio 2003 e un rappresentante del Consiglio d’Europa. La Rete Europea di Formazione Giudiziaria è un ente dotato di personalità giuridica con sede al Bruxelles, di cui è segretario generale un magistrato nominato dal CSM italiano. La Rete dal 2003 opera con il sistema dei gruppi di lavoro, così articolato: 1. gruppo programmi, coordinato dall’Ecole Nationale de la Magistrature (Francia), 2. gruppo relazioni coi Paesi terzi, coordinato dal Consejo General del Poder Judicial e per questo dalla Escuela Judicial (Spagna), 3. il gruppo WEB, coordinato dal Judicial Studies Board del Regno Unito. Il CSM partecipa attraverso le sue delegazioni a tutti i gruppi della Rete. La Rete si ripromette di definire standards e strumenti formativi comuni tra gli organi di formazione dei paesi aderenti, in particolare favorendo gli scambi tra i magistrati dei vari Stati, con il sostegno economico dell’UE e dei Paesi aderenti. Il CSM nel 2004 aprirà alcuni corsi organizzati a livello nazionale nei settori del diritto civile, penale, europeo ai magistrati europei individuati dai Paesi Membri della Rete. L’Ecole Nationale de la Magistrature francese, il Consiglio Superiore della Giustizia belga, il Consiglio Superiore del Potere Giudiziario ed il Centro di Studi Giuridici dell’Amministrazione Giudiziaria spagnoli, lo Stichting Studiecentrum Richterakademie (SSR) olandese, la Deutsche Richterakademie (Accademia del Diritto Europeo – ERA, di Treviri), oltre al Ministero della Giustizia finlandese, allo stesso modo, hanno indicato appositi corsi tenuti nella lingua del Paese organizzatore, ai quali potranno partecipare  i magistrati italiani selezionati dal C.S.M.

 

                          INFORMAZIONE LEGISLATIVA    (13 gennaio 2004)

(a cura di Giovanni Mammone)

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE – La legge 24.12.03 n. 350 (in G.u. 27.12.03 n. 299, s.o. n. 196) (legge finanziaria) all’art. 3, c. 79-80, reca la seguente disposizione:

 

“79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.

80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.”

 

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Il

decreto legislativo 5 dicembre 2003 n. 343 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003) ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri. All’art. 2, c. 2, ha introdotto la seguente norma, applicabile anche ai magistrati:

 

All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

 5.bis Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

5.ter Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

5.quater Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture.".

 

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI FINE ANNO – Sono stati pubblicati nell’ultimo scorcio del 2003 i seguenti provvedimenti legislativi.

1.       Decreto legge 23.12.03 n. 347 (in G.u. 24.12.03 n. 298), recante Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

2.       Decreto legge 24.12.03 n. 354 (in G.u. 29.12.03 n. 300), recante Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia; il decreto legge riorganizza la giurisdizione dei tribunali regionali e de Tribunale superiore delle acque all’esito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del 2002, proroga l’esercizio delle funzioni dei g.o.t. e dei v.proc.on. in scadenza, modifica le modalità di conservazione dei dati di traffico dei servizi di comunicazione telefonica, adotta provvedimenti circa il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia,

3.       L. 24.12.03 n. 363 (in G.u. 5.1.04 n. 3), recante Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo; la legge, in particolare, disciplina la responsabilità dei gestori degli impianti e fissa norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili.